SENTENZA
N. 71
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3396, promosso con
ordinanza emessa il 30 aprile 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento
civile vertente tra Di Lella Francesco ed altri e la Sezione speciale per la
riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 123 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212
del 29 agosto 1964.
Visto l'atto di
costituzione dell'Ente di riforma;
udita nell'udienza
pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.
Ritenuto
in fatto
I germani Francesco,
Vittorio e Luigi Di Lella, insieme ai germani Filippo, Grazia e Giuseppina
Giuliani e il padre di questi ultimi Gennaro Giuliani, convenivano avanti al
Tribunale di Bari l'Ente di riforma agraria Puglie e Lucania, e ivi sollevavano
preliminarmente questione di illegittimità costituzionale del decreto delegato
18 dicembre 1952, n. 3396, che aveva trasferito in proprietà all'Ente stesso
terreni appartenenti agli istanti, in violazione degli artt. 4 e 8 della legge
n. 841 del 1950, lamentando in primo luogo che l'espropriazione a carico della
signora Di Lella Maria Vittoria, la sola assoggettabile alle leggi di riforma
fondiaria, era stata disposta per l'intero fondo incluso nel comprensorio di
riforma, mentre esso apparteneva pro indiviso ad altri condomini, e pertanto
avrebbe potuto essere espropriato solo per la metà. In secondo luogo che
oggetto di esproprio era stato anche l'intero fabbricato posto sul fondo,
mentre apparteneva alla predetta solo per metà, e che non era stata accertata la
sua natura, né corrisposta alcuna indennità.
Il Tribunale riteneva
la questione rilevante, avendo respinta l'eccezione sollevata dalla difesa
dell'Ente, di intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 del
Codice civile, dato che la pretesa degli istanti é rivolta ad ottenere
l'equivalente economico del bene espropriato a titolo di indennizzo, non già il
risarcimento di danni, mancando l'illiceità dell'atto, venuto in vita in base a
legge valida al tempo della sua emanazione. Riteneva inoltre la questione
stessa non manifestamente infondata, risultando l'eccesso di delega e la
conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per effetto del
contrasto con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, ed altresì con il
principio generale stabilito dall'art. 727 del Codice civile, e sembrando
inoltre violato l'art. 42 della Costituzione.
Pertanto con sua
ordinanza del 30 aprile 1964 sospendeva il giudizio e disponeva il rinvio degli
atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, debitamente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 212
del 29 agosto 1964.
Nel giudizio avanti
alla Corte si é costituita la Sezione speciale riforma fondiaria dell'Ente
Puglia e Lucania, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 24
luglio 1964.
In esse si contesta
la fondatezza delle questioni sollevate, osservandosi come il testo letterale
del citato art. 8 della legge n. 333 consente l'espropriazione dei terreni che
siano oggetto di comunione, in danno del singolo condomino fino ad esaurimento
della quota ideale spettante al medesimo singolo condomino. Nella specie la
quota ideale spettante alla condomina soggetta ad esproprio, Di Lella Maria
Vittoria, venne legittimamente fatta cadere sul fondo sito nel comprensorio di
riforma, mentre le quote degli altri condomini vennero riservate e trasferite
sugli altri beni, pure essi comuni, fuori del comprensorio stesso. La
legittimità del procedimento seguito risulta confermata dall'art. 13 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo cui nel caso di terreni espropriabili
solo parzialmente l'Ente ha il diritto di esaurire la intera quota di scorporo
sulla parte dei beni espropriabili.
Ugualmente infondata,
ad avviso dell'Avvocatura, la seconda censura perché, a tenore dell'art. 18
della legge n. 841 ora citata, l'indennità deve equivalere al valore definitivo
accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui
all'art. 9 del T. U. 9 maggio 1950, n. 203, e pertanto nel valore accertato
devono intendersi compresi tutti gli accessori e pertinenze dei fondi
espropriati come sono i fabbricati. Conclude chiedendo che la Corte dichiari
l'infondatezza delle questioni sollevate dall'ordinanza.
Fuori termine, e cioè
in data 5 ottobre 1964, si costituiva con deduzioni e deposito del fascicolo di
parte l'avv. Vittorio Di Lella.
Considerato
in diritto
1. - La Corte ritiene
che nessuna delle due questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 18
dicembre 1952, n. 3396, sollevate dal Tribunale di Bari sia fondata. In ordine
alla prima, non appare esatta l'interpretazione che questo dà dell'art. 8 della
legge 18 maggio 1951, n. 333, secondo la quale nel caso di terreni posseduti pro
indiviso da vari proprietari, di cui uno solo assoggettabile alla
espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria, e distribuiti in
diverse località, così da trovarsi in parte inclusi nei comprensori di riforma
in parte fuori, l'Ente espropriante dovrebbe determinare la quota ideale del
condomino colpito dall'esproprio con riferimento ai soli terreni situati entro
i comprensori predetti. Occorre ricordare, in contrario, come, secondo l'art. 4
della legge n. 841 del 1950, la quota espropriabile della proprietà terriera
sita nei territori soggetti a trasformazione fondiaria doveva essere
determinata in base al reddito dominicale, quale risultava al 1 gennaio 1943,
dell'intera proprietà, comprensiva, a tenore della legge interpretativa n. 1206
del 1952, di tutti i beni terrieri posseduti in qualunque parte del territorio
nazionale. La quota, così commisurata sul coacervo dei terreni, doveva poi
venire applicata in concreto mediante scorporo, fino alla totale applicazione
della quota medesima, dei fondi o di una loro porzione, compresi nella zona di
riforma, secondo la precisa statuizione dell'art. 13 della stessa legge n. 841.
Essendo sorto dubbio
se il procedimento così disciplinato potesse essere seguito anche nei confronti
di proprietà indivise, soggette esse pure ad esproprio (art. 4, secondo comma,
legge n. 841), é intervenuta la legge n. 333 del 1951 che all'art. 8 lo ha
risolto in senso affermativo, precisando cioè che l'Ente espropriante può
provvedere all'espropriazione dei terreni sui quali grava la comunione fino
all'esaurimento del valore della quota ideale spettante al condomino (da
determinare, alla stregua delle norme prima ricordate, sul coacervo di tutti i
beni comuni) con correlativa imputazione, nella successiva divisione, della porzione
espropriata alla quota del suo titolare. Pertanto, facendo esatta applicazione
del principio secondo il quale nelle comunioni il diritto di ciascun condomino
investe tutto intero il bene indiviso, legittimamente il provvedimento
espropriativo ha potuto colpire (fino a coprire l'intero valore della quota
ideale spettante alla signora Maria Vittoria Di Lella) il terreno che, per
essere ubicato nella zona di riforma, era il solo suscettibile di esproprio,
senza che a ciò potesse formare ostacolo la comproprietà di alcuni soggetti
immuni da sottoposizione alle leggi di riforma. Ciò sotto il riguardo che i
diritti di costoro rimangono salvaguardati per effetto dell'accennato obbligo
di imputazione della proprietà espropriata nella quota del condomino colpito.
Se si pensasse altrimenti il soggetto dell'espropriazione, per il solo fatto di
essere proprietario di beni ancora indivisi, verrebbe ad essere trattato in
modo più favorevole dei titolari della integrale proprietà, in base
all'asserito impedimento a procedere nei suoi confronti alla totale
applicazione della quota di esproprio prescritta dal detto articolo.
Né vale invocare, a
sostegno della contraria opinione, l'art. 727 del Codice civile poiché i
criteri che questo stabilisce per la determinazione delle porzioni spettanti ai
vari condomini non rivestono carattere inderogabile, ed anzi devono cedere in
presenza di beni la cui divisione potrebbe arrecare danno ad interessi generali
(come risulta dall'ultimo comma dello stesso articolo, e dall'art. 722). E non
é dubbio che ad un interesse generale corrisponde assicurare la continuità
territoriale di terreni sui quali deve essere effettuata la riforma, come
emerge anche dall'art. 7 della legge n. 333 del 1951.
2. - La seconda
questione, relativa al fabbricato esistente nel fondo espropriato é prospettata
sotto due aspetti; e cioè della violazione delle leggi di riforma per il fatto
di essere stato espropriato per intero, mentre entrava nella quota di proprietà
della signora Maria Vittoria Di Lella solo per metà, e inoltre della violazione
dell'art. 42 della Costituzione in quanto sarebbe mancata la corresponsione
dell'indennizzo dovuto per l'ablazione di tale bene, non ancora iscritto a
catasto.
La prima doglianza
deve dichiararsi infondata sulla base degli stessi motivi esposti sub 1.
Quanto all'altra é da
rilevare come, a norma del primo comma dell'art. 18 della legge n. 841,
l'indennità per i terreni espropriati deve corrispondere al valore definitivo
accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio,
istituita col decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, e poi regolata dal
T.U. 9 maggio 1950, n. 203, il cui art. 9 fa riferimento ai valori medi del
periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, da ottenere mediante applicazione del
reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il
R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589. Nel valore così accertato devono intendersi
compresi tutti gli accessori e le pertinenze, fra le quali ultime rientrano
(come la Corte ha ritenuto con la sentenza n. 65 del 1957)
anche i fabbricati rurali, perché essi, pur non avendo nel sistema dell'imposta
fondiaria un reddito proprio, concorrono a determinare il reddito complessivo
del fondo, nel quale quindi quello del fabbricato, anche se non venga
menzionato a parte, rimane compreso. Nella specie si allega che il caseggiato
insistente sul fondo espropriato é stato costruito dopo la iscrizione in
catasto, come risulterebbe da una lettera dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura di Foggia dell'8 marzo 1941, con cui si invitava l'interessata
a presenziare al collaudo di opere di miglioramento fondiario effettuate in
località Ischia d'Abate, sede del fondo scorporato. Poiché, secondo queste
stesse affermazioni di parte, l'immobile in parola esisteva fin dall'inizio
dell'anno 1941, cioè anteriormente alla data del 1 gennaio 1943, di entrata in
vigore del nuovo catasto, gli interessati avrebbero dovuto curare l'iscrizione
dell'immobile stesso, mentre era in corso la revisione generale degli estimi
disposta con il D. L. 4 aprile 1939, n. 589, e giovandosi dell'art. 16 del R.D.
8 ottobre 1931, n. 1572, di approvazione del T.U. sul nuovo catasto, secondo
cui dovevano essere compresi nel catasto terreni i fabbricati rurali con i loro
accessori, nonché degli artt. 104,105, lett. b, 113 e 114 del R.D. 8 dicembre
1938, n. 2153, di approvazione del relativo Regolamento, che dettano norme
circa l'introduzione dei beni non ancora censiti.
L'omissione di tale
aggiornamento, quale avrebbe dovuto essere promosso dall'iniziativa dei
proprietari interessati, rende inattaccabile la liquidazione dell'indennità,
che risulta effettuata regolarmente, sulla base del reddito conforme alle
risultanze del nuovo catasto al 1 gennaio 1943, in applicazione del citato art.
4 della legge, n. 841.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n.
3396, sollevata dall'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 76 e 42
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.