SENTENZA
N. 41
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1410, promosso con
ordinanza emessa il 10 aprile 1963 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile
vertente tra Solima Rosario, Luigi, Angela e Marco e l'Opera per la
valorizzazione della Sila, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre
1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio dei signori Solima e dell'Opera per la valorizzazione
della sua;
udita nell'udienza
pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Cesare
Gabriele, per i Solima, e il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto
Coronas, per l'Opera Sila.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ordinanza
emessa in data 9 luglio 1958 nel giudizio civile promosso dai sigg. Rosario e
Luigi Solima fu Vincenzo contro l'Opera per la valorizzazione della Sila il
Tribunale di Cosenza rimise a questa Corte varie questioni di legittimità
costituzionale nei confronti della legge 12 maggio 1950, n. 230, riguardante la
riforma fondiaria nell'Altipiano silano, nonché nei confronti di due decreti
legislativi di scorporo in data 18 dicembre 1951, emanati in attuazione della
delega conferita con l'anzidetta legge, e recanti i nn. 1410 e 1423.
2. - La Corte decise
con la sentenza
7 luglio 1959, n. 41, le questioni riguardanti la legge n. 230 e quelle
riguardanti il decreto legislativo n. 1423 - alcune delle quali erano comuni
anche al decreto n. 1410 -, dichiarandole tutte infondate. Con ordinanza n. 42
in pari data dichiarò invece di non essere in grado, allo stato, di pronunciare
in ordine ai difetti denunciati nei confronti del decreto n. 1410 - riflettente
lo scorporo nei confronti di Solima Vincenzo fu Rosalbino (padre e dante causa
degli attori nel giudizio a quo) di Ha 166.01.10 siti nel Comune di Bisignano
-, non risultando sufficientemente accertati nell'ordinanza di rimessione, ai
fini della dimostrazione della rilevanza del giudizio di legittimità
costituzionale, taluni punti di fatto interessanti alcune delle questioni
proposte.
Le questioni comuni a
entrambi i decreti di scorporo, che la Corte, pronunciando in relazione al
decreto n. 1423, ritenne infondate, riguardavano: a) il fatto che con tali
decreti erano state eseguite delle espropriazioni in testa a un soggetto
defunto (Vincenzo Solima, deceduto il 26 aprile 1951, successivamente alla
pubblicazione del piano di scorporo, ma anteriormente ai decreti di scorporo);
b) il fatto che le espropriazioni eseguite in testa al defunto avevano in
realtà colpito i quattro figli di lui (tra i quali i due attori), nonostante
che a ciascuno dei figli fosse toccata una quota di terreno inferiore a 300
ettari; c) il fatto che tutti i terreni colpiti erano insuscettibili di
miglioramenti fondiari.
Le questioni,
riflettenti il solo decreto n. 1410, in relazione alle quali la Corte ritenne
necessari ulteriori accertamenti riguardavano, invece, rispettivamente: a) il
fatto che il piano particolareggiato redatto dall'Opera Sila e posto in
pubblicazione indicava come intestatari dei terreni da espropriare i germani
Vincenzo e Francesco Solima (comproprietari pro indiviso dei fondi in
questione, congiuntamente - a quanto assumevano gli attori - a un cugino,
Eugenio Solima, non indicato affatto nel piano), mentre il decreto di scorporo
aveva come destinatario unicamente Vincenzo Solima; b) il fatto che
l'espropriazione avrebbe colpito in testa al solo Vincenzo Solima terreni di
proprietà comune a lui e ad altri.
In relazione a tali
questioni la Corte ritenne necessario che fosse chiarito: 1) se contenesse una
intestazione e a chi fosse effettivamente intestato il piano di scorporo a suo
tempo redatto dall'Opera Sila; 2) quali fossero le complessive consistenze
terriere al 15 novembre 1949 di ciascuno dei germani Vincenzo e Francesco
Solima; 3) a chi effettivamente appartenessero e a chi fossero intestati in
catasto al 15 novembre 1949 i terreni espropriati col decreto n. 1410.
3. - Riassunto
innanzi al Tribunale di Cosenza il giudizio civile - nel quale si sono ora
costituiti anche gli altri due figli di Vincenzo Solima precedentemente rimasti
estranei alla causa, i sigg. Angela e Marco Solima - con ordinanza 10 aprile
1963 quel Tribunale ha rimesso a questa Corte la "decisione sulle non
risolte questioni di legittimità costituzionale", precisando a tal fine:
1) che "é stata documentalmente accertata la lamentata divergenza fra il
piano di scorporo, a suo tempo redatto dall'Ente di riforma e posto in
pubblicazione nel Comune di Bisignano, intestato ad entrambi i germani Vincenzo
e Francesco Solima, ed il decreto di espropriazione n. 1410, emesso nei
confronti del solo Vincenzo Solima"; 2) che "dalla espletata
consulenza tecnica é emerso poi che, al 15 novembre 1949, i germani Vincenzo e
Francesco Solima possedevano, rispettivamente, Ha 671.53.51 ed Ha
411.16.38"; 3) ed inoltre che alla stessa data "i terreni espropriati
col decreto 18 dicembre 1951, n. 1410, si appartenevano pro indiviso ai germani
Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ai
quali erano anche intestati in catasto".
L'ordinanza é stata
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Successivamente é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 268 del 12 ottobre 1963.
4. - Innanzi a questa
Corte si sono costituiti, in data 11 luglio 1963, l'ing. Luigi Solima, fu
Vincenzo, in proprio e quale procuratore generale dei fratelli Angela, Rosario
e Marcantonio, e, in data 10 ottobre 1963, l'Opera per la valorizzazione della
Sila, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, portando entrambi
l'attenzione sulle sole questioni per cui é stata svolta la nuova istruttoria.
5. - Nelle proprie
deduzioni i Solima sottolineano l'importanza della costanza dell'elemento
soggettivo correlato con la effettiva consistenza patrimoniale in ogni fase del
procedimento di scorporo previsto dalla legge n. 230 del 1950, e sostengono
che, persino quando dovesse ritenersi applicabile alle espropriazioni ai sensi
di tale legge l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (cosa che sarebbe da
negare), sarebbe stato necessario specificamente indicare nei piani pubblicati
ai fini dello scorporo il nome del singolo comproprietario nei confronti del
quale si intendevano espropriare terreni di proprietà comune ad altri soggetti.
La pubblicazione di un piano di scorporo in testa a due comproprietari,
entrambi soggetti a scorporo stante la rispettiva consistenza patrimoniale, é
da ritenere effettuata pertanto in previsione di uno scorporo destinato a
colpire ciascuno di essi per la metà; in conseguenza la espropriazione
successivamente effettuata in testa a uno soltanto di essi viene a creare una
divergenza tra piano ed esproprio, che non può non esser considerata in
contrasto con la legge di delega. La difesa conclude nel senso che, ove pur non
dovesse esser dichiarato illegittimo per intero, il decreto impugnato dovrebbe
esserlo quanto meno limitatamente alla parte in cui ha espropriato in testa a
Vincenzo Solima una superficie eccedente la metà di quella indicata nel piano
in precedenza pubblicato.
6. Nelle sue
deduzioni l'Opera Sila osserva che la denunciata illegittimità non sussiste,
giacché l'art. 2 della legge n. 230 consentiva anche l'esproprio di quote
indivise, e il soggetto che si intendeva e si poteva espropriare, sino al
limite della quota ideale, era appunto Vincenzo Solima: se, prima di
specificare definitivamente, nel decreto di esproprio, il suo solo nome, fu
pubblicato un piano intestato congiuntamente a lui e al fratello Francesco, ciò
avvenne unicamente perché, per identificare i terreni da espropriare - che era
l'unica indicazione da fare nel piano -, occorreva indicare i soggetti
risultanti dal catasto. Tali argomentazioni vengono ribadite in una memoria
depositata il 6 febbraio 1964.
7. - Anche i Solima
hanno depositato una memoria in questa stessa data. In replica alle deduzioni
avversarie si osserva in essa, innanzi tutto, la inesattezza dell'affermazione
secondo cui il piano pubblicato si sarebbe limitato a indicare i soggetti cui
in catasto erano intestati i terreni che si intendevano espropriare: infatti
nel piano non risultava menzionato il nome del terzo comproprietario, Eugenio
Solima, anch'esso risultante dal catasto. Si aggiunge poi che nel piano
Francesco e Vincenzo Solima erano indicati come i soggetti "in confronto"
dei quali si faceva luogo alla procedura di esproprio; onde anche e proprio nei
confronti di entrambi avrebbero dovuto essere emessi il parere della
Commissione parlamentare, previsto dall'art. 5 della legge, e il decreto di
scorporo, anziché modificare in pejus la posizione di Vincenzo Solima.
Si sottolinea infine che, mentre l'art. 8 della legge n. 333 del 1951 non
riguardava le espropriazioni effettuate ai sensi della legge n. 230 del 1950,
l'art. 2 di quest'ultima non autorizzava affatto ad operare nei confronti di un
solo comproprietario la espropriazione di terreni indivisi, bensì autorizzava
ad espropriare delle proprietà indivise unicamente quando l'espropriazione -
diversamente da quanto fu praticato (e poteva esser praticato) nel caso in questione
- si estendesse a tutti i comproprietari dei fondi indivisi.
Considerato
in diritto
1. - Il presente
giudizio di legittimità costituzionale trae origine da un'ordinanza del
Tribunale di Cosenza emessa dopo la riassunzione innanzi ad esso di un giudizio
promosso da alcuni degli eredi del sig. Vincenzo Solima e sospeso in attesa
della pronuncia da parte di questa Corte su alcune questioni di legittimità
costituzionale in esso sollevate. Quelle questioni investivano la legge n. 230
del 1950 (c. d. "legge Sila"), e i decreti legislativi nn. 1410 e
1423 del 1951, coi quali erano stati scorporati in persona del defunto sig.
Vincenzo Solima terreni appartenenti a lui in comproprietà alla data del 15
novembre 1949, ma nella cui comproprietà gli erano succeduti gli eredi
anteriormente alla emanazione dei menzionati decreti.
Questa Corte risolse
con la sentenza
n. 41 del 1959 tutte le questioni riflettenti la legge n. 230 e il decreto
legislativo n. 1423 - riguardante terreni siti nel Comune di S. Sofia d'Epiro -
mentre con ordinanza n. 42 dello stesso anno, lasciando impregiudicate tutte le
questioni relative al decreto legislativo n. 1410 - riguardante terreni siti
nel Comune di Bisignano - restituì gli atti al Tribunale di Cosenza perché
questo approfondisse taluni punti di fatto non sufficientemente chiari.
Dopo aver effettuato
gli accertamenti richiesti, il Tribunale di Cosenza ha ora rimesso alla Corte
la "decisione sulle non risolte questioni di legittimità
costituzionale". Le quali non sono soltanto quelle in ordine a cui questa
Corte ritenne a suo tempo necessari ulteriori accertamenti, bensì anche quelle
- sulle quali nella attuale fase le parti non hanno ritenuto di soffermarsi -
comuni al giudizio nei confronti del decreto legislativo n. 1423, ma risolte,
con la sentenza n. 41 del 1959, soltanto nei confronti di questo.
Tali questioni
attengono: a) al fatto che il decreto n. 1410 (così come il n. 1423) ebbe per
destinatario una persona che al momento della emanazione di esso era defunta;
b) al fatto che esso, ancorché intestato al defunto, ebbe in realtà a colpire i
figli di lui, nessuno dei quali si trovava a possedere una quantità di terreno
tale da dover essere assoggettato a scorporo ai sensi della "legge
Sila"; c) al fatto che i terreni assoggettati allo scorporo erano
insuscettibili di ulteriori miglioramenti.
In ordine a tutte le anzidette
questioni la Corte non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni cui
pervenne nella sentenza n. 41 del 1959 in riferimento al decreto n. 1423. Esse
vanno risolte perciò tutte negativamente. Le prime due, perché la "legge
Sila" imponeva al Governo di prendere in considerazione le situazioni
soggettive ed oggettive esistenti al 15 novembre 1949: onde esattamente il
piano di scorporo fu intestato a Vincenzo Solima ancorché egli fosse
successivamente deceduto, ed ebbe conseguentemente riguardo alla consistenza
del suo patrimonio terriero, e non a quella dei singoli suoi eredi. La terza
perché - a parte la esclusione di ogni possibilità di un sindacato di merito
circa la idoneità dei terreni espropriati a ricevere ulteriori miglioramenti
agrari - é da tener presente che la suscettibilità di
"trasformazione" che l'art. 2 della "legge Sila" poneva
come condizione per lo scorporo dei terreni privati, doveva essere intesa in un
senso comprensivo della realizzabilità di aziende contadine.
2. - Con riferimento
alle questioni per le quali si sono resi necessari i nuovi accertamenti ora
compiuti dal Tribunale, l'ordinanza di rimessione precisa che da questi é
risultato che il piano a suo tempo pubblicato a cura dell'Opera Sila nel Comune
di Bisignano fu effettivamente intestato ai germani Vincenzo e Francesco
Solima, mentre il decreto di scorporo ha colpito, nella proprietà comune,
soltanto il primo; che alla data del 15 novembre 1949 Vincenzo e Francesco
Solima possedevano un patrimonio terriero, rispettivamente, di Ha 671,53,51 ed
Ha 411,16,38 (onde sia l'uno che l'altro avrebbero potuto essere legittimamente
espropriati, non solo dei terreni scorporati congiuntamente nel Comune di S.
Sofia d'Epiro, ma anche di quelli scorporati in testa al solo Vincenzo nel
Comune di Bisignano); che i terreni espropriati nel Comune di Bisignano si
appartenevano pro indiviso, oltre che ai germani Vincenzo e Francesco Solima
(ai quali fu intestato il piano posto in pubblicazione), anche al cugino
Eugenio Solima (mai menzionato nei piani) e a tutti e tre essi erano anche
intestati in catasto.
Sulla base di tali
premesse, la questione se sia legittima l'espropriazione in persona del solo
Vincenzo Solima dei terreni siti nel Comune di Bisignano (per i quali il piano
di scorporo era stato adottato e pubblicato in persona di lui e del fratello
Francesco) é da risolvere in senso negativo. I germani Vincenzo e Francesco
Solima erano entrambi legittimati a subire (congiuntamente o distintamente) lo
scorporo, e il piano era stato redatto e posto in pubblicazione nei confronti
di entrambi. Sulla base di esso, il patrimonio di Vincenzo Solima appariva
dunque destinato a esser colpito in una quota corrispondente alla metà di
quella poi effettivamente espropriata in testa a lui, allorché il decreto di
espropriazione delle proprietà in Bisignano - per le quali lo scorporo era
stato originariamente previsto in testa a lui e al fratello Francesco - fu
intestato a lui soltanto. É chiara perciò la mancanza di quella puntuale
corrispondenza tra piano posto in pubblicazione e piano approvato che il
sistema delle leggi di riforma fondiaria (per la "legge Sila", v. gli
artt. 2, 4 e 5) considerano - come questa Corte ha avuto altre volte occasione
di affermare (p. es. , sentenze nn. 33 del 1961, 39 del 1962, 126 del 1963 e 38 del 1964) - garanzia essenziale e inderogabile della legalità dei decreti
legislativi di Scorporo.
Nel delegare al
Potere esecutivo la possibilità di emanare provvedimenti particolari con valore
di legge, ai fini della realizzazione della riforma fondiaria, le anzidette
leggi hanno voluto circondare di notevoli garanzie tale eccezionale potestà,
prescrivendo a questo scopo l'osservanza di un procedimento legale ordinato
alla salvaguardia e alla certezza delle singole posizioni soggettive:
l'inosservanza del dovuto procedimento, tanto se si risolva, quanto se non si
risolva in un vizio di sostanza, non può quindi non viziare il provvedimento
con valore di legge emanato in base alla delega. E il vizio - dato il criterio
eminentemente "personale" delle procedure espropriative previste
dalle leggi di riforma fondiaria (particolarmente sottolineata, a es. , nelle
sentenze di questa Corte nn. 8, 10, 34, 57 del 1959, n. 77 del 1961) - non é di minor peso quando la discordanza
investa, anziché i beni, i soggetti nei confronti dei quali la procedura si
svolge (v. la sentenza n. 77 del 1961).
3. - Infondati sono
invece i dubbi di legittimità sollevati in ordine al fatto che col decreto
impugnato é stato espropriato non nei confronti di tutti i comproprietari un
corpo fondiario di proprietà comune.
L'art. 2 della
"legge Sila" - nella redazione della quale evidentemente non si mancò
di tener presente la frequenza con cui in Calabria le proprietà terriere
sogliono esser mantenute indivise nonostante i successivi passaggi ereditari -
dichiara infatti soggetti ad espropriazione "i terreni di proprietà
privata... appartenenti.. in comunione o pro-indiviso a singole persone o
società". E l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, ne dà conferma. É
vero che questa legge appare dal titolo destinata a dettar norme interpretative
e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c. d. "legge
stralcio"): il che é dovuto al fatto che la più gran parte delle sue
disposizioni furono dettate appunto con riguardo a questa sola legge (v. le
sentenze di questa Corte n. 66 e n. 74 del 1957). Ma l'art. 8,11 quale - come risulta anche
dai lavori preparatori - é da considerare operante altresì nei confronti degli
espropri previsti dalla "legge sua", precisa che, nel caso di
espropriazione di quote di terreni indivisi in testa a singoli condomini,
"l'ente espropriante può provvedere alla espropriazione dei terreni,
oggetto della comunione, fino ad esaurire il valore della quota ideale
spettante a detto condomino", salvo l'imputazione alla quota di
quest'ultimo della porzione espropriata.
Del resto, nel senso
che anche in base alla "legge Sila", oltre che in base alla
"legge stralcio", fosse possibile espropriare in testa a uno solo dei
comproprietari quote di beni indivisi fu già affermato, sia pure
incidentalmente, da questa Corte, con la sentenza n. 82 del 1957.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio
1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione,
in quanto, nel colpire beni di proprietà comune a Vincenzo e Francesco Solima
fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a
Vincenzo Solima anche la quota di comproprietà di cui il piano pubblicato in
vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a
Francesco Solima.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 maggio 1964.