ORDINANZA N. 32
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento) e dell’art. 576 del codice di procedura penale,
come modificato dall’art. 6 della stessa legge, promossi con ordinanze del 16
marzo 2006 dalla Corte d’appello di Venezia, del 19 aprile 2006 dalla Corte
d’appello di Brescia e del 27 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Bologna,
rispettivamente iscritte ai nn. 335, 345 e 366 del
registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 39 e 40 prima serie
speciale, dell’anno 2006.
Visti
gli atti di costituzione di G.G. e della
U.I. s.p.a., nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 23 gennaio 2007 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il
Giudice relatore Giovanni Maria Flick;
uditi gli avvocati Luigi Ravagnan per G.G., Giuseppe Frigo per
Ritenuto
che, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
che il giudice a quo – investito
dell’appello proposto sia dal pubblico ministero che dalle parti civili, contro la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei
confronti di persona imputata del reato di omicidio colposo – rileva che il nuovo testo dell’art. 576 cod. proc. pen.,
quale risultante a seguito della modifica operata medio tempore dall’art. 6 della legge n.
46 del 2006, non richiama più, nel disciplinare il potere di impugnazione della
parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, i mezzi di impugnazione
previsti per il pubblico ministero;
che, in tal modo, la norma censurata avrebbe
integralmente soppresso il potere di appello della parte civile, posto che, da
un lato, l’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. sancisce il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; e, dall’altro lato,
nessuna ulteriore norma prevede che la parte civile possa impugnare la sentenza
di primo grado mediante appello: onde residuerebbe, a favore di detta parte,
unicamente la facoltà di proporre ricorso per cassazione ai sensi del comma 2
del medesimo art. 568;
che, sotto tale profilo, la disposizione si porrebbe
tuttavia in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3
Cost.), di parità delle parti nel processo (art. 111 Cost.) e di tutela del
diritto di azione e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.);
che
– a differenza di quanto avviene per la
limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero introdotta dalla
medesima legge n. 46 del 2006 (art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1
di detta legge) – la soluzione normativa censurata non potrebbe essere
giustificata in un’ottica di riequilibrio complessivo dei poteri delle parti
contendenti: infatti, la parte civile – diversamente dalla pubblica accusa –
non fruisce di alcuna posizione di «prevalenza sostanziale» rispetto all’imputato,
nell’assunzione della prova nella fase delle indagini preliminari, né di altra
«posizione privilegiata» nelle successive fasi processuali;
che, di conseguenza, e con particolare riguardo alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost., una volta concessa al danneggiato dal reato la
facoltà di esercitare l’azione civile nel processo penale, esso non potrebbe
essere discriminato in maniera irragionevole rispetto al danneggiante: sicché,
disponendo quest’ultimo di uno strumento di doglianza
nel merito nei confronti della decisione del primo giudice, lo stesso strumento
non potrebbe non essere riconosciuto, in caso di soccombenza,
anche al danneggiato costituitosi parte civile;
che la previsione di un secondo grado di giudizio nel
quale solo l’imputato, ma non la parte civile, può svolgere le proprie
doglianze verrebbe altresì a ledere l’inviolabile diritto di azione e difesa di
tale ultima parte;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
che, ad avviso della difesa erariale, l’art. 6 della
legge n. 46 del 2006 – nel sopprimere l’inciso «con il mezzo previsto per il pubblico
ministero», contenuto nel testo previgente dell’art.
576 cod. proc. pen.,
in correlazione alla scelta di limitare drasticamente il potere del pubblico
ministero e dell’imputato di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento – non avrebbe, in realtà, privato la parte civile della facoltà
di appellare avverso le medesime sentenze;
che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte
d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 111, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge
n. 46 del 2006, nella parte in cui – sancendo l’inammissibilità dell’appello
proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico
ministero prima della data di entrata in vigore della citata legge; ma
riconoscendo a dette parti la facoltà di proporre, in sua vece, ricorso per
cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità – non accorda analoga facoltà anche alla parte civile;
che il giudice a
quo premette di essere investito dell’appello proposto dalla parte civile
contro la sentenza che aveva assolto gli imputati dai plurimi reati loro
ascritti;
che, anche secondo la Corte veneziana, la sopravvenuta
legge n. 46 del 2006 avrebbe soppresso il potere della parte civile di proporre
appello avverso le sentenze di proscioglimento: e ciò tenuto conto sia del
principio di tassatività delle impugnazioni enunciato
dall’art. 568 cod. proc. pen.; sia dell’assenza, nel testo novellato dell’art.
576 cod. proc. pen.,
di ogni riferimento a specifici mezzi di impugnazione della parte civile; sia,
infine, della circostanza che l’art. 593 cod. proc. pen. identifica unicamente nel
pubblico ministero e nell’imputato i soggetti legittimati ad appellare contro
le sentenze di primo grado;
che, in forza della norma transitoria di cui all’art.
10, comma 1, della legge n. 46 del 2006, d’altro canto, la nuova disciplina
introdotta da tale legge si applica anche ai procedimenti in corso, estendendo
così la sua efficacia agli appelli anteriormente proposti;
che il medesimo art. 10, peraltro – dopo aver sancito,
al comma 2, che l’appello già proposto dall’imputato o dal pubblico ministero
contro una sentenza di proscioglimento debba essere dichiarato inammissibile –
al successivo comma 3 rimette sostanzialmente in termini le predette parti, ai
fini dell’impugnazione della sentenza mediante ricorso per cassazione,
prevedendo che quest’ultimo possa venir proposto
entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità;
che analogo potere non è riconosciuto, invece, alla
parte civile, cui la norma censurata non fa alcun riferimento;
che si determinerebbe, sotto tale aspetto, una
disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione, e dunque lesiva
tanto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) che di quello della parità
delle parti nel processo (art. 111 Cost.);
che, rispetto all’appello anteriormente proposto dalla
parte civile, troverebbe infatti applicazione la disposizione di cui all’art.
568, comma 5, cod. proc. pen., a fronte della quale l’appello stesso si
convertirebbe in ricorso per cassazione;
che ciò non varrebbe, tuttavia, a tutelare
adeguatamente la parte civile, giacché – qualora l’appello fosse basato
esclusivamente su argomentazioni di merito, ovvero risultasse sottoscritto da
un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione – il gravame, una volta
convertito in ricorso, diverrebbe automaticamente inammissibile;
che nel giudizio di costituzionalità si è costituita
G. G., parte civile nel giudizio a quo,
la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,
contestando la correttezza della premessa da cui muove il dubbio di
costituzionalità: vale a dire la supposta rimozione, ad opera della legge n. 46
del 2006, del potere della parte civile di appellare contro le sentenze di
proscioglimento;
che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte
d’appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 111 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte
in cui non prevede un regime transitorio per l’appello proposto dalla parte
civile contro una sentenza di proscioglimento, analogo a quello contemplato dai
commi 2 e 3 del medesimo art. 10 per l’imputato e per il pubblico ministero;
che la Corte rimettente – chiamata a pronunciarsi
sull’appello proposto dalle parti civili avverso la sentenza di assoluzione
degli imputati dai reati di truffa pluriaggravata e di estorsione, loro
ascritti – muove anch’essa dall’assunto per cui la sopravvenuta legge n. 46 del
2006 avrebbe eliminato il potere di appello della parte civile contro le
sentenze di proscioglimento;
che, su tale premessa, il rimettente lamenta che il
legislatore non abbia previsto, per detta parte processuale, alcun regime
transitorio, omologo a quello contemplato nei commi 2 e 3 dell’art. 10 per il
pubblico ministero e l’imputato;
che – non risultando possibile un’interpretazione
estensiva di tale disciplina, in ragione del principio di tassatività
delle impugnazioni – ne conseguirebbe, anche a parere di questo rimettente, una
evidente disparità di trattamento fra pubblico ministero ed imputato, da un
lato, e parte civile, dall’altro: disparità da ritenere priva di ragionevole
giustificazione, e dunque lesiva dei principi di eguaglianza e di parità delle
parti nel processo;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata, ribadendo l’erroneità del presupposto interpretativo
secondo cui la legge n. 46 del 2006 avrebbe privato la parte civile della
possibilità di appellare contro la sentenza di proscioglimento;
che si è altresì costituita la società U. I., parte
nel giudizio a quo, quale
responsabile civile, concludendo per l’accoglimento della questione:
risulterebbe evidente, infatti – ad avviso della difesa dell’interveniente – la
sussistenza di una lacuna del regime transitorio per la parte civile, lesiva
del precetto costituzionale di parità delle parti nel processo, benché, sul
piano “storico”, tale omissione sia spiegabile con l’erronea convinzione del
legislatore di avere abolito l’appello del pubblico ministero, mantenendo
invece quello della parte civile.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano
questioni identiche o connesse, onde i relativi giudizi vanno riuniti per
essere definiti con unica decisione;
che la Corte d’appello di Bologna dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come
modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice
di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui – in asserito contrasto con i principi di
eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto
di azione e di difesa (artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione) – esclude che la parte civile possa proporre appello contro la
sentenza di proscioglimento dell’imputato;
che, con due ordinanze di analogo tenore, la Corte
d’appello di Venezia e la Corte d’appello di Brescia censurano, a loro volta –
in relazione ai principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo (artt. 3 e 111 Cost.) – le disposizioni transitorie di cui
all’art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevedono solo a
favore dell’imputato e del pubblico ministero, e non anche della parte civile,
una «restituzione in termini» per proporre ricorso per cassazione, di seguito
alla declaratoria di inammissibilità dell’appello
proposto contro una sentenza di proscioglimento, anteriormente all’entrata in
vigore della medesima legge (commi 2 e 3);
che i giudici a quibus muovono dalla comune premessa interpretativa in
forza della quale la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello
della parte civile: conclusione che si imporrebbe alla luce del generale
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di
cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che,
per un verso, l’art. 593 cod. proc. pen. non include la parte civile
tra i soggetti legittimati a proporre appello; e, per un altro verso, il nuovo
testo dell’art. 576 del medesimo codice – ove non compare più la previsione
secondo la quale alla parte civile è consentito proporre impugnazione con lo
stesso mezzo previsto per il pubblico ministero – non specifica di quali mezzi
di impugnazione detta parte sia ammessa a fruire;
che, peraltro, la Corte di cassazione ha avuto modo di
affermare l’opposta tesi, in virtù della quale la citata novella non avrebbe
affatto determinato il venir meno, in capo alla parte civile, del potere di
appello contro le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della
responsabilità civile (si veda Cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio
2006, n. 22924);
che la Corte di legittimità ha fatto segnatamente
leva, in questa direzione, sulla voluntas legis, quale risultante alla luce dei lavori
parlamentari: lavori da cui emergerebbe in modo univoco come le modifiche
apportate al testo normativo originariamente approvato dal Parlamento, dopo il
suo rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 74 Cost. – e, in particolare, la soppressione, nell’art. 576 cod. proc. pen.,
dell’inciso «con il mezzo previsto dal pubblico ministero» – mirassero a
recepire il rilievo formulato nel messaggio presidenziale, circa l’eccessiva
compressione della tutela degli interessi civili delle vittime del reato che
sarebbe scaturita dalle soluzioni legislative inizialmente adottate,
ripristinando il potere di appello della parte civile;
che, a fronte di questa diversa opzione ermeneutica,
altra sezione della stessa Corte di cassazione ha quindi rimesso la questione
alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 cod. proc. pen., onde dirimere il contrasto
interpretativo insorto sul punto;
che, pertanto, deve registrarsi l’assenza, allo stato,
di un “diritto vivente”, conforme alla premessa interpretativa posta a base dei
dubbi di legittimità costituzionale: risultando al riguardo formulata anche una
diversa soluzione, che varrebbe a soddisfare il petitum della Corte d’appello di
Bologna (che censura la disciplina “a regime”); ed a rimuovere, altresì, il
presupposto logico-giuridico dell’esigenza – postulata dalle Corti d’appello di
Venezia e di Brescia – di dettare, per i gravami della parte civile, una
disciplina transitoria analoga a quella stabilita per l’imputato e per il
pubblico ministero, in correlazione alla limitazione dei poteri di appello di
queste ultime parti disposta dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006;
che a ciò va aggiunto come neppure in ordine alla
disciplina transitoria si riscontri uniformità di vedute: essendosi affermato,
da una parte della giurisprudenza di legittimità, che ove pure la nuova legge
avesse effettivamente rimosso il potere di appello della parte civile, non ne
conseguirebbe comunque – contrariamente a quanto assumono i rimettenti –
l’inammissibilità dell’appello anteriormente proposto da detta parte; e ciò in
quanto la disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 1 – evocata dai
giudici a quibus a sostegno del loro assunto –
nello stabilire che «la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della medesima», si sarebbe limitata soltanto a
riaffermare il generale principio tempus regit actum, tipico della
materia processuale;
che i giudici rimettenti hanno omesso, d’altro canto,
di fornire una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali gli argomenti
che sostengono l’opposto orientamento interpretativo non possano essere
condivisi;
che a ciò consegue la manifesta inammissibilità delle
questioni: giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
mancata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce, in via
esclusiva, al giudice rimettente e la carenza di una verifica di altre e
diverse soluzioni interpretative – per far fronte al dubbio di costituzionalità
ipotizzato – integrano, nel modello del giudizio incidentale di
costituzionalità, omissioni significative e tali da non abilitare il giudice a
sollevare la questione di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 34 del
2006, n. 381
del 2005 e n.
279 del 2003);
che le questioni vanno dichiarate, pertanto,
manifestamente inammissibili.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di
Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 111
della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia e dalla Corte d’appello di
Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 6 febbraio 2007.