SENTENZA N. 192
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma
quarto del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4
giugno 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Ravenna, con tre ordinanze di
analogo tenore emesse il 12 gennaio 2006 (r.o. n. 102 e n. 103 del 2006) e il
24 gennaio 2006 (r.o. n. 104 del 2006), ed il Tribunale di Cagliari, con
ordinanza emessa l’8 marzo 2006 (r.o. n. 295 del 2006), hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale,
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al
codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
I giudici a quibus – investiti dei processi nei
confronti di persone imputate dei reati di estorsione in concorso (ordinanza
r.o. n. 102 del 2006); di detenzione e vendita illecite di sostanze
stupefacenti (ordinanze r.o. n. 103 e n. 295 del 2006); e di rapina aggravata,
violenza sessuale aggravata e porto abusivo di arma (ordinanza r.o. n. 104 del
2006) – riferiscono che in ciascuno dei casi sottoposti al loro esame sarebbero
configurabili a favore degli imputati (la cui responsabilità risulterebbe comprovata
dalle acquisizioni processuali) determinate circostanze attenuanti:
rispettivamente, quella del contributo di minima importanza alla commissione
del reato, di cui all’art. 114 cod. pen.; quella del fatto di lieve entità, di
cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); e quelle del danno
patrimoniale di speciale tenuità e dell’avvenuta riparazione del danno, di cui
all’art. 62, numeri 4) e 6), cod. pen.
Agli imputati –
soggiungono i rimettenti – è stata tuttavia contestata la recidiva reiterata,
di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., avendo essi riportato in
precedenza due o più condanne per delitti dolosi di vario genere.
Ciò premesso, i
giudici a quibus osservano come le
disposizioni regolative del cosiddetto giudizio di comparazione fra circostanze
eterogenee trovino applicazione, in virtù dell’art. 69, quarto comma, cod.
pen., anche quando si tratti di circostanze inerenti alla persona del
colpevole, qual è la recidiva. A seguito, tuttavia, della modifica operata
dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005 – entrata in vigore prima della
commissione dei fatti oggetto dei giudizi a
quibus – restano esclusi «i casi previsti dall’art. 99, quarto comma,
nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4)», cod. pen., per i
quali «vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute
circostanze aggravanti». Di conseguenza, le circostanze attenuanti
configurabili nei casi di specie a favore degli imputati – le quali,
anteriormente alla novella, avrebbero dovuto essere ritenute senz’altro
prevalenti sulla recidiva reiterata, tenuto conto delle modalità dei fatti e
dell’entità dei precedenti penali dei giudicabili – alla luce dell’attuale
formulazione della norma censurata potrebbero essere considerate, al più, solo
equivalenti ad essa.
A parere dei
rimettenti, peraltro, la neointrodotta regola limitativa degli esiti del giudizio
di comparazione tra circostanze si porrebbe in contrasto sia «con il principio
di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianza»
(art. 3, primo comma, Cost.), il quale funge da limite alla discrezionalità
legislativa nella determinazione della qualità e quantità delle sanzioni
penali; sia con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27,
terzo comma, Cost.).
Il giudizio di
bilanciamento tra circostanze costituirebbe, difatti, uno strumento per
consentire al giudice il perfetto adeguamento della pena al caso concreto,
tramite la valorizzazione degli elementi positivi o negativi più significativi
ai fini della qualificazione del fatto e del suo autore. Precludendo in
assoluto la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva
reiterata, la norma censurata determinerebbe, viceversa, un «appiattimento» del
trattamento sanzionatorio, in rapporto a situazioni che potrebbero risultare
assai diverse; e rischierebbe, al tempo stesso, di imporre l’applicazione di
pene manifestamente sproporzionate all’entità del fatto, la cui espiazione non
consentirebbe la rieducazione del condannato.
Tale evenienza
ricorrerebbe puntualmente nei casi di specie: giacché, una volta ritenute le
attenuanti solo equivalenti alla recidiva reiterata, le pene minime irrogabili
agli imputati (prima della diminuzione prevista per il rito abbreviato, da essi
richiesto) – vale a dire: cinque anni di reclusione ed euro 516 di multa, nei
casi di cui alle ordinanze r.o. n. 102 e n. 104 del 2006; due anni di
reclusione ed euro 5.164 di multa, nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 103 e
n. 295 del 2006 – si rivelerebbero palesemente eccessive rispetto ai fatti per
cui si procede.
L’ordinanza r.o.
n. 104 del 2006 soggiunge, altresì, che l’irragionevolezza denunciata
risulterebbe esaltata dal fatto che la preclusione del giudizio di prevalenza
delle attenuanti è stata sancita a carico del recidivo reiterato
indipendentemente dalla gravità dei delitti commessi, dalla data della loro
commissione e dall’entità delle pene irrogate: mentre ad una diversa
conclusione si sarebbe potuti pervenire qualora la preclusione in parola fosse
stata limitata ai soli recidivi reiterati condannati per reati di una certa
gravità, analogamente a quanto lo stesso legislatore della legge n. 251 del
2. – Analoga
questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di
Livorno, con ordinanza emessa il 14 marzo 2006 (r.o. n. 405 del 2006),
nell’ambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato
di cessione e detenzione illecite di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73,
commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 309
del 1990 (come modificato dall’art. 4-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 febbraio 2006, n. 49), con l’aggravante della recidiva
reiterata, specifica e infraquinquennale.
Sulla premessa
della configurabilità, nel caso di specie, dell’attenuante del fatto di lieve
entità, di cui al comma 5 del citato art. 73, anche tale giudice rimettente
assume che l’art. 69, quarto comma, cod. pen. – impedendo, nell’attuale
formulazione, di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva
reiterata – contrasti tanto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.),
stante il radicale divario, a fronte della commissione del medesimo fatto, tra
la pena che può essere inflitta al recidivo reiterato e quella irrogabile al
soggetto che non lo è; quanto con la funzione rieducativa della pena (art. 27,
terzo comma, Cost.), considerata l’assoluta sproporzione del trattamento
sanzionatorio rispetto alla effettiva gravità dell’illecito, che in casi quale
quello oggetto del giudizio a quo la
norma censurata finirebbe per determinare.
3. – Con quattro
ordinanze, di analogo tenore, emesse il 3 marzo 2006 (r.o. n. 223 del 2006), il
28 febbraio 2006 (r.o. n. 235 del 2006), l’8 aprile 2006 (r.o. n. 297 del 2006)
e l’11 marzo 2006 (r.o. n. 404 del 2006), il Tribunale di Cagliari ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo
comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto
comma, cod. pen., come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005,
nella parte in cui stabilisce il «divieto di prevalenza» delle circostanze
attenuanti sulle circostanze aggravanti, nell’ipotesi prevista dall’art. 99,
quarto comma, cod. pen.
Il Tribunale
rimettente – chiamato a giudicare persone imputate del reato di detenzione o
cessione illecita di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, con l’aggravante della recidiva reiterata – premette che, in
ognuno dei casi, tenuto conto della modesta quantità di stupefacente detenuta o
ceduta dagli imputati e delle altre modalità dell’azione, il fatto andrebbe
ritenuto di lieve entità, ai fini dell’applicazione del comma 5 dello stesso
art. 73: disposizione, quest’ultima, che – secondo la costante giurisprudenza
di legittimità – contempla non già una fattispecie autonoma di reato, ma una
circostanza attenuante ad effetto speciale, la quale, nel caso di concorso con
eventuali aggravanti, resta dunque obbligatoriamente soggetta al giudizio di
comparazione previsto dall’art. 69 cod. pen.
Tale attenuante
comporta, d’altra parte, una sensibilissima mitigazione della risposta punitiva
ai reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
o psicotrope, tanto nell’assetto anteriore che in quello successivo alle
modifiche apportate dal decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 49 del 2006: in particolare, dopo tale novella,
la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro
Siffatta
soluzione normativa si rivelerebbe contraria ai principi di ragionevolezza e di
eguaglianza: giacché, per un verso, imporrebbe di punire allo stesso modo fatti
di diversa gravità concreta (nella specie, l’illecita detenzione o lo spaccio
di stupefacenti di lieve entità verrebbero puniti con la medesima pena prevista
i fatti non lievi); e, per un altro verso, farebbe sì che vengano puniti in
modo del tutto diverso fatti oggettivamente identici o analoghi (quali, nella
specie, l’illecita detenzione o lo spaccio di stupefacenti di lieve entità),
sulla base del solo elemento differenziale rappresentato dalla qualità di
recidivo reiterato dell’autore.
Tramite la norma
censurata, il legislatore avrebbe introdotto, in sostanza, un «automatismo
sanzionatorio» atto a determinare una «indiscriminata omologazione» dei
recidivi reiterati, sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità che
– prescindendo dalla natura dei delitti cui si riferiscono le precedenti
condanne, dall’epoca della loro commissione e dalla identità della loro indole
rispetto a quella del nuovo reato – non troverebbe fondamento nell’«id quod plerumque accidit». La recidiva
reiterata, difatti, potrebbe non essere indicativa di una effettiva
pericolosità, segnatamente allorché vengano in considerazione condanne
risalenti nel tempo e relative a delitti di scarsa gravità, o comunque non
significativi sul piano criminale in rapporto al nuovo delitto per cui si
procede.
Tale «automatismo
sanzionatorio», ancorato alla sola personalità del colpevole ed alla sua
pericolosità presunta, lederebbe anche l’art. 25, secondo comma, Cost., il
quale sancisce un legame indissolubile tra la sanzione penale e la commissione
di un «fatto»: impedendo, quindi, che si punisca la mera pericolosità sociale o
l’«atteggiamento interiore» del reo.
La norma
censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con i principi stabiliti dall’art.
27, primo e terzo comma, Cost. Al riguardo, verrebbero in rilievo tanto il
principio di personalità della responsabilità penale, a fronte del quale la
pena non potrebbe essere aggravata solo per soddisfare esigenze di prevenzione
generale e di difesa sociale; quanto il principio di proporzionalità della
pena, insito nella funzione retributiva, il quale impone la congruità della
pena irrogata in concreto rispetto alla gravità del fatto ed alle condizioni
personali dell’agente; quanto, infine, il principio della finalità rieducativa
della pena: finalità che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – deve
essere associata alla funzione retributiva in termini di necessaria
coesistenza. Da tale complesso di precetti costituzionali emergerebbe dunque
l’esigenza dell’individualizzazione della pena, giacché solo mediante
l’adeguamento della risposta punitiva alle caratteristiche del singolo caso –
adeguamento che costituisce l’obiettivo del giudizio di comparazione tra
circostanze eterogenee – sarebbe possibile assicurare un’effettiva eguaglianza
di fronte alle pene, rendendo realmente «personale» la responsabilità penale e
facendo sì che il trattamento sanzionatorio assolva ad una funzione
rieducativa.
Il novellato art.
69, quarto comma, cod. pen. – con l’escludere il giudizio di prevalenza delle
attenuanti rispetto alla recidiva reiterata – impedirebbe viceversa il suddetto
adeguamento, imponendo l’irrogazione di pene che possono rivelarsi, come nei
casi di specie, del tutto sproporzionate rispetto all’effettiva entità dei
fatti e dunque inidonee, proprio perché percepite come ingiuste ed abnormi, ad
agevolare la risocializzazione del reo.
4. – Il Tribunale
di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima
norma, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma,
Cost., con due ulteriori ordinanze, emesse il 3 aprile 2006 (r.o. n. 307 del
2006) ed il 23 giugno 2006 (r.o. n. 559 del 2006), che svolgono censure in
parte differenziate.
Anche in tali
occasioni, il rimettente – investito di processi penali nei confronti di
persone imputate dei reati di cessione e detenzione illecite di sostanze
stupefacenti, di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, con l’aggravante della recidiva
reiterata – ritiene che i fatti oggetto di giudizio vadano qualificati di lieve
entità, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui al comma 5 del citato
art. 73; e che tale attenuante – ove non lo impedisse la norma censurata –
dovrebbe essere considerata prevalente rispetto alla recidiva reiterata.
Ciò posto, il
giudice a quo osserva come, alla luce
delle indicazioni di questa Corte, l’adeguamento della pena al caso concreto da
parte del giudice – sulla base dei parametri forniti dall’art. 133 cod. pen. –
rappresenti attuazione e sviluppo dei principi costituzionali di eguaglianza,
di personalità della responsabilità penale e di finalizzazione della pena alla
rieducazione; e come, al tempo stesso, la pena abbia un carattere
«polifunzionale» – rispondendo sia a fini di prevenzione generale e difesa
sociale, sia a fini di prevenzione speciale e di rieducazione del reo – senza
che fra tali finalità sia possibile stabilire una «gerarchia statica»: così che
il legislatore, nei limiti della ragionevolezza, può far prevalere, di volta in
volta, l’una o l’altra di esse, a patto, però, che nessuna risulti obliterata.
Ai sensi
dell’art. 133 cod. pen., d’altro canto, la «pena giusta» deve essere
determinata combinando in maniera sintetica, ma razionale, il giudizio in
ordine alla gravità del reato e quello concernente la capacità a delinquere,
desunta, fra l’altro, dai precedenti penali e giudiziari. Tale ultimo criterio
– quello, cioè, della capacità a delinquere – potrebbe essere letto o come
espressivo della finalità specialpreventiva della pena, cioé quale indice, «proiettato
nel futuro», della pericolosità sociale del reo; ovvero come «ancorato al
momento del fatto», nel senso che esso rappresenterebbe null’altro che una
componente del giudizio relativo alla colpevolezza, in un’ottica retributiva.
Anche a voler privilegiare, peraltro, l’aspetto specialpreventivo e rieducativo
della pena, tali funzioni non potrebbero comunque prescindere – alla luce dei
ricordati dicta di questa Corte –
dall’applicazione di una pena «giusta», ossia proporzionata alla gravità
complessiva della responsabilità dell’autore. Nel contesto dell’art. 133,
secondo comma, cod. pen., inoltre, l’indice rappresentato dai precedenti penali
e dalla complessiva condotta di vita dell’imputato sarebbe «del tutto
indipendente dalla valutazione del fatto»: con la conseguenza che, quanto è
maggiore la rilevanza accordata a tale elemento, tanto più la sanzione – «a
causa dell’efficacia determinante svolta dal “tipo d’autore”» – acquisterebbe
caratteri di «esemplarità», incompatibili non soltanto con il principio della
finalità rieducativa della pena, ma anche con il principio di offensività
desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost.
Il giudizio di
comparazione delle circostanze, di cui all’art. 69 cod. pen. – prosegue il
rimettente – attiene anch’esso alla valutazione del reato nel suo complesso, e
deve essere operato dal giudice alla stregua dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen. e nel rispetto dei limiti fissati discrezionalmente dal legislatore,
in base a scelte di politica criminale: scelte che non debbono tuttavia varcare
il confine della ragionevolezza, né creare disparità di trattamento prive di
giustificazione, rimanendone altrimenti lesi il principio di eguaglianza, di
cui all’art. 3 Cost., e, di riflesso, quelli di personalità della
responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.
Tali limiti non
risulterebbero osservati, per contro, dal nuovo disposto dell’art. 69, quarto
comma, cod. pen., nella parte in cui vieta di ritenere le circostanze
attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata.
Con l’impedire
che elementi di segno contrario possano travolgere l’indice negativo
rappresentato dalla reiterazione del reato, il legislatore avrebbe infatti
introdotto una sorta di presunzione legale di pericolosità sociale, o
quantomeno di spiccata tendenza a delinquere del recidivo reiterato. La
razionalità di una simile previsione risulterebbe peraltro dubbia: e ciò
anzitutto alla luce del carattere «perpetuo» della recidiva, la quale si
configura – fatta eccezione per la recidiva infraquinquennale – a prescindere
dal lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’ultimo reato, e dunque
anche in casi in cui, essendosi al cospetto di precedenti penali remoti,
l’indicata presunzione di pericolosità non trovi in concreto giustificazione.
Per altro verso,
poi, il divieto di «subvalenza» della recidiva reiterata è stato sancito in
rapporto a tutte le circostanze attenuanti, indipendentemente dal fatto che
esse abbiano carattere soggettivo od oggettivo, o che si tratti di attenuanti
ad effetto comune o ad effetto speciale.
Sotto il primo
profilo, tuttavia, la non omogeneità degli elementi considerati nel giudizio di
bilanciamento renderebbe irrazionale la preclusione: giacché, se la
disposizione mira a rendere indefettibile la valutazione della recidiva nel
giudizio relativo alla personalità dell’imputato, detto divieto sarebbe «forse»
giustificabile in rapporto alle attenuanti che hanno fondamento nella tendenza
a delinquere del reo; ma risulterebbe comunque illogico rispetto alle
attenuanti a carattere oggettivo, le quali riflettono esclusivamente il minor
disvalore del fatto.
Sotto il secondo
profilo, alle attenuanti ad effetto speciale risulta sovente sottesa una
valutazione legislativa «del tutto diversa della gravità del fatto e quindi del
bisogno sociale di repressione»: il che avverrebbe puntualmente per
l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, stante la
«siderale distanza» intercorrente fra gli episodi di piccolo spaccio, spesso
commessi da tossicodipendenti che in cambio della loro attività ricevono dal
fornitore la sostanza necessaria al loro consumo; e gli episodi di vero e
proprio traffico, volti a rifornire il mercato degli stupefacenti e a procurare
ingenti guadagni.
Di conseguenza,
l’elisione degli effetti dell’attenuante in parola, a fronte dei limiti al
bilanciamento con la recidiva reiterata, imporrebbe di applicare agli imputati
nei giudizi a quibus, per fatti di
«spaccio minuto», la stessa pena prevista per il trafficante, ossia una pena
iniqua perché non proporzionata alla gravità della loro responsabilità penale.
5. – Con tre
ordinanze di analogo tenore, emesse il 25 marzo 2006 (r.o. n. 308 del 2006), il
6 aprile 2006 (r.o. n. 408 del 2006) e il 20 maggio 2006 (r.o. n. 615 del
2006), nell’ambito di procedimenti penali nei confronti di persone imputate dei
reati di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, con
l’aggravante della recidiva reiterata, il Tribunale di Perugia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall’art.
3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude che possa ritenersi
prevalente sulla recidiva reiterata la circostanza attenuante ad effetto
speciale di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: circostanza
che il giudice a quo reputa
configurabile nei casi di specie.
Il Tribunale
rimettente muove anch’esso dal rilievo che, per affermazione di questa Corte,
l’adeguamento della pena ai casi concreti – cui il giudizio di bilanciamento
fra circostanze di segno opposto è preordinato – costituisce espressione dei
principi di personalità della responsabilità penale e della finalità
rieducativa della pena, nonché, al tempo stesso, strumento di attuazione
dell’eguaglianza di fronte alla sanzione penale.
Su tale premessa,
il giudice a quo osserva che è ben
vero che anche nel caso in cui sia preclusa la formulazione di un giudizio di
prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti – come avviene attualmente per la
recidiva reiterata, in forza dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. – permane un
residuo margine di graduabilità della pena; ma che tale graduabilità residua
deve risultare comunque idonea ad assicurare la ricordata finalità rieducativa,
oltre che connotata da razionalità e proporzionalità.
Ciò non
avverrebbe, per contro, nell’ipotesi in cui – per valutazioni attinenti alla
concreta offensività del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti – detto reato possa considerarsi di lieve entità:
apparendo del tutto incongruo che, in tale ipotesi, venga preclusa la
formulazione di un giudizio di prevalenza dell’attenuante di cui al comma 5 del
citato art. 73 rispetto alla recidiva reiterata. In questo modo, infatti, sulla
base di una mera presunzione, svincolata dall’apprezzamento del fatto concreto
e della effettiva pericolosità del reo – il quale potrebbe risultare gravato da
precedenti assai tenui e di diversa indole – si imporrebbe l’irrogazione di una
pena corrispondente a quella, di gran lunga superiore, che il legislatore ha
stabilito in rapporto al «disvalore oggettivo del reato nella sua dimensione
ordinaria».
6. – Con
ordinanza emessa il 24 febbraio 2006 (r.o. n. 406 del 2006) il Tribunale di
Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo
comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.,
come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui
stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle
circostanze aggravanti inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto
dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il giudice a quo – premesso di essere chiamato a
giudicare una persona tratta in arresto nella flagranza della cessione a terzi
di una modestissima quantità di eroina: fatto da ritenere di lieve entità ai
sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 – rileva come la
circostanza attenuante prevista da tale disposizione abbia, per costante
giurisprudenza di legittimità, carattere prettamente oggettivo, essendo volta a
mitigare le severe pene stabilite per le violazioni in materia di stupefacenti
allorché la condotta presenti una ridotta offensività; così da rendere il
sistema sanzionatorio stabilito dal citato d.P.R. n. 309 del 1990
complessivamente conforme al dettato costituzionale. La pena inflitta in
concreto dovrebbe risultare, infatti, sempre adeguata alla effettiva
offensività della singola condotta criminosa, in base al disposto dell’art. 25,
secondo comma, Cost.; e conforme, altresì, alla finalità rieducativa della
sanzione penale, prevista dall’art. 27, terzo comma, Cost.
Alla
realizzazione di tali principi costituzionali era preordinata anche la
previsione dell’art. 69 cod. pen. – nel testo anteriore alla novella – in tema
di giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, la quale consentiva al
giudice di adeguare discrezionalmente la pena alla concreta offensività del fatto
sottoposto al suo giudizio. Per contro, la nuova formulazione della norma –
vietando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, anche ad
effetto speciale, rispetto alla recidiva reiterata (giudizio che si imporrebbe
nel caso di specie) – precluderebbe il conseguimento del suddetto obiettivo in
presenza di determinate condizioni personali dell’imputato: ponendosi così in
contrasto, non soltanto con i precetti, già ricordati, degli artt. 25, secondo
comma, e 27, terzo comma, Cost.; ma anche con quelli degli artt. 101, secondo
comma, e 111, primo e sesto comma, Cost., stante l’impossibilità, per il
giudice, «di adempiere, nel processo, all’obbligo di legge di adeguare la
sanzione al caso concreto ed irrogare una sanzione che abbia finalità rieducative».
Ad avviso del
giudice rimettente, sarebbe violato anche l’art. 3, primo comma, Cost.,
giacché, per effetto della norma denunciata, a condotte estremamente diverse
sotto il profilo della offensività conseguirebbe una identica sanzione.
7. – In tutti i
giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.
La difesa
erariale osserva, in via preliminare, come la modifica apportata all’art. 69
cod. pen. dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005 si collochi nell’alveo di un
indirizzo legislativo – già precedentemente manifestatosi tramite norme che
hanno escluso o limitato il giudizio di equivalenza o di prevalenza rispetto a
determinate circostanze aggravanti – volto a ridimensionare il potere
discrezionale del giudice, in sede di bilanciamento delle circostanze
eterogenee: potere che, a seguito della riforma operata dal decreto-legge 11
aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.
La scelta
discrezionale del legislatore sottesa alla norma denunciata non confliggerebbe,
peraltro, con il principio di ragionevolezza, essendo diretta ad attuare –
unitamente alla riforma della disciplina della recidiva, di cui all’art. 99
cod. pen., introdotta dall’art. 4 della stessa legge n. 251 del 2005 – una
forma di prevenzione speciale della recidiva reiterata, inasprendone il
trattamento sanzionatorio.
La norma
censurata non contrasterebbe neppure con la funzione rieducativa della pena,
dovendosi escludere che essa comporti l’applicazione di pene sproporzionate, in
quanto indirizzata nei confronti di soggetti che hanno commesso un altro reato
essendo già recidivi ed hanno così dimostrato un alto e persistente grado di
«antisocialità»: l’irrigidimento della risposta punitiva resterebbe ancorato,
quindi, ad un fatto che obiettivamente attesta la particolare pericolosità del
colpevole, onde non potrebbe essere considerato arbitrario.
D’altro canto, il
nuovo testo dell’art. 99 cod. pen., pur rendendo (in parte) fissi gli aumenti
di pena previsti per le varie ipotesi di recidiva, avrebbe conservato il
carattere facoltativo della relativa applicazione (introdotto dalla riforma del
1974), salvo che per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
Rimarrebbe pertanto integro il potere del giudice di escludere l’applicazione
della circostanza aggravante – quantomeno agli effetti della commisurazione
della pena – allorché ritenga che la ricaduta nel reato non sia indice di
insensibilità etico-sociale del colpevole, o sia comunque irrilevante dal punto
di vista della tutela sociale, in considerazione del lungo tempo trascorso dal
precedente reato. Con la conseguenza che, anche nelle ipotesi di recidiva
reiterata, il giudice sarebbe tuttora in grado di adeguare il trattamento
sanzionatorio alla effettiva gravità del fatto ed alla reale necessità di
rieducazione del colpevole.
Considerato in diritto
1.1. – Il
Tribunale di Ravenna, con tre distinte ordinanze (r.o. n. 102, n. 103 e n. 104
del 2006) ed il Tribunale di Cagliari, con una ulteriore ordinanza (r.o. n. 295
del 2006), dubitano della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 69, quarto
comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251, nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze
eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti
sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Ad avviso dei
rimettenti, la neointrodotta regola limitativa degli esiti del giudizio di
comparazione tra circostanze – giudizio che mira a permettere al giudice il
perfetto adeguamento della pena al caso concreto – si porrebbe in contrasto con
il principio di ragionevolezza e con la funzione rieducativa della pena,
determinando, per un verso, un livellamento del trattamento sanzionatorio di
situazioni assai diverse; e imponendo, per un altro verso, l’applicazione di
pene che possono risultare manifestamente sproporzionate all’entità del fatto,
la cui espiazione non consentirebbe la rieducazione del condannato.
1.2. – Analogo
dubbio di costituzionalità è sollevato dal Tribunale di Livorno (ordinanza r.o.
n. 405 del 2006), a cui parere il nuovo art. 69, quarto comma, cod. pen.,
violerebbe, in parte qua, tanto
l’art. 3, primo comma, Cost., stante il radicale divario – a fronte del
medesimo fatto – tra la pena che, per effetto della norma censurata, può essere
inflitta al recidivo reiterato e quella irrogabile a chi non lo è; quanto
l’art. 27, terzo comma, Cost., attesa la sproporzione della risposta punitiva
alla effettiva gravità dell’illecito commesso, che la norma stessa sarebbe
idonea a determinare.
1.3. – Il
Tribunale di Cagliari, con quattro ordinanze (r.o. n. 223, n. 235, n. 297 e n.
404 del 2006), sottopone a scrutinio di costituzionalità l’art. 69, quarto
comma, cod. pen., nella medesima articolazione precettiva, con riferimento agli
artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.
Avendo di mira,
in particolare, le conseguenze che la norma denunciata determinerebbe sul
trattamento sanzionatorio dei delitti di produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti – in termini di ineluttabile
“neutralizzazione”, rispetto al recidivo reiterato, della sensibilissima
mitigazione della risposta punitiva prefigurata per l’attenuante del fatto «di
lieve entità», di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 –
il giudice rimettente ritiene compromessi, anzitutto, i principi di
ragionevolezza e di eguaglianza. Con l’escludere, infatti, che le attenuanti
possano essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata, il nuovo art. 69,
quarto comma, cod. pen., da un lato, imporrebbe di punire allo stesso modo
fatti di diversa gravità concreta (in specie, l’illecita detenzione o lo
spaccio di stupefacenti di lieve entità verrebbero puniti con la medesima pena
prevista i fatti non lievi); dall’altro lato, farebbe sì che vengano puniti in
modo del tutto diverso fatti oggettivamente identici o analoghi (quali, in
specie, l’illecita detenzione o lo spaccio di stupefacenti di lieve entità),
sulla base del solo elemento differenziale rappresentato dalla qualità di
recidivo reiterato dell’autore.
Il legislatore
avrebbe introdotto, in sostanza, tramite la previsione normativa denunciata, un
«automatismo sanzionatorio» atto a determinare una «indiscriminata
omologazione» dei recidivi reiterati: «omologazione» da reputare peraltro
irrazionale, in quanto basata su una presunzione assoluta di pericolosità che –
prescindendo dalla natura dei delitti cui si riferiscono le precedenti
condanne, dall’epoca della loro commissione e dalla identità della loro indole
rispetto a quella del nuovo reato – non troverebbe fondamento nell’«id quod plerumque accidit».
Ne risulterebbe
quindi leso anche l’art. 25, secondo comma, Cost., il quale sancisce un legame
indissolubile tra la sanzione penale e la commissione di un «fatto»: impedendo,
così, che si punisca la mera pericolosità sociale presunta o l’«atteggiamento
interiore» del reo.
Da ultimo, la
disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 27, primo e terzo
comma, Cost., avuto riguardo sia al principio di personalità della
responsabilità penale, il quale esclude che la pena possa essere aggravata solo
per soddisfare esigenze di prevenzione generale o di difesa sociale,
indipendentemente dalla valutazione della personalità del condannato; sia al
principio di proporzionalità della pena – insito nella funzione retributiva –
il quale postula la congruità della risposta punitiva rispetto alla gravità concreta
del fatto; sia alla finalità rieducativa della pena, che verrebbe frustrata
dalla irrogazione di pene eccessivamente severe in rapporto all’effettiva
entità del reato commesso.
1.4. – Lo stesso
Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della medesima norma, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27,
primo e terzo comma, Cost., con due ulteriori ordinanze (r.o. n. 307 e n. 559
del 2006), che svolgono censure in parte differenziate.
Il Tribunale
rimettente ritiene nell’occasione leso l’art. 3 Cost., in rapporto al principio
di ragionevolezza, sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché la norma
censurata introdurrebbe una presunzione legale di pericolosità sociale del
recidivo priva di fondamento razionale, stante il carattere «perpetuo» della
recidiva, la quale si configura – fatta eccezione per la recidiva
infraquinquennale – indipendentemente dal lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell’ultimo reato. In secondo luogo, perché il divieto di «subvalenza»
della recidiva reiterata risulta sancito – in assunto, altrettanto
irrazionalmente – in rapporto a tutte le attenuanti: e dunque anche a quelle a
carattere oggettivo (non omogenee rispetto alla recidiva, in quanto non
riferite alla personalità dell’autore, ma espressive del minor disvalore del
fatto) e a quelle ad effetto speciale, cui è sovente sottesa una valutazione
legislativa del tutto diversa in ordine alla gravità del fatto medesimo.
Gli artt. 25,
secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost. sarebbero d’altro canto
vulnerati in quanto l’«efficacia determinante» attribuita – ai fini della
commisurazione del trattamento sanzionatorio – ai precedenti penali del reo, e
dunque al «tipo d’autore», farebbe sì che la pena acquisti caratteri di «esemplarità»,
incompatibili con i principi di offensività del reato e della finalità
rieducativa della pena.
1.5. – Con tre
ordinanze di analogo tenore (r.o. n. 308, n. 408 e n. 615 del 2006), il
Tribunale di Perugia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.,
come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui
esclude che possa ritenersi prevalente sulla recidiva reiterata la circostanza
attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, prevista dall’art.
73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
A parere di tale
giudice rimettente, i parametri costituzionali evocati risulterebbero
compromessi a fronte della impossibilità di giustificare – in presenza di un
reato in materia di stupefacenti, qualificabile come di lieve entità – l’enorme
divario tra la pena minima di un anno di reclusione, oltre la multa,
applicabile in presenza dell’attenuante de
qua; e quella di sei anni di reclusione, oltre la multa, che dovrebbe
essere invece inflitta ove l’attenuante stessa non possa essere ritenuta
prevalente, ma, al più, solo equivalente rispetto alla concorrente aggravante
della recidiva reiterata: donde la lesione del principio di eguaglianza e della
finalità rieducativa della pena.
1.6. – Il
Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto
comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto
comma, cod. pen., come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005,
nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti sulle circostanze aggravanti inerenti alla persona del colpevole,
nel caso previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. (ordinanza r.o. n. 406
del 2006).
Secondo il
giudice a quo, la norma impugnata
violerebbe gli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto –
prevedendo una indefettibile elisione delle attenuanti concorrenti nei
confronti del recidivo reiterato – non consentirebbe al giudice di infliggere
una pena adeguata alla effettiva offensività della singola condotta criminosa e
conforme alla finalità rieducativa della sanzione penale.
Verrebbero di
conseguenza compromessi anche gli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e
secondo comma, Cost., stante l’impossibilità, per il giudice, «di adempiere,
nel processo, all’obbligo di legge di adeguare la sanzione al caso concreto» e
di «irrogare una sanzione che abbia finalità rieducativa».
La disposizione
denunciata lederebbe, infine, l’art. 3 Cost., facendo sì che a condotte
estremamente diverse, sotto il profilo della offensività, consegua una identica
sanzione.
2. – Le ordinanze
di rimessione sollevano questioni di costituzionalità inerenti alla medesima
norma, svolgendo altresì censure in larga parte identiche o analoghe, onde i
relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
3. – Le questioni
sono inammissibili.
3.1. – I giudici a quibus dubitano, in riferimento a
plurimi parametri costituzionali, della conformità a Costituzione dell’art. 69,
quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251
del 2005, nella parte in cui – nel disciplinare il concorso di circostanze
eterogenee – vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti
sull’aggravante della recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma,
cod. pen. La maggioranza dei rimettenti sottopone a scrutinio tale divieto
nella sua globalità; mentre il solo Tribunale di Perugia si duole, in modo
specifico, del fatto che la preclusione del giudizio di prevalenza sia stata
sancita anche in rapporto alla circostanza attenuante ad effetto speciale del
fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990, relativamente ai delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le censure
formulate dai giudici a quibus
trovano, in ogni caso, la loro comune premessa fondante nell’assunto per cui la
norma denunciata avrebbe introdotto una indebita limitazione del potere-dovere
del giudice di adeguamento della pena al caso concreto – adeguamento funzionale
alla realizzazione dei principi di eguaglianza, di necessaria offensività del
reato, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa
della pena – introducendo un «automatismo sanzionatorio», correlato ad una presunzione
iuris et de iure di pericolosità
sociale del recidivo reiterato. Si tratterebbe, peraltro, di una presunzione
irrazionale, a fronte dei caratteri di “perpetuità” e “genericità” propri della
recidiva, la quale – fatta eccezione per le ipotesi di recidiva aggravata
previste dai numeri 1) e 2) dell’art. 99, secondo comma, cod. pen. (recidiva
specifica e infraquinquennale) – si configura a prescindere dal tempo trascorso
dalla condanna precedente e dalla identità dell’indole fra il nuovo delitto e
quelli anteriormente commessi.
Ad avviso dei
rimettenti, cioè, il fatto che il colpevole del nuovo reato abbia riportato due
o più precedenti condanne per delitti non colposi – quali che essi siano –
farebbe inevitabilmente scattare il meccanismo limitativo degli esiti del
giudizio di bilanciamento tra circostanze prefigurato dall’art. 69, quarto
comma, cod. pen.: con l’effetto di “neutralizzare” – anche quando si sia in
presenza di precedenti penali remoti, non gravi e scarsamente significativi in
rapporto alla natura del nuovo delitto – la diminuzione di pena connessa alle
circostanze attenuanti concorrenti, indipendentemente dalla natura e dalle
caratteristiche di queste ultime.
Siffatto assunto
poggia peraltro, a sua volta, sul presupposto – implicito e non motivato – che,
a seguito della legge n. 251 del 2005, la recidiva reiterata sia divenuta
obbligatoria e non possa essere, dunque, discrezionalmente esclusa dal giudice
– quantomeno agli effetti della commisurazione della pena – in correlazione
alle peculiarità del caso concreto; con la conseguenza di rendere inapplicabile
la censurata disciplina in tema di bilanciamento con le circostanze attenuanti
concorrenti.
3.2. – Quella che
i rimettenti danno per scontata non rappresenta, tuttavia, l’unica lettura astrattamente
possibile del vigente quadro normativo.
A sostegno della
tesi della obbligatorietà, in ogni caso, della recidiva reiterata, regolata dal
quarto comma dell’art. 99 cod. pen. (nel nuovo testo introdotto dall’art. 4
della legge n. 251 del 2005) – così come della recidiva cosiddetta
pluriaggravata, di cui al terzo comma del medesimo articolo – parrebbe
militare, in effetti, prima facie,
l’argomento letterale. L’avvenuta utilizzazione, in tali disposizioni, con
riferimento al previsto aumento di pena, del verbo essere all’indicativo
presente («è») – in luogo della voce verbale «può», che compariva nel testo
precedente, e che figura tuttora nei primi due commi dello stesso art. 99 cod.
pen., con riferimento alla recidiva semplice e alla recidiva aggravata –
indurrebbe difatti a ritenere che il legislatore abbia inteso ripristinare,
rispetto alle due forme di recidiva considerate, il regime di obbligatorietà
preesistente alla riforma attuata dal decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220.
Nondimeno –
secondo quanto osservato da più parti – la nuova formula normativa potrebbe
essere letta anche nel diverso senso che l’indicativo presente «è» si
riferisca, nella sua imperatività, esclusivamente alla misura dell’aumento di
pena conseguente alla recidiva pluriaggravata e reiterata – aumento che, a
differenza che per l’ipotesi della recidiva aggravata, di cui al secondo comma
dell’art. 99 cod. pen., il legislatore del
La soluzione
interpretativa in parola risulterebbe avvalorata – ad avviso dei suoi fautori –
soprattutto dal rilievo che l’unica previsione espressa di obbligatorietà della
recidiva, presente nell’art. 99 cod. pen., è quella racchiusa nell’attuale
quinto comma; quest’ultimo – con disposizione collocata dopo la
regolamentazione di tutte le forme di recidiva – stabilisce che, «se si tratta
di uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la
recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere
inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto». Da tale
previsione si desumerebbe che, al di fuori delle ipotesi espressamente
contemplate, il legislatore abbia inteso mantenere il carattere della
facoltatività: e che, dunque – per quanto al presente più interessa – la
recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente ove concernente uno dei
delitti indicati dal citato art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il quale reca un elenco di
reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme
sociale.
Avendo omesso di
verificare la praticabilità di tale diversa opzione interpretativa, i giudici
rimettenti non si sono posti neppure l’ulteriore problema – anch’esso
rilevante, in rapporto al thema
decidendum – della corretta esegesi della previsione del quinto comma
dell’art. 99 cod. pen., dianzi riprodotta: quello, cioè, di stabilire se –
affinché divenga operante il regime di obbligatorietà della recidiva ivi
prefigurato – debba rientrare nell’elenco dei gravi reati, di cui all’art. 407,
comma 2, lettera a), cod. proc. pen.,
il delitto oggetto della precedente condanna; ovvero il nuovo delitto che vale
a costituire lo status di recidivo;
o, piuttosto, indifferentemente l’uno o l’altro, o addirittura entrambi;
soluzioni, queste, tutte alternativamente prospettate dai primi interpreti
della norma, a fronte del suo dettato letterale.
3.3. – Nei limiti
in cui si escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è
d’altro canto possibile ritenere – come rilevato, nella sostanza, anche
dall’Avvocatura dello Stato – che venga meno, eo ipso, anche l’«automatismo» oggetto di censura, relativo alla
predeterminazione dell’esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze
eterogenee sulla base di una asserita presunzione assoluta di pericolosità
sociale. Conformemente, infatti, ai criteri di corrente adozione in tema di
recidiva facoltativa, il giudice applicherà l’aumento di pena previsto per la
recidiva reiterata solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuoso
concretamente significativo – in rapporto alla natura ed al tempo di commissione
dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.
– sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore
pericolosità del reo.
Di conseguenza,
allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibile
sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento –
soggetto al regime limitativo di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. –
unicamente quando, sulla base dei criteri dianzi ricordati, ritenga la recidiva
reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento
sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, in caso contrario, non vi
sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione: rimanendo con ciò esclusa la
censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti.
I giudici a quibus non indicano, del resto, quali
argomenti si oppongano ad una simile conclusione. In particolare, essi non si
chiedono se la conclusione stessa possa trovare ostacolo nell’indirizzo dominante
della giurisprudenza di legittimità – formatosi anteriormente all’entrata in
vigore della legge n. 251 del 2005 (e peraltro avversato dalla dottrina
largamente maggioritaria) – in forza del quale la facoltatività della recidiva
atterrebbe unicamente all’aumento di pena, e non anche agli altri effetti
penali della stessa, rispetto ai quali il giudice sarebbe comunque vincolato a
ritenere esistente la circostanza; o se assuma, al contrario, rilievo dirimente
– pure nella cornice di detto indirizzo – la considerazione che il giudizio di
bilanciamento attiene anch’esso al momento commisurativo della pena. In
effetti, qualora si ammettesse che la recidiva reiterata, da un lato, mantenga
il carattere di facoltatività, ma dall’altro abbia efficacia comunque inibente
in ordine all’applicazione di circostanze attenuanti concorrenti – siano esse
ad effetto comune o speciale – ne deriverebbe la conseguenza, all’apparenza
paradossale, di una circostanza “neutra” agli effetti della determinazione
della pena (ove non indicativa di maggiore colpevolezza o pericolosità del
reo), nell’ipotesi di reato non (ulteriormente) circostanziato; ma in concreto
“aggravante” – eventualmente, anche in rilevante misura – nell’ipotesi di reato
circostanziato “in mitius”. In altre parole,
appare assai problematico, sul piano logico, supporre che la recidiva reiterata
non operi rispetto alla pena del delitto in quanto tale e determini, invece, un
sostanziale incremento di pena rispetto al delitto attenuato: profilo problematico, questo, con il
quale i giudici a quibus avrebbero
dovuto necessariamente misurarsi.
3.4. – In tale
ottica, l’eventuale esclusione dell’obbligatorietà della recidiva reiterata,
nei termini precedentemente indicati, verrebbe dunque ad inficiare tanto la
motivazione sulla rilevanza che quella sulla non manifesta infondatezza delle
questioni, formulate dai rimettenti.
Sotto il primo
profilo, vale infatti osservare che, alla
stregua di quanto riferito nelle ordinanze di rimessione, tutti i giudici
rimettenti – fatta eccezione per il solo Tribunale di Ravenna, in rapporto
all’ordinanza r.o. n. 104 del 2006 – procedono per delitti non compresi
nell’elenco dell’art. 407, comma 2, lettera a),
cod. proc. pen. I delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti (oggetto dei giudizi a
quibus in rapporto a tredici delle quindici ordinanze di rimessione)
risultano difatti inclusi nel
suddetto elenco solo ove ricorrano
le ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80, comma 2, e 74 del d.P.R. n. 309
del 1990; mentre il delitto di estorsione (cui ha riguardo l’ordinanza r.o. n.
102 del 2006) vi figura solo se
aggravato ai sensi dell’art. 629, secondo comma, cod. pen. (numeri 2 e 6 dell’art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.). I rimettenti che procedono per i delitti ora
indicati non riferiscono, peraltro, dell’avvenuta contestazione delle predette
aggravanti.
D’altro canto, tutte le ordinanze di rimessione –
senza alcuna eccezione – o non
indicano i delitti ai quali si riferiscono le precedenti condanne riportate
dagli imputati, ovvero (come la citata ordinanza del Tribunale di Ravenna r.o.
n. 104 del 2006) fanno riferimento a condanne relative a delitti non compresi
nell’elencazione dell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
Sotto il secondo
profilo, poi – al lume di quanto dianzi indicato – sia il problema dei limiti
di obbligatorietà della recidiva reiterata, sia quello della necessità o meno
di effettuare comunque il giudizio di comparazione, a fronte di una recidiva
facoltativa, incidono anche sulla valutazione di non manifesta infondatezza
della questione formulata dai singoli rimettenti: questi ultimi – espressamente
o implicitamente – si dolgono tutti del fatto che la presunzione di
pericolosità, sottesa alla norma denunciata, scatti a prescindere dalla natura
dei reati di cui si discute.
La stessa
ordinanza del Tribunale di Ravenna r.o. n. 104 del 2006 – l’unica emessa, come
detto, nell’ambito di un processo per delitti inclusi nella lista dell’art.
407, comma 2, lettera a), cod. proc.
pen. (in specie, rapina e violenza sessuale aggravate dall’uso di armi: numeri
2 e 7-bis della citata disposizione)
– afferma, del resto, expressis verbis,
che la valutazione circa la ragionevolezza della scelta legislativa di limitare
i possibili esiti del giudizio di bilanciamento potrebbe essere diversa, in
presenza di un divieto di prevalenza delle attenuanti limitato ai soli recidivi
reiterati «condannati per reati di una certa gravità»; e ciò analogamente a
quanto la medesima legge n. 251 del
4. – L’assenza di
indirizzi consolidati sulle tematiche dianzi evidenziate (facoltatività o meno
della “nuova” recidiva reiterata; conseguenze della facoltatività sul giudizio
di bilanciamento) – assenza del tutto ovvia alla data delle ordinanze di
rimessione (in quanto di poco posteriori all’entrata in vigore della novella) –
è riscontrabile anche allo stato attuale, essendosi
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito
dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
giugno 2007.
F.to:
Maria
Depositata
in