SENTENZA
N. 2
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura
civile, promosso con due ordinanze emesse il 27 luglio 1961 dal Tribunale di
Pisa nei procedimenti civili vertenti tra Bertini Enrico ed il "Consorzio
pisano vendita sabbia", iscritte ai nn. 172 e 173 del Registro ordinanze
1961 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18
novembre 1961.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio di Bertini Enrico e del "Consorzio pisano vendita
sabbia";
udita nell'udienza
pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi gli avvocati
Giuseppe Maranini e Luigi Del Vivo, per Bertini Enrico, l'avvocato Luciano
Zanotti, per il "Consorzio pisano vendita sabbia" e il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con due separate
ordinanze del 27 luglio 1961, emesse in distinte cause promosse da Bertini
Enrico contro il "Consorzio pisano vendita sabbia" per
l'interpretazione di alcune clausole dello statuto del Consorzio e per
opposizione al precetto e ad atti esecutivi promossi dal Consorzio stesso in
base a lodo arbitrale, il Tribunale di Pisa rimise a questa Corte la questione
di legittimità costituzionale del titolo VIII del libro IV del Codice di
procedura civile, sollevata dal Bertini in relazione agli artt. 25 e 102 della
Costituzione.
Il Tribunale rilevò
che é tuttavia propugnata nella dottrina una concezione dell'istituto arbitrale
che vede, negli arbitri, dei veri e propri giudici designati dalle parti, ma
investiti direttamente dalla legge di un potere giurisdizionale, e, nel
procedimento arbitrale, un processo giurisdizionale anche prima che il pretore
renda esecutivo il lodo, avendo il decreto pretorio solo carattere di atto
amministrativo di approvazione. Rilevò ancora che, in giurisprudenza, sono stati
riconosciuti al compromesso effetti anche positivi di diritto processuale, e
l'istituto arbitrale é stato qualificato come sostitutivo della giurisdizione
ordinaria; nel processo di impugnazione del lodo si é ravvisato una fase
processuale di secondo grado, e nell'eccezione di compromesso una vera e
propria eccezione di incompetenza. Soggiunse che, secondo la teoria intermedia,
l'atto giurisdizionale é costituito dalla fusione del lodo e del decreto
pretorile, il quale farebbe acquistare retroattivamente carattere
giurisdizionale al procedimento arbitrale e all'attività svolta dagli arbitri.
Osservò che tali valutazioni fanno sorgere un insanabile contrasto fra le norme
che disciplinano l'arbitrato e gli artt. 102 e 25 della Costituzione, che
determinano, l'uno la riserva della funzione giurisdizionale a magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e
l'altro il divieto di distogliere dal giudice naturale precostituito per legge.
Le due ordinanze
furono notificate alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicate ai Presidenti delle due Camere e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si costituirono nei
giudizi tanto il Bertini quanto il Consorzio, e intervenne in essi il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. - Il Bertini,
nelle deduzioni depositate il 21 settembre 1961, rileva che l'arbitrato
regolato dal Codice di procedura civile é un istituto da collocarsi nel campo
del processo, sia per i sostenitori della teoria giurisdizionalista, sia per
quelli della teoria intermedia, sia per gli altri della teoria privatistica.
L'arbitrato, infatti, culmina in quell'atto giurisdizionale che é il decreto
del pretore, il quale dà al lodo la forma di sentenza esecutiva; il pretore
esercita però un sindacato formale sul lodo, e i veri giudici che lo formarono
sono gli arbitri, i quali assolsero una vera e propria funzione
giurisdizionale, avendoli le parti incaricati di risolvere controversie con i
poteri e gli obblighi propri di tale funzione. Così essendo si ha,
nell'arbitrato rituale, la nomina privata di giudici, scelti fra persone che
non compongono l'ordine giudiziario secondo la legge che lo regola, e la
distrazione della controversia dal giudice naturale, che é il giudice
precostituito per legge e previsto dall'ordinamento giudiziario, vale a dire
istituito in base a criteri generali prefissati, e non creati post factum.
Rileva ancora il
Bertini, nelle deduzioni predette, che l'arbitro rituale é, nella sostanza, un
giudice speciale, anzi quanto mai speciale, essendo istituito dalla volontà
privata; che l'istituto arbitrale, destinato a correggere le deficienze del
procedimento ordinario e dell'organizzazione giudiziaria, implica una vera e
propria abdicazione da parte dello Stato nei confronti della più gelosa delle
sue funzioni, quella giurisdizionale; che, a differenza dell'arbitrato
irrituale, che ha funzione transattiva, quello rituale, mirando
all'applicazione del diritto, non può non ritenersi destinato a svolgere una
funzione giurisdizionale, che in tale applicazione si risolve.
3. - Il Consorzio,
nelle deduzioni depositate il 22 settembre 1961, osserva che la giurisprudenza
della Corte di cassazione ha ravvisato nel decreto un atto che colorisce ex
postea il procedimento arbitrale, attribuendogli retroattivamente solo gli
effetti che son propri del processo giurisdizionale; in modo che, prima di tale
decreto, il procedimento manca dei caratteri di quel processo. Gli arbitri non
possono escutere coattivamente testimoni, eseguire coattivamente ispezioni
oculari, concedere misure cautelari, emettere decreti ingiuntivi, e così essi
mancano degli attributi e dei poteri propri degli organi giurisdizionali; il
decreto del pretore che conferisce al lodo efficacia di sentenza ha riguardo,
non all'esecutività propria delle pronunzie giurisdizionali, ma alla loro
imperatività; il Codice di procedura denomina lodo la pronuncia arbitrale
quando accenna ad essa come ad un atto non ancora integrato dal decreto
pretorio.
4. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, nel suo atto di intervento, con riguardo alla
dedotta violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, osserva che
questo articolo vuole affermare la posizione di libertà del cittadino, al quale
si garantisce, come valida espressione del suo diritto alla legalità, un
giudice precostituito per legge, in modo da evitare l'abuso del processo
mediante la costituzione di organi che, per essere privi di imparzialità e di
indipendenza, non sono in grado di esercitare convenientemente la giurisdizione;
non vuole cioè sottrarre alla legge ordinaria la regolamentazione del processo,
ma vuole porre un limite all'istituzione dei tribunali straordinari costituiti
per giudicare su fatti non previsti come reati al tempo della loro
consumazione, o il cui accertamento era, a quel tempo, demandato ai giudici
ordinari. Invece il compromesso e la clausola arbitrale attuano una espressa
rinunzia alla cognizione da parte del giudice ordinario di una o più
controversie in materia di diritti disponibili, ed hanno alla base la volontà
delle parti di disporre di tali diritti, onde si é fuori dal campo regolato
dalla norma costituzionale invocata.
Per quanto concerne
il richiamo all'art. 102 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nega che, all'analogia dell'iter logico e sillogistico fra la
pronuncia arbitrale e la decisione del giudice, corrisponda l'analogia nei
compiti e nei poteri dell'arbitro e del giudice, non essendo richiesto il
giuramento ai testi che depongono innanzi agli arbitri; essendo diversa da
quella del giudice l'attività che compete all'arbitro con riferimento alle
varie specie di consulenze tecniche; essendo l'attività arbitrale del tutto
subordinata a quella superiore dell'autorità giudiziaria ordinaria; perdendo il
lodo ogni efficacia o validità se venga rifiutato il decreto pretorio o venga
accolta la querela nullitatis; essendosi negato, sotto il profilo
penale, che l'arbitro possa essere ritenuto un pubblico ufliciale o un
incaricato di pubblico servizio. Viene rilevato che la Corte di cassazione,
aderendo alla teoria mista, ha escluso che, di per sé ed indipendentemente dal
decreto del pretore, la funzione degli arbitri sia giurisdizionale, e, pure
essendo vero che l'attività dell'arbitro consiste sempre in un dicere ius,
la necessità di un concorrente intervento di un magistrato ordinario perché il dicere
dell'arbitro divenga dicere di un giudice farebbe ritenere osservato, in
senso ampio, il principio enunciato nel predetto art. 102 della Costituzione.
Il Presidente del
Consiglio conclude che, comunque, se la qualificazione a posteriori come
giurisdizionale della funzione dell'arbitro fa ritenere questo come giudice
speciale, la legittimità delle norme che la regolano sarebbe tuttora assicurata
dalla VI disposizione transitoria della Costituzione.
5. - Nella memoria
depositata il 20 ottobre 1962, il Bertini, riconfermati i rilievi esposti nelle
deduzioni svolte nell'atto della sua costituzione in giudizio, oppone
ulteriormente che é irrilevante contrastare la natura giurisdizionale delle
funzioni dell'arbitro ponendo a confronto la diversità dei compiti e dei poteri
del giudice e dell'arbitro, perché la maggiore o minore ampiezza dei poteri di
un giudice non influenza la natura della sua attività, tanto vero che diversi
sono i compiti e i poteri dei giudici ordinari, a seconda delle varie fasi del
giudizio, della natura del processo e delle varie situazioni che la legge é
chiamata a regolare. L'attività dell'arbitro non resta subordinata all'autorità
giudiziaria ordinaria, né risulta intaccata nella sua essenza e sostanza: il
pretore esercita su quell'attività un sindacato minore di quello che può
svolgere il giudice che deliba la sentenza straniera, la quale rimane il frutto
di una attività giurisdizionale, anche se soggetta a controllo dell'autorità
giudiziaria italiana.
Non ha rilevanza, ai
fini della questione di legittimità, nemmeno l'assunto che la funzione
arbitrale assume carattere giurisdizionale soltanto con il decreto pretorio,
visto che esso ha effetto retroattivo; in modo che quel carattere rimane
riconosciuto alla attività dell'arbitro fin dall'origine, e quindi per il
periodo anteriore alla pronunzia pretoria.
Non é conducente
inoltre distinguere fra fase logica e fase volitiva nel processo formativo di una
sentenza, per assegnare soltanto alla prima l'attività dell'arbitro, perché
l'operazione degli arbitri é logica ed insieme volitiva, decidendo essi in
concreto, e in modo imperativo, una controversia determinata, e perché non muta
l'essenza e la natura di un atto giuridico per il fatto che esso sia, in
ipotesi, sottoposto ad una condizione sospensiva di efficacia, che potrebbe
anche consistere nella manifestazione del volere di un terzo o nell'emanazione
di un atto di controllo della pubblica autorità.
Il Bertini contesta
pure che la giurisdizione arbitrale sia in atto coperta dalla VI disposizione
transitoria della Costituzione. Questa si riferisce ad un giudice che fa parte
dell'organizzazione dello Stato, mentre gli arbitri sono giudici privati istituiti
e nominati da privati. Comunque la disposizione predetta non può indurre la
Corte costituzionale a riconoscere la liceità dell'inosservanza illimitata o
definitiva della Costituzione, e a legittimare l'attività dei giudici speciali
a quindici anni dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Infine, viene
considerato che, non esistendo nel giudizio arbitrale un organo che possa
svolgere le funzioni di notifica dell'ordinanza di trasmissione alla Corte
della questione di legittimità che la legge affida all'ufficio del cancelliere,
l'accettazione della competenza arbitrale implicherebbe una inammissibile
rinuncia al controllo di costituzionalità delle leggi, e la vigilanza
costituzionale del giudice non potrebbe operare mediante l'esercizio del potere
di provocare di ufficio quel controllo.
6. - Nella memoria
depositata il 29 ottobre 1962 il Presidente del Consiglio dei Ministri premette
che la discussione va limitata al raffronto fra l'istituto dell'arbitrato
rituale e le norme degli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della
Costituzione, alle quali si é riferito il Tribunale di Pisa; esclude che, ad
esempio, possa discutersi se sia in contrasto con l'art. 111 della Costituzione
la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 829 del Codice di procedura
civile, in cui si esclude l'impugnazione di nullità del lodo arbitrale per
inosservanza delle regole di diritto, quando le parti abbiano autorizzato gli
arbitri a decidere secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.
A parte che la norma predetta può essere interpretata in un senso che non
contrasta con il citato art. 111 della Costituzione.
Confermate poi le
osservazioni svolte nell'atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei
Ministri soggiunge che la clausola compromissoria implica costituzione di una
competenza predeterminata; conclude che, in materia di diritti disponibili, le
parti possono astenersi dal portare la controversia all'esame del giudice,
transigerla, concordare l'astensione dell'impugnazione in uno o più gradi; e
l'abuso del processo non può venire in discussione in tutti i casi in cui le
parti possono disporre dei loro diritti.
7. - All'udienza del
14 novembre 1962 le parti hanno ribadito e sviluppato gli assunti esposti nelle
deduzioni e nelle memorie predette.
Considerato
in diritto
1. - In entrambe le
due ordinanze il Tribunale di Pisa prospetta i medesimi dubbi sulla legittimità
costituzionale delle disposizioni relative all'arbitrato, contenute nel titolo
ottavo del libro quarto del Codice di procedura civile. Pertanto, le due cause
possono essere decise con una sola sentenza.
I dubbi proposti non
hanno però ragione di essere, perché é infondato che l'istituto arbitrale
intacchi il principio per cui l'esercizio della funzione giurisdizionale é
riservato a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario (art. 102 della Costituzione), o deroghi alla
norma che vieta di distogliere dal giudice naturale precostituito per legge
(art. 25 della Costituzione).
2. - L'assunto
secondo il quale la funzione arbitrale contraddice al principio della
statualità della giurisdizione fu smentito durante i lavori preparatori
dell'art. 102 della Costituzione, nel corso dei quali fu autorevolmente riferito
che la Seconda Sottocommissione aveva ritenuto insussistente l'asserito
contrasto, e che il Comitato di redazione, nell'elaborare il testo
dell'articolo, aveva inteso rispettare l'istituto arbitrale, formandosi gli
arbitrati per volontà delle parti e basandosi, quindi, sui poteri a queste
spettanti.
E infatti l'art. 102
predetto significa bensì che la legge può affidare solo a magistrati
l'esercizio della funzione giurisdizionale, salve le eccezioni stabilite per le
sezioni specializzate e per la partecipazione popolare all'amministrazione
della giustizia; ma non vuol dire altresì che sia vietato ad ogni soggetto
giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie
di suo interesse e di ricorrere ad un mezzo, come quello dell'arbitrato, che é
legittimato da un regolamento convenzionale del diritto di azione, valido nel
limite in cui su questo diritto la volontà singola opera efficacemente.
L'ordinamento legale
dell'arbitrato non é lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della
Costituzione perché, quando la parte vuole che il lodo assuma la forma della
sentenza, che é il momento sul quale influisce la riserva citata, é il
magistrato ordinario che provvede: é lui, infatti, che riveste di imperatività
il lodo, e questo acquista immutabilità dopo il decorso dei termini stabiliti
per la sua impugnazione innanzi al magistrato ordinario o dopo l'esperimento
infruttuoso di tale impugnazione. Il decreto del pretore poi, secondo l'art.
825, terzo comma, del Cod. proc. civ., conferisce al lodo la efficacia, non la
natura, di una sentenza, pur se di sentenza si parla in articoli successivi a
quello ricordato; in modo che manca nell'arbitro il potere di produrre atti
sostanzialmente identici a quelli promananti dalla potestà del giudice.
Mantiene aperta la
disputa sull'istituto arbitrale soltanto la determinazione della portata del
decreto che dà efficacia esecutiva al lodo: se cioé questo decreto lascia nella
sfera dell'attività privata gli atti anteriori o se li acquista come frazione di
un procedimento giurisdizionale. Ma il dissenso che la disputa esprime non
influisce sulla soluzione della questione sottoposta al giudizio della Corte:
infatti, non si contesta che il decreto del pretore tiene fermo il rapporto fra
l'arbitro e le parti, e si concorda nel riconoscere che ove non venga richiesto
il decreto del pretore o il pretore neghi l'esecutorietà, il lodo non perviene
nel campo del diritto come pronuncia di giudice. Queste constatazioni
ribadiscono che l'istituto arbitrale si accorda con la riserva delle funzioni
giurisdizionali sancita nel ricordato art. 102 della Costituzione.
É allora privo di
influenza sulla questione proposta alla Corte il rilevare che l'eccezione
compromissoria é assoggettata alla medesima disciplina dell'eccezione di
incompetenza del giudice; che il pretore svolge soltanto un controllo formale
sul lodo prima di dargli esecutorietà; che il procedimento di impugnazione per
nullità del lodo esecutivo é ritenuto una fase processuale di secondo grado. A
parte ogni giudizio sulla loro fondatezza, codeste opinioni o determinano gli
effetti del negozio compromissorio sul diritto di azione che, riguardando
l'autonomia soggettiva, non sono implicati, come si é detto, dalla norma
costituzionale richiamata innanzi a questa Corte, o valutano quella parte del
procedimento che si svolge innanzi al giudice ordinario e che quindi non
suscita discordanze con il contenuto di quella norma.
Altrettanto non
influente é l'osservare che il procedimento arbitrale viene definito un surrogato
o un equivalente della giurisdizione, oppure che quel procedimento non permette
di provocare un controllo di legittimità costituzionale di una norma dedotta
dalle parti o ritenuta applicabile dall'arbitro. Nel primo caso, se mai, si
suffraga l'idea che l'attività dell'arbitro é estranea al campo di applicazione
dell'art. 102 della Costituzione; nel secondo caso la questione di legittimità
si pone fuori dai limiti dell'ordinanza, la quale infatti non prospetta quel
profilo, e comunque va fuori dell'ambito del citato art. 102, che non riguarda
il controllo di legittimità costituzionale. La parte privata, peraltro, ha
finito per ammettere che non mancano rimedi idonei a rimuovere gli ostacoli cui
si é riferita, e ciò dispensa la Corte dal trattare ulteriormente l'argomento.
3. - Circa il motivo
secondo il quale l'incarico arbitrale sottrae le parti al giudice naturale, la
Corte reputa che, nell'art. 25 della Costituzione, v'é un divieto di imporre la
competenza di un giudice non precostituito, e quindi di interdire il ricorso al
giudice istituito, non pure una limitazione al potere soggettivo di scegliere
fra più giudici ugualmente competenti secondo l'ordinamento generale, o fra più
procedimenti ugualmente preordinati e concorrenti fra loro secondo l'ordinamento
stesso. Il procedimento arbitrale, inquadrato com'é fra quelli speciali, pone
al soggetto soltanto una alternativa con il procedimento ordinario; ed é la
scelta compiuta dalle parti che produce lo spostamento di competenza dal
giudice del procedimento ordinario a quello del procedimento di impugnativa del
lodo, non il comando di una legge delusivo di una aspettativa maturata, o
quello di un organo dello Stato al quale la stessa legge ha conferito la
corrispondente potestà.
Nemmeno se si tiene
conto che il giudice della impugnazione della sentenza arbitrale non é il
giudice che sarebbe stato competente ove non si fosse adito l'arbitro, si vede,
nell'arbitrato, un mezzo diretto a sottrarre la controversia al giudice
naturale. Quella che sorge per evitare di soggiacere alle valutazioni
dell'arbitro, attenendo principalmente al controllo dell'attività di lui, non
ha il medesimo oggetto della controversia deferitagli; di modo che non deve
necessariamente essere conosciuta dal giudice che sarebbe stato competente a
decidere sulla controversia definita con il lodo.
Vero é che, ove il
giudice dell'impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere
il merito della causa, per quanto non abbia competenza a conoscerne secondo le
regole del procedimento ordinario. Ma la norma che così dispone é essa stessa
indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia
nell'ipotesi considerata; e non può sindacarsi in questa sede il criterio cui
la norma stessa ha obbedito nel determinare questa competenza, nessun vincolo
alla discrezionalità legislativa essendo stato posto in argomento dalla
Costituzione.
4. - Deve perciò
essere dichiarato che é infondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dal Tribunale di Pisa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale del titolo VIII del libro IV del
Codice di procedura civile, in relazione agli artt. 102 e 25 della
Costituzione, proposta dal Tribunale di Pisa con le due ordinanze del 27 luglio
1961.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 12 febbraio 1963.