Sentenza n. 79 del 1963
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SENTENZA N. 79

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1962 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Bianchi Luigi ed altri, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale in grado di appello dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio a carico di Bianchi Luigi, Scamoni Renato e Talamona Ferdinando, fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre l925, n. 2033, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

L'art. 48 del suddetto decreto prevede il fatto di chiunque scientemente pone in vendita, mette altrimenti in commercio ovvero fornisce ai propri dipendenti sostanze o prodotti non corrispondenti alle dichiarazioni o indicazioni prescritte dal decreto.

L'art. 49, invece, riguarda il caso in cui il fatto previsto dal precedente articolo sia commesso senza conoscere che le sostanze o i prodotti posti in vendita, venduti o somministrati non corrispondano alle dichiarazioni o indicazioni; e prevede per tale fatto una pena (multa) da un quinto alla metà rispetto a quella prevista dall'art. 48.

La difesa del Bianchi, ha prospettato al Tribunale di Busto Arsizio il dubbio che l'art. 49 configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva e sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione.

Il Tribunale con ordinanza del 12 giugno 1962 ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, e ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e pubblicata sul n. 203 dell'11 agosto 1962 della Gazzetta Ufficiale.

Si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento dell'Avvocatura generale dello Stato del 25 luglio 1962.

L'Avvocatura dello Stato osserva che, diversamente da ciò che é stato prospettato dal Tribunale di Busto Arsizio, il primo comma dell'art. 27 della Costituzione, nel fissare il principio che la responsabilità penale é personale, ha inteso escludere solo la responsabilità penale per fatto altrui e non anche quella oggettiva, dovendo per responsabilità oggettiva intendersi la responsabilità per fatto proprio, cosciente e volontario, ma "incolpevole". La responsabilità "per fatto altrui" sorge invece per il solo fatto di una data posizione o qualità del soggetto, senza che sia richiesta la esistenza di una sua qualunque condotta. Ad ogni modo, l'Avvocatura osserva che, qualunque sia la soluzione che si voglia dare al problema, nessuna influenza essa potrebbe avere sulla questione in esame, in quanto la norma impugnata non configura né un' ipotesi di responsabilità per fatto altrui, né un' ipotesi di responsabilità oggettiva, trattandosi invece di una fattispecie relativa a reato di carattere colposo.

L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

 

Considerato in diritto

 

La questione non é fondata. Nell'art. 48 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, é stabilita la pena della multa, fissa e proporzionale, a carico di chi, scientemente, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio sostanze o prodotti non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dalla legge.

Il successivo art. 49 prevede, invece, la ipotesi che la non corrispondenza delle sostanze e dei prodotti alle dichiarazioni o indicazioni sia ignorata dall'agente.

l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio propone questione di legittimità costituzionale del predetto art. 49, ritenendo che nel fatto ricorra una ipotesi di responsabilità oggettiva, e che questa forma di responsabilità sia in contrasto col principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione. La Corte rileva che, in conformità di quanto si é statuito con precedenti sentenze, il principio della personalità della responsabilità penale deve intendersi nel senso che ciascuno risponde penalmente per il fatto proprio e non per il fatto altrui.

Posto in tali termini il contenuto della norma costituzionale, essa non può riferirsi alle disposizioni in cui sia sancita una responsabilità oggettiva, che non é responsabilità per fatto altrui. D'altra parte non a torto si sostiene dall'Avvocatura dello Stato che la norma impugnata si riferisce ad una ipotesi non già di responsabilità oggettiva, bensì di normale responsabilità penale, nella quale l'elemento soggettivo é indubbiamente presente, sia pure soltanto nella forma colposa. La quale si concreta nella omissione, da parte di chi vende o mette in commercio, della doverosa diligenza nell'accertare che vi sia corrispondenza tra la qualità della merce e le dichiarazioni ed indicazioni per essa prescritte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 12 giugno 1962, sulla legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 8 giugno 1963.