SENTENZA
N. 38
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice
civile "ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai
regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44
della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1958 dal
Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Ciocia Ettore e la
Cooperativa edilizia "Colli Aminei", iscritta al n. 21 del Registro
ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
135 del 7 giugno 1958.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato
Franco Gualtieri, per la Cooperativa edilizia "Colli Aminei",
l'avvocato Ernesto Stassano, per Ciocia Ettore, e il vice avvocato generale
dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Dall'ordinanza emessa
il 5 febbraio 1958 dal Tribunale di Napoli, risulta che Ciocia Ettore convenne
in giudizio la Cooperativa edilizia "Colli Aminei", chiedendo che
fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 875 del Codice civile, la comunione forzosa
del muro dell'edificio, costruito dalla Cooperativa alla distanza di cinque
metri dal confine del fondo del Ciocia;
che alla domanda la
convenuta oppose due eccezioni:
1) che, nella specie,
erano applicabili le disposizioni degli articoli 905 e 907 del Codice civile e
non già quelle dell'articolo 875;
2) che
quest'articolo, nella parte in cui richiama i regolamenti locali, sarebbe
costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, in quanto l'accennato
richiamo, non contenuto nell'art. 66 del libro della proprietà, separatamente
pubblicato, costituirebbe un'innovazione illegittimamente introdotta dal
decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approvò il testo unificato del Codice
civile.
Nell'ordinanza si
accenna anche che la Cooperativa aveva altresì dedotto, in relazione al decreto
anzidetto, oltre la violazione dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
per mancanza del parere del Consiglio di Stato, l'incompatibilità della
disposizione contenuta nell'art. 875 con gli articoli 42, 43 e 44 della
Costituzione, perché sarebbe stato attribuito al proprietario confinante un
diritto potestativo di espropriazione.
Risulta dagli atti
che il Tribunale, con sentenza non definitiva del 5 febbraio
Nell'ordinanza si
osserva che tale questione non é manifestamente infondata per il dubbio che,
nella limitata delega di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto 30 gennaio
1941, n. 15, potesse comprendersi non soltanto il coordinamento del libro terzo
della proprietà, con gli altri libri del Codice, ma anche il coordinamento dei
vari articoli fra loro dello stesso libro terzo; dato che nell'art. 875 si era
aggiunta la frase, non contenuta nell'art. 66 del testo separato: "ovvero
a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali".
L'ordinanza é stata
pubblicata e comunicata a norma di legge.
Si sono
tempestivamente costituiti il Ciocia, depositando le deduzioni il 29 aprile
1958 e la Cooperativa "Colli Aminei", depositando le deduzioni il 24
giugno. É pure intervenuto nel termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri, e l'Avvocatura generale ha depositato le deduzioni il 2 maggio 1958.
La difesa della
Cooperativa, riferendosi all'ordinanza n. 48 del
1957 di questa Corte, deduce preliminarmente che, ai fini della rilevanza,
sussisterebbe un difetto di motivazione nell'ordinanza emessa dal Tribunale.
Poiché il giudice del merito avrebbe dovuto preventivamente esaminare se la
controversia potesse essere decisa prescindendo dalla disposizione dell'art.
875 del Codice civile, tenendo presenti cioè sia il regolamento edilizio del
Comune di Napoli, sia gli articoli 905 e 907 dello stesso Codice. Si aggiunge
che, se anche lo stesso Tribunale ha escluso l'applicabilità di dette norme con
la ricordata sentenza, essendo questa tuttora soggetta ad impugnazione, allo
stato degli atti resterebbe sospesa ogni statuizione sulla rilevanza della
questione di costituzionalità rispetto alla definizione della controversia nel
merito.
Ciò premesso sostiene:
1) che il decreto 16
marzo 1942, n. 262, che approvò il testo unificato del Codice civile, non
avrebbe carattere legislativo, e che perciò al potere esecutivo sarebbe stata
devoluta soltanto la facoltà di coordinare i vari libri fra loro; ma non già
quella d'introdurre modificazioni della natura di quella inserita nell'art. 875
col richiamo dei regolamenti locali;
2) che, anche ammesso
il carattere legislativo del decreto del 1942, questo sarebbe parimenti
incostituzionale, in quanto emanato in base ad una subdelegazione non
consentita, contenuta nell'art. 1 del decreto 30 gennaio 1941, n. 15.
Chiede quindi che
questa Corte:
a) disponga la
restituzione degli atti al Tribunale, o quanto meno, sospenda di decidere fino
all'esito del procedimento relativo alla sentenza non definitiva emessa dallo
stesso Tribunale;
b) dichiari in
subordine la illegittimità costituzionale dell'art. 875 del Codice civile, per
la parte in cui rinvia ai regolamenti locali, previa, ove occorra, la
declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto 16 marzo 1942, n. 262;
c) in linea più
subordinata, nel caso si ritenesse la sussistenza di una delega legislativa,
dichiari l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 del
decreto 30 gennaio 1941, n. 15.
Anche l'Avvocatura
dello Stato deduce preliminarmente il difetto di motivazione dell'ordinanza del
Tribunale sotto aspetti analoghi a quelli prospettati dalla difesa della
Cooperativa.
Circa la questione di
illegittimità costituzionale oppone :
che con il decreto
del 30 gennaio 1941, n. 15, non si sarebbe esaurita la delega legislativa
contenuta nelle due leggi del 20 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n.
2260; delega che sarebbe stata in concreto esercitata in due momenti
successivi. In un primo momento provvedendo all'approvazione e alla
pubblicazione dei libri separati del Codice: ed in un secondo momento, in base
alla riserva contenuta anche nell'art. 1 del decreto del 30 gennaio 1941, n.
15, al coordinamento dei libri già pubblicati; che, comunque, se un dubbio
restasse in ordine alla persistenza della delega, verrebbe eliminato in base
all'art. 2 della legge 30 gennaio 1941, n. 15.
Osserva inoltre che
l'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice non costituirebbe un innovazione,
ma avrebbe carattere esplicativo di una norma già implicitamente e
necessariamente compresa nell'art. 66 del libro terzo.
Aggiunge che a
prescindere dall'art. 44, il cui richiamo sarebbe del tutto irrilevante
nell'attuale controversia, sarebbe d'altra parte da escludere ogni
incompatibilità della norma contenuta nell'art. 875 con gli articoli 42, 43
della Costituzione, i quali ammettono limiti alla proprietà privata per
armonizzarla con l'utilità sociale.
Conclude pertanto
perché questa Corte :
a) in via principale
dichiari inammissibile per irrilevanza la questione dedotta;
b) in subordine
dichiari che non vi é luogo a giudizio di legittimità costituzionale nei
riguardi della questione anzidetta;
c) in via ancora più
subordinata che si dichiari non fondata la questione stessa.
La difesa del Ciocia
sostiene la legittimità costituzionale dell'art. 875 e conclude in conformità.
Con memorie
depositate in cancelleria il 16 aprile
Considerato
in diritto
La difesa della
Cooperativa edilizia "Colli Aminei" e l'Avvocatura dello Stato
osservano preliminarmente che, nell'ordinanza del Tribunale, si riscontrerebbe
difetto di motivazione circa la rilevanza, rispetto al giudizio principale,
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 875 del Codice civile
(testo unificato), nella parte in cui si riferisce ai regolamenti locali. Si
sostiene che il giudice del merito, avrebbe dovuto esaminare, in precedenza, se
la controversia si fosse potuta decidere prescindendo dall'accennata
disposizione, dato che la Cooperativa, per opporsi alle domande del Ciocia,
aveva sostenuto anzitutto l'applicabilità degli articoli 905 e 907 dello stesso
Codice; e, in via subordinata, aveva dedotto l'incostituzionalità parziale
dell'art. 875.
L'eccezione non é
fondata, e non utilmente é ricordata l'ordinanza di questa Corte n. 48 del 1957, che concerne una situazione processuale
diversa.
Nel caso allora
esaminato, infatti, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 252 del Codice civile (sul riconoscimento dei figli adulterini), in
relazione all'art. 250 del libro primo pubblicato separatamente. E questa Corte
riscontrò difetto di motivazione circa la rilevanza, in quanto il Tribunale,
pur menzionando l'art. 278 (che avrebbe determinato la inammissibilità
dell'azione), non aveva in alcun modo esaminato se il giudizio di merito
potesse essere definito indipendentemente dalla questione anzidetta. Nella
specie invece risulta dagli atti, come si é già accennato, che il Tribunale,
con sentenza non definitiva (menzionata anche nelle deduzioni della Cooperativa),
avendo escluso l'applicabilità degli articoli 905 e 907, é passato ad esaminare
l'eccezione di legittimità costituzionale, e, ritenendola non manifestamente
infondata, ha emesso, nella stessa data della sentenza, l'ordinanza di
trasmissione degli atti a questa Corte. Trattandosi quindi di provvedimenti tra
loro strettamente collegati, nell'ordinanza non occorreva una ulteriore
motivazione per chiarire il carattere pregiudiziale, nel processo, della
questione di costituzionalità.
Né può, d'altra
parte, accogliersi la richiesta, pure formulata dalla Cooperativa, di
sospensione del giudizio iniziato in questa sede, fino a che la ricordata
sentenza sia passata in giudicato. Una volta infatti sollevata la questione dal
giudice del merito, con ordinanza congruamente motivata, il giudizio davanti a
questa Corte si separa da quello principale e deve proseguire in via autonoma,
date le finalità particolari che lo caratterizzano, indipendentemente dal fatto
che non siano divenute definitive le pronunzie, eventualmente emanate dallo
stesso giudice del merito, relativamente ad altre questioni pregiudiziali a
quella di costituzionalità. Questo principio già affermato da questa Corte, con
la sentenza n. 10 del 1959, deve essere ora confermato.
Tanto meno poi può
riscontrarsi, nell'ordinanza, difetto di motivazione perché il Tribunale
avrebbe omesso di esaminare se la causa principale potesse definirsi
prescindendo dalla disposizione contenuta nell'art. 875 del Codice civile e
tenendo invece presenti le norme del regolamento edilizio del comune di Napoli.
Le quali sarebbero state osservate, secondo la tesi dell'Avvocatura, ovvero non
sarebbero applicabili, secondo la tesi della Cooperativa, data la situazione di
fatto derivante dalla costruzione dell'edificio da parte della medesima. Si
tratta infatti, com'é palese, di accertamenti strettamente attinenti al merito,
che esulano dalla competenza di questa Corte. Competenza che invece, in base al
primo comma dell'art. 134 della Costituzione, deve essere preliminarmente
dichiarata rispetto all'oggetto dell'attuale giudizio, posto che al decreto del
16 marzo 1942, n. 262, che ha approvato e pubblicato il testo unificato del
Codice civile, non può disconoscersi, contrariamente a quanto deduce la difesa
della Cooperativa, il carattere di provvedimento legislativo.
Com'é noto, con le
leggi del 30 dicembre 1923, n. 2814, e del 24 dicembre 1925, n. 2260, fu
conferita al Governo un'ampia delega che comprendeva, fra l'altro, non soltanto
la facoltà di apportare al Codice civile del 1865 modificazioni, emendamenti ed
aggiunte, ma anche quella di coordinare le disposizioni, relative alle stesse
materie contenute in altre leggi, incorporandole, se del caso, nello stesso
Codice; con l'autorizzazione altresì di pubblicare separatamente (art. 3,
ultimo comma, della legge 24 dicembre 1925) singoli libri o titoli del Codice
emendato. In esecuzione di tale delega ed avvalendosi dell'anzidetta
autorizzazione, il Governo, con distinti decreti, approvò e pubblicò vari libri
del Codice, e, in particolare, con decreto del 30 gennaio 1941, n. 15, il libro
della proprietà. É chiaro peraltro che, con la pubblicazione separata
effettuata per esigenze del momento, non veniva meno la facoltà, indubbiamente
compresa nella delega generale, di procedere all'unificazione del Codice,
coordinando i vari libri già entrati in vigore. Ciò spiega perché l'art. 1,
secondo comma, del ricordato decreto del 30 gennaio 1941 (come pure tutti gli altri
decreti relativi ai libri separati), conteneva una disposizione che approvava
il testo del libro emendato e prevedeva l'emanazione di un successivo decreto
(cioè quello del 16 marzo 1942, n. 262), per la riunione ed il coordinamento
del libro della proprietà con gli altri già pubblicati o da pubblicare. Il
decreto del 1942 pertanto trae origine, non già da una non consentita
subdelegazione da parte del Governo, come deduce la difesa della Cooperativa,
bensì dalla delega legislativa originaria contenuta nelle due leggi del 1923 e
del 1925. E questa delega, dato che non vi era termine di scadenza, é stata
esercitata legittimamente con provvedimenti emanati in tempi diversi, e si é
esaurita con il decreto del 16 marzo 1942, n. 262; il cui carattere legislativo
d'altronde si desume agevolmente anche dal testo. Difatti, riguardo alla forma,
é stato emanato in base alle norme dell'art. 3, n. 1, della legge del 31
gennaio 1926, n. 100, cioè previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per
quanto attiene al contenuto poi é da notare che il decreto stesso (art. 1) non
solo ha approvato il Codice unificato, ma ha stabilito anche che dovesse avere
esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942, sostituendo, da questa data, i
libri del Codice separatamente approvati e pubblicati, con abrogazione quindi
dei libri predetti.
Non é d'altra parte
dubitabile, come correttamente osserva il Tribunale nell'ordinanza, che la
competenza di questa Corte comprende anche il controllo di legittimità
costituzionale dei provvedimenti legislativi delegati, emanati anteriormente
all'entrata in vigore della Costituzione. Tale principio é stato ripetutamente
affermato da questa Corte, la quale, con le sentenze n. 37 e n. 54 del 1957, ha chiarito che, per tali provvedimenti,
l'indagine deve essere rivolta ad accertare se sussista la delega e se il
Governo si sia mantenuto nei limiti della medesima.
Nel merito é da
rilevare anzitutto che il Tribunale, nell'ordinanza, riferendosi all'eccezione
dedotta dalla Cooperativa circa la questione di costituzionalità, richiama
anche i motivi esposti al riguardo dalla parte. Fra essi peraltro, negli
scritti difensivi davanti al Tribunale, non risulta dedotto un vizio formale
del decreto del 1942, per essere stato emanato senza il parere della
Commissione parlamentare, prescritto dalle leggi del 1923 e del 1925; motivo
che pertanto non può essere ora esaminato, essendo stato enunciato per la prima
volta in questa sede.
Nell'ordinanza del
Tribunale la questione di incostituzionalità per eccesso di delega, come si e
già in precedenza accennato, é prospettata nel senso che, in base al detto
decreto del 1942, dati i limiti stabiliti nell'art. 1 del decreto del 1941, si
sarebbe dovuto procedere soltanto al coordinamento del libro della proprietà
con gli altri libri del Codice, ma non già al coordinamento, con modificazioni,
dei vari articoli contenuti nello stesso libro; per il quale coordinamento la
delega si sarebbe già esaurita con il ricordato decreto del 1941. Donde
l'illegittimità costituzionale, perché l'inciso inserito nell'art. 875 del
Codice unificato (cioè il riferimento ai regolamenti locali) costituirebbe,
secondo la difesa della Cooperativa, un innovazione che modificherebbe
sostanzialmente la portata dell'art. 66 del libro separato, che tale inciso non
conteneva.
Ad avviso della Corte
si presenta quindi, con carattere preliminare ed assorbente, l'indagine se si tratta
effettivamente di un 'innovazione, o non piuttosto, come sostengono invece
l'Avvocatura dello Stato e la difesa del Ciocia, di un chiarimento della
disposizione contenuta nell'art. 66, derivante logicamente dal sistema accolto
nel Codice per la disciplina dei rapporti di vicinato.
Com'é noto, nel libro
della proprietà, tali rapporti sono regolati in una sezione autonoma, con varie
disposizioni che stabiliscono l'obbligo dei proprietari confinanti di
rispettare le distanze prescritte, non soltanto nelle costruzioni propriamente
dette (art. 64 del libro separato), ma anche per i pozzi e le cisterne (art.
80), per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi (art. 81), per i canali
e i fossi (art. 82) e per gli alberi (art. 83). Ma, riguardo a tutti i casi
indicati nei detti articoli (riprodotti poi nel testo unificato), come pure per
quanto concerne in genere la proprietà edilizia (art. 62 corrispondente
all'art. 871), si stabilisce che le disposizioni della legge possono essere
derogate dalle disposizioni dei regolamenti locali, codificando un principio
che era già pacificamente ammesso anche nel vigore del Codice del 1865. Ed é
appunto in coerenza con tutto il sistema che l'art. 64 del testo separato
(corrispondente all'art. 873 del testo unificato), oltre a stabilire che le
costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere
tenute a distanza non minore di tre metri, aggiunge però che, nei regolamenti
locali, può essere stabilita una distanza maggiore. Ora, poiché l'art. 66 riguarda
la stessa materia delle distanze fra costruzioni contigue, dirimendo un
conflitto che può sorgere fra proprietari, é chiaro che tale articolo debba
essere inteso (come infatti é stato inteso) in stretto collegamento con il
precedente art. 64. Posto tale collegamento, l'unità del sistema esige che la
regola fondamentale scritta nell'art. 64, cioè la prevalenza dei regolamenti
locali, quando stabiliscono una distanza maggiore di quella indicata nel
Codice, debba ritenersi estesa, anche se detti regolamenti non sono
espressamente richiamati, per disciplinare il caso particolare preveduto
dall'art. 66 (art. 875 del testo unificato). Per stabilire cioè quando il
vicino può chiedere la comunione forzosa del muro non costruito sul confine.
Allo stesso modo perciò che se la distanza da applicarsi é quella di tre metri,
indicata nell'art. 64 (e nell'art. 873 del testo unificato), la facoltà
anzidetta può esercitarsi qualora la costruzione sia a distanza minore di un
metro e mezzo, così parimenti, per coerente ragione, la comunione forzosa può
essere chiesta, se il muro é costruito a meno della metà della maggiore
distanza stabilita dai regolamenti locali, nel caso in cui ad essi si debba
fare riferimento. A questa conclusione é necessario giungere applicando il sistema
accolto dal Codice, quale risulta chiaramente dalle disposizioni sopra
ricordate. Che se invece si ritenesse, come sostiene la difesa della
Cooperativa, che la disposizione contenuta nell'art. 66, configurando un caso
particolare di espropriazione, costituisca un'eccezione regolata esclusivamente
dalle disposizioni del Codice civile, anche quando le distanze siano
disciplinate dai regolamenti locali, si verrebbe a porre l'art. 66 fuori del
sistema; e si verrebbe a turbare quell'equilibrio che, nei rapporti di
vicinato, si é inteso raggiungere nell'interesse non soltanto dei singoli
proprietari, ma anche, in via più generale, della convivenza sociale.
Equilibrio a base del quale, contrariamente alla tesi sostenuta dalla
Cooperativa, sta anche l'esigenza che una stessa fonte normativa debba
disciplinare tali rapporti nelle varie situazioni prevedute dalla legge; vale a
dire i regolamenti locali, ovvero, in mancanza, le disposizioni del Codice.
Tutto ciò dimostra
che l'inciso contenuto nell'art. 875 del testo unificato costituisce non già
una modificazione sostanziale, bensì una precisazione esplicativa dell'art. 66
del libro della proprietà pubblicato separatamente; precisazione del tutto
aderente al sistema del Codice vigente. E chiarisce altresì che, in
conseguenza, viene a mancare di base la questione di costituzionalità, sotto
l'aspetto in cui é profilata nell'ordinanza.
Dato però che il
Tribunale ha inteso prospettare la questione anche in relazione agli altri
motivi dedotti dalla Cooperativa, é necessario esaminare altresì se, come pure
si sostiene in questa sede, l'inciso inserito nell'art. 875, attribuendo al
proprietario vicino, in danno del primo costruttore, un diritto di
espropriazione di metà del muro e del tratto di suolo fra il muro ed il confine,
sia incompatibile con i precetti contenuti negli articoli 42, 43 e 44 della
Costituzione. Anche sotto questo aspetto peraltro la questione non può
ritenersi fondata.
A prescindere infatti
dagli articoli 43 e 44, richiamati del tutto fuori luogo, per quanto riguarda
l'art. 42 basta osservare che le limitazioni alla proprietà privata, derivanti
dall'obbligo di osservare le distanze nelle costruzioni, sono stabilite, al
pari di tutte le altre limitazioni, anche per fini di interesse generale, che si
ricollegano alla funzione sociale della proprietà, alla quale il Codice si
riferisce in varie disposizioni. Le limitazioni stesse rientrano quindi
nell'ambito del precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 42 della
Costituzione. Come pure non sussiste alcuna incompatibilità con le disposizioni
del terzo comma di detto articolo, in quanto il vicino per ottenere la
comunione del muro deve corrispondere le indennità stabilite sia dall'art. 65
del libro separato, sia dall'art. 875 del testo unificato, relative al valore
della metà del muro ed al valore del fondo da occupare con la nuova fabbrica.
PER
QUESTI MOTIVI
respinte le eccezioni
preliminari dedotte dalla Società Cooperativa edilizia "Colli Aminei"
e dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata
la questione, proposta con ordinanza del 5 febbraio 1958 del Tribunale di
Napoli, sulla legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875
del Codice civile "ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita
dai regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in
cancelleria il 9 luglio 1959