SENTENZA N. 10
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1951, n. 863, promosso con ordinanza 13 novembre 1957 del Tribunale di
Cosenza emessa nel procedimento civile vertente tra Barracco Giovanni e l'Opera
per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze del
1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25
gennaio 1958.
Udita
nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1959 la relazione del Giudice Gaspare
Ambrosini;
uditi l'avv.
Rodolfo Grimaldi, per Barracco Giovanni, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per l'Ente per la valorizzazione della Sila.
Ritenuto
in fatto
Con
testamento segreto del 22 marzo 1947, Luigi Barracco istituì eredi i suoi
discendenti, fissando le porzioni di ciascuno ed assegnando loro
rispettivamente, con espresso riferimento agli artt. 733 e 734 Cod. civ.,
distinti gruppi di beni. In ordine al quarto ed ultimo gruppo, indicato come
"comprensorio di Santa Margherita", il testatore aveva tra l'altro
disposto: "In aggiunta alle proprietà suddette assegno a mio figlio
Giovanni un appezzamento della cosiddetta "Mena di Cavallo" a sinistra
della strada rotabile che conduce ad Isola Capo Rizzuto e posto in quel Comune,
appezzamento che comprendendo il passo "Mena di Cavallo" arriva fino
al mio confine con Alfonso Barracco. Detto appezzamento potrà avere
l'estensione di circa quaranta o cinquanta tomolate e verrà distaccato dalla
tenuta di Santa Margherita di comune accordo tra i miei figli Roberto e
Giovanni, curando il distacco in maniera che questo non si avvicini troppo alla
via rotabile che conduce alla Villa di Santa Margherita, né dia molestia alla
predetta via o al resto della vicina proprietà assegnata a Roberto, e, d'altra
parte, possa comprendere la possibilità di avere l'acqua del pozzo e di potervi
costruire una casina con tutti gli accessori, accessibili alla rotabile, con spazio
sufficiente per avere quanto é possibile per il buon andamento di una casa di
abitazione e delle sue succursali, però sempre senza dovere in alcun modo dare
molestia sia alla casa di abitazione di Santa Margherita e sino al viale di
accesso, che al resto della tenuta".
Luigi
Barracco decedeva in Roma il 9 febbraio 1949 e l'appezzamento di terreno
"Mena di Cavallo" veniva riportato in catasto, insieme con la
restante proprietà di Roberto, in testa agli eredi del fu Luigi Barracco.
Con decreto
del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 14 settembre 1951, suppl. Ord., l'Opera per la
valorizzazione della Sila espropriava nei confronti di Roberto Barracco,
unitamente ad altre sue proprietà site nel Comune di Isola Capo Rizzuto,
l'appezzamento di terreno "Mena di Cavallo".
Il 1
dicembre 1955 Giovanni Barracco, fratello del nominato Roberto, conveniva
davanti al Tribunale di Cosenza l'Ente espropriante chiedendo che fosse
accertato che egli, al 15 novembre 1949, era unico ed esclusivo proprietario
dell'appezzamento "Mena di cavallo", e che fosse dichiarata, in via
incidentale, limitatamente al suddetto appezzamento di terreno, la
illegittimità costituzionale del citato decreto di esproprio n. 863.
A sostegno
della sua domanda l'attore adduceva che la disposizione testamentaria di Luigi
Barracco aveva operato una divisione concreta di beni intesa a prevenire lo
stato di comunione tra gli eredi, assegnando in special modo a Giovanni
Barracco l'appezzamento "Mena di Cavallo", determinato nei suoi
confini e nella sua estensione. L'Ente di riforma, quindi, avrebbe proceduto ad
espropriare un bene che apparteneva a Giovanni Barracco fin dalla apertura
della successione, e cioè prima del 15 novembre 1949, senza che nei confronti
di lui, effettivo proprietario, si fosse proceduto alla pubblicazione del piano
di esproprio, alla emanazione del provvedimento espropriativo ed alla
immissione nel possesso dell'appezzamento di terreno. Inoltre l'Opera di
valorizzazione Sila, col cennato decreto, aveva comunque proceduto alla
espropriazione integrale dei terreni di Isola Capo Rizzuto in contrasto con
l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che, in caso di comunione, impone
il rispetto del valore della quota ideale del condomino non espropriato.
In contrario
l'Ente valorizzazione Sila sosteneva davanti al Tribunale di Cosenza che Luigi
Barracco col suo testamento non avrebbe proceduto ad una divisio inter liberos, bensì avrebbe dettato, ai sensi dell'art.
733 Cod. civ., delle norme per una futura divisione; e poiché questa, al 15
novembre 1949, ancora non sarebbe stata fatta, legittimamente si sarebbe
proceduto alla espropriazione nei confronti del condomino Roberto Barracco. In
ogni caso Giovanni Barracco avrebbe dovuto considerarsi decaduto da ogni
diritto perché non aveva proposto, nel termine di cui all'art. 4 della legge 12
maggio 1950, n. 230, alcun reclamo avverso la pubblicazione del piano di
esproprio.
Il Tribunale
di Cosenza, con sentenza non definitiva del 13 novembre
L'ordinanza
del Tribunale, dopo aver riassunto i termini del giudizio concluso con la
sentenza non definitiva, rileva che, dovendo il decreto di esproprio
considerarsi come un atto avente forza di legge, la illegittimità dello stesso
decreto, dedotta in quel giudizio, dà luogo ad una questione di legittimità
costituzionale in relazione alla legge di delega 12 maggio 1950, n. 230 (legge
Sila), ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ed essendo, nelle more del
giudizio, entrata in funzione
L'ordinanza
é stata debitamente notificata alle parti private nonché al Presidente del
Consiglio ed é stata comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Giovanni
Barracco si é costituito in giudizio il 14 febbraio
Nelle sue
deduzioni davanti alla Corte costituzionale, la difesa di Giovanni Barracco si
richiama al testamento di Luigi Barracco e a quanto in esso disposto in ordine
all'appezzamento di terreno "Mena di Cavallo" nel Comune di Isola
Capo Rizzuto; ricorda poi che il Tribunale di Cosenza, con la sua sentenza del
13 novembre
Nei suoi
confronti, afferma la difesa dell'interessato, l'Opera per la valorizzazione
della Sila non avrebbe osservato le formalità che la legge di riforma agraria e
fondiaria esige per il procedimento espropriativo. Il piano di esproprio, il
decreto del Capo dello Stato, tutto il procedimento di espropriazione relativo
al terreno "Mena di Cavallo" si é svolto nei confronti di Roberto
Barracco, che non era legittimo proprietario del terreno stesso.
Pertanto, il
decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863, dovrebbe essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 76 e 77 della
Costituzione per manifesta violazione dell'art. 5 della legge di delega 12
maggio 1950, n. 230, limitatamente alla proprietà "Mena di Cavallo"
di Giovanni Barracco di Isola Capo Rizzuto, individuata nelle particelle 1 e 2
del foglio l e 1, 2, 3 del foglio 2 della partita 52 del catasto terreni del
Comune Capo Rizzuto in testa agli eredi di Barracco Luigi.
Le deduzioni
a stampa dell'Ente per la valorizzazione della Sila, presentate dall'Avvocatura
generale dello Stato il 21 gennaio 1958 sottolineano che nel sistema vigente la
questione di legittimità costituzionale di una legge può sorgere davanti alla
Corte costituzionale, soltanto quando il giudice che la solleva ritenga di non
potersi pronunciare sulla materia di sua competenza senza che la questione
stessa sia stata preventivamente decisa.
L'Ente
rileva quindi che il Tribunale di Cosenza, essendosi pronunciato nel merito
della controversia relativa alla proprietà del fondo "Mena di
Cavallo", non può con la sua ordinanza del 13 novembre 1957 rinviare gli
atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità
costituzionale del decreto che ha espropriato il terreno stesso, dacché, per
una controversia già definita, il giudizio di legittimità costituzionale non si
può porre come pregiudiziale.
Rilevato poi
che la sentenza del Tribunale di Cosenza é gravata di appello e quindi
suscettibile di riforma, la difesa dell'Ente osserva che la pronuncia della
Corte costituzionale sulla legittimità del decreto di esproprio verrebbe a
risultare subordinata all'esito della causa principale.
Nelle
memorie presentate il 22 gennaio 1959 dalla difesa di Giovanni Barracco e dalla
difesa dell'Ente per la valorizzazione della Sila, le parti insistono nelle
loro conclusioni sviluppando le argomentazioni precedenti.
L'Avvocatura
dello Stato, per l'Ente di riforma, sul problema della ammissibilità della
questione di legittimità costituzionale, prospetta come singolare la
fattispecie del giudizio su una legge-provvedimento, nel quale l'avvenuta
definizione del rapporto giuridico di merito vincola la decisione della Corte
costituzionale ed é da questa vincolata. La difesa dell'Ente aggiunge che da un
lato
L'Avvocatura
dello Stato rileva infine che
Passando al
merito, la difesa dell'Ente per la valorizzazione della Sila ripete in sostanza
le argomentazioni che hanno formato oggetto del giudizio davanti al Tribunale
di Cosenza e sostiene che il decreto di scorporo non é viziato, richiamandosi
anche all'analogia tratta dall'art. 16 della legge generale sulle
espropriazioni per utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359, ai sensi del quale
il procedimento espropriativo, per quanto riguarda il soggetto cui va
intestato, si può attenere alle risultanze catastali.
La difesa
dell'Ente conclude per la improponibilità o la inammissibilità, quanto meno
allo stato degli atti, della questione di legittimità costituzionale e, in
subordine, per la infondatezza della questione stessa.
Considerato
in diritto
Nel sistema
che regola il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, spetta
al giudice di merito proporre la questione con ordinanza che, a norma del
secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve accertare che
la questione sia rilevante, cioè che il giudizio di merito non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale, e che la questione non sia manifestamente infondata.
La pronuncia
sulla questione di legittimità costituzionale, che é indipendente dallo
svolgimento del giudizio principale, non può venire sospesa per il fatto che il
rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato
ancora deciso con sentenza passata in giudicato.
Gli
inconvenienti nel caso concreto prospettati dall'Avvocatura generale dello
Stato si manifestano quando la questione di legittimità costituzionale concerne
non norme di carattere generale ed astratto, ma un provvedimento concreto, come
il decreto di scorporo, dotato, in virtù della delega legislativa, di forza di
legge. Ma le argomentazioni tratte da tali supposti inconvenienti per sostenere
l'improponibilità o l'inammissibilità della questione non possono modificare il
sistema di diritto positivo.
Nella
fattispecie, il Tribunale di Cosenza, non potendo decidere la questione di
legittimità costituzionale del decreto di scorporo, l'ha proposta alla Corte
costituzionale con l'ordinanza del 13 novembre 1957, che pienamente risponde ai
requisiti prescritti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. E
Il giudizio
di legittimità costituzionale del decreto di esproprio del Presidente della
Repubblica del 12 agosto 1951, n. 863, procede dall'interpretazione che il
Tribunale di Cosenza nella sentenza 13 novembre 1957 e nell'ordinanza di pari
data, con la quale ha proposto la questione di legittimità costituzionale, ha
dato del testamento di Luigi Barracco; interpretazione secondo la quale
l'appezzamento di terreno denominato "Mena di Cavallo" ed espropriato
nei confronti di Roberto Barracco apparteneva in proprietà esclusiva a Giovanni
Barracco al momento stesso dell'apertura della successione - 9 febbraio 1949 -,
cioè prima della data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 2 della legge 12
maggio 1950, n. 230.
La
circostanza che al momento della formulazione del piano di esproprio e
dell'emissione del decreto (12 agosto 1951) il suddetto appezzamento di terreno
era intestato non a Giovanni Barracco, ma agli eredi del fu Luigi Barracco, non
importava che l'Ente espropriante potesse procedere nei riguardi di chi non era
l'effettivo proprietario.
É infondato
l'assunto della difesa dell'Ente, che le risultanze catastali siano senz'altro
vincolanti nel procedimento espropriativo in genere e nell'esproprio per
riforma agraria in particolare, giacché nel nostro ordinamento i dati del
catasto non sono decisivi per la determinazione del diritto di proprietà dei
beni.
Non giova
fare riferimento al sistema della legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, sulle
espropriazioni per causa di utilità pubblica, secondo il quale (art. 16) la
procedura di espropriazione si svolge nei riguardi "dei proprietari
iscritti nei registri catastali ed in difetto nei ruoli dell'imposta
fondiaria".
Questo
sistema ha il suo fondamento in ciò che l'espropriazione in base alla legge
generale del 1865 é fatta per una ragione obiettiva, giacché si riferisce al
bene in quanto serve allo scopo di pubblica utilità.
Nel sistema
invece della legge di riforma agraria, quale la legge per
É perciò che
il procedimento di esproprio deve essere svolto nei confronti di chi é
proprietario. Ora ciò non é avvenuto nel decreto di scorporo in esame, per il
che questo deve ritenersi viziato di illegittimità costituzionale.
Né giova
addurre, come fa la difesa dell'Ente espropriante, che Giovanni Barracco non
presentò alcun reclamo contro il piano di espropriazione nel termine di cui
all'art. 4 della legge Sila, e che perciò é decaduto da ogni eventuale diritto
in riguardo. É da osservare in proposito che il reclamo previsto dall'art. 4 riguarda
soltanto "la rettifica di eventuali errori materiali", e che tra
questi errori non possono essere comprese le questioni attinenti
all'accertamento dell'effettivo proprietario del bene investito dall'esproprio.
PER
QUESTI MOTIVI
respinte le
eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara
l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n.
863 del 12 agosto
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
marzo 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Mario BRACCI -
Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959.