ORDINANZA
N. 40
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D. P. R. 26 aprile
1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1958 dal Tribunale di
La Spezia nel procedimento civile vertente tra Felici Eumene e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze
del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29
novembre 1958.
Udita nell'udienza
pubblica del 27 maggio 1959 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
uditi l'avv. Guido
Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il vice avvocato
generale dello Stato Achille Salerni; per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che Felici
Eumene, con citazione 22 ottobre 1957, conveniva avanti al Tribunale di La
Spezia l'Istituto nazionale della previdenza sociale chiedendone la condanna a
corrispondergli l'indennità di disoccupazione, che egli aveva inutilmente
chiesta in via amministrativa;
che il Felici
esponeva che egli godeva della pensione di invalidità, e che poi, essendo
migliorate a seguito di apposite cure le sue condizioni fisiche, aveva
riacquistato la capacità lavorativa per lavori medi e leggeri, occupandosi come
modellatore marmista, e che, in seguito, era rimasto disoccupato e perciò aveva
chiesto la relativa indennità;
che l'Istituto,
costituitosi in giudizio, eccepiva la inammissibilità e l'infondatezza della
domanda del Felici, fondando l'eccezione sul decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui art. 32, ultimo capoverso, dispone
che l'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per
i periodi per i quali é percepito un trattamento di pensione, tranne il caso
che si tratti di pensione di guerra;
che il Felici replicò
denunciando un vizio di eccesso di delega, in quanto l'art. 32 del D. P. R. n.
818 avrebbe ecceduto i limiti della potestà attribuita al Governo dalla legge
delegante (4 aprile 1952, n. 218), e ciò perché aveva stabilito in modo
assoluto, salvo il caso di pensione di guerra, il divieto di cumulabilità della
indennità di disoccupazione con le pensioni di invalidità o di vecchiaia,
mentre tale cumulo doveva ritenersi ammissibile in base alle norme della nostra
legislazione antecedente al D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, e applicabile
quindi alla specie;
che il Tribunale
emanava l'ordinanza 24 luglio 1958, con la quale, sospeso il giudizio,
rimetteva gli atti alla Corte costituzionale perché decidesse la questione
della legittimità costituzionale del citato art. 32 del D. P. R. 26 aprile
1957, n. 818;
Considerato che l'I.
N. P.S., nelle deduzioni presentate avanti alla Corte, ha in via preliminare
eccepito che, qualora non si conosca all'impugnato art. 32 del D. P. R. 26
aprile 1957, n. 818, efficacia retroattiva, risulta chiaramente che la
questione della sua legittimità costituzionale non ha rilevanza per la
decisione del processo di merito, in quanto la disciplina della fattispecie va
ricercata nelle norme preesistenti all'emanazione dell'art. 32;
che la stessa tesi
aveva sostenuto il Felici avanti al Tribunale proponendo anche mezzi
istruttori;
che indubbiamente
essenziale ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale
proposta dal Tribunale era l'esame del problema se il giudizio pendente davanti
al Tribunale potesse essere definito in base alla normazione preesistente al D.
P. R. 26 aprile 1957, n. 818, essendo oggetto della controversia rapporti sorti
prima ancora della emanazione del medesimo, e che tale esame non risulta fatto
dal Tribunale di La Spezia, mancando nell'ordinanza qualsiasi cenno alla tesi
che era stata sostenuta dal Felici;
PER
QUESTI MOTIVI
ordina che gli atti siano
restituiti al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 9 luglio 1959.