SENTENZA N. 68
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizio
di legittimità costituzionale della legge 9 novembre 1955, n. 1070, promosso
con ordinanza emessa il 4 dicembre 1958 dal Tribunale di Belluno nel
procedimento civile vertente tra l'Ente "Gioventù Italiana" e il
Patronato scolastico di Padova, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1958 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.
Vista la dichiarazione
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del Giudice Aldo
Sandulli;
uditi gli
avvocati Aldo Perissinotto e Giorgio Benettin per il Patronato scolastico ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel
procedimento civile promosso dall'Ente "Gioventù Italiana" contro il
Patronato scolastico del Comune di Padova per il riconoscimento del diritto di
proprietà del primo e la condanna del secondo al rilascio del complesso
immobiliare e mobiliare costituente
Soppressi
col R. D. 5 settembre 1938, n.
Soppresso il
Partito nazionale fascista in virtù del R. D. 2 agosto 1943, n.
Nel corso
del giudizio sopravvenne la legge 9 novembre 1955, n. 1070, che operò il
trasferimento del bene dalla G. I. al Patronato. Di qui il giudizio innanzi al
Tribunale di Belluno, di cui si é detto in principio, nel corso del quale é
stata emessa l'ordinanza che ha promosso il presente giudizio di legittimità
costituzionale.
La questione
rimessa a questa Corte dal Tribunale é se sia compatibile con gli articoli 42 e
43 Cost. il trasferimento coattivo dalla G. I. al Patronato scolastico di
Padova operato dalla citata legge senza disporre a favore della G. I. "un
equo indennizzo".
L'ordinanza
é stata regolarmente notificata e comunicata secondo le disposizioni della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
31 gennaio 1959, n. 26.
Innanzi a
questa Corte si sono costituiti, rispettivamente l'11 e il 20 febbraio 1959, il
Patronato scolastico di Padova e la Gioventù italiana, ed é intervenuto, con
atto depositato il 1 gennaio 1959, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
per conto del quale l'Avvocatura dello Stato ha anche depositato una memoria in
data 9 novembre 1959.
Nelle sue
deduzioni il Patronato afferma preliminarmente che il Tribunale avrebbe omesso
di esaminare taluni punti discussi tra le parti, la trattazione dei quali
avrebbe condotto alla decisione della causa indipendentemente dalla questione
di legittimità costituzionale. Il primo di tali punti consisterebbe nel fatto
che mai la colonia alpina Regina Margherita sarebbe stata di proprietà della G.
I. L., giacché non a quest'ultima, bensì al P. N. F., il R. D. 5 settembre
1938, n. 1620, aveva attribuito la proprietà dei beni dell'Ente nazionale
fascista di mutualità scolastica e delle istituzioni a esso facenti capo.
Inoltre la questione di legittimità costituzionale non avrebbe potuto esser
rimessa a questa Corte prima che fossero state decise con sentenza passata in
giudicato le questioni - attinenti alla legitimatio
ad causam - se
Nelle sue
deduzioni
L'Avvocatura
dello Stato, a sua volta, nella memoria del 9 novembre 1959, osserva che il
giudizio di legittimità costituzionale é stato ritualmente proposto, pur
essendo stata soltanto delibata nell'ordinanza di rinvio, e non decisa con
sentenza, la questione relativa all'appartenenza alla G.I.L. della colonia alpina
anteriormente alla legge impugnata.
Nel merito
Il Patronato
di Padova deduce, in primo luogo, l'assoluta estraneità dell'art. 43 Cost. alla
materia della legge impugnata. Per quanto poi riguarda il contrasto tra questa
e l'art. 42 Cost., osserva che la legge impugnata non operò un esproprio, bensì
si inquadrerebbe nella liquidazione e ripartizione del patrimonio della G.I.L.
contemplata dall'art. 6 R. D. 2 agosto 1943, n. 704. Il fatto poi che
l'assegnazione sia avvenuta non allo Stato (Ministero della pubblica
istruzione) ma al Patronato scolastico di Padova non potrebbe formare oggetto
di critica costituzionale, trattandosi soltanto di rapporti fra leggi
ordinarie. Del resto, in base allo statuto del 1916 della soppressa Mutualità
scolastica padovana, i beni di questa, in caso di cessazione, avrebbero dovuto
pervenire proprio al Patronato di Padova; e comunque attraverso la legge
impugnata si sarebbe praticamente attuato nello spirito anche il disposto
dell'art. 18 del D. L. C. P. S. 4 gennaio 1947, n. 457, secondo il quale
"i beni attualmente affidati alla gestione di liquidazione della G. I.
comunque provenienti dai Patronati scolastici saranno restituiti a questi
ultimi". Rilievo, questo, contrastato peraltro dalla difesa della G. I.,
la quale al riguardo osserva, da un lato, che l'immobile in questione pervenne
alla G.I.L. non dai Patronati scolastici, bensì dalla Mutualità scolastica -
che era tutt'altra cosa -, e dall'altro che le disposizioni del citato decreto
del 1947 sarebbero tuttora inoperanti, non essendo state ancora emanate le
norme d'attuazione previste dall'art. 19 di esso. E altrettanto sarebbe a dire
per la legge 4 marzo 1958, n. 261, relativa al riordinamento dei Patronati
scolastici, non essendo state finora emanate le norme d'attuazione contemplate
dall'art. 18 di detta legge.
L'Avvocatura
dello Stato sostiene, a sua volta, che dalla natura e dalla condizione
giuridica degli enti pubblici discende che questi, come possono esser
costituiti nella loro entità e nel loro patrimonio dalle leggi dello Stato,
così possono esser ridotti o modificati nelle funzioni e nel patrimonio. Se é
esatto che
Tali
concetti, enunciati nell'atto d'intervento, sono ribaditi nella memoria del 9
novembre 1959, dove si sottolinea che la norma dell'art. 42 Cost. riguarderebbe
soltanto i casi di "trasferimento autoritativo di un bene da un soggetto
privato ad un altro soggetto, normalmente pubblico, per il soddisfacimento di
un pubblico interesse, che legittima il sacrificio della proprietà privata":
l'istituto della espropriazione regolato dall'art. 42 Cost. non potrebbe esser
"chiamato a qualificare ogni forma di intervento legislativo sul
patrimonio individuale"; e certo non vi si potrebbe ricomprendere la
frequente ipotesi del trasferimento dei beni da uno a un altro ente pubblico
per il miglior soddisfacimento dei fini pubblici cui i beni sono destinati:
tale ipotesi infatti rientrerebbe nella potestà statale di ordinamento e
riordinamento degli enti pubblici. Inoltre - si osserva nella memoria -
nell'art. 42 Cost. si vieta l'espropriazione senza indennizzo della sola
proprietà privata, e non anche di quella pubblica: anche sotto tale profilo la
legge impugnata, la quale ha riguardo a un bene di proprietà di un ente
pubblico, e per giunta di natura patrimoniale indisponibile, non ricadrebbe
nell'ambito del divieto costituzionale.
Considerato
in diritto
1. - Le
eccezioni pregiudiziali sollevate dal Patronato scolastico del Comune di Padova
sono prive di fondamento.
Il Tribunale
di Belluno ha esaminato e risolto in senso positivo nell'ordinanza di
rimessione - anche senza dedicare al punto una diffusa motivazione - la
questione della devoluzione alla G. I. L. della colonia alpina Regina
Margherita in virtù del R. D. 5 settembre 1938, n. 1620. Del pari ha esaminato
e risolto in senso positivo - con ampia motivazione - la questione della
appartenenza alla G. I. della colonia alpina al momento dell'entrata in vigore
della legge 9 novembre 1955, n. 1070, impugnata in questa sede. Entrambi i profili,
condizionanti il problema della legitimatio
ad causam della G. I. nel giudizio a quo, e condizionanti quindi, al pari
di ogni altra questione pregiudiziale o preliminare, la rilevanza della
soluzione della presente questione di legittimità costituzionale ai fini del
giudizio stesso (cfr. le pronunce di questa Corte 13 marzo 1957, n.
48; 16
maggio 1957, n. 77; 18 dicembre 1958,
n. 83; 6
luglio 1959, n. 38; 6 luglio 1959, n.
40), risultano dunque trattati nell'ordinanza. Il che é sufficiente, ai
sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della ritualità, sotto
il profilo in esame, della proposizione del giudizio innanzi a questa Corte
(cfr. le sentenze di questa Corte 25 giugno 1957, n. 102; 8 luglio 1959, n. 44). Che poi a tali fini fosse
sufficiente la delibazione delle questioni anzidette nell'ordinanza di
rimessione, senza necessità che queste fossero decise con sentenza passata in
giudicato, inerisce al sistema dell'introduzione dei giudizi incidentali di
legittimità costituzionale, così come previsto dallo art. 23 cit. (cfr. le
sentenze di questa Corte 18 aprile 1959, n.
24, e 18
novembre 1959, n. 57).
2. - Nel merito
la questione é infondata.
La legge
singolare impugnata ha trasferito al patrimonio di un ente pubblico - il
Patronato scolastico di Padova - un bene acquisito al patrimonio della G. I. L.
in virtù del R. D. 5 settembre 1938, n. 1620, e amministrato, al momento
dell'entrata in vigore della legge impugnata, dall'Ente Gioventù Italiana,
preposto (come si esprime l'art. 18 del D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 457)
alla "gestione di liquidazione" di quel patrimonio, in attesa
dell'attribuzione definitiva delle singole unità che lo compongono -
contemplata dall'art. 10 del R. D. 2 agosto 1943, n. 704 - al Ministero della
difesa o a quello della pubblica istruzione.
Non una
espropriazione dunque essa dispone, bensì il mutamento, per un singolo bene,
della destinazione che originariamente era stata prevista per i beni già
appartenenti alla G. I. L., e l'immediata attribuzione del bene all'ente
beneficiano della nuova destinazione. Si tratta cioè di una legge di
organizzazione amministrativa, in un campo - quello della distribuzione dei
beni tra i vari organismi in cui
Né hanno
rilievo, ai fini della presente pronuncia, le osservazioni della difesa della
G. I. circa il merito della legge impugnata, le condizioni in cui essa venne
emanata, l'esattezza delle ragioni dalle quali il legislatore fu mosso
nell'adottarla.
PER
QUESTI MOTIVI
respinge le
eccezioni pregiudiziali sollevate dal Patronato scolastico del Comune di
Padova;
dichiara non
fondata la questione proposta con ordinanza 4 dicembre 1958 del Tribunale di
Belluno sulla legittimità costituzionale della legge 9 novembre 1955, n. 1070,
avente a oggetto "attribuzione al Patronato scolastico del Comune di
Padova della proprietà della colonia alpina già denominata "Regina
Margherita" in Calalzo (Belluno), in riferimento agli artt. 42 e 43 della
Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
dicembre 1959.
Gaetano AZZARITI
- Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata
in cancelleria il 29 dicembre 1959.