SENTENZA N. 249
ANNO 2010
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall’art. 1,
lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica), o nel testo risultante dalle modifiche apportate, in
sede di conversione, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale di Livorno
con ordinanza del 4 febbraio 2009 e dal Tribunale di Ferrara con ordinanza del
26 gennaio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 16 e
121 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 6 e 17, prima serie speciale,
dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno
2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto in
fatto
1. – Il
Tribunale di Livorno in composizione monocratica, con ordinanza del 4 febbraio
2009 (r.o. n. 16 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma (recte: numero) 11-bis, del codice penale.
Il rimettente procede, nei
confronti di un cittadino straniero, per il reato di cui all’art. 13, comma 13,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), contestato con l’aggravante dell’avere l’imputato commesso il fatto «trovandosi illegalmente sul territorio
nazionale». Nell’ordinanza di rimessione vi sono riferimenti alla previsione
circostanziale come introdotta dall’art. 1, comma 1,
lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica). La questione di legittimità, per altro, è stata
deliberata molti mesi dopo che il citato provvedimento governativo è stato
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125.
Nel merito, il Tribunale non
ritiene che la previsione aggravante possa giustificarsi in base ad una
presunzione di pericolosità connessa alla condizione di «clandestinità» del
reo. Una tale giustificazione, a prescindere dal suo fondamento, non si
attaglierebbe infatti a tutti i casi disciplinati
dalla nuova figura circostanziale, che si riferisce ad ogni situazione di
presenza irregolare (ad esempio quella dello straniero munito di per messo di
soggiorno scaduto), e dunque eccede i limiti della nozione corrente di
«clandestinità». D’altra parte la disposizione censurata, secondo il
rimettente, trova applicazione anche quando l’interessato non abbia tenuto, in epoca antecedente al reato, comportamenti
che possano in seguito denotare una particolare inclinazione a delinquere.
1.1. – Una prima violazione
dell’art. 3 Cost. consisterebbe proprio – secondo il giudice a quo – nella
parificazione indiscriminata tra situazioni fortemente
eterogenee. Lo straniero può trovarsi in circostanze che ne determinano una
specifica pericolosità criminale, ma tra queste non potrebbe annoverarsi, per
se stessa, la carenza di un valido titolo di
soggiorno.
Non sarebbe proponibile una
comparazione tra la norma censurata e le previsioni di cui ai numeri 9 e 11
dell’art. 61 cod. pen. (ove
trova sanzione l’abuso di una posizione di comando, di protezione o di rapporto
fiduciario). Neppure sussisterebbero effettive analogie,
a parere del rimettente, con le aggravanti fondate sulla latitanza o sulla
recidiva. Tali circostanze, infatti, riguardano persone delle quali è già stata
accertata una responsabilità penale, o la cui condizione di personale
pericolosità è attestata mediante un provvedimento cautelare del giudice:
soggetti, dunque, il cui (nuovo) comportamento criminoso esprimerebbe una
particolare determinazione nella devianza. La stessa logica non potrebbe essere
riferita a persone che, magari per il solo effetto di circostanze contingenti o
di difficoltà burocratiche, si trovano a violare una prescrizione a carattere
amministrativo: sarebbe irragionevole, di conseguenza, l’identità del
trattamento loro riservato rispetto a quello previsto
per soggetti di accertata pericolosità.
Anche la quantificazione
della pena nella cornice edittale – prosegue il Tribunale – può essere fondata,
in applicazione del secondo comma dell’art. 133 cod. pen., sulle condizioni o qualità personali del reo. Tuttavia la
norma appena citata opererebbe su un piano diverso da quello proprio della
disposizione censurata, perché quest’ultima, pur nell’ambito eventuale di un
bilanciamento con altre circostanze, impone al giudice di valorizzare la
condizione del reo, a prescindere dalla sua rilevanza.
1.2. – L’art. 61, numero
11-bis, cod. pen. violerebbe
anche il principio di personalità della responsabilità penale, in quanto, a
parere del rimettente, connette un aumento di pena al «tipo d’autore» e non già
alla pericolosità concretamente manifestata dall’interessato.
Il difetto di proporzione
nel trattamento punitivo, d’altra parte, priverebbe la pena della sua funzione
rieducativa, non potendo il condannato percepirla come strumento utile al suo
reinserimento nella società, ma solo ed appunto come una punizione eccedente il grado della propria responsabilità.
1.3. – Osserva infine il
Tribunale, in punto di rilevanza, che non rileva l’astratta possibilità di
neutralizzare gli effetti dell’aggravante attraverso il giudizio di
comparazione regolato dall’art. 69 cod. pen. Proprio
la ricorrenza della fattispecie, infatti, impone il bilanciamento con eventuali
attenuanti, e produce quindi effetti nel procedimento di computo della
sanzione, indipendentemente dall’esito del procedimento stesso.
2. – Il
Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, con ordinanza del 26 gennaio
2010 (r.o. n. 121 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e
terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen.,
introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 92 del 2008,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 125 del 2008.
Il rimettente procede, con
rito direttissimo, nei confronti di un cittadino straniero imputato del reato di illecita detenzione di stupefacenti, previsto dal comma
1-bis dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza). L’imputazione comprende la circostanza «dello status di
soggetto illegalmente presente nello Stato», contestata in applicazione della
norma oggetto di censura.
Il giudice a quo riferisce
che, in esito all’udienza del 15 luglio 2008, sentite le conclusioni delle
parti, aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale della nuova
previsione aggravante, nella versione allora vigente, cioè
quella introdotta dal decreto-legge n. 92 del 2008 e non ancora modificata
dalla relativa legge di conversione. Il giudizio incidentale era stato definito
dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 277
del 2009, di restituzione degli atti al rimettente, affinché procedesse ad
una nuova valutazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione sollevata.
Secondo il Tribunale,
In particolare, sempre a
parere del rimettente,
Dopo la restituzione degli
atti, il giudizio principale è ripreso. Nel corso della relativa udienza, anche
su sollecitazione del difensore dell’imputato, il Tribunale ha ritenuto di
sollevare nuovamente questione in merito alla legittimità della fattispecie
aggravante contestata.
2.1. – La questione sarebbe
rilevante, anzitutto, pur dopo che la previsione aggravante ha subito le
modifiche recate dalla legge di conversione: trattandosi di variazioni prive di incidenza sul contenuto precettivo della disposizione già
introdotta dal decreto-legge, dovrebbe riconoscersi efficacia ex tunc alla norma attualmente vigente, la quale dunque
sarebbe applicabile nei confronti dell’imputato, già dichiaratosi «clandestino»
e privo di documenti utili per la sua identificazione.
La rilevanza della questione
non sarebbe intaccata, nella specie, neppure dalla seconda delle novità
normative sottoposte all’attenzione del rimettente, posto che nel giudizio
principale si procede nei confronti di persona con cittadinanza nigeriana, e
dunque extracomunitaria.
Sarebbe ininfluente sul
piano della rilevanza, infine, la stessa introduzione del reato cosiddetto di
«immigrazione clandestina». È vero, secondo il rimettente, che la previsione
circostanziale non si applica al reato previsto dal nuovo art. 10-bis del
d.lgs. n. 286 del 1998, così come ad ogni altro reato che
sanzioni direttamente l’illegale presenza o permanenza nel territorio nazionale.
La prima parte dell’art. 61 cod. pen. stabilisce, infatti, che le circostanze comuni aggravano il
reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti
speciali». Tuttavia, nel giudizio a quo, il reato in
contestazione non attiene alla disciplina dell’immigrazione, riguardando
piuttosto la materia degli stupefacenti. Dunque
la novella non avrebbe determinato, nel caso concreto, alcun effetto di
«assorbimento» della fattispecie circostanziale.
2.2. – Quanto alla non
manifesta infondatezza della questione, il rimettente ritiene che la nuova
circostanza sia collegata esclusivamente allo status del reo, ispirandosi ai
canoni propri del «diritto penale d’autore». Non sarebbe in
particolare richiesta, per la sua applicazione, alcuna verifica di
connessione tra la condizione soggettiva dell’interessato e la condotta
penalmente sanzionata. L’aumento di pena non dipenderebbe, quindi, né dalla
maggior gravità del reato né dalla maggior pericolosità dell’autore, cioè dai fattori che segnano altre circostanze riguardanti
la persona del colpevole, come la recidiva o la condizione di latitanza.
Dunque, ed anzitutto, la norma censurata
violerebbe il principio costituzionale del “fatto materiale” colpevole quale
presupposto della responsabilità penale, principio che sarebbe desumibile dal
secondo comma dell’art. 25 e dal primo comma dell’art. 27 Cost.
Il vulnus non potrebbe
essere evitato attraverso lo strumento dell’interpretazione adeguatrice,
che pure sarebbe stata proposta nel dibattito
dottrinario sulla previsione censurata. Non potrebbe accedersi,
in particolare, alla tesi che l’aggravante sia
applicabile solo nei confronti degli stranieri già raggiunti da un
provvedimento di espulsione o comunque emesso al fine di indurne
l’allontanamento dal territorio nazionale. Tale tesi, secondo il Tribunale,
contrasta con l’intenzione del legislatore e comunque
con la lettera della legge, la quale segna il confine oltre il quale l’esigenza
dell’adeguamento va perseguita con il sindacato di costituzionalità, e non
attraverso l’interpretazione.
2.3. – In secondo luogo –
osserva il rimettente – la previsione censurata implicherebbe un difforme
trattamento sanzionatorio per condotte materiali tra loro identiche, che assumerebbe significato addirittura paradossale nel caso in
cui soggetti «clandestini» e soggetti legittimati alla presenza nel territorio
nazionale si rendano responsabili, in concorso tra loro, del medesimo fatto di
reato.
La violazione del principio di uguaglianza sarebbe ancora più evidente dopo l’intervento
di interpretazione «autentica» che ha escluso i cittadini comunitari
dall’ambito applicativo della norma censurata, anche quando si trovino in
posizione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato. L’identica
condotta materiale, tenuta da soggetti tutti irregolarmente immigrati, sarebbe
trattata diversamente sul solo presupposto della cittadinanza degli stranieri
interessati.
2.4. – La norma censurata,
implicando l’applicazione di una (maggior) pena senza corrispondenza ad un condotta materiale del reo, violerebbe anche l’art. 27,
comma 3, Cost., cioè il principio di necessaria finalizzazione rieducativa
della pena. Non rileverebbe, al proposito, la sopravvenuta rilevanza penale del
soggiorno irregolare: «l’eccedenza della sanzione continua a dipendere da uno
status che, rilevante per tutti gli stranieri quando integra l’autonoma
fattispecie di reato ex art. 10-bis T.u. sull’immigrazione, comporta invece un
aggravio di pena esclusivamente per alcuni (apolidi ed extracomunitari)».
La violazione della finalità
rieducativa della pena emergerebbe anche in via mediata, attraverso il nuovo
testo dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, ove è
stabilito che non possa essere sospesa, in caso di applicazione
dell’aggravante in esame, l’esecuzione delle pene detentive brevi. La regola
contrasterebbe con espresse indicazioni della Corte costituzionale (è citata la
sentenza n. 78
del 2007), secondo le quali la mera condizione di
soggiornante irregolare non legittima, in danno dello straniero, presunzioni
tali da escluderlo dall’accesso ai benefici penitenziari.
2.5. – Secondo il
rimettente, la legittimità costituzionale della norma censurata sarebbe
compromessa da «ulteriori» profili di intrinseca irragionevolezza.
Irrazionale sarebbe, in sostanza, la presunzione di maggior pericolosità che la
norma collega alla «illegalità» della presenza del reo nel territorio
nazionale, posto che non vi sarebbe alcuna «relazione
automatica» tra l’adempimento degli obblighi concernenti l’immigrazione ed il
compimento o non di un determinato reato.
Inoltre, la legge non
distingue tra le varie possibili situazioni di «illegalità» del soggiorno,
parificando coloro per i quali sia semplicemente scaduto il termine del permesso
e coloro che non abbiano ottemperato ad un decreto di
espulsione, ed omettendo di assegnare rilievo ad un «giustificato motivo» della
violazione, che addirittura può scriminare comportamenti di rilevanza criminosa
diretta (come il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del
1998).
L’applicabilità
dell’aggravante anche nel caso di comportamenti «inesigibili» varrebbe, tra
l’altro, a segnarne la differenza rispetto alla fattispecie che concerne la
latitanza, fondata sulla sottrazione volontaria all’esecuzione di un
provvedimento restrittivo, ed a documentare ulteriormente l’asserita violazione
del canone di ragionevolezza.
2.6. – Le censure fin qui
richiamate, a parere del Tribunale, risultano
indifferenti alla natura amministrativa o penale dell’illecito compiuto dal
cittadino extracomunitario nell’entrare o nel trattenersi irregolarmente sul
territorio nazionale.
Anzitutto, lo stesso reato
di nuova introduzione colpirebbe uno status e non una condotta materiale, di
talché non potrebbe derivarne un connotato di «materialità» per l’aggravante
riferita ad un ulteriore reato. Per altro verso, la
commissione di un illecito penale antecedente alla realizzazione del reato
aggravato (e cioè la violazione delle norme
sull’immigrazione) non varrebbe ad assimilare la posizione dell’interessato a
quella del recidivo.
Il rimettente evidenzia, in
proposito, che l’applicazione della norma censurata non presuppone un
accertamento definitivo dell’illecito concernente l’immigrazione, come invece è
richiesto dall’art. 99 cod. pen. La recidiva,
inoltre, si applica solo ai delitti e presuppone la commissione di un delitto
non colposo, mentre la circostanza in esame riguarda anche le contravvenzioni,
e presuppone un reato contravvenzionale, eventualmente solo colposo.
L’efficacia della recidiva, infine, sarebbe stata mitigata da una forte
compressione degli automatismi applicativi (è citata la sentenza della
Corte costituzionale n. 192 del 2007), mentre l’aggravante censurata, come
detto, si applicherebbe finanche quando ricorra un
«giustificato motivo» per la violazione delle norme sull’immigrazione.
Tornando poi al novum rappresentato dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del
1998, il giudice a quo nega ogni possibile effetto di legittimazione in ordine alla previsione censurata. La sanzione penale per
l’irregolarità del soggiorno è comunque collegata ad
una violazione delle regole pertinenti, mentre la quota di pena inflitta per la
stessa irregolarità, rispetto ad un qualunque diverso reato, non corrisponde ad
una porzione del reato medesimo. Né una tale
corrispondenza potrebbe fondarsi su una presunzione assoluta di pericolosità
del reo, illegittima perché inattendibile, e già disconosciuta dalla
giurisprudenza costituzionale.
2.7. – Il Tribunale –
specificando l’oggetto della domanda rivolta alla Corte costituzionale, che
consiste nella caducazione della norma censurata –
osserva che proprio la natura ablatoria
dell’intervento richiesto escluderebbe la rilevanza, nella specie, della
giurisprudenza contraria all’ammissibilità di interventi
manipolatori sulle scelte sanzionatorie in materia di immigrazione (sono citate
le sentenze n.
22 del 2007, n.
236 del 2008 e n. 156 del 2009).
Per altro verso, è richiamata la giurisprudenza costituzionale che individua
nella manifesta irragionevolezza il limite posto all’insindacabilità delle
scelte legislative in materia di configurazione dei
reati e di determinazione del trattamento punitivo (sono citate le sentenze n. 26 del 1979,
n. 102 del 1985,
n. 341 del 1994,
n. 313 del 1995,
n. 217 del 1996,
n. 287 del 2001
e le ordinanze n.
163 del 1996, n.
110 del 2002, n.
323 del 2002, n.
172 del 2003, n.
158 del 2004).
Secondo il rimettente, «in
considerazione dell’inscindibile nesso strutturale tra disposizione
interpretata e disposizione interpretativa, va chiesta anche la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n.
94 del 2009».
Inoltre, ai sensi dell’art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
2.8. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 18 maggio 2010,
chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata
inammissibile e «comunque» infondata.
Non potrebbe essere
condivisa la tesi, attribuita al rimettente, che la previsione censurata valga ad aggravare la pena non per una «condotta colpevole»,
ma in relazione ad un mero status giuridico. Dovrebbe infatti
ritenersi, anche in base al criterio dell’interpretazione costituzionalmente
orientata, che la circostanza in questione riguardi solo gli stranieri che
violino le disposizioni sull’immigrazione con una «condotta cosciente e
volontaria». Tale soluzione ermeneutica sarebbe avvalorata dalla più recente
introduzione, nel nostro ordinamento, del reato di «ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato», previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della
legge n. 94 del 2009.
Secondo la difesa erariale,
ove interpretata nel senso anzidetto, la norma censurata sarebbe immune dai
vizi denunciati dal rimettente.
Considerato
in diritto
1. – I Tribunali di Livorno
e di Ferrara, entrambi in composizione monocratica, sollevano questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, che
prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole «mentre si trova illegalmente sul territorio
nazionale». La disposizione censurata è stata introdotta dall’art.
1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125.
1.1. – I rimettenti
prospettano anzitutto, e per molteplici aspetti, una violazione dell’art. 3
della Costituzione.
Secondo il Tribunale di
Livorno, la nuova previsione aggravante istituirebbe una indebita
assimilazione fra il trattamento di soggetti responsabili d’una mera infrazione
amministrativa (tale essendo ancora considerata la violazione delle norme in
materia di immigrazione all’epoca dell’ordinanza di rimessione) ed il
trattamento di soggetti che abbiano abusato della propria funzione o qualità
personale (art. 61, numeri 9 e 11, cod. pen.), o
abbiano già commesso reati in precedenza (art. 99 cod. pen.),
o siano già stati individuati come pericolosi mediante un provvedimento
giudiziale (art. 61, numero 6, cod. pen.).
Anche secondo il Tribunale
di Ferrara la condotta prevista dalla norma censurata sarebbe parificata, senza
giustificazione, a fattispecie del tutto differenti, come
quella della latitanza (fondata sulla sottrazione volontaria ad un
provvedimento restrittivo) e quella della recidiva, ove l’aggravamento di pena
è generalmente non automatico, si connette alla commissione di un delitto non
colposo, e consegue solo ad una sentenza irrevocabile di condanna per
l’episodio criminoso antecedente.
Entrambi i rimettenti,
inoltre, prospettano la intrinseca irragionevolezza di
una presunzione di maggior pericolosità collegata alla mera carenza di un
titolo per il soggiorno nel territorio dello Stato, senza alcuna distinzione
tra le varie possibili violazioni della legge sull’immigrazione, e senza alcuna
rilevanza per il caso che ricorra un «giustificato motivo». Il Tribunale di
Ferrara osserva, in particolare, che non sarebbe giustificabile l’applicazione
di una maggior pena in assenza di qualsiasi necessaria correlazione tra la
condizione del reo e la gravità del reato commesso.
Neppure troverebbe
giustificazione, sempre secondo il Tribunale di Ferrara, la differenza di
trattamento istituita, riguardo a fatti di identica
natura, tra persone che si trovino o non regolarmente nel territorio dello
Stato, e finanche tra persone che vi si trovino tutte irregolarmente, a seconda
che si tratti di cittadini comunitari o di persone prive di cittadinanza o con
cittadinanza extracomunitaria.
1.2. – Il solo rimettente
ferrarese prospetta una violazione congiunta degli artt. 25, secondo comma, e
27, primo comma, Cost., per il difetto di pertinenza
del maggior trattamento punitivo al fatto di reato, e per la sua esclusiva
inerenza ad uno «status personale del reo», così da conformarsi ai canoni del
«diritto penale d’autore».
1.3. – Il Tribunale di
Livorno, dal canto proprio, evoca quale parametro di legittimità l’art. 27,
primo comma, Cost., posto che la disposizione
censurata minerebbe il rapporto di proporzionalità tra la pena inflitta ed il
grado della responsabilità personalmente riferibile al reo, ed opererebbe un
trasferimento della logica punitiva dal piano della colpevolezza al «tipo
d’autore».
1.4. – Entrambi i
rimettenti, infine, denunciano l’asserita violazione dell’art. 27, terzo comma,
Cost., in quanto la sproporzione per eccesso della
sanzione rispetto al fatto, sul piano obiettivo e nella stessa percezione
soggettiva da parte del condannato, priverebbe la corrispondente porzione della
pena della necessaria finalizzazione rieducativa.
1.5. – Quale portato della richiesta
pronuncia a carattere ablatorio, in
ordine alla previsione di cui all’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., il Tribunale di Ferrara prospetta una dichiarazione
di illegittimità costituzionale consequenziale relativamente a due norme la cui
efficacia regolatrice si riferisce, per l’intero, alla norma censurata. Si
tratta, in primo luogo, dell’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che contiene una disposizione
interpretativa della nuova previsione circostanziale. Illegittimo dovrebbe
dichiararsi, inoltre, l’art. 656, comma 9, lettera a),
del codice di procedura penale, che preclude la sospensione degli adempimenti
esecutivi concernenti le pene detentive (relativamente) brevi, limitatamente all’inciso
«e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma,
n. 11-bis».
2. – L’identità di oggetto dei due giudizi introdotti con le ordinanze
indicate in epigrafe rende opportuna, ai fini d’una valutazione unitaria delle
questioni, la riunione dei relativi procedimenti.
3. – La questione sollevata
dal Tribunale di Livorno deve essere dichiarata inammissibile.
Come questa Corte ha già
avuto modo di osservare (ordinanze n. 277 del 2009
e n. 66 del 2010),
condizione essenziale di rilevanza delle questioni concernenti la nuova
previsione circostanziale è che quest’ultima risulti
concretamente applicabile nel giudizio a quo.
Nel caso di specie, come in altri precedenti, nessun rilievo è stato svolto al fine
di illustrare per quale ragione una circostanza aggravante fondata sulla
«illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che, al pari di
quello contestato nel giudizio principale, consistono proprio in violazioni
della disciplina in materia di immigrazione. Va considerato, in proposito,
quanto stabilito nella prima parte dell’art. 61 cod. pen., e cioè che le circostanze comuni aggravano il reato solo
«quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali».
La carenza
assoluta di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano
l’applicazione della norma censurata da parte del giudice rimettente rende
inammissibile, nel giudizio incidentale di costituzionalità, la questione
sollevata (ex multis, ordinanze n. 346 del 2006
e n. 61 del 2007).
4. – La questione sollevata
dal Tribunale di Ferrara è fondata.
4.1. – Questa Corte, in tema
di diritti inviolabili, ha dichiarato, in via generale, che essi spettano «ai
singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in
quanto esseri umani» (sentenza n. 105 del
2001). La condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto
considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa
ammissibile di trattamenti diversificati e
peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale, che più direttamente è
connesso alle libertà fondamentali della persona, salvaguardate dalla
Costituzione con le garanzie contenute negli artt. 24 e
seguenti, che regolano la posizione dei singoli nei confronti del potere
punitivo dello Stato.
Il rigoroso rispetto dei
diritti inviolabili implica l’illegittimità di trattamenti penali più severi
fondati su qualità personali dei soggetti che derivino
dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al fatto-reato»,
introducendo così una responsabilità penale d’autore «in aperta violazione del
principio di offensività […]» (sentenza n. 354 del
2002). D’altra parte «il principio costituzionale di eguaglianza
in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella
dello straniero» (sentenza
n. 62 del 1994). Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire
dall’assunto che, in presenza di un diritto
inviolabile, «il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni
da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile
soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante»
(sentenze n. 366
del 1991 e n.
63 del 1994).
La necessità di individuare
il rango costituzionale dell’interesse in comparazione, e di constatare altresì
l’ineluttabilità della limitazione di un diritto fondamentale, porta alla
conseguenza che la norma limitativa deve superare un vaglio positivo
di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto
dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del
2006).
4.2. – Con riferimento al
caso specifico, si deve ricordare che le «condizioni personali e sociali» fanno
parte dei sette parametri esplicitamente menzionati dal primo comma dell’art. 3
Cost., quali divieti direttamente espressi dalla Carta
costituzionale, che rendono indispensabile uno scrutinio stretto delle
fattispecie sospettate di violare o derogare all’assoluta irrilevanza delle
“qualità” elencate dalla norma costituzionale ai fini della diversificazione
delle discipline.
Questa Corte ha più volte
applicato tale metodo nel campo del diritto penale, dichiarando
costituzionalmente illegittime norme che avevano costruito una fattispecie
incriminatrice su presunzioni assolute di pericolosità, con l’effetto di
istituire discriminazioni irragionevoli. Si è già fatto cenno, in proposito,
alla riconosciuta illegittimità della previsione che puniva l’ubriachezza (art.
688 cod. pen.) solo per coloro che
avessero già riportato una condanna per delitto non colposo contro la
vita o l’incolumità delle persone (sentenza n. 354 del
2002). In analoga prospettiva è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’art. 708 cod. pen. (Possesso
ingiustificato di valori), posto che la suddetta norma sanciva una
«discriminazione nei confronti di una categoria di soggetti composta da
pregiudicati per reati di varia natura o entità contro il patrimonio», senza
una corrispondenza effettiva ed attuale tra la condizione in discorso e la
funzione di tutela dell’incriminazione (sentenza n. 370 del
1996).
Comportamenti pregressi dei
soggetti non possono giustificare normative penali che attribuiscano
rilevanza – indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi
di rilievo costituzionale – ad una qualità personale e la trasformino, con la
norma considerata discriminatoria, in un vero “segno distintivo” delle persone
rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato
rispetto a tutti gli altri cittadini.
5. – Sulla scorta dei
principi sinora ricordati, si deve riconoscere che l’aggravante di cui alla
disposizione censurata non rientra nella logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme
penali che prevedono e puniscono i singoli reati.
Non potrebbe essere ritenuta
ragionevole e sufficiente, d’altra parte, la finalità di contrastare l’immigrazione
illegale, giacché questo scopo non potrebbe essere perseguito in modo
indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari
rispetto ad identiche condotte poste in essere da
cittadini italiani o comunitari. Si finirebbe infatti
per distaccare totalmente la previsione punitiva dall’azione criminosa
contemplata nella norma penale e dalla natura dei beni cui la stessa si
riferisce, specificamente ritenuti dal legislatore meritevoli della tutela
rafforzata costituita dalla sanzione penale.
La
contraddizione appena rilevata assume particolare evidenza dopo la recente
modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009, che ha
escluso l’applicabilità dell’aggravante de qua ai cittadini di Paesi
appartenenti all’Unione europea. È noto infatti che esistono
ipotesi di soggiorno irregolare del cittadino comunitario, come, ad esempio,
nel caso di inottemperanza ad un provvedimento di allontanamento, punita
dall’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri), con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda
da
6. – Le recenti modifiche
legislative hanno messo in luce con nettezza ancora maggiore la
natura discriminatoria dell’aggravante oggetto della presente questione.
Difatti, l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio nazionale erano considerati dalla legge – all’epoca dei fatti che
hanno dato origine al processo pendente davanti al Tribunale di Ferrara – alla
stregua di illeciti amministrativi, mentre attualmente, cioè dopo
l’introduzione di un autonomo reato di immigrazione irregolare, gli stessi
comportamenti sono divenuti causa di responsabilità penale. L’illegittimità del
soggiorno viene dunque in rilievo in una duplice prospettiva, producendo una intensificazione del trattamento sanzionatorio che deve
essere considerata in questa sede, giacché fa parte integrante della
valutazione complessiva sulla compatibilità costituzionale della norma
censurata. Questa Corte non può ignorare il contesto
normativo esistente al momento della sua pronuncia e rispetto ad esso, preso
nel suo insieme, deve orientare il proprio giudizio.
Veniva già prima in risalto
uno squilibrio fra il trattamento giuridico dell’atto trasgressivo precedente
(ingresso o soggiorno irregolare nel territorio dello Stato), allora non
penalmente rilevante, e la previsione di un incremento della sanzione, a
carattere penale, prevista per il reato “comune” commesso dallo straniero.
Emergeva anche, e soprattutto, l’assenza di un qualsiasi legame tra la
violazione delle leggi sull’immigrazione e le condotte singolarmente poste a
base delle più diverse norme penali incriminatrici.
L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
non solo non ha fatto venir meno la contraddizione derivante dalla eterogeneità
della natura della condotta antecedente rispetto a quella dei comportamenti
successivi, ma ha esasperato la contraddizione medesima, in quanto ha posto le
premesse per possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie, tutte
originate dalla qualità acquisita con un’unica violazione delle leggi
sull’immigrazione, ormai oggetto di autonoma penalizzazione, e tuttavia priva
di qualsivoglia collegamento con i precetti penali in ipotesi violati dal
soggetto interessato.
Lo straniero
extracomunitario viene punito una prima volta all’atto
della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel territorio
nazionale, ma subisce una o più punizioni ulteriori determinate dalla
perdurante esistenza della sua qualità di straniero irregolare, in rapporto a
violazioni, in numero indefinito, che pregiudicano interessi e valori che nulla
hanno a che fare con la problematica del controllo dei flussi migratori.
L’irragionevolezza della
conseguenza si coglie pienamente ove si consideri che da una contravvenzione
punita con la sola pena pecuniaria può scaturire una serie di pene aggiuntive,
anche a carattere detentivo, che il criterio di computo su base percentuale può
condurre a valori elevatissimi, dando luogo a prolungate privazioni di libertà.
Non solo lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, a parità di
comportamenti penalmente rilevanti, è punito più gravemente del cittadino
italiano o dell’Unione europea, ma lo stesso rimane esposto per tutto il tempo
della sua successiva permanenza nel territorio nazionale, e per tutti i reati
previsti dalle leggi italiane (tranne quelli aventi ad
oggetto condotte illecite strettamente legate all’immigrazione
irregolare), ad un trattamento penale più severo.
Tutto ciò si pone in
contrasto con il principio di eguaglianza, sancito
dall’art. 3 Cost., che non tollera irragionevoli diversità di trattamento.
7. – È vero che, per evitare
il verificarsi di bis in idem sostanziali, il sistema penale italiano prevede
tecniche di considerazione unitaria delle specifiche condotte, sia nel caso che una circostanza aggravante comune rappresenti un
elemento essenziale del reato o ne costituisca una circostanza aggravante
speciale (art. 61, prima parte, cod. pen.) – su
questa base è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata dal
Tribunale di Livorno, come illustrato al par. 3 –, sia nell’ipotesi di reato
complesso, che sussiste quando «la legge considera come elementi costitutivi, o
come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se
stessi, reato» (art. 84, primo comma, cod. pen.).
Quest’ultima norma, mirata ad escludere il
concorso di reati, non è tuttavia applicabile al caso di specie, che riguarda
una circostanza aggravante comune. L’ingresso e il soggiorno illegale sul
territorio dello Stato non sono previsti dalla legge come elementi costitutivi
della generalità dei reati, ma solo di quelli che attengono alla violazione
delle norme in materia di immigrazione, di talché il
reato comune commesso dallo straniero in condizione irregolare non potrebbe
considerarsi complesso, e come tale capace di “assorbire” la violazione
dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. D’altra parte l’irregolarità del
soggiorno non concorre a delineare un reato aggravato
tipico, come avviene ad esempio nell’ipotesi – prevista dall’art. 625, primo
comma, numero 2, cod. pen. – di
furto aggravato dalla violenza sulle cose, che può integrare di per sé un fatto
di danneggiamento. La figura del reato complesso, che preclude un
fenomeno di bis in idem sostanziale, consiste invece in un fatto tipicamente
inclusivo, sul piano circostanziale, della condotta altrimenti considerata
quale reato a sé stante.
La costruzione di un reato
complesso deve essere opera del legislatore, e non può quindi risultare dalla combinazione, in sede di applicazione giurisprudenziale,
tra le singole figure criminose e le circostanze aggravanti comuni.
Si deve, in definitiva,
escludere che la contraddizione prima evidenziata possa essere risolta in via
interpretativa o mediante l’utilizzazione di strumenti sistematici già
disponibili nell’ordinamento positivo.
8. – La stessa impossibilità
di una interpretazione conforme si deve riconoscere a
proposito dell’ambito di applicazione della norma censurata. La formulazione
testuale della disposizione che la contiene esclude infatti
che l’aggravante de qua debba applicarsi soltanto nei casi in cui la condotta
criminosa sia stata agevolata dalla presenza illegale del reo sul territorio
nazionale o il reato sia stato commesso per consentire l’ingresso o la
permanenza illegale. La previsione legislativa non contiene espressioni che possano autorizzare in alcun modo siffatte interpretazioni
restrittive, le quali contrastano con la portata generale e indifferenziata
della circostanza aggravante prevista. In tal senso si è già orientata la
giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III pen., 26 novembre 2009, n. 4406).
9. – Alla luce di quanto
detto, si deve concludere che la ratio sostanziale
posta a base della norma censurata è una presunzione generale ed assoluta di
maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si riflette sul
trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui
posta in essere.
Questa Corte ha già
affermato che la stessa fattispecie di indebito
trattenimento nel territorio nazionale, che pur implica la specifica
inosservanza di un provvedimento espulsivo individualizzato, si limita a
sanzionare una condotta illecita e «prescinde da una accertata o presunta
pericolosità dei soggetti responsabili» (sentenza n. 22 del
2007). La violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori può
essere penalmente sanzionata, per effetto di una
scelta politica del legislatore non censurabile in sede di controllo di
legittimità costituzionale, ma non può introdurre automaticamente e
preventivamente un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile, che deve
essere frutto di un accertamento particolare, da effettuarsi caso per caso, con
riguardo alle concrete circostanze oggettive ed alle personali caratteristiche
soggettive. In coerenza a tale orientamento, questa Corte ha avuto modo di
affermare che «il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel
territorio dello Stato […] non è univocamente sintomatico […] di una
particolare pericolosità sociale» (sentenza n. 78 del
2007).
In definitiva, la qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista con l’ingresso
illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del
titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello
stesso entro i termini stabiliti – diventa uno “stigma”, che funge da premessa
ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti
appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un
accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da
giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla
legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo
trattamento.
Ciò determina un contrasto
tra la disciplina censurata e l’art. 25, secondo comma, Cost.,
che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto,
in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte
tenute e non per le sue qualità personali. Un principio,
quest’ultimo, che senz’altro è valevole anche in rapporto agli elementi
accidentali del reato.
La previsione considerata
ferisce, in definitiva, il principio di offensività,
giacché non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente
offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma serve a connotare una
generale e presunta qualità negativa del suo autore.
Né si potrebbe obiettare che
la qualità di immigrato in condizione irregolare
deriva pur sempre da un originario comportamento trasgressivo, utile a
legittimare una presunzione legislativa a carattere assoluto circa la
dimensione soggettiva dell’illecito o la capacità a delinquere del reo. Si è
già visto infatti come tale condotta – sanzionata dal
legislatore prima soltanto sul piano amministrativo, oggi anche su quello
penale – non possa ripercuotersi su tutti i comportamenti successivi del
soggetto, anche in assenza di ogni legame con la trasgressione originaria,
differenziando in peius il trattamento del reo
rispetto a quello previsto dalla legge per la generalità dei consociati.
10. – Non assumono rilievo,
in senso contrario alle conclusioni fin qui esposte, le considerazioni relative alla presenza, nel sistema penale italiano, delle
circostanze aggravanti relative allo stato di latitanza del reo (art. 61,
numero 6, cod. pen.) ed alla recidiva (art. 99 cod. pen.).
Nel caso della latitanza –
la previsione relativa alla quale non è stata mai
sottoposta alla valutazione di questa Corte – il soggetto che commette il reato
non è genericamente caratterizzato da una qualità derivante da comportamenti
pregressi, ma si trova in una situazione originata da un provvedimento
restrittivo dell’autorità giudiziaria che lo riguarda individualmente.
All’esecuzione di tale provvedimento il latitante si sottrae con scelta
deliberata, tanto che non risponderebbe dell’aggravante se avesse pur
colpevolmente ignorato l’esistenza del provvedimento in suo danno.
Si discute insomma, ed in
ogni caso, di una situazione non assimilabile a quella dell’immigrato in
condizione di soggiorno irregolare, ove può mancare qualsiasi «individualizzazione» del precetto penale trasgredito. Nella
previsione aggravante, infatti, vengono in astratto ed in modo generalizzato
accomunate ipotesi molto diverse tra loro, fino a comprendere la situazione di
soggetti in condizione di mera «irregolarità», anche per effetto di negligenza,
e non attinti da alcun provvedimento che individualmente li riguardi.
V’è da aggiungere che il
latitante si sottrae all’esecuzione di una misura restrittiva della libertà
personale, che presuppone un reato punito con la reclusione o con l’arresto (e
connotato da sicura gravità, visto che conduce ad una pena detentiva
eseguibile, o implica un trattamento cautelare), mentre
l’immigrazione irregolare era prima soltanto un illecito amministrativo ed
attualmente è punita dalla legge con una mera sanzione pecuniaria.
D’altra
parte, nel sistema penale vigente la latitanza non è configurata come reato,
con la conseguenza che non è ipotizzabile, a proposito dell’aggravante che vi
si riferisce, la possibilità di un bis in idem sanzionatorio.
Parimenti inconferente sarebbe il richiamo all’aggravante della
recidiva. L’art. 99 cod. pen. prevede
infatti che l’applicazione della suddetta circostanza è subordinata ad una
sentenza definitiva di condanna per un delitto non colposo, intervenuta prima
del fatto per il quale la pena deve essere aumentata. Inoltre, la recidiva
aggrava unicamente la pena per i delitti non colposi. Sono pertanto esclusi
dall’area di operatività della citata norma codicistica sia i reati contravvenzionali
che quelli colposi, mentre, come s’è visto prima, il reato di immigrazione
clandestina è una contravvenzione, punita, oltretutto, con una pena pecuniaria.
Il recidivo è dunque un
soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una
condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave
dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio
penale. Cionondimeno, con la sola eccezione dei reati di maggior gravità,
l’applicazione della circostanza è subordinata all’accertamento in concreto, da
parte del giudice, di una relazione qualificata tra i precedenti del reo ed il
nuovo reato da questi commesso, che deve risultare
sintomatico – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei fatti
pregressi – sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale (da
ultimo, ordinanza
n. 171 del 2009).
Ben diversa è la disciplina
per l’aggravante oggetto di censura, che può attivarsi finanche
quando lo straniero ignori (per colpa) la propria condizione di
irregolarità nel soggiorno (art. 59, secondo comma, cod. pen.),
che prescinde da ogni collegamento funzionale con il reato cui accede, e che il
giudice di tale reato deve accertare in via incidentale (senza attendere, per
inciso, neppure l’esito di eventuali ricorsi amministrativi dell’interessato).
Si deve notare, a tale
ultimo proposito, che il presupposto di una sentenza definitiva di condanna
rende impossibile, nel caso della recidiva, quella formazione di giudicati
ingiusti e contraddittori che potrebbe invece derivare, nella materia in esame,
dalla accertata non irregolarità della presenza del
soggetto nel territorio dello Stato, quando lo stesso sia già stato condannato
per un altro reato, con l’applicazione dell’aggravante oggetto dell’odierna
censura. Tale eventualità acquista speciale rilievo nell’ipotesi dello
straniero che chieda il riconoscimento dello status di
rifugiato e, nelle more della relativa procedura, si veda contestata la
circostanza in un giudizio che, a differenza di quello concernente il reato di
ingresso o soggiorno irregolare, non può essere sospeso (si veda, a tale ultimo
proposito, il comma 6 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998).
Tali paradossi sono preclusi
dal legislatore nel caso della recidiva, in coerenza peraltro con la
presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo
comma, Cost., che non consente che si produca un effetto sanzionatorio
ulteriore causato da un comportamento la cui illiceità penale deve essere
ancora accertata in via definitiva.
11. – In considerazione di
tutte le ragioni indicate, la norma censurata deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3,
primo comma, e 25, secondo comma, Cost.
Restano assorbite le ulteriori censure proposte con riguardo al primo ed al terzo
comma dell’art. 27 Cost.
12. – Il Tribunale di
Ferrara assume che, a seguito dell’eliminazione dall’ordinamento della
previsione circostanziale censurata, alcune norme ulteriori,
introdotte contestualmente o successivamente, dovrebbero essere oggetto d’una
dichiarazione consequenziale di illegittimità costituzionale.
In effetti, l’odierna
pronuncia rende completamente priva di oggetto una
disposizione che è nata al solo scopo di introdurre una norma interpretativa
dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., stabilendo
che la relativa aggravante dovesse intendersi riferita unicamente agli apolidi
ed ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea. Si tratta del già
citato comma 1 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009.
Si riscontra dunque, tra la
norma considerata e quella oggetto della decisione caducatoria, quel rapporto di inscindibile connessione che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta una dichiarazione di illegittimità
costituzionale consequenziale, a norma dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (da ultimo, tra le molte, sentenza n. 186 del
2010).
A conclusione analoga deve
pervenirsi rispetto ad una norma di diritto processuale che riguarda
direttamente, ed in questa parte esclusivamente, le sentenze di condanna per
reati in ordine ai quali ricorra l’aggravante di cui
all’art. 61, numero 11-bis, cod. pen.
All’art. 656 cod. proc. pen. è disciplinata l’esecuzione
delle sanzioni detentive, prevedendosi tra l’altro la sospensione degli
adempimenti esecutivi nel caso di pene (relativamente) brevi, in vista
dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Il comma 9
dell’articolo citato, alla lettera a), identifica i reati per i quali la
sospensione non può essere disposta. L’elenco è stato integrato, anzitutto, con
il d.l. n. 92 del 2008. Il riferimento ai reati aggravati dalla condizione di
soggiorno irregolare del colpevole è stato poi introdotto, in sede di
conversione, dalla legge n. 125 del 2008, la quale, dopo la citazione di alcuni delitti previsti dal codice penale, ha inserito
l’inciso «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo
comma, numero 11-bis), del medesimo codice».
La norma citata da ultimo – cioè quella specificamente dettata, in un più ampio
contesto, con l’inciso che si è trascritto – si trova in rapporto di
inscindibile connessione con la disposizione che, in questa sede, viene
dichiarata illegittima: rimossa quest’ultima, infatti, la norma processuale
resta completamente priva di oggetto.
Si deve pertanto dichiarare,
anche per tale norma, la illegittimità costituzionale
in via consequenziale.
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale;
dichiara, in via consequenziale, ai sensi
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica);
dichiara, in via consequenziale, ai sensi
dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale,
limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui
all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,»;
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Livorno con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE,
Presidente
Gaetano
SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.