SENTENZA
N. 72
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, promosso con
ordinanza 4 aprile 1956 del Tribunale di Cosenza nella causa civile vertente
tra Cosentino Giuseppe e l'Opera valorizzazione Sila, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n. 197 del
Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Rodolfo
Grimaldi ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Tribunale di
Cosenza ha ritenuto che la illegittimità del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022,
dedotta da Giuseppe Cosentino sul fondamento che l'espropriazione avrebbe
colpito terreni in quantità superiore a quella consentita dall'art. 2 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, si risolvesse in una questione di legittimità
costituzionale, e pertanto con ordinanza 4-18 aprile 1956 ha sospeso il
giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza,
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Avvocatura dello Stato
di Catanzaro, nonché ai Presidenti del Senato e della Camera, é stata
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella
Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1956, ma, prima ancora di questa data, l'Opera
per la valorizzazione della Sila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato, ha depositato l'11 maggio 1956 nella cancelleria della Corte le sue
deduzioni, chiedendo che la Corte dichiari:
a) l'improponibilità
o quanto meno l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata nel corso del giudizio;
b) subordinatamente
la piena legittimità del decreto legislativo delegato sopra ricordato.
2. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
é intervenuto nel presente giudizio, depositando le sue deduzioni l'11 maggio
1956.
In queste deduzioni
l'Avvocatura dello Stato ha riproposto l'eccezione preliminare
d'improponibilità della questione di legittimità costituzionale per la sua
natura di questione principale e non incidentale.
Più particolarmente e
nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che il limite di rispetto dei
300 ettari, contenuto nell'art. 2 della c. d. legge Sila, non deve essere
considerato come assoluto e inderogabile, ma soltanto come un principio
direttivo da attuare con una certa discrezionalità, tanto più che il breve
termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, assegnato per la
compilazione dei piani di esproprio, non consente troppo minuziosi
accertamenti.
3. - Il Cosentino,
rappresentato e difeso dall'avv. Grimaldi, nelle deduzioni, depositate il 12
luglio 1956, sostiene che il limite di rispetto dei 300 ettari costituisce per
il Governo un canone inderogabile nell'esercizio della delega e che, in
conseguenza, il D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, sarebbe affetto da
illegittimità costituzionale per la parte riguardante la estensione di terreno
eccedente il limite di 300 ettari.
4. - L'Avvocatura
dello Stato, in una memoria depositata il 14 marzo 1957, ha ribadito le proprie
tesi, insistendo soprattutto sull'improponibilità ed inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale. Per parte sua il Cosentino, con
memoria depositata il 14 marzo di quest'anno, illustra la propria tesi nel
merito della controversia e respinge l'eccezione di improponibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato.
5. - Nella
discussione orale del 28 marzo 1957, le parti hanno illustrato le tesi e gli
argomenti svolti negli scritti e nelle memorie difensive.
Considerato
in diritto
1. - La Corte con la sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 ha già respinto l'eccezione di
improponibilità della questione di legittimità costituzionale dei decreti
delegati di esproprio, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo
infondata la tesi che essa coincida con l'oggetto principale del giudizio nel
quale é sorta. I motivi largamente svolti nella ricordata sentenza valgono
anche nei confronti del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, e ad essi si intende
fare riferimento.
2. - La questione
oggetto del presente giudizio si riduce tutta a stabilire l'interpretazione di
quella parte dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (la c. d. legge
Sila), che stabilisce: "... sono soggetti alla espropriazione i terreni di
proprietà privata... i quali... appartengono a qualsiasi titolo, in comunione o
pro indiviso, a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più
di 300 ettari". Ora alla Corte non pare dubbio che l'art. 2, nella parte
richiamata, non soltanto stabilisce che nessuno il quale possegga terreni in
misura inferiore ai 300 ettari, possa essere soggetto ad esproprio, ma anche
che l'espropriazione deve arrestarsi davanti al limite dei 300 ettari. Tra le
limitazioni quantitative, variamente determinate, che sono poste, nelle leggi
di riforma fondiaria, all'attività espropriatrice dello Stato, v'é anche
questa, particolare al territorio dove trova applicazione la legge 12 maggio
1950, n. 230, del rispetto assoluto della proprietà privata che non superi i
300 ettari. Ogni altra interpretazione dell'art. 2 urta contro il chiarissimo
disposto della norma e rivela la sua arbitrarietà anche nelle conseguenze
inique che comporterebbe, per la disparità di trattamento che subirebbero
proprietari di terreni di estensione appena superiore ai 300 ettari e
proprietari di terreni che si avvicinino da presso a questo limite o lo
tocchino, senza superarlo: colpiti i primi dall'esproprio, al sicuro da questo
i secondi.
Breve può essere la
risposta agli argomenti che contro questa interpretazione sono stati avanzati
dall'Avvocatura dello Stato. Il primo, secondo il quale quel limite dovrebbe
essere inteso come un criterio direttivo o orientativo per il legislatore
delegato che potrebbe, perciò, nella sua discrezionalità, non osservarlo, si
fonda su una singolare interpretazione delle norme che regolano la delegazione
legislativa, secondo la quale "tutte le condizioni poste nella legge di
delega" sarebbero da ritenersi "equivalenti a principi o criteri
direttivi", mentre, come si sa, niente vieta che vengano posti
all'esercizio del potere legislativo delegato limiti precisi e rigorosi, per
alcuni aspetti della delega, anzi, esplicitamente richiesti dalla norma
costituzionale. Il secondo muove dalla considerazione che al legislatore
delegato sarebbe mancata la possibilità di compiere con esattezza i piani
particolareggiati di esproprio nel termine che gli fu imposto di sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, ed é argomento che mostra la sua
inconsistenza sol che sia enunciato, perché dalla difficoltà di compiere
l'opera non si può trarre la conseguenza che chi é delegato a compierla possa
compierla contro le norme fissate dalla legge di delegazione. E lo stesso é da
dire del terzo argomento secondo il quale il limite avrebbe potuto essere
rispettato qualora il legislatore delegato avesse dovuto emanare uno solo, ma
non, come deve fare, numerosi decreti di esproprio, perché é fin troppo
evidente che quel limite stabilito a tutela della singola proprietà privata,
non può essere travolto per il fatto che si doveva procedere alla
espropriazione nei confronti di molti proprietari.
In conseguenza, il
decreto 16 settembre 1951, n. 1022, nella parte nella quale ha disposto
l'esproprio dei terreni di proprietà del Cosentino non rispettando il limite
dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ha ecceduto dai confini della
legge delega e deve per questa parte essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara
costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, per la
parte in cui espropria terreni compresi nel limite di 300 ettari, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 25 maggio 1957.