SENTENZA
N. 16
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D. P. R. 28 dicembre 1952, n. 4379, promosso con
ordinanza 14 dicembre 1960 della Corte d'appello di Roma nel procedimento
civile tra l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e Diamilla
Magnelli Paolo, Pediconi Giuseppe, Medici del Vascello Elvina e la Società per
azioni "Marmorelle" iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961.
Udita nell'udienza
pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Michele
Giorgianni, per Diamilla Magnelli Paolo ed altri, e l'avv. Guido Astuti, per
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.
Ritenuto
in fatto
Con decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4379, emanato in seguito
al deposito in data 22 ottobre 1951 di due piani particolareggiati di
espropriazione nei confronti di Maria Carolina Misciattelli, Guglielmo
Pallavicini e della Società per azioni "Marmorelle", quali
proprietari pro indiviso di due tenute (Montetosto e Centocorvi) in agro di
Cerveteri, si disponeva il trasferimento all'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale di due accorporamenti della estensione complessiva, il
primo (Montetosto) di ettari 511.48.80 ed il secondo (Centocorvi) di ettari
337.09.40.
Con citazione 28
luglio 1954 i tre soggetti espropriati (la Società "Marmorelle" in
persona dell'amministratore, il Pallavicini, quale assente, risultando disperso
in guerra, e la di lui madre Maria Misciattelli, rappresentati dall'avv.
Pediconi, curatore del primo e procuratore della seconda) ed inoltre l'avv.
Diamilla Magnelli, quale curatore della prole nascitura di Maria Carolina
Misciattelli, convenivano l'Ente Maremma davanti al Tribunale di Roma chiedendo
che, previo accertamento della illegittimità del decreto di espropriazione,
esso Ente fosse condannato alle relative restituzioni. Richiamato un loro atto
di opposizione all'Ente Maremma, in data 15 ottobre 1951, e un ricorso al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso i piani particolareggiati,
assumevano che la espropriazione era stata disposta sul presupposto che la
tenuta "Montetosto" appartenesse alla Misciattelli per 252, al
Pallavicini per 84 e alla Società "Marmorelle" per 204/540, e la
tenuta "Centocorvi" alla Misciattelli per 42, al Pallavicini per 14 e
alla Società "Marmorelle" per 25/81, e sul presupposto, altresì, che
dei 252/540 della prima tenuta e dei 42/81 della seconda, 168/540 e 28/81,
rispettivamente 84/540 e 14/81 fossero pervenuti alla Misciattelli (che già
aveva ereditato da una zia i residui 84/540 e 14/81) quale unica erede
legittima della madre Margherita Pallavicini vedova Misciattelli, morta il 6
maggio 1937. Rilevavano che costei, invece, con testamento olografo in data 5
maggio 1920, aveva lasciato alla figlia soltanto la metà del suo patrimonio e
disposto dell'altra metà mettendola a moltiplico per i nipoti (ex filia),
dei quali il solo Guglielmo già nato all'epoca del testamento, e gli altri
eventuali nascituri. Il testamento era stato pubblicato in data 19 maggio 1951.
Nel relativo atto di deposito si diceva che era stato ritrovato tra le carte di
famiglia.
Si erano, pertanto,
attribuiti alla Misciattelli 84/540 della tenuta Montetosto e 14/81 della
tenuta Centocorvi, appartenenti, invece, alla sua prole nata e nascitura, con
conseguente errore nel calcolo della percentuale di reddito dominicale e
violazione della tabella di scorporo di cui all'art. 4 della legge stralcio. Di
qui il diritto dei condomini alla retrocessione della parte dei beni
espropriati corrispondente alla suddetta differenza di reddito dominicale.
La domanda giudiziale
veniva trascritta a favore della prole nascitura di Maria Misciattelli, con
nota 5 marzo 1955.
L'Ente di riforma si
costituiva in giudizio obiettando, in linea di fatto (comparsa conclusionale 30
maggio 1955) che, alla morte della madre, la Misciattelli ne aveva accettato
l'eredità - quale unica erede legittima - trascrivendo a suo favore. Su tale
titolo di acquisto ineccepibile era stata, appunto, computata la consistenza
della sua proprietà terriera nella compilazione del piano particolareggiato.
La difesa del
convenuto accennava, inoltre, circa i figli nascituri di Maria Misciattelli -
tuttora tali - alla possibilità di produrre un certificato anagrafico. In linea
di diritto opponeva, quindi, diverse eccezioni (difetto di giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria ecc.). In particolare, l'Ente riconosceva che certi
atti, cui avevano partecipato il curatore dell'assente e il curatore dei
suddetti nascituri (richiesta di assegnazione del terzo residuo in data 22
dicembre 1951, contratto condizionato di permuta di alcuni terreni con lo
stesso Ente Maremma in data 24 giugno 1952, impugnativa del piano
particolareggiato in Consiglio di Stato), avrebbero importato un'accettazione
tacita dell'eredità, se il relativo diritto, a quell'epoca, non si fosse ormai
prescritto. L'Ente sosteneva, quindi, nella specie, la inopponibilità ad esso
del testamento di Margherita Pallavicini.
Queste eccezioni
venivano però respinte con sentenza (non definitiva) 5 luglio - 19 settembre
1955, riguardo alla prescrizione suddetta, fondandosi il Tribunale sull'art.
252 delle disposizioni transitorie del Cod. civile. Osservava, altresì, il
Tribunale che risalendo, a norma sia dell'art. 933 del vecchio che dell'art.
459 del nuovo Codice civile, al momento dell'apertura della successione, non
era a dubitare che le accettazioni di eredità compiute posteriormente al 15
novembre 1949, ma relative a successioni apertesi anteriormente, abbiano piena
efficacia anche nei confronti degli Enti di riforma. Pertanto, non essendosi
tenuto conto del suddetto testamento olografo, si erano lesi, fino alla
concorrenza di un maggior reddito dominicale complessivo di L. 38.959, 33 i
diritti di proprietà sia di Maria Misciattelli che di Guglielmo Pallavicini, ed
eventualmente della prole nascitura della prima.
Pertanto, il
Tribunale, dichiarata la illegittimità del decreto legislativo di
espropriazione, condannava l'Ente Maremma alla restituzione dei frutti.
Con sentenza
(definitiva) 27 giugno-20 settembre 1957, eseguiti vari accertamenti tecnici
(consulente tecnico dott. E. Barile) per individuare i terreni corrispondenti
alla quantità di reddito dominicale espropriato in eccesso, il Tribunale di
Roma condannava l'Ente di riforma a restituire tali terreni.
Con atto 7 novembre
1957 l'Ente Maremma proponeva appello.
Nel corso del
giudizio, essendosi già fatta richiesta (comparse conclusionali 11 dicembre e
20 dicembre 1959) per il rinvio della controversia - quanto alla legittimità
del decreto legislativo di espropriazione - alla Corte costituzionale, alla
udienza collegiale del 22 dicembre 1959, l'avvocato degli espropriati chiedeva
che la causa fosse rinviata innanzi al Consigliere istruttore "per
consentire la costituzione degli eredi del Pallavicini, dichiarato morto".
La Corte, in accoglimento dell'istanza, rinviava all'udienza istruttoria del 28
gennaio 1960. Dopo di che, all'udienza del 31 marzo 1960, l'avvocato degli
espropriati si costituiva "per la principessa Elvina Medici del Vascello
ved. Pallavicini in proprio e quale esercente la patria potestà sulla figlia
minore Maria Camilla, entrambi nella loro qualità di eredi del principe
Guglielmo Pallavicini, già costituito in giudizio a mezzo del curatore avv.
Pediconi". A tal fine depositava vari documenti. La difesa dell'Ente
chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni; il che avveniva
all'udienza del 5 maggio 1960, passando, quindi, la causa, all'udienza
collegiale del 28 ottobre seguente, in decisione.
Con ordinanza 14
dicembre 1960, la Corte di appello di Roma, esposti i fatti della causa,
osservava che sia per le ragioni già indicate dal Tribunale, sia per la
sopravvenuta giurisprudenza (sentenze nn. 8 e 57 del 1959) della Corte costituzionale - entrata in funzione nelle more del
giudizio - la questione sollevata non poteva dirsi manifestamente infondata, e
rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per decidere se il decreto di
espropriazione potesse ritenersi legittimo per avere tenuto conto delle
intestazioni catastali, e se non avesse dovuto prevalere, quale decisiva agli
effetti di cui trattavasi, la prova del diritto di proprietà risultante dalla
disposizione testamentaria.
L'ordinanza veniva
notificata alle parti il 7 gennaio 1961, comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento il 5 gennaio 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 4 febbraio 1961, n. 31.
Nelle deduzioni in
data 18 febbraio 1961, davanti alla Corte costituzionale, la difesa di Maria
Misciattelli e degli altri espropriati costituiti in appello, contestava
anzitutto il giudizio di rilevanza costituzionale erroneamente emesso, a suo
avviso, dal giudice a quo (per tardiva produzione, davanti alla Corte di
appello, della sentenza appellata) e faceva ogni ampia riserva di valersi della
eccezione nell'ulteriore corso della causa di merito. Indipendentemente da ciò,
aggiungeva, il decreto di esproprio era comunque illegittimo.
A sua volta, nelle
deduzioni in data 21 febbraio 1961, la difesa dell'Ente Maremma insisteva
particolarmente sulla circostanza della ritardata pubblicazione del testamento,
e sulla "evidente concorde pretesa, da parte degli eredi di Margherita
Pallavicini di farne valere gli effetti solo in quanto essi comportavano una
riduzione della quota di scorporo della esproprianda Maria Carolina
Misciattelli, senza peraltro rendere possibile un correlativo esproprio a
carico degli altri ipotetici beneficiari, uno dei quali era "assente fin
dal 1940, e gli altri ancora di là da venire".
Riguardo alla
pubblicazione, in genere, del testamento olografo, e alla sua pubblicità, in
relazione all'art. 620 del Cod. civile, sosteneva, inoltre, la difesa dell'Ente
che quando la successione abbia ad oggetto beni immobili, "alla
pubblicazione si ricollega necessariamente l'ulteriore pubblicità richiesta
dalla legge per cui l'acquisto deve essere trascritto (cfr. art. 2648 Cod.
civ.)".
In via subordinata,
la difesa dell'Ente rilevava che, in ogni caso, l'eventuale motivo di
illegittimità del decreto di espropriazione, non vizierebbe detto decreto in
toto, ma soltanto parzialmente, nella misura in cui l'errato calcolo della
consistenza della proprietà Misciattelli alla data del 15 novembre 1949 avesse
potuto determinare lo scorporo di una quota superiore a quella dovuta in base
alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Assumeva, infine,
riferendosi alla commassazione della quota ereditaria della prole nascitura
della Maria Carolina Misciattelli, che non sarebbe comunque possibile
pronunziare l'illegittimità del decreto di espropriazione emanato nei di lei
riguardi, se prima non fosse accertato dal giudice di merito la possibilità o meno
di tale sopravvenienza di prole. Al riguardo l'Ente si riservava di produrre,
nella sede di merito, mezzi di prova allo scopo di dimostrare la conseguita
certezza della non verificabilità della conditio juris cui é subordinata la
istituzione testamentaria di erede prevista dall'art. 462, ultimo comma, del
Codice civile.
In difesa di Maria
Carolina Misciattelli, di Evina Medici del Vascello ved. Pallavicini, quale
esercente la patria potestà sulla figlia minore Maria Camilla ed in proprio per
i diritti uxori, di Paolo Diamilla Magnelli, quale procuratore della prole
nascitura di Maria Carolina Misciattelli e della Società per azioni
"Marmorelle", é stata presentata dall'avv. Aldo Dedin una memoria,
nella quale si ribadisce la tesi che in materia successoria gli eventi relativi
alla successione mortis causa si ricollegano retroattivamente al momento
dell'apertura della successione, onde é opponibile all'Ente Maremma il
testamento olografo di Margherita Misciattelli, pur pubblicato posteriormente
al 15 novembre 1949.
Si mette poi in
rilievo che col testamento la Margherita Misciattelli attribuiva metà del suo
patrimonio alla figlia Maria e l'altra metà a tutti i nipoti nati e nascituri,
mettendola "a moltiplico" tra loro. L'unico nipote nato era il
principe Guglielmo Pallavicini, disperso in azione di guerra nell'anno 1940,
per il quale nel 1950 intervenne la dichiarazione di morte presunta. Eredi del
suo patrimonio divennero la figlia, signorina Maria Camilla Pallavicini, e la
vedova Elena Medici del Vascello per i diritti uxori.
Alla data del 15
novembre 1949, quindi, l'eredità di Margherita Misciattelli apparteneva alla
espropriata Maria Carolina Misciattelli soltanto per metà, mentre l'altra metà
era di spettanza di Guglielmo Pallavicini e poi dei suoi eredi. Né la
situazione patrimoniale della Maria Carolina verrebbe avvantaggiata dalla non
sopravvenienza di figli, giacché nel suo testamento la Margherita Misciattelli
aveva istituito eredi di metà del suo patrimonio i nipoti nati e nascituri,
mettendo tale metà a moltiplico tra loro.
La memoria conclude
insistendo nel chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.
P. R. del 28 dicembre 1952, n. 4379.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene fondata
la questione, proposta con l'ordinanza in esame, della legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
1952, n. 4379, emanato, per l'applicazione della legge delega di riforma
agraria del 21 ottobre 1950, n. 841, per quanto attiene all'espropriazione
subita dalla signora Maria Carolina Misciattelli, nei riguardi della quale é
stata sollevata la questione.
Tale decreto ed i
corrispondenti anteriori piani di espropriazione approntati dall'Ente Maremma
si basano sul presupposto che tutto il complesso di beni rispetto al quale si
procedette allo scorporo, già appartenente alla signora Margherita Pallavicini
vedova Misciattelli, fosse interamente passato in proprietà della figlia,
signora Maria Carolina Misciattelli, quale unica erede ab intestato
della madre deceduta il 6 maggio 1937, e che fosse ancora di sua spettanza alla
data del 15 novembre 1949, alla data cioè stabilita dall'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della consistenza della proprietà
terriera soggetta a scorporo; cosicché legittimamente sarebbe stato proceduto
alla espropriazione nei di lei confronti in riguardo a tutto il complesso
terriero suddetto.
Sennonché la
situazione reale del patrimonio della Maria Carolina Misciattelli apparve
diversa quando il 19 maggio 1951 venne pubblicato il testamento olografo,
datato 5 maggio 1920, della signora Margherita Misciattelli, col quale aveva
lasciato alla figlia, signora Maria Carolina, soltanto metà del suo patrimonio,
mentre aveva disposto dell'altra metà a favore dei nipoti, figli nati e
nascituri, della Maria Carolina, mettendola "a moltiplico" tra loro.
Ora risulta dagli
atti della causa, ed é pacifico ormai tra le parti, in seguito alle ammissioni
fatte dalla difesa dell'Ente Maremma nella discussione orale, che un figlio
della signora Maria Misciattelli, Guglielmo Pallavicini, già nato al momento
della redazione del testamento suindicato, e per cui era intervenuta prima la
dichiarazione di "disperso" in azione di guerra nel 1940 e poi quella
di morte presunta, aveva lasciato superstiti la figlia, signorina Maria Camilla
Pallavicini, e la moglie Elvina Medici del Vascello, le quali, in seguito a
quest'ultima dichiarazione, acquistarono anche formalmente la qualità di beneficiarie
del di lui patrimonio, e che a questo titolo si costituirono nel giudizio
avanti la Corte d'appello e, dopo, avanti questa Corte.
Quindi, in base al
testamento datato 5 maggio 1920 e pubblicato il 19 maggio 1951, la signora
Maria Carolina Misciattelli, che pur alla data del 15 novembre 1949 figurava
proprietaria dell'intero patrimonio della madre, non lo era, in effetti, che
soltanto per la metà, appartenendo l'altra metà al Guglielmo Pallavicini prima
e poi alla signorina Maria Camilla Pallavicini e per i diritti uxori
alla vedova Elvina Medici del Vascello, oltre agli eventuali nipoti della
testatrice nascituri.
Non occorre qui
occuparsi dei nascituri, giacché in ogni caso la mancata sopravvenienza di
ulteriori nipoti gioverebbe, stante la natura congiuntiva della chiamata
ereditaria, agli eredi di Guglielmo Pallavicini.
E certo, comunque,
che, in base al testamento, alla signora Maria Carolina Misciattelli non
apparteneva alla data del 15 novembre 1949 tutto il patrimonio ereditario della
madre.
Onde, stando al
principio costantemente applicato da questa Corte, che deve prendersi a base
del procedimento di espropriazione la consistenza reale ed effettiva della
proprietà terriera alla data del 15 novembre 1949, e che nel contrasto tra
intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima
deve prevalere come decisiva, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo
per eccesso nell'esecuzione della delega il decreto legislativo impugnato, in
quanto ha espropriato nei confronti della erede apparente signora Maria
Carolina Misciattelli, dei beni, che, in base al testamento della di lei madre
Margherita Misciattelli, spettavano a Guglielmo Pallavicini, e che, dopo la
dichiarazione della di lui morte presunta, sono passati in proprietà alla
figlia Maria Camilla Pallavicini, con l'usufrutto uxorio della madre di questa,
salvo la sopravvenienza di altri figli della Maria Carolina.
La difesa dell'Ente
Maremma, nelle sue deduzioni, aveva in contrario addotto che il testamento
della Margherita Misciattelli non é opponibile ad esso Ente perché fu
pubblicato posteriormente al 15 novembre 1949 e conseguentemente accettato dopo
tale data.
Ma l'assunto é
infondato, giacché gli eventi relativi alla successione ereditaria, e quindi
anche l'accettazione dell'eredità, si riconnettono con efficacia retroattiva al
momento dell'apertura della successione.
Il verificarsi, come
nel caso in esame, di una condizione della chiamata ereditaria, sia pur
posteriormente alla data del 15 novembre 1949, retroagisce i suoi effetti al
momento dell'apertura della successione, conformemente al principio dal punto
di vista più generale già affermato da questa Corte e ribadito da ultimo nella sentenza n. 25 del 12 maggio 1961, "secondo il quale l'efficacia
riconosciuta dalla legge comune a eventi o atti successivi al 15 novembre 1949,
o collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non
trova ostacolo nella norma dell'art. 4 della cosiddetta legge stralcio".
Il testamento della
signora Margherita Pallavicini vedova Misciattelli, la cui eredità si aprì col
suo decesso il 6 maggio 1937, é, quindi, opponibile all'Ente Maremma, e
pertanto illegittimo deve considerarsi il decreto legislativo che sottopose ad
esproprio terreni che, in base a tale testamento, non appartenevano alla
signora Maria Carolina Misciattelli.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in
relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo
il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli é stato
determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data
del 15 novembre 1949.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo
1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 12 marzo 1962.