ORDINANZA N. 61
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell’8 marzo 2005 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento penale a carico di P.G., iscritta al n. 251 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24
gennaio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Tribunale di Ragusa, con
ordinanza dell’8 marzo
che
il Tribunale procede alla celebrazione di un dibattimento a seguito del rinvio
a giudizio deliberato, in esito all’udienza preliminare, da un giudice nei cui
confronti era stata proposta dichiarazione di ricusazione da parte
dell’imputato e del suo difensore;
che,
secondo quanto riferito dal rimettente, la competente Corte di appello ha
rigettato la domanda di ricusazione, in epoca successiva alla decisione di
rinvio a giudizio e antecedente all’avvio del dibattimento, con provvedimento
impugnato per cassazione mediante un ricorso non ancora definito;
che,
in apertura del dibattimento, il difensore dell’imputato ha eccepito la nullità
del decreto di rinvio a giudizio, in base ad una asserita analogia fra tale
provvedimento e la sentenza – nella specie, quella di non luogo a procedere –
la cui deliberazione sarebbe stata preclusa al giudice ricusato secondo il
disposto dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen.;
che,
secondo il giudice a quo, non potrebbe essere accolta una
«interpretazione estensiva» del divieto posto nel citato comma 2 dell’art. 37,
alla luce delle differenze di forma, funzione e contenuto tra il decreto che
dispone il giudizio e la sentenza;
che
tuttavia, sempre secondo il rimettente, le valutazioni richieste in esito
all’udienza preliminare dovrebbero essere garantite, sotto il profilo
dell’imparzialità e della terzietà del giudice, a
prescindere dal tenore della decisione assunta (rinvio a giudizio o non luogo a
procedere), e dunque attraverso un generale divieto di definire «nel merito la
fase del giudizio»;
che, infatti,
questa stessa Corte avrebbe più volte evidenziato come l’alternativa decisoria
posta al giudice in esito all’udienza preliminare debba ormai essere sciolta
mediante una valutazione sul merito dell’accusa, con una deliberazione
«pregiudicabile» alla luce di precedenti provvedimenti sul medesimo oggetto, e
con conseguente rilevanza delle norme in materia di incompatibilità (sono
citate le sentenze
n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001);
che
l’ammissibilità della decisione di rinvio a giudizio da parte del giudice
ricusato, in particolare, contrasterebbe con l’art. 3 Cost. sotto un duplice
profilo: sarebbe «irragionevole», per un verso, che il giudice dell’udienza
preliminare possa deliberare il relativo decreto ma non la sentenza di non
luogo a procedere; una disparità ingiustificata di trattamento, per altro
verso, sarebbe istituita tra imputati in posizione suscettibile di
proscioglimento, costretti ad attendere la decisione sull’istanza di
ricusazione, ed imputati da rinviare a giudizio, per i quali l’udienza
preliminare potrebbe essere definita senza alcuna necessità di preventiva
conclusione del procedimento incidentale;
che
la norma censurata contrasterebbe anche con l’art. 24 Cost., poiché
nell’udienza preliminare devono essere formulate, a pena di decadenza, le
domande di accesso ai riti speciali, e l’opportunità di proporle non potrebbe
essere serenamente vagliata da chi assuma di trovarsi di fronte ad un giudice
non terzo né imparziale, mentre la disciplina vigente non assicura, con il
divieto del rinvio a giudizio, che la fase in corso resti aperta (e con essa
resti aperta la possibilità dell’accesso ai riti) fino all’eventuale
sostituzione del magistrato procedente;
che
la disciplina censurata contrasterebbe, infine, con i princìpi
del «giusto processo» sanciti nell’art. 111 Cost., a partire dalla terzietà ed imparzialità del giudice, posto che il decreto
di rinvio a giudizio chiude una fase divenuta per se stessa fondamentale nel
rito accusatorio, così da non potersi ammettere che, a differenza del
provvedimento di definizione alternativa della stessa fase, venga deliberato
dal giudice ricusato;
che,
in punto di rilevanza, il rimettente osserva che «la nullità conseguente ad una
eventuale pronuncia di accoglimento della dichiarazione di ricusazione rientra
nelle nullità di ordine generale ed assolute di cui all’art. 178, lettera a), c.p.p.», e
che il vizio in questione, una volta rilevato nel giudizio a quo, comporterebbe una regressione del procedimento;
che,
a parere del Tribunale, il provvedimento di rigetto della dichiarazione di ricusazione
intervenuto dopo il decreto che dispone il giudizio sarebbe irrilevante, in
quanto non idoneo a sanare «con efficacia retroattiva» la nullità eventualmente
verificatasi, anche considerando che l’attuale pendenza del procedimento
incidentale – dovuta al ricorso per cassazione proposto dall’imputato contro
l’ordinanza della corte di appello – comporterebbe la perdurante possibilità di
un accoglimento della relativa domanda;
che
nel giudizio, con atto depositato il 31 maggio 2005, è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato;
che
ad avviso della difesa erariale la questione, nella parte in cui prospetta un
pregiudizio per il pieno esercizio del diritto di difesa mediante domanda di
accesso ai riti speciali, sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, posto
che nessuna richiesta in tal senso risulta proposta nel giudizio a quo;
che
il rimettente, più in generale, avrebbe giustificato la rilevanza della
questione in base ad un’erronea interpretazione della legge, dato che
l’accoglimento della dichiarazione di ricusazione non implica necessariamente
una regressione del giudizio, spettando piuttosto al giudice del procedimento
incidentale l’indicazione degli atti che conservano efficacia;
che
infine, sempre secondo l’Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe
infondata, posto che il divieto per il giudice ricusato di definire il merito
dell’imputazione non potrebbe estendersi al decreto di rinvio a giudizio, il
quale, pur concludendo una fase processuale, non esprimerebbe una valutazione funditus circa il fondamento dell’accusa.
Considerato che
il Tribunale di Ragusa solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2,
del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice
ricusato non possa pronunciare, all’esito dell’udienza preliminare, il decreto
che dispone il giudizio;
che il rimettente fonda la rilevanza della
questione proposta sull’assunto che la sentenza emessa dal giudice in pendenza
del giudizio incidentale sulla ricusazione sia nulla, ed invoca di conseguenza
una pronuncia additiva di questa Corte che comporti lo stesso trattamento
giuridico per il decreto che dispone il giudizio;
che lo stesso rimettente riferisce di come, nel
caso di specie, l’istanza di ricusazione sia stata rigettata dopo il decreto
che ha disposto il giudizio e prima dell’inizio del dibattimento;
che il giudice a quo, con riferimento a tale
ultima circostanza, non fornisce alcuna motivazione circa l’applicabilità o
meno, nel caso sottoposto al suo esame, della giurisprudenza di legittimità che
ritiene valido il provvedimento emesso in violazione del divieto di cui
all’art. 37, comma 2, cod. proc. pen.,
se l’istanza di ricusazione sia stata successivamente rigettata (ex plurimis, sentenza della Corte di cassazione, sezione
sesta, 18 gennaio 2000, n. 275);
che risulta impropria e apodittica, a tale
proposito, l’affermazione secondo cui la pronuncia di rigetto del giudice della
ricusazione non «consente di ritenere sanata con efficacia retroattiva» la
nullità del provvedimento emesso dal giudice nei cui confronti era stata
proposta istanza di ricusazione, sia perché non chiarisce per quale ragione
sarebbe nullo l’atto cui riferire una ipotetica «sanatoria», sia perché, ove
fosse configurabile, la sanatoria stessa sarebbe, per sua natura, retroattiva;
che l’assenza di adeguata
motivazione circa i presupposti interpretativi che condizionano la rilevanza
della questione è causa di inammissibilità della questione medesima (ex plurimis, ordinanze n. 346 del
2006 e n.
298 del 2005).
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, del codice procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Ragusa con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il
19 febbraio 2007.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Depositata
in