SENTENZA N. 3
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 57, n. 1, del Codice penale e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con l'ordinanza 31 gennaio 1956 del Tribunale di Cremona nel procedimento penale a carico di Barucco Elio, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Gastone Nencioni e Gian Galeazzo Stendardi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1956:
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udita all'udienza pubblica del 30 aprile 1956 la relazione fatta dal Giudice Giovanni Cassandro;
Uditi l'avv. Gastone Nencioni ed il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno.
Ritenuto in fatto
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, é sorta nel corso di un procedimento penale davanti al Tribunale di Cremona.
In tale procedimento Romei Renato, Brighenti Ezio e Meloni Raimondo erano imputati del reato preveduto e punito dagli articoli 595, 1 e 2 capoverso Cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver, in concorso fra loro, fatto pubblicare sul settimanale "Avanguardia nazionale" di Brescia del 19 novembre 1955 un esposto lesivo della reputazione del sig. Manzini Carlo; Barucco Elio, invece, del reato preveduto e punito dall'art. 57 n. 1,595, 2 e 3 comma Cod. pen. e dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per essere il direttore responsabile del settimanale sopracitato, nonché per l'altro reato, contestato in udienza, previsto e punito dagli articoli 110, 595, 2 e 3 comma Cod. pen. e dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere agito in concorso coi primi tre nel reato a costoro ascritto.
La difesa sollevò la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 Cod. pen. perché in contrasto con l'art. 27 della Costituzione e degli articoli 3, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 perché in contrasto con lo spirito della Costituzione.
Il Tribunale ritenne l'eccezione sollevata non manifestamente infondata soltanto per gli articoli 57, n. 1 Cod. pen. e 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, "dato il contrasto in giurisprudenza e in dottrina" , e pregiudiziale nei confronti del solo Barucco Elio e, pertanto, il 31 gennaio 1956 ordinò la separazione del giudizio a carico di costui e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 marzo 1956, n. 58.
La parte si é costituita e il Presidente del Consiglio é intervenuto con le forme e dentro i termini stabiliti dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 e dalle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte costituzionale.
2. - La difesa ha chiesto che
1) se il conflitto fra norme anteriori alla Costituzione e norme costituzionali dia luogo alla illegittimità costituzionale delle prime oppure semplicemente ad un problema di successione della legge nel tempo;
2) quale sia l'efficacia delle decisioni del giudice ordinario nei confronti delle decisioni della Corte con particolare riferimento al potere interpretativo di questa nei confronti della norma ordinaria;
3) se l'art. 57 del Cod. pen., anche in relazione con l'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ponga in essere un caso di responsabilità penale per fatto altrui;
4) se sussista conflitto tra la responsabilità per fatto
altrui stabilita da un sistema normativo composito di norme antecedenti e
successive alla Costituzione con l'art. 27 della Costituzione
medesima; ed ha richiesto che
1) che il conflitto tra norme anteriori alla Costituzione e norme costituzionali dà luogo in ogni caso ad un giudizio di legittimità costituzionale;
2) che la interpretazione data dal
giudice ordinario non é vincolante per
3) che l'art. 57, n. 1 del Cod. pen. pone in essere un caso di responsabilità per fatto altrui e quindi non riconducibile nemmeno alla responsabilità obiettiva, perché questa presupporrebbe un nesso causale, che qui mancherebbe, come sarebbe attestato dalla inammissibilità di qualsiasi prova liberatoria;
4) che, in conseguenza, sussiste conflitto tra l'art. 57, n.
3. - L'Avvocatura dello Stato ha, in via preliminare, asserito che la questione di legittimità costituzionale deve limitarsi al solo art. 57, n. 1 del Cod. pen. e non può riguardare l'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che pone un precetto generico ("ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile") e si limita a confermare l'istituto del direttore responsabile "senza alcun riferimento alla sfera di responsabilità non solo penale ma neppure civile del direttore stesso".
Quanto alla questione circa la competenza di questa Corte a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto la tesi che il rapporto tra legge anteriore e Costituzione é tale da non dare mai luogo, in caso di contrasto, ad illegittimità costituzionale, ma ad abrogazione tacita.
Subordinatamente l'Avvocatura ha chiesto che
4. - La difesa ha ribadito la sua tesi in una memoria presentata in risposta alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato ed altrettanto ha fatto l'Avvocatura arricchendo questa sua risposta con un excursus storico tendente a dimostrare che, in conformità dello svolgimento dell'istituto, la responsabilità del direttore non é mera conseguenza di una qualità liberamente assunta, ma piuttosto si ricollega al compimento di un'opera collettiva che non può risalire unitariamente se non appunto ad esso direttore.
Considerato in diritto
1. - Della eccezione di incompetenza
sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato,
2. - Per quanto attiene al merito del presente giudizio,
3. - La soluzione del quesito varrà tanto per l'art. 57, n. 1 Cod. pen., quanto per l'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, il quale, pur limitandosi ad affermare (alla stessa guisa dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1925, n. 2307) che "ogni periodico deve avere un direttore responsabile", senza specificare ulteriormente la natura e la estensione del concetto di responsabilità del direttore di un periodico, con la menzione della formula "direttore responsabile" si ricollega alla regolamentazione giuridico-penale che di questa figura esibisce appunto l'art. 57, n. 1 del Cod. pen. Con che si respinge la eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in limine litis, invocante la limitazione della questione di legittimità costituzionale all'art. 57, n. 1.
4. - Nello svolgimento della legislazione sulla stampa
rappresenta un momento di particolare rilievo quello nel quale il legislatore
sostituì alla figura del gerente quella del direttore responsabile (art. 1,
primo comma della legge 31 dicembre 1925, n. 2307). É vero che rimaneva
immutato il sistema creato, ora é più di un secolo, dal Regio editto 26 marzo
1848, n.
Anche se non si può accogliere completamente la tesi, sulla quale ha insistito l'Avvocatura dello Stato, della natura particolare e del carattere complesso dell'impresa giornalistica, ricondotta ad unità dal direttore, per fondarvi sopra l'altra dal carattere personale della responsabilità di costui, non pare dubbio che, porre al posto di una persona del tutto estranea alla vita dell'azienda, comodo riparo di una attività sottratta in tal guisa a ogni responsabilità di fronte a terzi, una persona di particolare esperienza e capacità professionali, fornita di poteri pressoché illimitati e, per quello che attiene alla pubblicazione di notizie, interpretazioni e commenti, sottratta a ogni altro controllo, significava aver trasformato sostanzialmente il sistema dell'editto del 1848 e di avere escluso (ammesso che ciò fosse da ritenere pacifico per il periodo precedente), che si potesse vedere consacrato nell'art. 1 della legge citata del 1925 un caso di responsabilità per fatto altrui. Sicché, considerata alla luce di questo svolgimento storico, l'espressione "per ciò solo" che compare nell'art. 57, n. 1 del Cod. pen. e che ha dato tanto da fare agli interpreti, non ha inteso se non sottolineare il distacco dal sistema dell'Editto Albertino e dalla figura che vi compare del gerente, complice necessario dell'autore del reato commesso a mezzo della stampa. Si volle dire che la responsabilità del direttore si fonda sulla circostanza, propria di lui, di non aver osservato gli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali egli é tenuto per il fatto di essere direttore, obblighi che non é necessario rintracciare puntualmente espressi in un precetto legislativo, ma che ben possono desumersi dal sistema, come in questo caso del direttore del giornale: una figura della quale sono certi i lineamenti e quindi i diritti ed i doveri.
5. - La conseguenza é che non esiste contrasto tra l'art. 57, n. 1 Cod. pen. e l'art. 27 della Costituzione. Non pare dubbio alla Corte che questo ultimo articolo consacri il principio, acquisto certo di un secolare svolgimento, che non si risponde se non per fatto proprio. Ma appunto il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l'evento c'é un nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico (art. 40 Cod. pen.) sufficiente, come é opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della personalità.
Né, inoltre, l'art. 57 così interpretato, vieta che la responsabilità del direttore di giornale venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito o la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46 e 48 Cod. pen.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 Cod. pen. 1 comma), nessuna ragione imponendo che questi principi generali e di rigorosa osservanza trovino in questo caso sbarrato l'ingresso alla loro puntuale applicazione.
6. - D'altra parte, se l'art. 57, n. 1, considerato in sé e per sé, consente di giungere alla persuasione che la responsabilità, che vi é raffigurata, non é per fatto altrui (che é quanto basta ai fini del presente giudizio), un'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità del direttore di un periodico é fondata sulla colpa, ed ha giustificato per tale via la compatibilità dell'art. 57, n. 1 col dettato della norma costituzionale.
Certamente, che una giurisprudenza siffatta
si sia costituita tanto che si possa dire ormai dominante, é una circostanza
della quale non può negarsi l'importanza.
Tuttavia
PER QUESTI MOTIVI
Respinta l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato;
Dichiara infondata la questione sollevata sulla legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 57, n. 1 Cod.
pen. e nell'art. 3 della
legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n.
Salva la revisione del testo dell'art. 57, n. 1 Cod. pen., al fine di renderlo anche formalmente più adeguato alla norma costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI -Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO.
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1956.