SENTENZA
N. 54
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 45 e 68 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1963 dal Pretore di Avola nel
procedimento penale a carico di Forte Sebastiano, iscritta al n. 186 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 281 del 26 ottobre 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza
pronunciata nell'udienza del 15 giugno 1963 nel procedimento penale a carico di
Forte Sebastiano, imputato, tra l'altro, del reato di cui agli artt. 45 e 68
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per avere eseguito opere preordinate alla
ricerca di cose d'interesse archeologico senza la prescritta concessione, il
Pretore di Avola, su istanza del difensore dell'imputato, ha rimesso a questa
Corte la questione di legittimità costituzionale degli anzidetti articoli per
quanto riguarda la loro compatibilità col precetto dell'art. 27 della
Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale é personale", e
col principio della riserva di legge risultante dall'art. 41 della Costituzione
in ordine all'incidenza della pubblica Amministrazione nel campo dell'iniziativa
economica privata.
Il fondamento della
incompatibilità con l'art. 27 della Costituzione viene individuato nel fatto
che il reato risultante dalle impugnate disposizioni sussisterebbe o meno
"a seconda che l'oggetto rinvenuto sia o non sia di pregio artistico, o di
interesse paleontologico, preistorico, ecc.": in tal modo la
responsabilità penale sarebbe fatta "dipendere da non bene precisate
caratteristiche" della cosa ritrovata, il cui "interesse
archeologico" sarebbe collegato a un altrui "soggettivo e non
precisato giudizio".
Il fondamento della
incompatibilità con la regola della riserva di legge risultante dall'art. 41
della Costituzione viene individuato nel fatto che l'art. 45 impugnato, da un
lato non fissando i criteri e i requisiti in base ai quali possono essere
effettuate le concessioni di ricerca archeologica, e dall'altro lasciando al
Ministro la possibilità di imporre in ordine alla ricerca prescrizioni delle
quali non viene in alcun modo specificato il contenuto, abbandonerebbe alla
discrezionalità ministeriale illimitati poteri. Con riferimento al secondo di
tali profili, osserva, tra l'altro, l'ordinanza che "una discrezionalità
così lata può astrattamente rendere possibile un trattamento diverso in
situazioni identiche, venendo a violare il principio della libertà della
iniziativa economica privata".
L'ordinanza, emessa
presente l'imputato, é stata notificata il 1 agosto 1963 al Presidente del
Consiglio dei Ministri e inviata in data 29 luglio 1963 ai Presidenti dei due
rami del Parlamento, ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26
ottobre 1963.
Innanzi a questa
Corte si é costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dal vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, con atto
d'intervento depositato il 22 agosto 1963.
In esso si osserva
che le cose d'interesse artistico, storico, ecc., ritrovate nel sottosuolo
sono, per legge, di proprietà dello Stato. Ciò spiega se per la ricerca di esse
sia necessario un atto di concessione. Perciò l'art. 68 della legge impugnata,
nel punire l'attività specificamente ordinata alla ricerca di tali cose senza
averne ottenuto concessione - configurando tale attività come reato di
pericolo, in nessun modo collegato col fatto dell'impossessamento delle cose
ritrovate (che viene invece previsto e punito dall'art. 67) - é volto alla
repressione penale di una "intenzionale iniziativa" contra legem
e non di un fatto "non personale" del reo. In conseguenza le
disposizioni impugnate sono fuori del campo di operatività del precetto
dell'art. 27 della Costituzione.
L'appartenenza allo
Stato delle cose di cui trattasi e la loro natura di beni indisponibili -
aggiunge l'Avvocatura - rendono poi "inescogitabile", rispetto ad
esse, una libertà di iniziativa economica, e inappropriato il richiamo all'art.
41 della Costituzione. D'altronde gli artt. 100-102 e 103 e seguenti del
regolamento 30 gennaio 1913, n. 363, contengono una disciplina sufficientemente
dettagliata del rilascio delle concessioni di ricerca.
Queste argomentazioni
sono state ribadite in una memoria depositata il 30 aprile 1964, nella quale si
sottolinea che né l'esistenza della cosa ricercata, né il riconoscimento in
essa di una certa qualità da parte dell'Amministrazione rientrano nell'elemento
oggettivo del reato de quo, il quale risiede invece unicamente nella violazione
da parte del reo della "riserva" allo Stato e ai concessionari di una
attività "squisitamente amministrativa", quale é quella della ricerca
archeologica, inerente a beni di proprietà pubblica e perciò facente capo a un
"servizio pubblico".
All'udienza di
trattazione della causa l'avvocato dello Stato ha insistito nelle tesi e nelle
conclusioni riferite.
Considerato
in diritto
1. - La vigente
legislazione riserva allo Stato (in Sicilia alla Regione: art. 33 dello Statuto
siciliano) la proprietà delle cose d'interesse archeologico non venute ancora
alla luce (artt. 44, 46, 47 e 49 della legge 1 giugno 1939, n. 1089) e
configura tali cose come appartenenti al "patrimonio indisponibile"
(art. 826, secondo comma, del Codice civile), salva la possibilità per
l'Amministrazione di disporne, successivamente alla ricognizione e alla
individuazione della loro entità, la cessione a terzi (tra l'altro, i citati
articoli autorizzano l'Amministrazione a lasciare ai ritrovatori una parte
degli oggetti). In relazione a ciò la legge dispone che, fuori
dell'Amministrazione, nessuno - neanche il proprietario del fondo - possa
effettuare ricerca delle cose anzidette, senza un atto amministrativo - di
volta in volta di concessione o di autorizzazione - che a ciò lo legittimi
(artt. 45 e 47 della legge citata), e che chiunque scopra fortuitamente simili
cose é tenuto a non asportarle, ad assicurarne la conservazione e a farne
immediata denuncia all'autorità amministrativa (art. 48). In tal modo
l'ordinamento, avendo di mira la conservazione del patrimonio culturale della
nazione, intende preservare le cose in questione dai pericoli di una ricerca
incoordinata, incontrollata e incauta, e da ogni azione depredatoria.
Al fine di assicurare
una più piena osservanza degli anzidetti precetti, gli artt. 67 e 68 della
legge citata li sanzionano penalmente. Tra l'altro il secondo di tali articoli
punisce con l'ammenda il fatto di chi si dedichi alla ricerca archeologica su
fondi propri o altrui senza averne ottenuto, rispettivamente, autorizzazione o
concessione da parte dell'autorità amministrativa.
Il reato, così
configurato (per la sussistenza del quale non riveste alcuna importanza il
fatto che nella zona della ricerca esistano effettivamente degli oggetti
vetusti, che l'esistenza ne sia nota all'agente, e che essi effettivamente
posseggano interesse archeologico), presuppone dunque nell'agente la volontà di
svolgere quell'attività che va sotto il nome di ricerca archeologica, che la
legge interdice ai soggetti non legittimati dal necessario provvedimento
amministrativo. Il fatto punito é perciò sicuramente un fatto proprio del
soggetto cui la sanzione penale viene comminata.
Ciò é sufficiente -
in piena coerenza con i precedenti di questa Corte in materia (sentenze nn. 3 del 1956, 39 del 1959, 67 e 79 del 1963) - a far escludere che esso sia in contrasto col precetto contenuto
nel primo comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui "la
responsabilità penale é personale".
2. - Del pari é da
escludere che la disposizione dell'art. 45 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
che prevede la potestà discrezionale di accordare la concessione amministrativa
di ricerca archeologica su fondi altrui, e quella che consente
all'Amministrazione (senza fissare alcuna specificazione delimitativa del
relativo potere) di imporre in tale occasione le prescrizioni che ritenga
opportune, violino la regola della riserva di legge da osservare - come più
volte questa Corte ha affermato (sentenze nn. 103 del 1957, 4 e 5 del 1962) - ai sensi dell'art. 41 della Costituzione in ogni caso di
limitazione dell'iniziativa economica privata per ragioni di utilità sociale.
Con la sentenza n. 12 del 1963, in riferimento alla disciplina normativa
della concessione amministrativa di certi beni patrimoniali indisponibili,
questa Corte ha affermato che l'art. 41, mentre riguarda "le garanzie
necessarie a preservare la libertà di scelta e di svolgimento delle attività
economiche proprie dei privati da interventi che la restringano in modo
arbitrario", non accorda alcuna particolare protezione ai privati
concessionari, che "vengono ad essere abilitati all'esercizio di attività
altrimenti loro precluse, ed a godere così di un ampliamento della loro sfera
giuridica, pur nei limiti e secondo le condizioni ritenute dal concedente
necessarie alla salvaguardia degli interessi pubblici legati all'utilizzazione
del bene".
Ora, tali concetti
trovano applicazione anche nel caso in esame, nel quale, se é vero che non si é
in presenza della concessione di beni pubblici, tuttavia la concessione
amministrativa ha la funzione di accordare a soggetti altrimenti non
legittimati la possibilità di ricercare e portare alla luce oggetti
appartenenti alla categoria dei beni pubblici. Attività in relazione alla
quale, come non potrebbe esser considerata illegittima una disciplina che
precludesse qualsiasi iniziativa privata, così - a maggior ragione - non può
esser considerata illegittima una disciplina che, nell'ammettere l'iniziativa
privata con l'assenso dell'autorità amministrativa, conferisca a questa poteri
latamente discrezionali (e quindi, comunque, strettamente correlati al fine da
perseguire) in ordine al rilascio della concessione e alla determinazione delle
modalità del suo esercizio.
Né, una volta ammesso
ciò, é il caso di pensare - secondo un profilo adombrato nell'ordinanza di
rimessione - a una illegittimità derivante alla disposizione impugnata dal
fatto che il potere ampiamente discrezionale accordato all'Amministrazione
sarebbe "astrattamente" in grado di "rendere possibile un
trattamento diverso in situazioni identiche". Se é vero che l'impiego di
ogni potere discrezionale può essere distorto, e che uno dei più frequenti modi
di distorsione é appunto quello noto sotto il nome di disparità di trattamento,
ciò non può valere, di per sé solo, a far escludere la possibilità che la legge
conferisca all'autorità amministrativa - lì dove non vi si opponga una riserva
di legge o alcun altro precetto costituzionale - poteri latamente
discrezionali. Contro l'eventuale impiego della discrezionalità per realizzare
una disparità di trattamento sarà possibile, del resto, far valere le garanzie
di legalità concesse dall'ordinamento: risolvendosi ciò in un vizio di
legittimità dell'atto della pubblica Amministrazione (tenuta ad osservare i
precetti costituzionali di imparzialità e di eguaglianza), sono ammessi infatti
in simili casi il sindacato e la repressione nelle competenti sedi amministrative
e giurisdizionali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale, proposte con l'ordinanza indicata
in epigrafe, degli artt. 45 e 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla
tutela delle cose d'interesse artistico e storico, in riferimento agli artt. 27
e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.