SENTENZA
N. 102
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, del
D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, promosso
con ordinanza 9 luglio 1956 della Corte di cassazione, emessa nel giudizio di
revisione del procedimento penale a carico di De Anna Michele, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al
n. 258 del Registro ordinanze 1956.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati
Attilio De Anna e Ubaldo Pergola ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Dario Foligno.
Ritenuto
in fatto
Con sentenza del 18
dicembre 1946 la Corte d'assise di Grosseto, sezione speciale, concludendo il
giudizio a carico di cinquantanove imputati, dichiarò il capitano medico De
Anna Michele colpevole:
a) del reato di
collaborazionismo col tedesco invasore ai sensi dell'art. 5 del D.L.L. 27
luglio 1944, n. 159, in relazione all'articolo 51 del Codice penale militare di
guerra;
b) di omicidio
continuato per avere, in concorso di altri, cagionato la morte mediante
fucilazione di undici giovani renitenti alla leva;
c) di peculato e
furto.
Il De Anna fu
condannato alla pena di morte mediante fucilazione.
Con sentenza del 23
marzo 1948 la Corte di cassazione, seconda sezione penale, dichiarò sostituita
con la pena dell'ergastolo la pena di morte inflitta al De Anna, annullando
senza rinvio la sentenza della Corte di assise di Grosseto nella parte relativa
alle imputazioni di peculato e furto.
Con istanza senza
data, la madre del De Anna, Pantani Carolina, richiese la revisione della
sentenza di condanna, nella parte rimasta ferma dopo la sentenza della
Cassazione e precisamente in relazione al fatto di "aver partecipato
all'eccidio di Monte Bottigli", nel quale trovarono la morte gli undici
renitenti alla leva. La Corte di cassazione, con sentenza pronunciata in camera
di consiglio il 5 maggio 1954, in accoglimento della istanza di revisione,
annullò la sentenza della Corte di assise di Grosseto e rinviò il De Anna al
giudizio della Corte di assise di appello di Perugia "per nuovo giudizio
sul concorso in fatti di omicidio per collaborazionismo militare". La
Corte di assise di Perugia, con sentenza del 22 giugno 1955, confermò la sentenza
della Corte di assise di Grosseto.
Contro tale sentenza
fu proposto ricorso per cassazione per violazione dell'art. 475, n. 3, in
relazione all'art. 524 del Codice di procedura penale, con riferimento ai
principi che regolano il giudizio di rinvio per revisione e la logica delle
prove in penale.
Con deduzioni
difensive del 20 giugno 1956 e con successiva istanza del 9 luglio, il
difensore del De Anna, assumendo che l'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n.
159, fosse in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
chiese il rinvio degli atti a questa Corte.
La Corte di
cassazione, ritenuta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente
infondata la sollevata eccezione, con ordinanza 9 luglio 1956 sospendeva il
giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della
questione relativa, rilevando, fra l'altro, che l'art. 25 della Costituzione,
ribadendo il principio della irretroattività della legge penale, non poteva,
con la sua entrata in vigore, non mettere in evidenza un eventuale contrasto
con l'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il
fascismo, che punisce, invece, fatti commessi anteriormente all'emanazione del
provvedimento. Inoltre - rilevava la Corte di cassazione nella sua ordinanza -
a prescindere dalla considerazione che il reato di collaborazionismo posto in
essere dal citato art. 5 non coincide, né per gli estremi né per le pene, con i
vari reati previsti e puniti dal Codice penale comune e dal Codice penale
militare di guerra, e dei quali il De Anna si sarebbe reso colpevole, sta di
fatto che dal dispositivo della sentenza della Corte d'assise di Grosseto
risulta che la pena di morte, commutata, poi, in quella dell'ergastolo, fu
inflitta al De Anna unicamente in forza del citato art. 5 del D.L.L. 27 luglio
1944, n. 159; per cui, anche sotto tale riflesso, la soluzione della sollevata
questione di legittimità costituzionale appariva influente e indispensabile ai
fini della decisione del merito.
L'ordinanza della
Corte di cassazione fu notificata il 19 luglio 1956 al Presidente del Consiglio
dei Ministri, comunicata il 18 dello stesso mese ai Presidenti della Camera e
del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre successivo.
Il 23 luglio 1956
furono depositate nella cancelleria della Corte le deduzioni della difesa del
De Anna e l'8 agosto 1956 l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura
dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 21
novembre 1956 fu ancora depositata nella stessa cancelleria una memoria della
difesa del De Anna. Altra memoria fu depositata dall'Avvocatura dello Stato il
22 febbraio 1957.
L'Avvocatura dello
Stato ha eccepito preliminarmente:
a) vizio di forma
dell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, in quanto l'ordinanza
non risulta firmata da tutti i componenti della Sezione;
b) difetto di
requisito di pregiudizialità, in vista della particolare natura del giudizio di
revisione. Tale giudizio ha la circoscritta finalità di accertare se il fatto sussista
o se l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso. Per concorde opinione
della dottrina e della giurisprudenza, il giudizio di revisione non può essere
concluso con l'applicazione dell'art. 152 del Codice di procedura penale, e
quindi non é possibile la dichiarazione che il reato é estinto, che l'azione
non poteva essere iniziata o proseguita, che la legge non prevede il fatto come
reato. E poiché la questione di legittimità costituzionale sulle norme
anteriori si risolve nell'accertamento se la legge, che prevedeva un dato fatto
come reato, sussista o non sussista più, in virtù dell'efficacia elidente della
norma costituzionale, é ovvio che in tanto potrebbe ritenersi la
pregiudizialità della detta questione in quanto si potesse far luogo all'applicazione
dell'art. 152 nel giudizio di revisione. Impedita l'applicazione di detta norma
nel giudizio di revisione, esula ogni ipotesi di pregiudizialità, anche agli
effetti della elevazione della questione di legittimità costituzionale.
Nel merito, la difesa
dello Stato ha dedotto:
1) La legittimità
costituzionale dell'art. 5 scaturisce anzitutto dal suo carattere di norma
costituzionale, conservato dalla disposizione XVI della Costituzione, in
relazione alle disposizioni XII e XV. La disposizione XVI ha fatto salve le
norme aventi rilevanza costituzionale e, tra queste, la legislazione che va dai
primi decreti del governo Badoglio al D.L.L. 5 ottobre 1944, n. 249. La
disposizione XVI postula il coordinamento di queste norme con le precedenti
leggi costituzionali, coordinamento che esclude l'abrogazione di queste ultime
per effetto del secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, il quale é
venuto a trovare limitazione in quel principio costituzionalmente consacrato
dalla disposizione XII e nella stessa natura delle norme di che trattasi.
2) Posta la natura
eccezionale dell'art. 5, la illegittimità costituzionale non é configurabile in
ordine a norme eccezionali o temporanee, costituzionalmente legittime nel tempo
in cui furono emanate, che avessero esaurito o dovessero esaurire la loro
applicazione soltanto rispetto a reati consumati prima dell'entrata in vigore
della Costituzione.
3) La retroattività
dell'art. 5 é soltanto apparente. É ovvio che il problema della retroattività
si pone limitatamente ai fatti commessi durante il periodo che va dall'8
settembre 1943 sino al 29 luglio 1944, data di entrata in vigore del D.L.L. n.
159. Ma entro tali limiti é da escludere che l'art. 5 abbia effetto
retroattivo, nel senso che esso configuri nuove ipotesi delittuose non previste
dalle leggi precedenti. La definizione del problema involge la definizione del
quesito relativo al rapporto tra il reato di collaborazionismo e la fattispecie
dei vari reati contro la fedeltà e la difesa militare previsti dal Codice penale
militare di guerra. Alle norme di questo Codice l'art. 5 opera un chiaro
rinvio, non soltanto ai fini della determinazione della pena, ma anche in
ordine alla configurazione delle singole ipotesi delittuose. La locuzione
"con qualunque forma" di intelligenza o corrispondenza o
collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata,
é adoperata non per fissare con carattere di novità tale estremo, ma soltanto
per potere con essa comprendere le ipotesi di cui agli artt. 51, 54 e 58 del
Codice penale militare di guerra, ed all'uopo la formulazione non poteva che
essere ampia e generica. Laddove l'art. 5 del decreto legislativo ha disposto
l'applicabilità ai non militari delle norme in questione, il problema si é
posto più vivacemente. Ma anche in relazione a questa ipotesi trattasi soltanto
di una retroattività apparente.
L'Avvocatura dello
Stato conclude chiedendo che la Corte, in via principale, dichiari che non v'ha
luogo a giudizio di legittimità costituzionale nei riguardi della questione
dedotta; in subordine, dichiari non sussistere illegittimità costituzionale
della norma denunciata e conseguentemente dichiari la legittimità
costituzionale della disposizione stessa.
Le deduzioni della
difesa del De Anna possono così riassumersi:
1) L'eccezione
dell'Avvocatura dello Stato relativa al difetto della sottoscrizione
dell'ordinanza della Corte di cassazione, oltre ad essere meramente dilatoria,
é infondata, perché non sussiste nessuna disposizione per la quale le ordinanze
devono essere firmate da tutti i singoli componenti del collegio. A parte
tutto, si deve rilevare che il provvedimento é stato emesso in udienza e
quindi, facendo parte del processo verbale della medesima, in base all'art. 494
del Codice di procedura penale deve essere sottoscritto soltanto dal presidente
e dal cancelliere.
2) Tutte le
considerazioni riflettenti la natura del processo di revisione non sono
influenti. Con la sua ordinanza la Corte di cassazione ha investito della
questione la Corte costituzionale, la quale non deve guardare al passato, ma
solamente provvedere per l'avvenire, dichiarando se l'art. 5 sia oppur non in
contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Non si deve confondere la funzione
attuale della Corte costituzionale con quella che sarà l'opera della Corte di
cassazione dopo l'avvenuta risoluzione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5. Se la illegittimità sarà riconosciuta, questa norma
sparirà dal novero delle leggi in vigore, e la Corte di cassazione, riprendendo
il giudizio sospeso, dovrà decidere, essa, quali conseguenze debbano trarsi
dalla scomparsa di detta legge. Non é a dubitare, inoltre, che il giudizio di
revisione sia un vero e proprio giudizio, e giudizio di autorità
giurisdizionale. Le questioni relative alla interpretazione dell'art. 152,
nonché degli artt. 553 - 574 Codice procedura penale, non sono affatto
questioni di carattere costituzionale; la Corte costituzionale non può, né deve
occuparsene.
3) Le disposizioni
transitorie della Costituzione richiamate dall'Avvocatura non interessano la
questione in esame, trattandosi di norme eventualmente limitative di potestà e
diritti, che solo genericamente ed empiricamente si possono chiamare "penali",
mentre, agli effetti della decisione, "veramente penali" sono
soltanto le disposizioni nelle quali si descrive un "reato" o si
contempla una "pena", nei sensi propri della legge penale.
4) Nessuna
distinzione può farsi tra norme penali ordinarie e norme eccezionali. Anche se
l'art. 5 del D.L.L. 1944, n. 159, potesse considerarsi una norma eccezionale, é
evidente che "l'articolo 25 della Costituzione - non facendo veruna
distinzione, e consacrando il divieto assoluto ed incondizionato delle leggi
retroattive - sta lì a dimostrare che nessuna distinzione può ormai fare
l'interprete, quante volte la norma si trovi in contrasto con quella super -
legge che é appunto la Costituzione".
5) L'art. 5 del
D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, in quanto applicabile retroattivamente ai fatti
commessi dal 9 settembre 1943 in poi, é venuto a trovarsi in manifesto
contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, che sancisce il principio della
irretroattività penale, e, quindi, deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo, se non altro in tutto ciò che rende applicabile la detta
disposizione a fatti anteriori al 29 luglio 1944.
6) In relazione
all'asserito carattere apparente (e non reale o sostanziale) della
retroattività dell'art. 5, la difesa del De Anna osserva, anzitutto, che la
Corte costituzionale non é chiamata a pronunziarsi su questo punto, essendo
soltanto la Corte di cassazione competente a decidere che cosa accadrà quando
sarà stato eliminato dalle norme applicabili l'art. 5 del decreto in questione.
Altrimenti la funzione della Corte costituzionale verrebbe trasformata, in
quanto, anziché limitarsi a conoscere della incostituzionalità, dovrebbe farsi
a sua volta interprete del Codice penale comune e di quello militare, per
determinare essa la norma eventualmente applicabile in luogo di quella
incostituzionale.
Riportandosi alle
argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte di cassazione, la difesa del
De Anna sostiene che l'art. 5 non coincide con le varie previsioni del Codice
penale militare, né in quanto agli estremi né in quanto alle pene. La locuzione
"con qualunque forma" non ha alcun riscontro in nessuna delle
disposizioni né della legge militare né della legge comune. É stata operata una
equivalenza fra nemico e tedesco, che muta nettamente la fattispecie. La legge
militare, inoltre, richiede il dolo specifico, che invece non é richiesto
dall'art. 5 in questione. L'art. 5 ha poi estese le norme del Codice penale
militare anche ai civili. Ed é infine da tener presente quanto fu osservato
nella parte conclusiva dell'ordinanza della Corte di cassazione, cioè che dal
dispositivo della sentenza della Corte di assise di Grosseto risulta che la
pena di morte, commutata poi in ergastolo, fu inflitta al De Anna unicamente in
forza del ripetuto art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159.
La controversia,
chiamata all'udienza del 7 marzo 1957 ed assegnata a decisione, é stata
riportata alla pubblica discussione nell'udienza dell'8 maggio 1957.
In tale udienza i
difensori hanno illustrato le deduzioni e conclusioni già prospettate negli
scritti difensivi.
Considerato
in diritto
L'Avvocatura dello
Stato ha eccepito preliminarmente che l'ordinanza di rinvio degli atti a questa
Corte, essendo affetta da nullità per non essere stata sottoscritta da tutti i
componenti del collegio giudicante, sarebbe inidonea a promuovere il giudizio
di legittimità costituzionale.
Non é dubbio che
rientra nel potere della Corte il sindacato sulla regolarità formale
dell'ordinanza con cui viene dato inizio al procedimento in questa sede; ma,
nella specie, nessuna irregolarità di forma si riscontra nell'ordinanza,
facendo essa parte integrante del verbale di dibattimento, che non si contesta
essere stato regolarmente sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
É anche infondata
l'altra eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato in ordine
alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sul giudizio di
revisione. Basterà ricordare che la giurisprudenza ormai assodata della Corte é
nel senso che questo collegio deve accertare che il giudizio di rilevanza sia
stato compiuto dal giudice a quo. Ora, nella specie, di fronte alle conclusioni
del Pubblico Ministero secondo cui dovevano essere dichiarate precluse ed
improponibili le questioni prospettate sulla configurazione del reato e sulla
legittimità delle norme contenute nel D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, la Corte
di cassazione ha giudicato nel senso che la definizione del ricorso sottoposto
al suo esame fosse subordinata alla soluzione della questione di legittimità
costituzionale. É chiaro, pertanto, che il giudice a quo ha emesso la sua
pronunzia sulla rilevanza, precludendo ogni revisione del giudizio stesso in
questa sede.
Prima di passare
all'esame di merito della questione, la Corte deve identificarne esattamente i
termini. Risulta pacificamente da tutti gli atti che il capitano De Anna era
militare e come tale fu sottoposto al procedimento penale. É quindi, ugualmente
pacifico che la questione, proposta in questa sede, ha soltanto per oggetto la
legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 5 del D.L.L. 27 luglio
1944, n. 159, in quanto si riferisce ai militari, restando impregiudicata ogni
questione sul secondo e sul terzo comma dell'articolo stesso per quanto
concerne i non militari.
L'Avvocatura dello
Stato ha prospettato due questioni circa il carattere costituzionale delle
norme contenute nell'art. 5 sulla base della disposizione transitoria XVI della
Costituzione in relazione alle disposizioni XII e XV e circa la natura
eccezionale dell'art. 5, rispetto a cui la questione di legittimità
costituzionale non sarebbe configurabile, trattandosi di norma
costituzionalmente legittima nel tempo in cui fu emanata e destinata ad essere
applicata soltanto a reati consumati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
Tali questioni
potranno essere esaminate dalla Corte solo se risulti che il primo comma
dell'art. 5 abbia efficacia retroattiva.
In caso contrario, é
ovvio che le predette questioni dovranno restare senza soluzione in questo
giudizio, non avendo nel giudizio stesso alcuna rilevanza, anche se, in linea
generale, esse si presentino molto interessanti.
Per rilevare se la
norma in esame abbia efficacia retroattiva, la Corte deve procedere alla sua
interpretazione. In tale compito la Corte non può non dare il dovuto peso alla
preesistente interpretazione giurisprudenziale. Ora, la Corte di cassazione,
con una giurisprudenza pressoché costante specialmente per quanto riguarda i
militari, ha ritenuto che l'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, non ha un
vero e proprio carattere retroattivo, poiché non ha creato una nuova figura di
reato, ma ha rimandato puramente e semplicemente alle ipotesi delittuose
previste dal titolo secondo del Codice penale militare di guerra anche quanto
alla definizione del reato.
A tale
interpretazione questa Corte ritiene di dovere aderire. A considerare
attentamente la norma contenuta nel primo comma dell'art. 5 del D.L.L. 27
luglio 1944, si scorge che sotto ogni aspetto essa contiene un netto
riferimento a norme del Codice penale militare di guerra. Non solo i fatti
preveduti nell'art. 5 vengono qualificati delitti contro la fedeltà e la difesa
militare dello Stato e punitì "a norma delle disposizioni del Codice
penale militare di guerra", ma sono a tali disposizioni rapportati
pressoché integralmente anche nella denominazione: intelligenza,
corrispondenza, collaborazione, aiuto o assistenza; denominazioni che
corrispondono ai termini di aiuto, intelligenza, corrispondenza, che si
riscontrano nelle rubriche e nel testo degli artt. 51, 54, 58 del Codice penale
militare di guerra. Ma soprattutto vi é sostanziale corrispondenza nel
contenuto della fattispecie dell'art. 5 rispetto a quello delle fattispecie dei
su indicati articoli del Codice penale militare di guerra, e in particolare
dell'art. 51, la cui amplissima enunciazione comprende qualsiasi fatto diretto
a favorire le operazioni militari del nemico, ovvero a nuocere altrimenti alle
operazioni delle forze armate dello Stato italiano. Sostanziale corrispondenza
che riguarda non solo l'elemento oggettivo così ampiamente delineato, ma anche
l'elemento soggettivo, essendo evidente, per la natura dei fatti enunciati
dall'art. 5, la esistenza in essi di quel dolo specifico, che a torto si
vorrebbe escludere, in quanto é implicita nei fatti stessi la specifica
finalità di favorire le operazioni militari del nemico o di nuocere altrimenti
alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano.
La norma non Contiene
dunque che una riaffermazione di comandi giuridici già esistenti
nell'ordinamento, riaffermazione determinata dalle particolari contingenze
politico - militari del momento storico, di fronte a cui la qualificazione del
tedesco invasore come nemico appare rispondente alla realtà, sia dal punto di
vista militare che dal punto di vista giuridico.
Esclusa l'efficacia
retroattiva della norma in esame, non é luogo a considerare la legittimità
costituzionale della norma stessa né in riferimento all'art. 25 della
Costituzione né sotto gli altri profili esposti e discussi dalle parti nel
presente giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
pregiudiziali proposte dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5,
primo comma, del D.L.L.
27 luglio 1944, n.
159, contenente sanzioni contro il fascismo, sollevata con ordinanza della
Corte di cassazione 9 luglio 1956, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.