SENTENZA
N. 57
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1958 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile
vertente tra Mattace Rosario, l'Opera per la valorizzazione della Sila, la
Società Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.) e Nicolis di Robilant
Gabriella, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 288 del 29 novembre 1958.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 28 ottobre 1959 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Rodolfo
Grimaldi, per il Mattace, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Opera per
la valorizzazione della Sila.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso del
giudizio civile davanti al Tribunale di Cosenza tra Rosario Mattace e l'Opera
valorizzazione della Sila, il Tribunale, accogliendo l'eccezione di legittimità
costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, sollevata dall'attore, con
ordinanza del 29 ottobre 1956 sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa
Corte.
Il giudizio di
legittimità, discusso nella pubblica udienza del 28 marzo 1957, si concluse con
una ordinanza del 16 maggio dello stesso anno, n. 77, che rimise gli atti al
Tribunale di Cosenza, alla quale si intende fatto in questa esposizione
costante riferimento. Ritenne allora la Corte che la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale non appariva sufficientemente dimostrata nella
ordinanza di rinvio dato che si sarebbero dovuti risolvere preliminarmente i
punti relativi alla natura e agli effetti dell'errore in cui sarebbe incorso
l'attore, alla certezza e validità delle note di trascrizione degli atti di
compravendita Barracco-Mattace e Barracco S. I. L. A. e, infine, al valore, nel
caso, dei dati catastali. In conseguenza di ciò il Tribunale, con ordinanza 28
maggio - 28 luglio 1958, premesso che con sentenza non definitiva di pari data
aveva risolto i punti della causa che la Corte aveva indicati come
pregiudiziali al giudizio di rilevanza, ha riproposto a questa Corte la
questione di legittimità del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, così come
prospettata dalla parte, e cioè sotto il profilo che il citato decreto sarebbe
stato "emesso fuori dei limiti fissati dalla delega legislativa contenuta
nella legge 12 maggio 1950, n. 230".
Il Tribunale ha
ritenuto anche che la questione non fosse manifestamente infondata, dato che
parrebbe, diversamente dalla tesi sostenuta dalla difesa dell'O. V. S., che il
ricorso di cui all'art. 4 della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, riconosca
una facoltà, ma non imponga un obbligo, sicché il non averlo esperito nei
termini non comporterebbe la inammissibilità di ogni altro esperimento di
difesa da parte del soggetto passivo della riforma e dato che é d'altra parte
certo che nessun piano di espropriazione venne compilato dall'Opera né alcun
decreto di espropriazione venne emanato dal Governo contro il Mattace.
L'ordinanza
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio il 17 ottobre 1958 e
comunicata ai Presidenti delle due Camere lo stesso giorno, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1958, su disposizione del Presidente
della Corte costituzionale.
2. - Nel giudizio si
e costituita l'Opera valorizzazione della Sila, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, ed é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri anch'esso rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato: le deduzioni per entrambi sono state depositate il 24 ottobre 1958.
Sostiene l'Avvocatura dello Stato che "il Tribunale di Cosenza avrebbe
sottoposto alla Corte costituzionale un quesito non formulato con la
completezza che sarebbe desiderabile", dato che esso si ridurrebbe al
punto se l'esperimento del ricorso per la rettifica dell'errore materiale
giusta l'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia una facoltà ovvero un
obbligo per la parte interessata e se il fatto di non aver esercitato la
facoltà o adempiuto all'obbligo determini decadenza dal reclamo
giurisdizionale. Il Tribunale viceversa avrebbe dovuto sottoporre al giudizio
della Corte anche l'altro quesito se cioè sia applicabile alla espropriazione
della riforma fondiaria l'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, vale a dire se siano
vincolanti oppure no per il Governo espropriante i dati catastali.
Ciò premesso,
l'Avvocatura dello Stato sostiene che il carattere meramente indiziario, come
essa dice, e non probatorio dei dati del catasto non esclude che lo Stato debba
ricorrere a essi per individuare i titolari del diritto dominicale sul suolo
nazionale quante volte ciò sia necessario per il raggiungimento dei suoi fini
di pubblico generale interesse (imposizione tributaria, espropriazione per
pubblica utilità) e nemmeno esclude che essi possano in determinati casi
produrre "effetti di diritto materiale". Ora, se é vero che
l'espropriazione per pubblica utilità ha carattere diverso da quella regolata
dalla legge di riforma fondiaria, la diversità dei due istituti, secondo
l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, non sarebbe tale da impedire che valga
anche per questa il principio che vale per la prima, della presunzione del
diritto di proprietà fondato sui dati catastali.
Il carattere
soggettivo della riforma fondiaria renderebbe anzi necessario il ricorso ai
dati catastali per la determinazione della estensione della proprietà del
soggetto passivo della riforma che altrimenti potrebbe essere abbandonata
all'arbitrio dell'espropriante. Se differenza c'é tra i due istituti, soggiunge
l'Avvocatura, essa non consisterebbe se non in questo che, laddove quella
presunzione posta dalla legge di espropriazione per pubblica utilità é
assoluta, l'altra, dell'espropriazione ai fini della riforma fondiaria, é
relativa nel senso che ammette la prova contraria mediante il ricorso regolato
dall'art. 4 della citata legge 12 maggio 1950, n. 230. La norma contenuta in
tale articolo stabilisce infatti che l'interessato (e per tale dovrebbe
intendersi chiunque possa avere interesse alla esattezza dei piani di
esproprio) può chiedere all'Ente la "rettifica di eventuali errori
materiali" (e anche qui per errore materiale deve intendersi ogni sorta di
errore) entro 25 giorni dalla pubblicazione dei piani. Che codesto termine
assegnato alla proposizione del ricorso sia perentorio e che il decorso renda
inammissibile ogni altro esperimento di difesa discenderebbe da un lato dalla
natura stessa e dai fini della pubblicità del piano e dall'altro proprio dal
fatto che la riforma fondiaria si esaurisce in un unico procedimento che non
può essere ripetuto e che impedisce di emanare in forma corretta un nuovo
decreto di esproprio.
3. - Il Mattace ha
depositato in cancelleria l'8 di ottobre una memoria nella quale, oltre a
ribadire la sua tesi della illegittimità costituzionale del decreto delegato,
afferma, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che nessuna
efficacia sul presente giudizio può spiegare il fatto che contro la sentenza
non definitiva del Tribunale di Cosenza sia stato proposto appello tuttora pendente
davanti alla Corte d'appello di Catanzaro, dato che la pronuncia sulla
questione di legittimità costituzionale, indipendente com'é dallo svolgimento
del giudizio principale, non può essere sospesa per il fatto che il rapporto
controverso che condiziona il giudizio di rilevanza non sia stato ancora deciso
con sentenza passata in giudicato.
Anche con richiami
alla giurisprudenza di questa Corte il Mattace respinge poi la tesi della
legittimità di un procedimento di espropriazione nei confronti di beni
intestati nel catasto al soggetto passivo dello scorporo, anche quando questo
non ne sia proprietario e l'altra della decadenza di ogni azione di chi non
abbia proposto ricorso contro il piano di espropriazione ai sensi e nei termini
dell'art. 4 della legge n. 230.
4. - All'udienza del
28 ottobre 1959 le difese delle due parti hanno riaffermato le rispettive tesi
e insistito nelle prese conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - L'Avvocatura
dello Stato lamenta in primo luogo che il Tribunale di Cosenza, proponendo alla
Corte la risoluzione del solo punto "se la mancata rettifica degli errori
materiali a norma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia una
facoltà, ovvero un obbligo, e se, per derivazione, il mancato esercizio della
facoltà, od obbligo che sia, determini una decadenza dal reclamo
giurisdizionale per errore nei dati catastali", avrebbe formulato
incompletamente la questione di legittimità costituzionale; e, ch'é più,
decidendo esso sull'altro punto della "vincolatività " dei dati
catastali "ai fini dell'identificazione dei beni oggetto d'espropriazione
per riforma fondiaria" avrebbe risolto "un aspetto del problema"
di competenza della Corte costituzionale.
Per quanto questa
censura non sia stata dedotta nella forma di un'eccezione di improponibilità,
giova egualmente notare che si tratta di una censura insieme irrilevante e
infondata. É da osservare, infatti, che essa é mossa non già alla questione di
legittimità costituzionale (e al modo in cui essa é stata proposta dal Tribunale
di Cosenza), ma piuttosto, come del resto si ricava dall'ordinanza di rinvio,
al giudizio di rilevanza del giudice di merito e ai motivi che lo sorreggono.
Senonché, com'é nella
legge e come é stato costantemente affermato da questa Corte, il giudizio di
rilevanza é di competenza del giudice di merito e può essere sottoposto ad
esame in questa sede soltanto nel caso in cui esso manchi di motivazione o ne
esibisca una insufficiente e contraddittoria.
Ora nel presente
giudizio la rilevanza della questione di legittimità costituzionale é più che
dimostrata, risultando da una sentenza non definitiva richiamata nell'ordinanza
di rinvio, nella quale il Tribunale di Cosenza ha accertato che i terreni
corrispondenti alle particelle 1 del fol. 36 e 2 del foglio 29 del catasto di
Cutro, ricomprese nell'espropriazione decretata ai danni della S. p. a. Sciovie
industrie e lavori agricoli (S.I.L.A.), sono di proprietà di Rosario Mattace, e
ha risolto in pari tempo le questioni che in relazione a questo punto erano state
sollevate, ma non definite nella prima fase del giudizio di merito. E tanto
basterebbe per dimostrare l'infondatezza della tesi dell'Avvocatura dello
Stato. Ma va anche osservato che, se é vero che il Tribunale nella ricordata
sentenza non definitiva ha pronunziato sulla questione del valore che nel
nostro ordinamento deve essere riconosciuto ai dati catastali, quali mezzo di
prova del diritto di proprietà, se é anche vero che il Tribunale ha pronunziato
sul punto se le leggi di riforma fondiaria abbiano oppure no modificato a
questo riguardo il diritto comune, é vero altresì che, rimettendo alla Corte
l'esame della fondatezza della tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la
quale il ricorso previsto dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c. d.
legge Sila), é il solo mezzo esperibile contro la formulazione di piani di
espropriazione che contengano beni di terzi, intestati nel catasto al soggetto
passivo del provvedimento di espropriazione, ha implicitamente rimesso anche
l'esame del punto che l'Avvocatura dello Stato definisce della
"vincolatività" dei dati catastali ai fini dell'identificazione dei
beni assoggettabili ad espropriazione per la riforma fondiaria.
2. - Ora, contro
queste due tesi dell'Avvocatura dello Stato la Corte ha già avuto occasione di
pronunziarsi (cfr. sent. n. 10 del 3
marzo 1959), né ritiene di dover discostarsi dalle precedenti decisioni. La
Corte é d'opinione che i dati catastali, conformemente del resto alla loro
efficacia giuridica nel nostro ordinamento, nel quale essi non sono decisivi
per la determinazione del diritto di proprietà, non possono essere considerati
vincolanti nel procedimento di espropriazione per la riforma fondiaria. Il
richiamo che l'Avvocatura fa della norma contenuta nell'art. 16 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, - a parte i dubbi che suscita l'interpretazione che essa
ne sostiene e che non occorre qui rilevare e risolvere -, non é pertinente. La
espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria non mira già a
trasferire da un soggetto a un altro un determinato bene, ma invece, a
sottrarre parte del patrimonio a un soggetto che si trovi nelle condizioni
previste dalle leggi di riforma: sia proprietario, come nel caso della legge 12
maggio 1950, n. 230, di oltre trecento ettari di terra. Non é dunque
indifferente, com'é nel caso di espropriazione per pubblica utilità, che si
proceda contro chi sia soltanto apparentemente proprietario di un bene. Né vale
contro questa interpretazione della legge 11 motivo addotto ancora una volta
dall'Avvocatura dello Stato e già respinto dalla Corte (cfr. sent. n. 72 del 15
maggio 1957) della brevità dei termini assegnati dalla legge agli Enti di
riforma e al Governo per compilare i piani ed emanare il decreto di
espropriazione, giacché occorre appena rilevare che da codesta brevità non può
trarsi, mancando ogni altra espressa disposizione, la conseguenza che sia
possibile travolgere nell'espropriazione beni che non siano di proprietà del
soggetto passivo della riforma. Di conseguenza il ricorso che ai sensi
dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, può essere proposto nel termine
di 25 giorni contro i piani di espropriazione non può sostituire ogni altro
mezzo che l'ordinamento prevede per la tutela dei diritti soggettivi; e il non
proporlo nei termini fissati non può importare se non la decadenza dal diritto
di esperire quel mezzo di tutela, previsto per fini limitati e nell'ambito del
procedimento di espropriazione.
Da tutto quanto
precede discende necessariamente la illegittimità parziale del D. P. R. 25
luglio 1950, n. 516, illegittimità che, per altro, procede non già, come
sostiene il difensore del Mattace, dal fatto che si sia agito contro il Mattace
senza l'osservanza delle forme richieste dalla legge (compilazione dei piani di
espropriazione, emanazione del decreto presidenziale), ma bensì dal fatto che
nel decreto di espropriazione della S.p.a. Sciovie industrie e lavori agricoli
(S. I. L. A.) sono stati compresi beni che a questa società non appartengono.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione
agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli
articoli 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione
beni non di proprietà della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I.
L. A.).
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre
1959.
Gaetano AZZARITI
- Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
cancelleria il 21 novembre 1959.