CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 245
ANNO 2011
Commento alla
decisione di
Michele di Bari
per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile,
come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso
dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra P.A. e M.A. e il Ministero dell’interno, con ordinanza del 17
novembre 2009, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
1.— Il
Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in
riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione –
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del
codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la
regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
1.1.— In punto di
fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adíto
da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria
dell’illegittimità del diniego opposto dall’ufficiale dello
stato civile alla celebrazione del loro matrimonio.
In particolare,
riferisce che in data 27 luglio 2009 i ricorrenti avevano chiesto all’ufficiale
dello stato civile di procedere alla pubblicazione della celebrazione del
matrimonio, producendo la documentazione prevista dalla allora vigente
formulazione dell’art. 116 cod. civ.
Il successivo 28
agosto, quindi, gli stessi avevano chiesto che il
matrimonio venisse celebrato.
Il 31 agosto 2009,
l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del
matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del
permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art.
116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del
2009, entrata in vigore nelle more.
1.2.— Tanto
premesso in fatto, il giudice a quo prospetta l’illegittimità costituzionale della
norma suddetta, giacché essa contrasterebbe:
con l’art. 2 Cost.,
che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
con l’art. 3 Cost.,
per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;
con l’art. 29 Cost.,
per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di
eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato il sistema del
matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;
con l’art. 31 Cost.,
perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale
a contrarre matrimonio;
con l’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
In particolare, il
remittente precisa che il matrimonio costituisce espressione della libertà e
dell’autonomia della persona, ed il diritto di
contrarre liberamente matrimonio è oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3
e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili dell’uomo, caratterizzati
dall’universalità. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel sancire che
La libertà di
contrarre matrimonio, prosegue il Tribunale di Catania, trova fondamento anche
in altre fonti. A questo riguardo richiama l’art. 16
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il già citato art. 12
della CEDU e l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato
di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che
istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. In
particolare, con specifico riferimento all’art. 12
della CEDU, il remittente osserva che la predetta norma «ricomprende la libertà
matrimoniale tra quei diritti e libertà che devono essere assicurati senza
distinzione di sorta» e che, «pur prevedendo che tale diritto debba essere
esercitato nell’ambito di leggi nazionali», tuttavia, la stessa non consente
«che queste ultime possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli».
2.― È
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.
2.1.―
L’Avvocatura dello Stato precisa, da un lato, che la modifica contenuta nella
disposizione censurata «deve essere letta congiuntamente» al nuovo testo
dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che, in generale,
prevede l’obbligo di esibizione della documentazione di soggiorno per gli atti
di stato civile; dall’altro che il requisito della regolarità del soggiorno,
richiesto ai fini della celebrazione del matrimonio, «tende a soddisfare
l’esigenza del legislatore di garantire il presidio e la tutela delle frontiere
ed il controllo dei flussi migratori».
La difesa statale sottolinea che la libertà di contrarre matrimonio e di
scegliere il coniuge attiene alla sfera individuale del singolo sulla quale lo
Stato, in linea di massima, non potrebbe/dovrebbe interferire, salvo che non vi
siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la salute
pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico. A questo riguardo, la difesa
statale ritiene che il legislatore, nella propria discrezionalità, abbia
considerato «lo status di “clandestino”»
come «una situazione giuridica soggettiva valutabile negativamente in punto di
ordine pubblico e sicurezza» e, pertanto, sufficiente a giustificare la
limitazione del diritto a contrarre matrimonio.
Sostiene
l’Avvocatura che, in un giudizio di bilanciamento di interessi,
le prerogative dello Stato volte a tutelare la sovranità dei confini
territoriali ed a controllare i flussi migratori, anche per evitare matrimoni
di comodo, siano prevalenti e legittimino la scelta legislativa di limitare il
diritto a contrarre matrimonio delle persone che non risultino in regola con le
norme che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.
2.2.— La norma
censurata, sempre ad avviso della difesa dello Stato, non si porrebbe in
contrasto con le Convenzioni internazionali richiamate dal giudice remittente
e, in particolare, con gli artt. 8 e 12 della CEDU.
Entrambe le disposizioni, infatti, attribuirebbero al legislatore nazionale il
potere di limitare il diritto al matrimonio, in vista della tutela di valori
«evidentemente ritenuti di rango superiore», tra i quali
sono inclusi la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Siffatto potere di ingerenza sarebbe stato confermato, inoltre, dalla
medesima Corte europea dei diritti dell’uomo.
Da ultimo, sempre
a sostegno dell’esistenza di un’ampia discrezionalità legislativa, l’Avvocatura
dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 250 del
2010. Con la predetta pronuncia,
Pertanto, la
necessità di un controllo giuridico dell’immigrazione, in vista della tutela di
valori costituzionali – ordine pubblico, sovranità territoriale, rispetto di
obblighi internazionali – giustifica e legittima la scelta legislativa oggetto
di censura, frutto, prosegue l’Avvocatura, di un bilanciamento di valori, tutti
di rango costituzionale, tale per cui la “clandestinità” è qualificata
situazione ostativa al matrimonio, in ragione di esigenze di ordine pubblico,
di difesa dei confini e di controllo del flusso migratorio.
Del pari infondati
sarebbero i profili di censura relativi alla violazione degli artt. 2, 3, 29 e
31 Cost., poiché la norma impugnata «non è tale da impedire in assoluto il
matrimonio tra il cittadino italiano e il cittadino straniero o tra cittadini
stranieri»; piuttosto essa si limiterebbe a «regolamentare la posizione
giuridica del cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia,
in conformità alle norme dell’ordinamento in tema di ingresso e soggiorno degli
stranieri» sul territorio nazionale. Del tutto inconferente
sarebbe, infine, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale remittente, poiché
essa investirebbe profili diversi rispetto alla questione sollevata nel
giudizio a quo.
Considerato in
diritto
1.— Il
Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in
riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione –
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del
codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle
parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel
territorio italiano». La novella introdotta dalla predetta legge, in altri
termini, fa carico allo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia di
produrre tale atto.
La questione è
stata sollevata nel corso di un giudizio civile, promosso da una cittadina
italiana e da un cittadino marocchino, avente ad
oggetto – previo accertamento della illegittimità del rifiuto opposto
dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio tra gli
stessi – la richiesta di pronuncia di un ordine all’ufficiale dello stato
civile medesimo di celebrazione del matrimonio in questione.
1.1.— Il
remittente reputa rilevante detta questione, sul presupposto che la già
intervenuta effettuazione della pubblicazione – sotto il vigore della
precedente formulazione dell’art. 116 cod. civ. – non
esclude l’applicazione dello ius superveniens. Conclusione, questa, che risulta conforme a quanto precisato dalla circolare del
Ministero dell’interno 7 agosto 2009, n. 19, la quale – oltre a confermare che
dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 «il matrimonio dello
straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale» – specifica che la predetta
condizione «deve sussistere all’atto della pubblicazione e al momento della
celebrazione del matrimonio».
1.2.— Con
riguardo, invece, al profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale
pone in luce, in primo luogo, come il matrimonio costituisca espressione della
libertà e dell’autonomia della persona, sicché il diritto a contrarlo
liberamente è oggetto della tutela primaria assicurata dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nel novero dei diritti
inviolabili dell’uomo.
Tale diritto,
infatti, tende a
tutelare – osserva
sempre il remittente – la piena espressione della persona umana, e come tale
deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto
essenziale della dignità umana, senza irragionevoli discriminazioni. Inoltre,
l’art. 31 Cost., nel prevedere che la Repubblica agevola «la formazione della
famiglia», esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà
matrimoniale.
Secondo il giudice
a quo, questa Corte avrebbe
ripetutamente affermato come nella sfera personale di chi si sia risolto a
contrarre matrimonio non possa sfavorevolmente incidere alcunché
che vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle regole, anche
limitative, proprie dell’istituto. Infatti, prosegue il remittente, il relativo
vincolo, cui tra l’altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti,
deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile
attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana ed alle sue
fondamentali istanze, sottraendosi a
ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente
imposto dall’ordinamento (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 445 del 2002,
n. 187 del 2000,
n. 189 del 1991,
n. 123 del 1990,
n. 73 del 1987,
n. 179 del 1976,
n. 27 del 1969).
Ne deriverebbe,
pertanto, la necessità – conclude sul punto il
Tribunale di Catania – di sottrarre la libertà matrimoniale ad inammissibili
condizionamenti, diversi da quelli giustificati dall’ordine pubblico.
1.3.— Sotto altro
aspetto, inoltre, il remittente rileva che la libertà di contrarre matrimonio
costituisce un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16), dalla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (art. 9).
In particolare, il
Tribunale deduce che
Alla stregua di
tali principi, la disposizione censurata – secondo il remittente – sarebbe
«limitativa della libertà matrimoniale, sia per lo straniero che
per i cittadini italiani», e sembrerebbe «determinare una discriminazione
nell’esercizio di un diritto fondamentale dell’uomo legata ad una mera
condizione personale, che non appare ragionevole», in assenza di esigenze «di
salvaguardia di altri valori costituzionalmente rilevanti di pari grado», tali
da giustificare un «limite al diritto fondamentale in esame».
2.― Tanto
premesso sul contenuto dell’ordinanza di rimessione, appare opportuno
procedere, in via preliminare, alla ricognizione del quadro normativo nel quale
si inserisce la norma oggetto del vaglio di
costituzionalità.
2.1.― In
particolare, la questione sollevata attiene alla disciplina del matrimonio
dello straniero in Italia, quale prevista dall’art. 116 cod.
civ.
Prima della
modifica legislativa, intervenuta con la citata legge n. 94 del 2009, ai sensi
di tale norma lo straniero, intenzionato a contrarre matrimonio in Italia,
doveva presentare all’ufficiale dello stato civile solo un nulla osta
rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese.
Oltre al predetto
requisito formale, sul piano sostanziale, il nubendo
doveva in ogni caso (e deve tuttora) rispettare le condizioni previste dalla
normativa italiana riguardanti la capacità di contrarre matrimonio (tra
l’altro, libertà di stato, età minima) e l’assenza di situazioni personali
ostative (ad esempio, impedimenti per parentela ed
affinità). Si tratta, infatti, di norme di applicazione necessaria secondo
l’ordinamento interno, che devono comunque essere osservate, anche se non sono
previste dalla legge nazionale dello straniero.
2.2.— Con la
citata legge n. 94 del 2009 è stato modificato l’art. 116, primo comma, cod. civ.
La nuova norma
stabilisce che «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica
deve presentare all’ufficiale dello stato civile», oltre al nulla osta, di cui
sopra, «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio
italiano».
Detta norma deve
essere letta anche alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore in
merito ai requisiti necessari per l’acquisto della cittadinanza a seguito di
matrimonio dello straniero con il cittadino italiano,
disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza).
La legge n. 94 del
2009, al fine di ridurre il fenomeno dei cosiddetti “matrimoni di comodo”, come
risulta dai suoi lavori preparatori (Senato della
Repubblica, XVI legislatura, relazione al disegno di legge n. 733, che reca
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), ha sostituito l’art. 5 della
predetta legge n. 91 del 1992, prevedendo:
al comma 1, che «il
coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno
due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del
matrimonio se residente all’estero, qualora», al momento dell’adozione del
decreto di acquisto della cittadinanza, «non sia intervenuto lo scioglimento,
l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non
sussista la separazione personale dei coniugi»;
al successivo comma
2, che i termini sono, peraltro, «ridotti della metà in presenza di figli nati
o adottati dai coniugi».
3.— Così
ricostruito il quadro complessivo in cui si inserisce
la disposizione censurata, si può procedere al chiesto scrutinio di
costituzionalità.
La questione è
fondata.
3.1.— Giova
ricordare come questa Corte (sentenze n. 61 del 2011,
n. 187 del 2010
e n. 306 del
2008) abbia affermato che al legislatore italiano è certamente consentito
dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi
internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri
extracomunitari in Italia.
Tali norme, però,
devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato
bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle
scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmente
quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali,
tra i quali certamente rientra quello «di contrarre matrimonio, discendente
dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato
nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948
e nell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali» (sentenza n. 445 del
2002).
In altri termini,
è certamente vero che la «basilare differenza esistente tra il cittadino e lo
straniero» – «consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo
Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha
uno acquisito e generalmente temporaneo» – può «giustificare un loro diverso
trattamento» nel godimento di certi diritti (sentenza n. 104 del
1969), in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero «a
discipline legislative e amministrative» ad
hoc, l’individuazione delle quali resta «collegata alla ponderazione di
svariati interessi pubblici» (sentenza n. 62 del
1994), quali quelli concernenti «la sicurezza e la sanità pubblica,
l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica
nazionale in tema di immigrazione» (citata sentenza n. 62 del
1994). Tuttavia, resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente
nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost.,
spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità
politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello
straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela
di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e
peggiorativi» (sentenza
n. 249 del 2010).
Sebbene, quindi,
la ratio della disposizione censurata
– proprio alla luce della ricostruzione che ne ha evidenziato il collegamento
con le nuove norme sull’acquisto della cittadinanza e, dunque, la loro comune
finalizzazione al contrasto dei cosiddetti “matrimoni di comodo” – possa essere
effettivamente rinvenuta, come osserva l’Avvocatura dello Stato, nella
necessità di «garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori», deve osservarsi come
non proporzionato a tale obiettivo si presenti il sacrificio imposto – dal
novellato testo dell’art. 116, primo comma, cod. civ. – alla libertà di
contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei
cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi.
È, infatti,
evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio
nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente
diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende
esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo
costituzionale coinvolti deve
necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende,
del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.
Si impone,
pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione
alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel
territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un
ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella
presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina
alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.
Ed infatti, in
particolare, l’art. 30, comma 1-bis,
del citato d.lgs. n. 286 del 1998 prevede:
con riguardo agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani
o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti, che il permesso di soggiorno «è immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole»;
con riguardo allo
straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall’articolo 29, del medesimo d.lgs., ovvero con
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore, che la richiesta di
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno «è rigettata e il permesso di
soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto
luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel
territorio dello Stato».
3.2.— Del pari, è
ravvisabile, nella specie, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
In proposito, si
deve notare che
In particolare,
Detta evenienza
ricorre anche nel caso previsto dalla norma ora censurata, giacché il
legislatore – lungi dal rendere più agevole le condizioni per l’accertamento
del carattere eventualmente “di comodo” del matrimonio di un cittadino con uno
straniero – ha dato vita, appunto, ad una generale
preclusione a contrarre matrimonio a carico di stranieri extracomunitari non
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
per questi motivi
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato
dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento
attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
20 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2011.