SENTENZA N. 83
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti
presidenziali n. 3270 e n. 3271 del 18 dicembre 1952, promosso con ordinanza emessa
il 23 luglio 1957 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra
Pellicano Pier Domenico e
Udita nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1958 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi
l'avv. Pasquale Petrolillo per il Pellicano e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò
per
Ritenuto in fatto
La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto del giudizio promosso con ordinanza 23 luglio 1957 del Tribunale di Locri, é stata sollevata nel procedimento instaurato da Pellicano Pier Domenico nei confronti della Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila.
In tale procedimento il Pellicano ha dedotto la illegittimità costituzionale dei decreti presidenziali n. 3270 e n. 3271 del 18 dicembre 1952, pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, con i quali gli sono stati espropriati, per un imponibile di L. 18.363,49, terreni siti in agro di Gioiosa e Roccella Jonica.
La denunciata illegittimità costituzionale conseguirebbe,
secondo la difesa del Pellicano, alla violazione dell'art. 76 della
Costituzione in relazione agli artt.
4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Tra l'altro perché l'Ente
espropriante, nell'operare il coacervo dei terreni, avrebbe computato ettari 30
di seminativo del fondo "Prateria", da epoca anteriore al 15 novembre
1949 appartenenti non ad esso Pellicano, ma ai di lui
fratelli, Massimo, Carlo, Lea e Giulia. Concludeva
chiedendo che fosse dichiarata la illegittimità costituzionale dei decreti di
espropriazione sia per la invalidità della legge di delega, che per eccesso
della funzione legislativa delegata, in quanto egli avrebbe subito l'esproprio
di una quota di terreni (ettari da
Chiedeva inoltre la restituzione dei terreni espropriati e la condanna della Sezione O.V.S. ai danni.
L'ordinanza del Tribunale di Locri non ha preso in esame
l'eccepita invalidità della legge di delegazione perché "non dimostrata e
neppure discussa". Relativamente poi ai dedotti motivi di
illegittimità costituzionale ha ritenuto non manifestamente infondato
soltanto il motivo riguardante la violazione dell'art. 4 della legge n.
"
Il Tribunale di Locri, ritenendo che tale questione di illegittimità costituzionale influisse sulla definizione della controversia sottoposta al suo esame, ha sospeso di pronunziare nel merito, ordinando la rimessione degli atti a questa Corte per la decisione di sua competenza.
L'ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957.
Ritualmente si sono costituiti in
giudizio mediante deposito delle deduzioni, sia il Pellicano che
Il primo, rappresentato in virtù di procura speciale (atto notar Bellino di Roma 18 dicembre 1957) dall'avv. Pasquale Petrolillo con studio in Roma, via Reno, 22 (deduzioni depositate il 20 dicembre 1957). La seconda rappresentata e difesa, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (deduzioni depositate il 14 novembre 1957).
La difesa del Pellicano si limita a chiedere che
La difesa della Sezione speciale premette che il Tribunale di Locri circoscrive la questione relativa alla legittimità costituzionale dei decreti di espropriazione, per cui é controversia, al punto di essere stati inclusi nel coacervo fondiario ettari 30 di terreno del fondo "Prateria" non appartenenti all'espropriando Pellicano, come risulterebbe dal rogito Pellizzieri 4 febbraio 1949, determinandosi in tal guisa un errore per eccesso nella quota da scorporare (art. 4 legge 21 ottobre 1950, n. 841). Secondo l'Avvocatura siffatta impostazione supporrebbe che il Tribunale, prima di inviare gli atti a questa Corte, avesse preso visione del rogito Pellizzieri ed avesse risolta la questione relativa alla non appartenenza dei ripetuti trenta ettari al proprietario espropriando.
Ma il Tribunale nulla avrebbe deciso su questo punto ed emanando in limine l'ordinanza sovra trascritta, avrebbe richiesto a questa Corte una pronuncia di carattere meramente ipotetico; cioè cosa potrà accadere quoad legitimitatem actus, se sarà accertato non essere il Pellicano titolare dei trenta ettari in questione, quanto meno agli effetti dell'applicazione delle leggi di riforma fondiaria.
E ciò, in violazione dell'art. 23 cpv. legge 11 marzo 1953, n. 87.
Pertanto, prosegue l'Avvocatura, la divisione non riguarderebbe il fondo "Prateria", tutt'al più conterrebbe un annuncio della futura divisione di quell'immobile rustico, e dei criteri che saranno seguiti, quando tale divisione avrà luogo. Ciò posto: o il Tribunale non ebbe presenti i dati di fatto: o il Tribunale, pur avendo tenuto in considerazione il rogito del 1949, ne riservò l'esame circa il valore e la portata giuridica ad un momento successivo alla pronuncia della Corte costituzionale.
E conclude chiedendo che "la questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ordinanza del Tribunale di Locri sia dichiarata inammissibile o quanto meno infondata".
Nel termine prescritto, il Pellicano ha presentato una breve memoria illustrativa.
In essa si afferma che il Tribunale
di Locri, con l'ordinanza 3 agosto
Si sostiene inoltre che le clausole trascritte nel cennato atto per quanto attiene al fondo o bosco "Prateria", "hanno uno spiccato tenore obbligatorio tra le parti le quali hanno inteso disporre in maniera tassativa e categorica e non ipotetica ed eventualistica dei beni indicati".
Si conclude insistendo nel
richiedere che
Nell'udienza del 3 dicembre 1958 la difesa delle parti ha illustrato le rispettive deduzioni.
Considerato in diritto
La data del 15 novembre 1949 costituisce, nel sistema delle leggi di trasformazione agraria e fondiaria (legge 12 maggio 1950, n. 230; legge 21 ottobre 1950, n. 841), un termine costante di riferimento per l'individuazione del titolare delle proprietà soggette ad esproprio (sent. n. 67 del 14 maggio 1957; sent. n. 82 del 16 maggio 1957).
Ciò posto, per stabilire la consistenza patrimoniale di Pier Domenico Pellicano, alla data del 15 novembre 1949, é necessario precisare la natura giuridica del negozio stipulato dalle parti con il rogito Pellizzieri del 4 febbraio nel quale tra l'altro é detto: "... i germani Pellicano, per evitare giudizi e inutile dispendio, sono venuti nella determinazione di dividere i beni, oggetto del presente atto, relativamente soltanto a quelli siti nei territori di Gioiosa Jonica, di Roccella Jonica, in parti eguali, rimandando a miglior tempo la divisione del fondo o bosco "Prateria", la quale sarà effettuata con i criteri già stabiliti e concordati tra essi condividenti in base ai quali, dalla quota che sarà assegnata o attribuita al condividente Pier Domenico Pellicano dovranno essere detratti trenta ettari di terreno seminativo (stagliate) che saranno attribuiti agli altri condividenti nella seguente misura...".
Circa la portata di tale atto vi é contrasto tra le parti, ritenendo la difesa del Pellicano trattarsi di divisione anteriore al 15 novembre 1949 per cui il fondo "Prateria" non poteva essere incluso nei decreti di espropriazione; affermando, invece, la difesa dell'Ente Sila, che l'atto contiene un annuncio di futura divisione.
L'ordinanza di rinvio non ha definito il negozio invocato dal
Pellicano a base del denunciato eccesso di delegazione, né ha determinato se
esso ha effetti reali o obbligatori. Infatti il Tribunale di Locri, dopo avere affermato che la
questione sollevata dall'istante non può ritenersi manifestamente infondata in
quanto attiene ai limiti oggettivi della legge di delegazione, prosegue
riportando quanto sostiene il Pellicano; che cioè "
Con la mancata definizione del negozio giuridico contenuto nel rogito Pellizzieri il Tribunale di Locri ha del tutto omesso la valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale rispetto al giudizio principale, esame che la legge richiede "qualora il giudizio (come nella specie) non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87). L'accertamento del rapporto di rilevanza e di pregiudizialità fra la questione di legittimità costituzionale ed il giudizio sulla controversia principale, facendo parte del provvedimento di rinvio, spetta esclusivamente all'autorità giurisdizionale.
Di conseguenza, allo stato degli atti,
PER QUESTI MOTIVI
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Locri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1958.