SENTENZA
N. 77
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n. 516, promosso con
ordinanza 29 febbraio 1956 del Tribunale di Cosenza nella causa civile vertente
tra Mattace Rosario, l'Opera valorizzazione Sila, la Società anonima sciovie,
industrie e lavori agricoli (S.I.L.A.) e Barracco Alfonso, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n.
152 del Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati
Rodolfo Grimaldi per Mattace Rosario ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Opera
valorizzazione Sila.
Ritenuto
in fatto
1. - Il 14 marzo
1946, Rosario Mattace acquistava da Alfonso Barracco il fondo denominato
"Volta del Cavaliere" sito in agro di Cutro (atto not. Giordano n. di
rep. 1144) e l'altro fondo, sito nel territorio del medesimo comune, denominato
"Petirta" (atto not. Giordano n. di rep. 1142). Alcuni giorni dopo,
il 25 agosto, il Barracco vendeva tutti gli altri terreni di sua proprietà, siti
nell'agro di Cutro, alla Società sciovie, industrie e lavori agricoli (d'ora in
poi designata come S.I.L.A.). Senonché con D.P.R. 27 luglio 1950, n. 516, fu
approvato il piano di esproprio compilato dall'Ente di riforma (O.V.S.) nei
confronti della S.I.L.A. e fra l'altro furono trasferite all'Ente le particelle
1 del fol. 36 e 2 del foglio 29, che risultavano accatastate alla detta società
S.I.L.A.
Ma il Mattace, con
atto notificato il 25 agosto 1954, citava davanti al Tribunale di Cosenza
l'Ente di riforma, chiedendo che il decreto di esproprio fosse dichiarato
illegittimo, per eccesso di delega, dato che il fondo "Volta del
Cavaliere" corrispondeva alla particella 1 e non alla particella 10 del
fol. 36, come per errore era stato detto nell'atto di vendita, e che il fondo
"Petirta" comprendeva anche la particella 2 del fol. 29 che,
egualmente per errore, non era stata menzionata nel secondo degli atti di
vendita sopra indicati: sicché erano stati espropriati terreni che
appartenevano a esso Mattace e non alla Società S.I.L.A.
Il Tribunale di
Cosenza, con ordinanza 29 febbraio-9 marzo 1956, ritenuto che la dedotta
illegittimità del decreto di esproprio si risolveva in una questione di
legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge, di competenza
esclusiva della Corte costituzionale, e ritenuto altresì che la questione non
poteva considerarsi manifestamente infondata, sospendeva il giudizio e
trasmetteva gli atti a questa Corte. L'ordinanza notificata alle parti, al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami
del Parlamento, é stata pubblicata per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1956.
2. - Il Mattace,
rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Grimaldi, si é costituito in questo
giudizio depositando le sue deduzioni l'8 giugno 1956, nelle quali chiede la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n.
516. Tale illegittimità discenderebbe da una duplice violazione della legge di
delegazione. Il Governo, infatti, avrebbe assoggettato ad espropriazione fondi
di chi possedeva terreni in quantità inferiore al minimo prescritto dalla legge
di delegazione e non avrebbe osservato il procedimento prescritto dalla legge
stessa nei confronti dell'espropriato.
Nel giudizio si sono
costituiti anche gli eredi di Alfonso Barracco, rappresentati e difesi
dall'avv. Adolfo Caruso, con deduzioni depositate l'8 giugno, e la Società
S.I.L.A. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gigliotti, con deduzioni depositate
in pari data - i primi e la seconda convenuti già dal Mattace davanti al
Tribunale di Cosenza - aderendo a quanto in punto di fatto sostiene il Mattace
circa la proprietà che a lui spetta dei fondi che sono stati erroneamente
accatastati alla Società S.I.L.A. e a questa espropriati.
3. - Nel giudizio
sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'O.V.S., entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato identiche
deduzioni nell'interesse dell'uno e dell'altra il 5 aprile 1956.
L'Avvocatura sostiene
l'improponibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 25
luglio 1950, n. 516:
1) perché questa non
avrebbe natura di questione incidentale, ma bensì di questione principale per
formare l'unico oggetto della controversia;
2) perché non sarebbe
possibile stabilirne la rilevanza ai fini della decisione del giudizio di
merito prima che siano risolte tre questioni di competenza del Tribunale di
Cosenza:
a) se nel negozio
giuridico di compravendita Barracco-Mattace, l'acquirente sia effettivamente
incorso in errore;
b) se, pur ammessa
l'esistenza di codesto errore, nel caso, debba prevalere la volontà interna o
la volontà manifestata dalle parti;
c) se il conflitto
Mattace-S.I.L.A. (entrambi aventi causa da Alfonso Barracco) non si possa
risolvere applicando i principi in tema di trascrizione, dato che la S.I.L.A.
ha trascritto in osservanza dell'art. 2659 Cod. civ. e con le indicazioni
stabilite dal successivo art. 2826, e il Mattace no.
Ma, a prescindere da
queste pregiudiziali, l'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione di
legittimità costituzionale é infondata nel merito. Anche se il Mattace - così
essa argomenta - vedesse riconosciuto il proprio diritto di proprietà, non si
potrebbe ugualmente parlare di eccesso di delega, perché il legislatore
delegato ben si sarebbe attenuto ai dati catastali. Vero é che il catasto
italiano non ha efficacia probatoria del diritto di proprietà dei soggetti che
risultano possessori di terreni in base ai suoi atti, ma ciò non toglie che
esso possa essere utilizzato al fine di identificare i singoli titolari del
diritto dominicale del territorio nazionale, né che ad esso appunto debba
ricorrere lo Stato, ogni qual volta si trovi nella necessità, per il
raggiungimento dei suoi fini di pubblico generale interesse, di individuare i
titolari del diritto dominicale sul suolo nazionale. Questo accade nel
Procedimento amministrativo per espropriazione per pubblica utilità, e
altrettanto dovrebbe accadere per l'espropriazione ai fini della riforma
fondiaria, anche se questa sia un istituto "alquanto diverso", nei
riguardi del quale, anzi, varrebbero a maggior ragione i motivi che hanno
spinto ad ammettere in materia di espropriazione per pubblica utilità una presunzione
assoluta di proprietà tratta dalle risultanze degli atti catastali. Né varrebbe
opporre a questa tesi il fatto che l'esproprio fondiario presuppone che il
soggetto passivo possieda una determinata estensione di terreno, e che così
assuma un carattere soggettivo che manca invece all'espropriazione per pubblica
utilità, perché l'art. 4 della cosiddetta legge Sila conferisce a chiunque
abbia interesse alla correzione del piano di esproprio di proporre ricorso
entro i 25 giorni dalla pubblicazione del piano stesso: un termine perentorio,
il cui decorso renderebbe inammissibile ogni altro esperimento di difesa da
parte del soggetto passivo della riforma.
4. - Nella memoria
depositata il 14 novembre 1956 la difesa del Mattace, dopo aver illustrato i punti
relativi alla tesi della competenza della Corte costituzionale e della
proponibilità della questione di legittimità costituzionale, sostiene,
conformemente del resto all'Avvocatura dello Stato, il valore meramente
indiziario delle intestazioni catastali circa il diritto di proprietà dei beni
esistenti nel territorio nazionale; insiste sul carattere non oggettivo della
legge 12 maggio 1950, n. 230, che, all'art. 2, sottopone l'espropriazione di un
terreno alla duplice condizione che sia suscettibile di trasformazione e
appartenga a un soggetto che alla data del 15 novembre 1949 possedeva almeno
300 ettari: condizioni non osservate nei confronti del Mattace. Né varrebbe, a
superare questa tesi, l'argomento tratto dal presunto carattere perentorio e
preclusivo del termine fissato dall'art. 4 della citata legge. Nessuna
disposizione v'é nella legge che commini la perdita del diritto di proprietà in
caso di mancata proposizione del reclamo prescritto dal citato articolo: e se
ne deve dedurre perciò che il decorrere del termine non costituisce preclusione
all'esercizio del diritto di proprietà da parte di chi sia stato leso in tale
suo diritto dall'attività espropriativa dell'Ente di riforma.
5. - L'Avvocatura
dello Stato ha depositato il 14 marzo 1947 una memoria illustrativa delle
preliminari eccezioni di improponibilità e d'inammissibilità della questione di
legittimità dei decreti delegati di espropriazione.
Pure la Società
S.I.L.A. ha depositato il 13 marzo 1957 una memoria nella quale, riaffermato
che il terreno corrispondente alle particelle 1 del fol. 36 e 2 del fol. 29 non
é mai stato di sua proprietà, respinge la tesi dell'Avvocatura circa
l'improponibilità della questione di legittimità costituzionale e afferma che
la questione di costituzionalità, che si risolverebbe nell'altra se l'O.V.S. ha
proceduto legittimamente o no all'espropriazione dei terreni contestati,
riguarda unicamente il Mattace, mentre il terreno corrispondente al n. 10 del
fol. 36, che é di proprietà di essa Società S.I.L.A., non é e non può essere
oggetto di discussione né in questa né in altra sede.
6. - Nella
discussione orale del 28 marzo 1957 le parti hanno ribadito gli argomenti già
illustrati negli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
La Corte non può non
osservare che la rilevanza, ai fini del giudizio instaurato davanti al
Tribunale di Cosenza, della questione di legittimità costituzionale sottoposta
al suo esame, non risulta sufficientemente dimostrata nell'ordinanza di rinvio.
E infatti il giudizio di rilevanza - nel senso in cui tale rilevanza é definita
dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - della presente questione di
legittimità costituzionale, che si risolve nell'accertare se il Governo,
espropriando col decreto sopra ricordato terreni intestati alla Società
S.I.L.A. e pretesi come propri dal Mattace, abbia ecceduto dai limiti della
delegazione conferitagli con la legge 12 maggio 1950, n. 230, dipende dalla
risoluzione che si dà ad altre questioni circa la natura e gli effetti
dell'errore in cui sarebbe incorso il Mattace, circa la certezza e la validità
delle note di trascrizione relative agli atti di compravendita Barracco-Mattace
e Barracco-S.I.L.A. e circa il valore, nel caso, dei dati catastali: questioni
che nel presente giudizio non possono ritenersi di competenza della Corte
costituzionale, ma del giudice di merito.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio
1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in Cancelleria
il 25 maggio 1957.