SENTENZA
N. 26
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del codice penale
militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1975 dal Tribunale
militare territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Sandri
Ivan Alessandro Francesco, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre
1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza del 10 luglio 1975, emessa nel corso di un procedimento a carico di
Ivan Alessandro Francesco Sandri, imputato di aver tentato di investire con la
propria automobile (e dunque di uccidere) una guardia di pubblica sicurezza,
che in divisa gli aveva intimato di arrestarsi, il tribunale militare di Padova
ha impugnato - per violazione degli artt. 3 e 27 terzo comma Cost. - quella
parte dell'articolo 186 primo comma del codice penale militare di pace, che
prevede la pena dell'ergastolo per la violenza consistente nell'omicidio
"ancorché tentato", contro un superiore.
Sanzionando
con l'identica pena, un tempo della morte ed ora dell'ergastolo, l'omicidio
commesso e quello tentato, il legislatore avrebbe arbitrariamente equiparato -
secondo il giudice a quo - ipotesi affatto diverse, che le stesse norme
penali militari mantengono generalmente ben distinte. Né i giudici potrebbero
adeguare le pene alla gravità dei singoli comportamenti, mediante il ricorso alle
circostanze attenuanti: poiché, in ogni caso, l'art. 52 c.p.m.p. vieterebbe -
nel numero 1 dell'ultimo comma - di infliggere una pena inferiore a quindici
anni di reclusione.
A parte la
violazione del principio di eguaglianza, la norma impugnata sarebbe d'altronde
in contrasto con le finalità di "rieducazione" che l'art. 27 terzo
comma Cost. assegna alla pena, per il fatto stesso di prevedere una sanzione
sproporzionata all'entità del fatto-reato.
2. - Il
Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, replica che il giudice a quo avrebbe preso le mosse da
una inesatta valutazione delle norme del codice penale militare di pace.
Infatti, tali norme prevederebbero la pena dell'ergastolo là dove la lesione
della disciplina militare si associ ad una rilevante offesa dell'incolumità
individuale del superiore; mentre, per le minori offese di quest'ultimo bene,
in luogo dell'ergastolo dovrebbero venire inflitte pene assai meno severe.
Inoltre, pur quando sia prescritta la pena edittale dell'ergastolo,
l'Avvocatura dello Stato ritiene che la sanzione da infliggere in concreto
possa essere commisurata all'effettiva gravità dei singoli casi, attraverso il
gioco delle circostanze attenuanti, che il giudice a quo non avrebbe
adeguatamente considerato.
Quanto poi
alla pretesa violazione dell'art. 27 terzo comma Cost., il giudice a quo
confonderebbe i problemi di legittimità costituzionale con i problemi di
politica legislativa; dimenticando - oltre tutto - che la Corte ha già
dichiarato infondata la questione di legittimità della pena dell'ergastolo, con
la sentenza n.
264 del 1974.
Considerato in diritto
1. - Il
tribunale di Padova prospetta anzitutto la violazione del principio
costituzionale di eguaglianza, per effetto di quel disposto dell'art. 186 primo
comma del codice penale militare di pace, che stabilisce la pena edittale
dell'ergastolo per la violenza consistente nell'omicidio tentato contro un
superiore: in ciò completamente equiparato all'insubordinazione costituita
dall'omicidio volontariamente commesso. Il giudice a quo rileva infatti,
nella parte iniziale dell'ordinanza di rinvio, l'irragionevolezza della
previsione di un medesimo trattamento per fatti cosi diseguali, che il
legislatore considera - di regola - ben diversamente gravi ai fini della
repressione penale.
Esaminata
sotto questo aspetto, l'impugnativa dev'essere accolta. É giurisprudenza
costante della Corte che la configurazione delle fattispecie criminose e le
valutazioni sulla congruenza fra i reati e le pene appartengono alla politica
legislativa; salvo però il sindacato giurisdizionale sugli arbitri del
legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale gravità da
risultare radicalmente ingiustificate. Ma questo é appunto il caso della norma
impugnata, là dove essa commina, per l'omicidio tentato ai danni di un
superiore, la massima fra le sanzioni penali previste in tempo di pace.
Nell'ordinamento
vigente si riscontra più volte che taluni eventi lesivi di determinati beni
giuridicamente protetti siano equiparati, quoad poenam, ad eventi di
pericolo anziché di danno effettivo: sino al punto di venir fatti rientrare
nell'ambito di una comune ed unitaria ipotesi normativa. Ma le norme che
assoggettano il tentativo e la consumazione allo stesso regime penale
costituiscono pur sempre alcunché di eccezionale rispetto ai principi
ispiratori del diritto italiano.
Il nostro
sistema normativo s'informa invece al criterio, espresso nell'art. 56 cod.
pen., della disciplina autonoma del tentativo nei confronti del corrispondente
reato consumato: con la conseguenza che il primo é sottoposto a quelle sanzioni
più miti, che il legislatore ha ritenuto adeguate alla mancata verificazione
dell'evento peculiare del secondo. Questo criterio é stato seguito - nell'art.
46 - anche dal codice penale militare di pace. La stessa regola in particolar
modo si osserva, nel diritto penale comune, quanto al delitto consistente nel
tentativo di omicidio.
Certo é che
l'art. 186 c.p.m.p. - nel primo e, in parte, nel secondo comma - ricomprende ed
appiattisce in un'unica ipotesi delittuosa (quella dell'insubordinazione con
violenza) distinte condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi
oggettivi e soggettivi. Queste differenze sostanziali vengono annullate,
assumendosi che la violenza contro il superiore, quale che sia la condotta
dell'agente e indipendentemente dall'entità dell'offesa, consumata o anche
soltanto tentata, alla vita o all'integrità del superiore stesso, comporterebbe
una eguale lesione del rapporto di subordinazione gerarchica.
Tra i due
ordini di beni della cui tutela si tratta, la vita o l'integrità fisica del
superiore gerarchico, da un lato, e la disciplina militare, dall'altro, il
legislatore, definendo questa figura di reato plurioffensivo nel quale i vari
delitti contro la persona del superiore rappresentano l'elemento costitutivo
dell'unico delitto contro la disciplina, ha operato una assoluta equiparazione
di condotte diversissime: quali l'omicidio volontario, il tentato omicidio,
l'omicidio preterintenzionale e, se la violenza é portata contro un superiore
ufficiale, le lesioni gravissime o gravi. Siffatta equiparazione di condotte
diverse - e diversamente valutate dalla legge penale comune con la previsione
di pene fortemente differenziate - non può sfuggire alle censure di
irragionevolezza.
Chiaro che
nel bilanciare i due tipi di beni, lesi dal delitto in questione, il
legislatore ha operato uno stravolgimento dell'ordine dei valori messi in
gioco: anteponendo la disciplina militare in tempo di pace, intesa nel senso
riduttivo di obbedienza e di rispetto dell'inferiore verso il superiore, a quel
bene supremo dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di
qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta, che é il diritto
alla vita. Non a caso, la violenza commessa dall'inferiore viene egualmente
sanzionata con la pena edittale dell'ergastolo, sia che si tratti di omicidio
(ancorché tentato o preterintenzionale), sia che il reato consista - secondo
l'art. 186 cpv. - in lesioni personali gravissime o gravi. Ne segue che il
codice penale militare di pace prescinde sia dalla concreta intenzione lesiva
dell'agente, sia dalla ben diversa gravità degli effetti delle varie condotte
criminose, per quanto riguarda la persona del soggetto offeso: quasi che la
tutela dell'esistenza o dell'incolumità del superiore fossero semplicemente in
funzione dell'ossequio da prestare alla divisa ed al grado.
Del resto,
l'incoerenza del legislatore é confermata, all'interno dello stesso codice
penale militare di pace, dal confronto fra ciò che la norma impugnata
stabilisce in tema di insubordinazione con violenza e ciò che risulta, per
converso, in tema di violenza esercitata contro l'inferiore. Anche in questo
ultimo caso, l'art. 195 secondo comma c.p.m.p. considera unitariamente
l'omicidio, volontario o tentato o preterintenzionale, e le lesioni personali
gravissime o gravi; ma non per sottoporli alla medesima pena, bensì per
rinviare alle differenziate sanzioni disposte dalle norme penali comuni,
sebbene aumentate fino a un terzo. Eppure é pacifico che in queste stesse
ipotesi l'offesa riguarda, oltre che la vita o l'incolumità dell'inferiore, i
doveri inerenti al rapporto gerarchico ed alla disciplina in genere: poiché la
gerarchia non va considerata a senso unico, ma implica una serie di obblighi
gravanti sul superiore verso l'inferiore; mentre l'ordinamento delle forze
armate deve sempre garantire nei rapporti personali "la pari dignità di
tutti i militari", come oggi dispone l'art. 4 terzo comma della legge 11
luglio 1978, n. 382 (contenente le "Norme di principio sulla disciplina
militare").
Per questo
complesso di ragioni, la norma impugnata rappresenta pertanto una deroga così
ingiustificata rispetto ai principi del diritto penale vigente, da ledere
l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (sicché non occorre esaminare
l'ulteriore censura sollevata in vista dell'art. 27 terzo comma Cost.). Ma
l'annullamento dell'art. 186 primo comma c.p.m.p., nella parte riguardante il
tentato omicidio del superiore, non determina affatto la depenalizzazione di
tale fattispecie. Valgono invece, per colmare transitoriamente la lacuna, le
norme penali comuni in materia di delitto tentato. E nulla esclude che il
legislatore riestenda al tentativo di omicidio l'autonoma figura
dell'insubordinazione con violenza: purché la più grave sanzione di questo
reato, in quanto commesso dall'inferiore contro il superiore, sia contenuta in
limiti tali da non compromettere la necessaria razionalità delle scelte di
politica legislativa.
2. - La
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma
c.p.m.p., relativamente al tentativo di omicidio del superiore, dev'essere
estesa - in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - al passo
concernente l'omicidio preterintenzionale. Di per se stessa, l'equiparazione
dell'omicidio preterintenzionale all'omicidio volontario, entrambi sanzionati
con la pena edittale dell'ergastolo malgrado il profondo divario che separa
l'elemento psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe
conciliabile con i criteri ispiratori dell'ordinamento penale. Ma una volta
annullata la parte della disposizione normativa riguardante l'omicidio tentato,
il contestuale riferimento all'omicidio preterintenzionale si rivela ancor più
sbilanciato - come suol dirsi nel linguaggio dottrinale - di quanto già non
fosse in precedenza.
Considerazioni
analoghe valgono anche per ciò che attiene all'art. 186 secondo comma, nella
parte in cui commina la pena dell'ergastolo per l'insubordinazione violenta
consistente in lesioni personali gravissime o gravi, se commesse in danno di un
ufficiale. Parificando le lesioni stesse all'omicidio, la norma in questione
aggrava in maniera arbitraria il trattamento del primo reato, rispetto a quanto
é previsto per la generalità delle altre condotte del medesimo genere, sia dal
codice penale comune che dal codice penale militare di pace; per cui la
incostituzionalità deriva in tal caso, a più forte ragione, dagli stessi motivi
sui quali si fonda la decisione di accoglimento dell'impugnativa proposta dal
giudice a quo.
Vero é che
l'illegittimità conseguenziale non coinvolge la parte residua dell'art. 186
secondo comma c.p.m.p.: sicché le lesioni gravissime o gravi, se commesse in
danno di un superiore non ufficiale, continuano ad esser sanzionate con la
reclusione da sette a quindici anni; laddove il medesimo tipo di offesa rimane
sottoposto alle meno severe sanzioni penali comuni, proprio nell'ipotesi che il
soggetto passivo sia un ufficiale. Ma la sfasatura che transitoriamente ne
discende potrà trovare rimedio in occasione della prevista riforma del codice
penale militare di pace: sia nel senso di "eliminare la distinzione tra
insubordinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore
non ufficiale" secondo l'espresso disposto dell'art. 2 n. 9 del disegno di
legge n. 1255, comunicato dal Governo alla Presidenza del Senato il 13 giugno
1978; sia anche nel senso di ristabilire la distinzione già in atto, nella
misura consentita dall'esigenza della ragionevolezza.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale
militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o";
b) dichiara -
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità
costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole "
ancorché... preterintenzionale";
c) dichiara -
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità
costituzionale dell'art 186 secondo comma del codice penale militare di pace,
limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il
superiore é un ufficiale, e".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.