SENTENZA N. 224
composta dai
signori:
- Cesare
RUPERTO Presidente
- Fernando
SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo
VARI "
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Valerio
ONIDA "
- Carlo
MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C. S.,
iscritta al n. 438 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
30, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo
2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
1. — Il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Montepulciano, con ordinanza emessa il 10 maggio
2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, cod. proc. pen.,
«nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, avendo
contribuito a pronunciare sentenza di condanna di primo grado, si ritrovi, a
seguito di successive vicende processuali, a dover riesaminare la medesima
fattispecie, sia pure ai … limitati fini dell’eventuale pronuncia del decreto
che dispone il giudizio».
Il giudice a quo premette, in punto di fatto, di aver concorso, quale
componente del collegio, alla pronuncia della sentenza di condanna emessa il 26
aprile 1998 dal Tribunale di Montepulciano nei confronti dell’imputato C.S. A
seguito dell’annullamento della decisione da parte della Corte di appello di
Firenze e della conseguente regressione del procedimento, esso rimettente — che
aveva nel frattempo assunto le funzioni di Giudice delle indagini preliminari
nello stesso Tribunale — si era peraltro trovato a conoscere nuovamente, in
sede di udienza preliminare, dei fatti in precedenza giudicati.
L’«eccezione di incompatibilità» —
sollevata per tale ragione dalla difesa dell’imputato — non poteva, tuttavia, secondo il rimettente, essere accolta in
base alle norme vigenti, non rientrando la fattispecie in questione fra quelle
elencate dall’art. 34 cod. proc. pen.; né, d’altra parte, poteva configurarsi
un obbligo di astensione di esso giudice ai sensi dell’art. 36 cod. proc. pen.,
e particolarmente della lettera h) di
tale disposizione, in quanto le «ragioni di convenienza», cui essa ha riguardo,
sono, per giurisprudenza consolidata, di natura esclusivamente
extraprocessuale.
Ad avviso del giudice a quo, l’art. 34, comma 1, cod. proc.
pen. contrasterebbe, peraltro, sotto il profilo indicato, con gli artt. 3, 24 e
111 Cost. L’ipotesi del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza,
venga chiamato a riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza
preliminare, risulterebbe, infatti, del tutto analoga a quella — considerata
per converso generativa di incompatibilità dalla norma impugnata — del giudice
che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio, si trovi
ad esercitare le proprie funzioni in un diverso grado o nel giudizio di rinvio
dopo l’annullamento. Anche nella prima evenienza si assisterebbe, per vero, ad
una evidente compromissione dell’imparzialità del giudice, a fronte della
“forza di prevenzione” esercitata, nella rinnovata fase processuale, dalle
valutazioni compiute ai fini della precedente decisione.
Quanto, poi, alla rilevanza della
questione, il rimettente evidenzia come dalla sua decisione venga a dipendere
«il regolare e imparziale svolgimento dell’udienza preliminare» in corso nel
giudizio a quo.
2. — È intervenuto nel giudizio di
costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
L’Avvocatura erariale sottolinea, in
particolare, come questa Corte abbia in più occasioni chiarito che la
disciplina delle incompatibilità è volta ad evitare che la valutazione sul
merito dell’accusa possa essere, o apparire, pregiudicata da precedenti
valutazioni «di merito», onde la «relazione di incompatibilità»
costituzionalmente rilevante avrebbe come termine di riferimento esclusivo il
«giudizio» vero e proprio, ossia l’accertamento di merito sulla responsabilità
dell’imputato. Tale qualifica non spetterebbe, per contro, all’udienza
preliminare, in quanto sede di valutazioni meramente «propedeutiche» al
giudizio stesso.
Considerato in diritto
1. — Il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Montepulciano dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta, dell’art. 34,
comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del
giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio, si
trovi, per effetto dell’annullamento della sentenza stessa e della conseguente
regressione del processo, a dover riesaminare la medesima vicenda in sede di
udienza preliminare.
Alla radice del quesito di
costituzionalità vi è il rilievo del diverso trattamento riservato alla
fattispecie in esame rispetto ad ipotesi analoghe, per le quali è invece sancita
l’incompatibilità, e particolarmente rispetto a quella del giudice che, avendo
concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, sia chiamato ad
esercitare funzioni di giudice negli altri gradi o a partecipare al giudizio di
rinvio dopo l’annullamento. Risulterebbero in tal modo compromessi, oltre al
principio di uguaglianza, anche il diritto di difesa e la garanzia del giusto
processo, di riflesso al vulnus dei
principi di terzietà e imparzialità del giudice.
2. — La questione è fondata.
2.1. — La norma oggetto dello scrutinio
di costituzionalità, dettando la regola primaria in tema di incompatibilità del
giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, delinea una
incompatibilità di tipo “verticale” — in senso tanto “ascendente” che
“discendente” — escludendo segnatamente che il giudice che ha pronunciato o
concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento possa esercitare
funzioni di giudice negli altri gradi, ovvero partecipare al giudizio di rinvio
dopo l’annullamento o al giudizio per revisione.
Alla previsione normativa resta
estranea la fattispecie che qui interessa, ossia quella del giudice che, avendo
pronunciato o concorso a pronunciare sentenza di primo grado, sia chiamato ad
esercitare funzioni di giudice dell’udienza preliminare nel medesimo processo
per effetto di una vicenda regressiva conseguenziale all’annullamento della
decisione da parte del giudice di appello. L’udienza preliminare non può essere
infatti considerata quale «grado diverso» rispetto alla fase del giudizio; né
si configura l’ipotesi del «giudizio di rinvio dopo l’annullamento»,
trattandosi di formula la quale, nel presupporre una separazione tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium, evoca altresì una
fase tipica del processo — quella appunto del «giudizio» — dalla quale esula,
nella sistematica del codice di rito, l’udienza preliminare.
La fattispecie avuta di mira non
rientra neppure nel campo applicativo del comma 2 dello stesso art. 34 cod.
proc. pen., il quale stabilisce, bensì, che non possa partecipare al giudizio
il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare,
senza tuttavia prevedere l’incompatibilità nell’evenienza specularmente
inversa.
Il carattere tassativo delle ipotesi di
incompatibilità è d’altro canto di ostacolo all’estensione in via analogica
delle disposizioni che le contemplano a casi diversi da quelli in esse
considerati.
2.2. — Nel valutare la conformità di
tale assetto normativo ai parametri costituzionali invocati, va premesso come,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla
incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento
presidiano i valori costituzionali della terzietà e dell’imparzialità della
giurisdizione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito
della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della
prevenzione” — ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già
presa o a mantenere un atteggiamento già assunto — scaturente da valutazioni
cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. Il secondo termine della
relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante, espressivo della
sede “pregiudicata” dall’accennato effetto di “condizionamento”, è stato
identificato nel «giudizio» contenutisticamente inteso, e cioè in ogni sequenza
procedimentale — anche diversa dal giudizio dibattimentale — la quale,
collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l’attività
“pregiudicante”, implichi una valutazione sul merito dell’accusa, e non
determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché
adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali.
3. — Orbene, a seguito delle importanti
innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479,
l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della
quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia
dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che
attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato
ad adottare. L’esigenza di completezza delle indagini preliminari, riaffermata
anche di recente da questa Corte (v. sentenza n. 115 del
2001) ed ora significativamente valutabile anche in sede di udienza
preliminare, al cui giudice è attribuito il potere di disporre l’integrazione
delle indagini stesse (art. 421-bis cod.
proc. pen.); l’analogo potere di integrazione concernente i mezzi di prova, a fronte
del quale il giudice può assumere anche d’ufficio le prove delle quali appaia
evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art.
422 cod. proc. pen.); le nuove cadenze delle indagini difensive — introdotte
dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 — ed il conseguente ampliamento del tema
decisorio, non più limitato al materiale raccolto dall’organo dell’accusa: sono
tutti elementi di novità che postulano, all’interno della udienza preliminare,
da un lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e, dall’altro,
un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde —
quanto alla determinazione conclusiva — un apprezzamento del merito ormai privo
di quei caratteri di “sommarietà” che prima della riforma erano tipici di una
delibazione tendenzialmente circoscritta allo “stato degli atti”.
Accanto a ciò, vengono poi in
considerazione i nuovi “contenuti” che, sempre alla stregua degli apporti
novellistici, può assumere la decisione con la quale il giudice è chiamato a
definire l’udienza preliminare. In base alla nuova formulazione dell’art. 425
cod. proc. pen., infatti, la regula iuris
posta a fondamento del rinvio a giudizio, si radica — in positivo — sulla
sufficienza, non contraddittorietà e, comunque, idoneità degli elementi
acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, imponendosi, in caso di diverso
apprezzamento, l’adozione della sentenza di non luogo a procedere.
Quest’ultima, a sua volta, può scaturire anche dal riconoscimento di
circostanze attenuanti e dalla correlativa applicazione della disciplina di cui
all’art. 69 cod. pen., con i riflessi tipici delle statuizioni che incidono sul
merito della causa; ed ugualmente sul merito finisce per proiettarsi la
sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità — ora consentita,
quando non ne consegua l’applicazione di una misura di sicurezza —, trattandosi
di sentenza che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, postula «il
necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto reato» (cfr. sentenza n. 41 del
1993).
L’alternativa decisoria che si offre al
giudice quale epilogo dell’udienza preliminare, riposa, dunque, su una
valutazione del merito della accusa ormai non più distinguibile — quanto ad
intensità e completezza del panorama delibativo — da quella propria di altri
momenti processuali, già ritenuti non solo “pregiudicanti”, ma anche
“pregiudicabili”, ai fini della sussistenza della incompatibilità.
La conclusione è avvalorata, del resto,
dalla previsione del nuovo comma 2-bis
dell’art. 34 cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 171 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, il quale — a conferma della particolare cautela che oggi
circonda il momento decisionale dell’udienza preliminare, quanto al pericolo
della forza pregiudicante di atti compiuti in precedenza — ha sancito
l’incompatibilità a tenere l’udienza preliminare nei confronti del giudice che,
nel medesimo procedimento, abbia svolto funzioni di giudice per le indagini
preliminari.
4. — Alla luce delle considerazioni che
precedono, se è indubbio che la pronuncia di una sentenza di merito, a causa
del compimento di una valutazione contenutistica dell’ipotesi di accusa, è
attività idonea a pregiudicare il successivo esercizio di analoghe funzioni da
parte del medesimo giudice nell’ambito dello stesso processo, deve riconoscersi
che tale pregiudizio può in concreto realizzarsi anche quando l’ulteriore
attività giurisdizionale cui il giudice è chiamato — nella specie, a seguito di
vicenda regressiva — sia costituita dall’udienza preliminare. Anche in tale
ipotesi ricorre infatti il pericolo che l’art. 34, comma 1, cod. proc. pen. è
finalizzato a rimuovere: vale a dire che le valutazioni demandate al giudice
dell’udienza preliminare siano o possano apparire condizionate dalla cosiddetta
“forza della prevenzione”, e cioè dalla naturale propensione a tenere fermo il
giudizio precedentemente espresso in ordine alla medesima res iudicanda.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del
giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata,
nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 4 luglio 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 6 luglio 2001.