SENTENZA
N. 8
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1952, n. 3113, promosso con ordinanza 2 aprile 1957 del Tribunale di
Cagliari nel procedimento civile vertente tra Manca di Villahermosa Vincenzo e
Stefano, quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei germani Eugenio, Paolo
e Mario, e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna,
iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958.
Udita nell'udienza
pubblica del 21 gennaio 1959 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Antonio
Putzolu per i Manca e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò
per l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna.
Ritenuto
in fatto
Con atto di citazione
notificato il 9 ottobre 1954 Manca di Villahermosa Vincenzo e Stefano,
quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei germani Eugenio, Paolo e Mario,
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari l'Ente per la
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) in persona del suo
presidente, chiedendo in revindica un terreno denominato "Villa
d'Orri" sito nel comune di Sarroch, terreno assoggettato ad esproprio in
favore dell'Ente insieme con limitrofa tenuta di proprietà della "Impresa
agricola Cardile".
Il predetto Ente,
costituitosi in giudizio, contestò di essersi abusivamente impossessato di
terreno di proprietà dei Manca in quanto, all'atto dell'esproprio disposto con
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n.
Esperite in sede
istruttoria le prove tendenti alla dimostrazione del diritto di proprietà degli
attori, la causa é stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, con
ordinanza 2 aprile
Dopo aver dichiarato
che tale questione non appare manifestamente infondata e che la soluzione di
essa é rilevante agli effetti della definizione del giudizio principale, ha di
ufficio proposto la questione di legittimità costituzionale del decreto
presidenziale in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Ha pertanto
disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza,
comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il 17 gennaio 1958 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del
Presidente di questa Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n.
87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 66, del 15 marzo 1958.
Nel giudizio dinanzi
a questa Corte i Manca si sono costituiti, depositando in cancelleria il 24
marzo 1958 le loro deduzioni, con procura conferita agli avvocati Mario Pino
del foro di Cagliari e Antonio Putzolu del foro di Roma, con elezione di
domicilio presso quest'ultimo.
La difesa dei Manca
osserva che, sebbene al decreto n. 3113 del 1952 non possano muoversi censure
dal punto di vista formale, esso sostanzialmente ha disposto lo scorporo di un
terreno di proprietà della famiglia Manca, come ha riconosciuto il Tribunale di
Cagliari contrariamente alle annotazioni catastali per le quali il terreno
stesso figurava intestato alla "Impresa agricola Cardile". Pertanto,
premesse alcune considerazioni in ordine alla autonomia o meno dei concreti
provvedimenti di attuazione di disposizioni aventi valore di legge, conclude
chiedendo che il decreto di cui si discute sia dichiarato illegittimo o nel suo
complesso o in quanto é venuto a violare diritti dei Manca, mentre ogni
conseguenziale pronuncia spetterà all'autorità giurisdizionale presso cui pende
il giudizio principale.
Nel presente giudizio
si é costituito anche l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in
Sardegna rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
depositando deduzioni in cancelleria il 14 marzo 1958.
Osserva l'Avvocatura
dello Stato che qui non si tratta di stabilire se sia legittima o meno
un'espropriazione a non domino riferita alla data del 15 novembre 1949, ma se
per la retta applicazione della legge n. 841 del 1950 debba aversi riguardo,
per identificare l'appartenenza di terreni a determinati soggetti, ai dati
formali risultanti dalle annotazioni catastali ovvero ai dati reali
eventualmente difformi da quelli.
A conforto della
prima delle tesi testé enunciate, l'Avvocatura dello Stato trae argomento dal disposto
dell'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità, per il quale l'individuazione del proprietario é
fatta in base ai dati catastali e, in difetto, ai ruoli dell'imposta fondiaria.
Secondo l'Avvocatura
dello Stato alla locuzione "consistenza al 15 novembre 1949", di cui
all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, dovrebbe quindi attribuirsi il
significato di "dati catastali in atto al 15 novembre 1949", onde
tanto l'Ente per la riforma quanto il Governo, nel predisporre rispettivamente
il piano e il decreto di esproprio, debbono attenersi alla situazione catastale
e non tener conto di qualsiasi elemento che modifichi codesta situazione.
Dato il carattere
dell'esproprio deve applicarsi il criterio dell'individuazione del proprietario
in base alle risultanze catastali, poiché la consistenza della proprietà viene
accertata in termini di reddito dominicale, che a sua volta non può essere
ricavato che dalle risultanze catastali stesse.
L'Avvocatura dello Stato
conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondata la proposta
questione di legittimità costituzionale.
La difesa dei Manca,
con memoria depositata in cancelleria l'8 gennaio 1959, pone in evidenza le
differenze che intercorrono tra il sistema della legge sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità e quello delle leggi per la riforma fondiaria e
richiama varie disposizioni della legge n. 841 del 1950 che, a suo avviso, si
riferiscono al proprietario del terreno nel senso giuridico della locuzione e
non già a coloro che tali appaiono dai dati catastali, i quali possono
eventualmente essere inesatti o, comunque, non rispondenti alla reale
situazione di diritto. Conferma le conclusioni già enunciate.
L'Avvocatura dello
Stato, con memoria depositata l'8 gennaio 1959, insiste nelle argomentazioni e
conclusioni di cui alle precedenti deduzioni.
Nella discussione
orale la difesa dei Manca e il sostituto avvocato generale dello Stato hanno
illustrato le tesi svolte negli scritti difensivi, confermando le rispettive
conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Con decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113, emesso ai sensi della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, sull'espropriazione, bonifica, trasformazione ed
assegnazione dei terreni ai contadini (così detta legge stralcio), é stata
disposta a favore dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in
Sardegna l'espropriazione di terreni intestati in catasto alla "Impresa
agricola Cardile"; ma i Manca hanno convenuto in giudizio davanti al
Tribunale di Cagliari il predetto Ente, chiedendo in revindica un terreno
compreso nell'espropriazione, fondando il loro diritto di proprietà su titoli
derivativi e sulla usucapione.
Il Tribunale con ordinanza
2 aprile 1957 - richiamato l'art. 4 della legge n. 841 del 1950 che fa
riferimento alla data 15 novembre 1949 e rilevato che l'accertamento della
persona del proprietario é essenziale nei procedimenti di cui trattasi al fine
di stabilire la effettiva consistenza della proprietà - dichiara che la prova
da parte degli attori "ha dato esito nettamente positivo" e
testualmente ribadisce che essi hanno "fornito la prova piena del loro
diritto di proprietà".
Ma quel Collegio, di
fronte al decreto presidenziale 18 dicembre 1952 avente valore di legge e per
superare l'ostacolo da esso frapposto alla definitiva pronuncia sulla
controversia, ha di ufficio sollevato e proposto a questa Corte questione di
legittimità costituzionale per eccesso di delega del decreto medesimo.
Deve quindi la Corte
esaminare la questione se il decreto presidenziale, relativamente al terreno
chiesto in revindica, abbia violato i criteri cui é informata la legge n. 841
del
2. - Il terreno in
discussione rivendicato dai Manca, era intestato in catasto alla ditta
"Impresa agricola Cardile". Ora, alle intestazioni catastali può
attribuirsi valore soltanto indicativo circa i soggetti titolari di diritti
reali sui beni esistenti nel territorio nazionale; ma secondo il nostro
ordinamento tali intestazioni, come é pacifico in dottrina e in giurisprudenza,
non hanno senz'altro valore probatorio in materia di diritti reali nei riguardi
degli intestatari.
Pertanto, nel
contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di
proprietà, quest'ultima deve prevalere quale decisiva agli effetti di cui
trattasi. Conseguentemente l'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge
n. 841 del 1950 deve effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei
confronti del vero proprietario del terreno, il che, del resto, chiaramente si
evince dalla lettera stessa delle norme in armonia con il sistema della legge.
In numerosi articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni "proprietà
terriera privata", "proprietario", usate in senso tecnico
giuridico (vedi, ad es., articoli 4, 7, 9, 11, 13, 19).
3. - Né giova, per
sostenere opposta tesi, istituire un parallelo, come nelle memorie
dell'Avvocatura generale dello Stato, tra legge stralcio e legge 25 giugno
1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Nella legge n. 2359
del
4. - Per le cose
dette, il decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che
non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile".
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Mario BRACCI -
Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 9 marzo 1959.