SENTENZA
N. 44
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 22 agosto 1947, n.
8; 5 marzo 1951, n. 24; 23 dicembre 1954, n. 49; 6 maggio 1955, n. 40, e 22
dicembre 1955, n. 43, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1958 dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede
giurisdizionale nel procedimento sul ricorso proposto da Di Salvo Rosario,
Porzio Ugo ed altri contro l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione
siciliana, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Giuseppe
Lanza per Porzio Ugo e l'avv. Antonio Sorrentino per il Presidente e l'Assessore
per la pubblica istruzione della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
1. - L'Assessore per
Le leggi recano
rispettivamente la data del 22 agosto 1947, n. 8; del 5 marzo 1951, n. 24; del
23 dicembre 1954, n. 49; del 6 maggio 1955, n. 40, e del 22 dicembre 1955, n.
43, e contengono, la prima e la seconda, norme per l'espletamento dei concorsi
regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare, la terza
e la quinta, norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di
insegnante elementare, la quarta norme per l'istituzione di un ruolo di
insegnanti elementari in soprannumero.
In via subordinata i
ricorrenti chiesero l'annullamento del decreto assessoriale per violazione di
legge e incompetenza.
Il Consiglio di
giustizia amministrativa ha ritenuto la questione di legittimità
costituzionale, nei termini dedotti dai ricorrenti, rilevante per la
definizione del giudizio e non manifestamente infondata, richiamandosi alla sentenza n. 1 del
1958 di questa Corte, che dichiarò l'illegittimità costituzionale della
legge regionale 21 giugno 1957, n. 21, la quale regolava i trasferimenti e le
assegnazioni provvisorie dei maestri elementari, e ai motivi che la sorreggono
e che erano stati posti già dai ricorrenti a fondamento della loro eccezione di
incostituzionalità. In conseguenza il Consiglio di giustizia amministrativa con
ordinanza 13 dicembre
2. - Nel giudizio si
é costituito il signor Ugo Porzio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Lanza (deduzioni depositate in cancelleria il 5 gennaio 1959) ed ha addotto a
sostegno della fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale
i seguenti motivi:
La Regione siciliana
non può esercitare la sua potestà legislativa in materia di stato giuridico ed
economico dei maestri elementari, in quanto i maestri elementari sono impiegati
dello Stato e tali restano fino a quando con la procedura stabilita dall'art.
43 dello Statuto non saranno dettate le norme per il passaggio degli uffici e
del personale statale alla Regione. Né le norme che stabilirono un regime
provvisorio in questa materia (D. L. C. P. S. 30 giugno 1947, n. 567),
attribuendo al Presidente e alla Giunta regionale siciliana le potestà già
dell'Alto Commissario per la Regione siciliana, possono essere invocate in
questo caso, perché esse esclusero dalla loro sfera di efficacia appunto la
materia delle nomine, licenziamenti, promozioni e trasferimenti del personale
degli uffici statali (R. D. 18 marzo 1944, n. 91, e D. L. L. 28 dicembre 1944,
n. 416) e quindi anche quella dei concorsi, che é, come sostiene la difesa del
Porzio, "l'unico mezzo di accesso alle nomine".
La riprova del fatto
che i maestri elementari sono rimasti in Sicilia dipendenti statali si
troverebbe in una serie di circostanze, quali il modo con cui i Provveditori
agli studi compilano i ruoli di anzianità senza distinguere tra maestri
provenienti da concorsi statali e maestri provenienti da concorsi regionali, la
possibilità di trasferimenti dei maestri dalle sedi regionali a quelle del
restante territorio nazionale e viceversa, la retribuzione dei maestri
elementari che prestano servizio in Sicilia, che é a carico del bilancio dello
Stato.
3. - Nel giudizio si
é costituito l'Assessore per
La difesa regionale
precisa in linea di fatto due cose: la prima che i ruoli in soprannumero dei
maestri delle scuole elementari furono istituiti con la legge regionale 6
maggio 1955, n. 40, non impugnata dallo Stato, con norme analoghe a quelle
contenute nella legge statale 27 novembre 1954, n. 1170; la seconda che questa
legge statale nell'art. 7 dispose che un primo contingente di posti, pari al
60% di quelli disponibili, sarebbe stato riservato ai maestri che in un
concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o
dall'Assessorato per
Ciò premesso, la
difesa regionale lamenta, in via pregiudiziale, che il Consiglio di giustizia
amministrativa non abbia motivato per nessuna delle cinque leggi impugnate la
sussistenza del rapporto di incidentalità con la questione di cui esso
Consiglio era investito. Vero é che giudice della pregiudizialità é il giudice
a quo, ma vero sarebbe anche, Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che
l'ordinanza di rimessione non può omettere la motivazione della rilevanza, o
darne una che debba essere considerata come inesistente. Inoltre, e sarebbe il
secondo vizio dell'ordinanza, la norma contenuta nell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, non consentirebbe di indicare genericamente come viziata di
incostituzionalità un'intera legge nel suo complesso, ma imporrebbe di
precisare le disposizioni di legge rispetto alle quali il giudice a quo non
ritiene manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale.
Se si superasse
codesta eccezione, la Regione sostiene che si dovrebbe esaminare, ancora in via
preliminare, se la dedotta questione di costituzionalità, che riguarda in
sostanza la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regione possa
essere proposta in via incidentale, quando lo Stato non abbia ritenuto di dover
impugnare in Via principale la legge regionale.
Infine, e nel merito,
la difesa regionale sostiene che a torto si invocherebbe in questo caso la sentenza n. 1 del
18 gennaio 1958 della Corte costituzionale. Questa sentenza non avrebbe
posto il principio che l'esercizio della potestà legislativa regionale é
condizionato al trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative nella
stessa materia, ma avrebbe fondata l'illegittimità della legge regionale 21
giugno 1957, n. 21, relativa ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie,
sul fatto che essa si riferiva a tutti indistintamente gli insegnanti
elementari, anzi prevalentemente se non esclusivamente a quelli dei ruoli
statali, con l'implicita ammissione che la Regione siciliana potrebbe
istituire, indipendentemente dal passaggio di funzioni dallo Stato alla
Regione, propri ruoli di maestri elementari. Questo sarebbe appunto il caso
presente dato che la legge regionale 6 maggio 1955, n.
4. - Con la memoria
difensiva del Presidente e dell'Assessore per
Infine, la difesa
della Regione prospetta anche la tesi se non si possa trovare il fondamento
della potestà legislativa esercitata dalla Regione con la promulgazione di
questa legge 6 maggio 1955, n. 40, nella norma contenuta nell'art. 17, lett. i,
dello Statuto, secondo la quale la Regione può emanare norme legislative in
tutte le materie di prevalente interesse regionale. Concorrerebbero, a suo
avviso, le due condizioni per un legittimo esercizio di tale potestà: la prima
che la legge regola una materia, quale quella dell'istruzione elementare, di
interesse esclusivamente regionale; la seconda che la legge si é tenuta
rigorosamente nei limiti assegnati dall'art. 17 alla legislazione secondaria o
concorrente, come si può vedere da un confronto tra essa e l'anteriore legge
statale 27 novembre 1954, n. 1170.
Considerato
in diritto
1. - Non sono fondate
le eccezioni che la difesa regionale solleva nei riguardi dell'ordinanza del
Consiglio di giustizia amministrativa.
L'ordinanza appare
congruamente motivata anche in ordine alla rilevanza della questione di
legittimità costituzionale. Dalla ampia esposizione in fatto e in diritto si
ricava che, impugnato dai ricorrenti un atto amministrativo basato sopra alcune
leggi regionali richiamate nell'atto stesso, il giudizio in quella sede non si
poteva definire se non dopo la pronuncia sulla legittimità costituzionale di
quelle leggi, che é opportuno qui elencare:
legge 22 agosto 1947,
n. 8, contenente norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di
direttore didattico e di insegnante elementare; legge 5 marzo 1951, n. 24,
contenente modifiche alla legge suddetta; legge 23 dicembre 1954, n. 49,
contenente norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di
insegnanti elementari; legge 6 maggio 1955, n. 40, concernente la istituzione
di un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero; legge 22 dicembre 1955,
n. 43, contenente modifiche alla legge 23 dicembre 1954, n. 49.
Vero é che
nell'ordinanza si solleva la questione di legittimità costituzionale delle
leggi elencate, denunziate nel loro intero testo, ed é anche vero che in
diversi casi questa Corte ha ritenuto che non può dirsi adeguatamente formulata
una questione di legittimità costituzionale quando non vengano specificate le
singole disposizioni di legge in ordine alle quali si propone il giudizio della
Corte costituzionale. Ma bisogna tener presente che, nella specie, era
contestata la potestà della Regione ad emanare quelle leggi. Il giudice a quo
ha considerato che, trattandosi di definire la competenza legislativa della
Regione in una certa materia, fosse da sollevare la questione di legittimità
costituzionale non rispetto a singole disposizioni delle leggi che erano state
poste a base del provvedimento amministrativo impugnato, ma rispetto alle leggi
stesse nella loro integrità. E poiché dall'ordinanza questo criterio risulta
chiaro e risulta motivato, la Corte non potrebbe rifare il giudizio di
rilevanza, sostituendosi al giudice a quo.
E questa, in
definitiva, é la ragione per la quale non possono essere accolte le eccezioni
mosse dalla difesa regionale contro l'ordinanza.
2. - Ancora in linea
pregiudiziale la difesa della Regione solleva il dubbio se la questione
proposta, riguardando nella sua sostanza la ripartizione delle competenze
legislative tra Stato e Regione, possa essere prospettata in via incidentale,
quando lo Stato non abbia ritenuto di intervenire e la legge regionale non sia
stata impugnata. Si aggiunge che, essendo stata la legge 23 dicembre 1954
ritenuta legittima dall'Alta Corte per la Sicilia, detta legge potrebbe essere
riesaminata in questa sede solo se l'impugnativa fosse proposta sotto profili
diversi e fosse sorretta da argomenti diversi (sentenza di questa Corte n. 7 del 24 gennaio
1958): in questo caso, invece, si prospetterebbero i medesimi profili e si
ripeterebbero i medesimi argomenti fatti valere davanti all'Alta Corte. Questo
stesso rilievo varrebbe anche per altre tre delle leggi in esame: quelle del 22
agosto 1947, del 5 marzo 1951 e del 22 dicembre 1955, tutte e tre in vari ma
stretti rapporti sostanziali con la ricordata legge del 1954.
La Corte osserva che
in sede di giudizio incidentale non può avere alcuna influenza il fatto che la
legge denunziata per incostituzionalità non sia stata impugnata, in via
principale, dallo organo che ne avrebbe avuto il potere; tanto più che, nel
caso attuale, lo Stato non é parte né nel giudizio a quo né nel giudizio
incidentale e che pertanto l'atteggiamento dei suoi organi rispetto alle leggi
denunciate non può avere alcuna influenza in questi giudizi.
Per quel che si
riferisce all'altro rilievo della difesa regionale - che nella specie non ci
sarebbero motivi nuovi rispetto alla questione già decisa dall'Alta Corte - é
da osservare che la questione relativa alla competenza della Regione siciliana
in materia di scuola elementare é stata posta dal Consiglio di giustizia
amministrativa e dovrà essere esaminata dalla Corte sulla base dei criteri
enunciati con le sue recenti sentenze del 14
gennaio 1958, n. 1, e del 16 dicembre
dello stesso anno, n. 77, che hanno esaminato funditus gli attuali
rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in questo campo.
3. - Passando ad
esaminare le leggi regionali denunziate, é opportuno notare che un gruppo é
costituito dalle quattro leggi del 22 agosto 1947, 5 marzo 1951, 23 dicembre
1954 e 22 dicembre 1955, le quali, nonostante il loro numero, formano un corpo
unico di pochi articoli, in quanto le leggi stesse, dal 1947 al 1955, si sono
sovrapposte l'una all'altra. Questo corpo di norme disciplina i concorsi per
l'assunzione dei direttori didattici e degli insegnanti elementari di ruolo
nella Regione siciliana.
La legge 6 maggio
1955 istituisce presso ogni Provveditorato agli studi della Regione un ruolo di
maestri in soprannumero in aggiunta al ruolo organico dei maestri delle scuole
elementari e ne stabilisce le modalità di assunzione ed il trattamento
economico; detta, poi, le norme per il passaggio di questo personale nel ruolo
organico.
Di fronte a tutte
queste leggi occorre ribadire la constatazione fatta dalla Corte con le
sentenze, già ricordate, del 14 gennaio e del 16 dicembre 1958: i maestri delle
scuole elementari della Sicilia dipendono ancora dallo Stato e dipenderanno
dallo Stato fino a quando i servizi dell'istruzione elementare ed il relativo
personale non saranno passati alla Regione con l'osservanza del procedimento
stabilito dall'art. 43 dello Statuto siciliano o in altra guisa legittimamente
efficace. In tale periodo le funzioni che sono state esercitate dalla Regione
in questa materia si debbono considerare come esercitate dagli organi regionali
in veste di organi decentrati dell'Amministrazione statale.
Nella presente causa
la difesa regionale ha sostenuto che tutte le leggi denunciate non
rientrerebbero nella materia prevista dalla lettera q, bensì in quella della
lett. r dell'art. 14 dello Statuto siciliano e, in subordinata ipotesi, che
costituirebbero manifestazioni della potestà legislativa integratrice di cui
allo articolo 17 dello Statuto stesso.
É irrilevante, ai
fini del decidere, lo stabilire, nel presente giudizio, se l'attività degli
organi regionali in questa materia debba essere inquadrata sotto l'art. 14,
lett. q, o sotto lo stesso art. 14, lett. r. Qualunque sia la soluzione, una
cosa é certa: che i servizi dell'istruzione elementare e lo stato giuridico del
relativo personale dipendono e dipenderanno dallo Stato fino a quando non
avverrà il passaggio dallo Stato alla Regione. Questa constatazione fatta dalla
Corte con le sentenze sopra ricordate non viene in alcun modo contraddetta
tanto se le attribuzioni della Regione si fondino sulla lett. r quanto se si
basino sulla lett. q dell'art. 14.
Non é meritevole di
adesione l'altra tesi regionale, e cioè che la potestà legislativa della
Regione possa derivare dall'art. 17 dello Statuto regionale. Se in materia di
istruzione elementare la Regione siciliana ha competenza legislativa primaria
ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la contraddizione non consente che
I risultati
dell'esame fino a questo punto compiuto convincono che, anche a seguito del
dibattito svoltosi nella presente causa, i principi posti dalla Corte nelle due
sentenze più volte richiamate circa i rapporti attuali tra Stato e Regione
siciliana rispetto ai servizi dell'insegnamento elementare restano fermi.
Sulla base di tali
principi occorre ora esaminare le leggi denunziate.
Ritiene la Corte che
le quattro leggi relative ai concorsi di assunzione dei maestri e dei direttori
didattici non siano da dichiarare costituzionalmente illegittime.
Occorre, anzitutto,
riportarsi al periodo in cui quelle leggi furono emanate. Tale periodo va dal
1947 al 1955 e si svolge tutto in una fase di incertezza nei rapporti tra Stato
e Regione nel campo dei servizi dell'istruzione elementare. La Regione ha
ritenuto di potere legiferare in una materia di sua competenza prima ancora che
avvenisse il passaggio dei servizi. Queste leggi presupponevano che il
personale da assumere fosse personale regionale. Chiarito che il personale dei
direttori didattici e quello dei maestri é ancora personale statale, la
conseguenza é che questo gruppo di leggi non é, in concreto, applicabile. In
sostanza, queste leggi, emesse in vista di un evento che ancora non si é
verificato - l'assunzione di direttori didattici e di insegnanti elementari di
ruoli regionali - costituiscono un corpo di norme che da un lato non
interferiscono sulla competenza dello Stato, che resta integra fino al
passaggio dei servizi, e dall'altro non urtano contro disposizioni
costituzionali, in quanto l'esistenza di queste leggi non sposta l'applicazione
dei principi relativi al passaggio dei servizi giacché queste leggi saranno
applicabili solo quando la Regione potrà assumere personale proprio in questo
settore.
A tale conclusione
non può ostare il fatto che, essendo state queste leggi applicate fino ad oggi,
gli atti emanati in base ad esse potrebbero essere considerati illegittimi.
Anzitutto, é da notare che questa eventualità é piuttosto remota, in quanto
questi atti sono stati emessi dagli organi regionali in veste di organi
decentrati dell'Amministrazione statale e con l'osservanza di norme regionali
che in massima parte corrispondono, nella sostanza e spesso anche nella forma,
a norme statali.
Ma pur se ridotto, in
pratica, a proporzioni modeste, il fenomeno resta inalterato: gli atti
amministrativi emanati in base a disposizioni regionali difformi da quelle statali
potrebbero essere dichiarati illegittimi non perché illegittima era la legge
(regionale) applicata, ma perché quegli atti non sono stati adottati in base
alla legge (statale) applicabile.
Alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale non può sottrarsi la legge 6 maggio 1955, n. 40,
che istituisce un ruolo di maestri in soprannumero.
Anzitutto, non é
esatto che i maestri in soprannumero, assunti in base alla legge regionale 6
maggio 1955, apparterrebbero alla categoria dei dipendenti regionali.
Intanto, una prima
cosa appare certa. I maestri del ruolo in soprannumero, che, ai sensi degli
articoli 5 e 6 della legge regionale predetta, passano nel ruolo organico, sono
dipendenti statali, in quanto il ruolo organico é, in atto, ruolo statale. Su questo
carattere del ruolo dei maestri nel territorio della Regione siciliana, non é
il caso di ripetere cose già diffusamente dette sopra.
É, dunque, sicuro
che, disciplinando con una sua legge 11 passaggio dei maestri in soprannumero
nel ruolo organico ancora statale, la Regione ha invaso l'attuale sfera di
competenza dello Stato.
Ma non può dirsi
altrimenti delle disposizioni della stessa legge che prevedono la prima
assunzione dei maestri in soprannumero. Basta confrontare la legge regionale
del maggio 1955 e la legge statale, sopra citata, del 27 novembre 1954 per
rilevare, senza possibilità di dubbio, che la Regione, nell'erroneo presupposto
di esercitare il potere legislativo in una materia di sua competenza e nel
presupposto non meno erroneo che la legge statale non fosse applicabile in
Sicilia (e l'applicazione poteva esser fatta dagli stessi organi regionali in
veste di organi di decentramento statale), istituiva nel maggio 1955 quei posti
di insegnanti in soprannumero che lo Stato aveva istituito nel novembre
dell'anno precedente; e la Regione istituiva quei posti dettando disposizioni
quasi identiche a quelle statali.
Ciò significa che la
Regione si ingeriva illegittimamente in un campo non ancora passato alla sua
gestione regolando la situazione di una categoria di personale insegnante, che
deve formare parte integrante della schiera dei maestri delle scuole elementari
statali. Maestri di ruolo e maestri in soprannumero non possono essere distinti
in due categorie, dipendenti l'una dallo Stato e l'altra dalla Regione.
Queste osservazioni
nei riguardi della legge 6 maggio 1955 dimostrano come il caso di tale legge
sia diverso da quello delle quattro leggi sopra esaminate. Le leggi relative ai
concorsi, essendo inapplicabili per i ruoli statali ed essendo inapplicabili
per i ruoli regionali ancora inesistenti, non arrecano invasione di competenza
né violazione di norme o principi costituzionali, mentre la legge del maggio
1955 é costituzionalmente illegittima perché determina una invasione della attuale
competenza statale e perché viola i principi relativi al passaggio dei servizi
dallo Stato alla Regione.
4. - Occorre
esaminare per ultimo un argomento che la difesa regionale trae dalla citata
legge 27 novembre 1954, n. 1170, concernente la istituzione del ruolo in
soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'art. 7 di detta
legge dispose che fossero ammessi al concorso speciale per titoli ed al
concorso per titoli ed esame nella prima formazione del ruolo soprannumerario i
maestri che avessero conseguito l'idoneità con un certo punteggio nei concorsi
indetti anche dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione
siciliana o che, fra altri titoli, possedessero quello di avere superato le
prove di esame in precedenti concorsi indetti anche dall'Assessorato predetto.
La difesa regionale
sostiene che con questa disposizione é stato dato un riconoscimento espresso al
potere amministrativo della Regione di indire i concorsi. La Corte trova esatta
questa illazione, se essa significa che il legislatore statale ha messo sullo
stesso piano i concorsi banditi dai Provveditorati agli studi e quelli banditi
dall'Assessore regionale, in quanto trattasi di concorsi indetti da organi
statali diretti e da un organo di decentramento statale. Questa interpretazione
resta nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione quale é stato tracciato dalla
Corte.
Ma se la difesa
regionale volesse sostenere che la legge statale del 1954 costituisca il
riconoscimento di un potere proprio della Regione, esercitato ed esercitabile
indipendentemente dal passaggio dei servizi, questa interpretazione non sarebbe
meritevole di accoglimento. Non si può, infatti, interpretare l'art. 7 fuori e
contro il sistema costituzionale dei rapporti tra Stato e Regione; in altri
termini, non si può attribuire ad una isolata disposizione di legge, dettata
per disciplinare una particolare e transitoria situazione, l'effetto di
regolare tra lo Stato e la Regione siciliana i rapporti, così complessi,
relativi ai servizi ed al personale insegnante della scuola elementare.
Piuttosto, l'art. 7
della legge del 1954 potrebbe avere appropriato rilievo in altra sede ove
fosse, in ipotesi, interpretato nel senso di convalida di atti emanati in
questa materia dagli organi regionali come organi di decentramento statale.
Questo accenno é
diretto a richiamare l'attenzione degli organi competenti sui possibili rimedi
atti a fronteggiare la penosa situazione di chi potrebbe subire un pregiudizio
a causa della scarsa chiarezza che per più di un decennio ha improntato i
rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in questa materia, determinando
gravi incertezze nelle fonti di diritto.
PER
QUESTI MOTIVI
respinte le eccezioni
pregiudiziali sollevate dalla difesa regionale;
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 6 maggio
1955, n. 40, concernente la istituzione di un ruolo di insegnanti elementari in
soprannumero, in riferimento agli articoli 14 e 43 dello Statuto della Regione
siciliana;
dichiara, nei sensi
espressi nella motivazione, non fondate le questioni di illegittimità
costituzionale, proposte con ordinanza 13 dicembre 1958 del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sulla legittimità
costituzionale delle leggi regionali 22 agosto 1947, n. 8; 5 marzo 1951, n. 24;
23 dicembre 1954, n. 49, e 22 dicembre 1955, n. 43, concernenti i concorsi
regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata in
cancelleria il 15 luglio 1959.