SENTENZA
N. 79
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033,
promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1962 dal Tribunale di Busto Arsizio
nel procedimento penale a carico di Bianchi Luigi ed altri, iscritta al n. 131
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 3 aprile 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale in grado di appello dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio a carico di
Bianchi Luigi, Scamoni Renato e Talamona Ferdinando, fu sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre l925, n. 2033, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
L'art. 48 del
suddetto decreto prevede il fatto di chiunque scientemente pone in vendita,
mette altrimenti in commercio ovvero fornisce ai propri dipendenti sostanze o
prodotti non corrispondenti alle dichiarazioni o indicazioni prescritte dal
decreto.
L'art. 49, invece,
riguarda il caso in cui il fatto previsto dal precedente articolo sia commesso
senza conoscere che le sostanze o i prodotti posti in vendita, venduti o
somministrati non corrispondano alle dichiarazioni o indicazioni; e prevede per
tale fatto una pena (multa) da un quinto alla metà rispetto a quella prevista
dall'art. 48.
La difesa del
Bianchi, ha prospettato al Tribunale di Busto Arsizio il dubbio che l'art. 49
configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva e sia in contrasto con l'art.
27 della Costituzione.
Il Tribunale con
ordinanza del 12 giugno 1962 ha ritenuto la questione non manifestamente
infondata, e ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e pubblicata sul n. 203
dell'11 agosto 1962 della Gazzetta Ufficiale.
Si é costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento dell'Avvocatura generale
dello Stato del 25 luglio 1962.
L'Avvocatura dello
Stato osserva che, diversamente da ciò che é stato prospettato dal Tribunale di
Busto Arsizio, il primo comma dell'art. 27 della Costituzione, nel fissare il
principio che la responsabilità penale é personale, ha inteso escludere solo la
responsabilità penale per fatto altrui e non anche quella oggettiva, dovendo
per responsabilità oggettiva intendersi la responsabilità per fatto proprio,
cosciente e volontario, ma "incolpevole". La responsabilità "per
fatto altrui" sorge invece per il solo fatto di una data posizione o
qualità del soggetto, senza che sia richiesta la esistenza di una sua qualunque
condotta. Ad ogni modo, l'Avvocatura osserva che, qualunque sia la soluzione
che si voglia dare al problema, nessuna influenza essa potrebbe avere sulla
questione in esame, in quanto la norma impugnata non configura né un' ipotesi
di responsabilità per fatto altrui, né un' ipotesi di responsabilità oggettiva,
trattandosi invece di una fattispecie relativa a reato di carattere colposo.
L'Avvocatura
conclude, pertanto, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata non fondata.
Considerato
in diritto
La questione non é
fondata. Nell'art. 48 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, é stabilita la pena
della multa, fissa e proporzionale, a carico di chi, scientemente, pone in
vendita, vende o mette altrimenti in commercio sostanze o prodotti non
corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dalla legge.
Il successivo art. 49
prevede, invece, la ipotesi che la non corrispondenza delle sostanze e dei
prodotti alle dichiarazioni o indicazioni sia ignorata dall'agente.
l'ordinanza del
Tribunale di Busto Arsizio propone questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 49, ritenendo che nel fatto ricorra una ipotesi di responsabilità
oggettiva, e che questa forma di responsabilità sia in contrasto col principio
della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo
comma, della Costituzione. La Corte rileva che, in conformità di quanto si é
statuito con precedenti sentenze, il principio della personalità della
responsabilità penale deve intendersi nel senso che ciascuno risponde
penalmente per il fatto proprio e non per il fatto altrui.
Posto in tali termini
il contenuto della norma costituzionale, essa non può riferirsi alle
disposizioni in cui sia sancita una responsabilità oggettiva, che non é
responsabilità per fatto altrui. D'altra parte non a torto si sostiene
dall'Avvocatura dello Stato che la norma impugnata si riferisce ad una ipotesi
non già di responsabilità oggettiva, bensì di normale responsabilità penale,
nella quale l'elemento soggettivo é indubbiamente presente, sia pure soltanto
nella forma colposa. La quale si concreta nella omissione, da parte di chi
vende o mette in commercio, della doverosa diligenza nell'accertare che vi sia
corrispondenza tra la qualità della merce e le dichiarazioni ed indicazioni per
essa prescritte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 12
giugno 1962, sulla legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15
ottobre 1925, n. 2033, in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 8 giugno 1963.