SENTENZA
N. 9
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2635, promosso con
ordinanza emessa il 28 novembre 1961 dal Tribunale di Bari nel procedimento
civile vertente tra Capone Spalluti Domenico e la Sezione speciale per la
riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 96 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23
giugno 1962.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Capone Spalluti Domenico e dell'Ente di riforma;
udita nell'udienza
pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli
Avolio;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.
Ritenuto
in fatto
1. - Il dott.
Domenico Capone Spalluti convenne dinanzi al Tribunale di Bari la Sezione
speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, deducendo la
illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione,
del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2635, con cui era stata disposta a suo danno
l'espropriazione di ettari 6.50.63 di terreni in agro di Gravina, e chiedendo
la retrocessione della maggior quota di terreno espropriato o il pagamento del
controvalore.
Secondo il Capone
Spalluti l'Ente convenuto, nel predisporre il piano particolareggiato di
esproprio, si era riferito ai dati catastali risultanti alla data del 15
novembre 1949, i quali recavano, tra l'altro, alla partita 7994, mappali 2, 5,
25 e 38 del foglio 73, una variazione di reddito da lire 3.961,36 a lire
9.613,58, apportata con nota del 1 settembre 1950 dell'Ufficio tecnico erariale
a seguito della verificazione periodica quinquennale eseguita nel 1947, ed in
base alla quale parte dei detti terreni erano stati qualificati non più come
pascoli ma come seminativi.
Sempre secondo il
Capone Spalluti, l'Ente non aveva tenuto conto che, a seguito del reclamo
tempestivamente da lui pro posto avverso la detta variazione, la Commissione
comunale censuaria di Gravina aveva, con decisione del 23 ottobre 1952,
riconosciuto erronee, in parte, le variazioni suddette, per cui il relativo
reddito dominicale era stato definitivamente determinato in lire 6.516,67.
Essendo così
diminuito il reddito complessivo e quello medio per ettaro della intera
proprietà, da tenere presente ai fini dello scorporo, ne derivava, secondo il
Capone Spalluti, che egli col decreto impugnato era stato espropriato di una
maggior quota di ettari 6.20.27 rispetto a quella che avrebbe dovuto essere
determinata a norma dell'art. 4 della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841. La
situazione da tener presente ai fini dello scorporo non era pertanto quella che
appariva, alla data del 15 novembre 1949, dai dati catastali risultanti dalla
prima variazione, bensì quella reale rispecchiata dalla decisione della
Commissione censuaria comunale di Gravina sopra richiamata.
Il Tribunale, con
ordinanza del 28 novembre 1961, ritenuta rilevante e non manifestamente
infondata la questione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la decisione di competenza.
L'ordinanza,
notificata il 26 marzo 1962, e comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 23 giugno
1962.
2. - Dinanzi alla
Corte costituzionale si é costituito il Capone Spalluti, rappresentato e difeso
dall'avv. Antonio Borraccia, il quale ha depositato le proprie deduzioni in
cancelleria il 12 aprile 1962.
Con esse si insiste
nell'affermare che la consistenza dei terreni da espropriare avrebbe dovuto
essere determinata non in base ai dati catastali sia pure risultanti alla data
del 15 novembre 1949, ma rivelatisi erronei, ma in base al definitivo ed esatto
accertamento di cui alla decisione della Commissione censuaria comunale,
rispecchiando solo quest'ultima la effettiva situazione dei terreni alla data
suddetta.
La difesa della parte
privata conclude quindi chiedendo di chiarirsi costituzionalmente illegittimo
il decreto impugnato.
3. - Si é costituita
altresì la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
le proprie deduzioni in cancelleria il 7 maggio 1962.
L'Avvocatura non
contesta che la tesi della parte privata trovi fondamento su varie decisioni
della Corte costituzionale, con le quali sono state considerate illegittime le
espropriazioni per riforma fondiaria condotte sulla base di risultanze
catastali rivelatesi erronee, o in relazione a dati non definitivi al 15
novembre 1949. Perciò conclude rimettendosi alla giustizia della Corte, non
senza, peraltro, osservare che, nella specie, non essendosi ancora avuta, al
tempo dell'emanazione del decreto di esproprio, una pronuncia sul reclamo della
parte, l'Ente di riforma avrebbe dovuto o violare la legge, lasciando scadere
il termine per l'espropriazione, o usurpare le attribuzioni della Commissione
censuaria, decidendo esso stesso il reclamo del Capone Spalluti, o prendere
atto dei dati catastali precedenti alla verificazione periodica, che in ogni
caso potevano considerarsi in vigore al momento dell'espropriazione.
Da ciò discenderebbe,
secondo l'Avvocatura, che tutte le espropriazioni per riforma fondiaria, anche
perché basate sul principio della personalità dell'esproprio, in contrapposto
al principio oggettivo desumibile in materia dall'art. 16 della legge generale
sulla espropriazione per pubblica utilità del 1865, presenterebbero, come
l'Avvocatura si esprime, "una componente di aleatorietà che, forse, non
risponde ai fini della legge di delegazione".
Considerato
in diritto
1. - Come risulta
dall'ordinanza di rinvio, é pacifico che la valutazione della consistenza della
proprietà terriera del Capone Spalluti, al fine della espropriazione disposta
con il decreto impugnato, é stata effettuata in base ai dati catastali
esistenti dopo la prima variazione apportata a seguito della verifica periodica
(lustrazione) avvenuta nel 1947. Dati che, come pure é accertato, subirono una
sostanziale modifica a seguito della pronuncia della Commissione censuaria
comunale di Gravina, con la quale fu parzialmente accolto il ricorso del Capone
Spalluti.
É noto che la
pronuncia definitiva nel procedimento contenzioso così instaurato attiene
all'accertamento dello stato di fatto dei terreni al momento della verifica:
tanto é vero che, a norma dell'art. 131 del R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, gli
aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali in dipendenza delle
verificazioni periodiche hanno effetto nei riguardi delle imposte e delle
sovrimposte (e cioè rispetto alla materia per la quale il sistema catastale
principalmente, ma non esclusivamente, é preordinato) dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello destinato per la verifica. Il che vuol dire, appunto, che
l'accertamento delle variazioni in via definitiva, anche se eventualmente
stabilito in esito al procedimento contenzioso in epoca di molto posteriore al
momento della verifica, retroagisce, allo scopo evidente di rendere il più
possibile aderente alla realtà di fatto l'applicazione delle imposte.
2. - La Corte
costituzionale, nelle sentenze pronunciate in materia di riforma fondiaria,
tenendo ferma la data 15 novembre 1949, alla quale per legge bisogna far
riferimento per stabilire la consistenza della proprietà terriera soggetta a
scorporo, ha però avuto sempre presente lo scopo della legge, che vuol colpire
la proprietà stessa appartenente ad un determinato soggetto giuridico, a quella
data, nella sua consistenza effettiva. Ha pertanto affermato il principio, in
aderenza al sistema delle leggi catastali - principio che va applicato anche
nel caso in esame -, che i dati catastali da tenersi presenti, per
l'assoggettabilità allo scorporo e per la determinazione del quantitativo di
terreno da scorporare, devono essere quelli che corrispondono alla realtà di
fatto al 15 novembre 1949 (v. sentenza 16 maggio
1957, n. 81). E, in un caso analogo a quello in esame, ha esplicitamente
ritenuto che le variazioni catastali apportate di ufficio in epoca antecedente
al 15 novembre 1949, e non divenute definitive alla data del decreto di
esproprio, non potevano essere considerate efficaci ai fini dello scorporo (sentenza 25 giugno 1960, n. 56).
In conseguenza la
Corte, riaffermando il concetto che il legislatore ha voluto che fosse colpita
la proprietà terriera, a quella data, nella sua consistenza reale e non già in
quella apparente, ha ritenuto che "l'efficacia retroattiva riconosciuta
dalla legge ad eventi o atti successivi al 15 novembre 1949 e collegati a
situazioni in via di formazione anteriormente alla detta data, non trova
ostacolo nella norma dell'art. 4 della legge stralcio" (sentenza 12 maggio 1961, n. 25).
E evidente perciò che
per la valutazione della quota da espropriare in danno del Capone Spalluti si
sarebbe dovuto tener conto dei dati catastali determinati a seguito della
decisione della Commissione censuaria, che rappresentavano l'effettiva e reale
situazione dei terreni alla data del 15 novembre 1949.
3. - L'Avvocatura
dello Stato, pur riconoscendo l'esattezza di siffatti principi, ne ha rilevato
gli inconvenienti, risultandone intralciata l'opera degli Enti di riforma ogni
qual volta siano da reputarsi non definitivamente acquisiti alla data del 15
novembre 1949 gli estimi catastali. Ma questi inconvenienti - che peraltro
riflettono casi particolari o, come sul dirsi, marginali - non possono indurre
a modificare i principi posti in sede di legittimità costituzionale,
riflettendo questi il sistema della legge secondo il suo inquadramento
razionale nell'ordinamento giuridico e gli scopi di essa. Se qualche
inconveniente si é verificato, é da porre in relazione alla brevità del termine
entro cui (31 dicembre 1952) il potere di espropriazione poteva essere
esercitato; brevità però necessaria, fra l'altro, ai fini della certezza della
libertà della proprietà terriera dall'onere conseguente alla riforma fondiaria.
Le difficoltà e gli inconvenienti che codesta brevità può aver provocato non
possono modificare o deformare il sistema della legge (citata sentenza n. 25 del 1961).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2635, in relazione
all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76
della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo a carico del dott.
Capone Spalluti Domenico il terreno scorporato é stato determinato in
superficie maggiore alla effettiva consistenza alla data 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 7 febbraio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CAPPI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 febbraio 1963.