SENTENZA N. 62
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv.
Ugo SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Prof.
Fernando SANTOSUOSSO
Avv.
Massimo VARI
Dott.
Cesare RUPERTO
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma,
del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1993, n. 296 (Nuove misure in materia di trattamento
penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini
stranieri) promossi con le seguenti ordinanze:
1) due
ordinanze emesse il 10 agosto e il 15 luglio 1993 dal Tribunale di Bergamo
sulle istanze proposte da Hakimi El
Kbir e Quiadar Aziz,
rispettivamente iscritte ai nn. 644 e 657 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2)
ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di Roma sull'istanza proposta
da Zohar Arusi, iscritta al n. 716 del registro
ordinanze 1993e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica n.50,
prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti
l'atto di costituzione di Hakimi El
Kbir, nonchè gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice relatore Antonio
Baldassarre;
udito
l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
l.- A
seguito della presentazione, in data 20 giugno 1993, dell'istanza di espulsione
dallo Stato italiano da parte di Hakimi El Kbir condannato con sentenza
di primo grado, emessa in data 16 giugno 1993, a sei anni di reclusione per i
reati di ratto a fini di libidine, violenza carnale e atti di libidine, il
Tribunale di Bergamo, sezione feriale, con ordinanza del 10 agosto 1993
(iscritta nel Registro delle ordinanze al n. 644 del 1993), ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, limitatamente ai commi 12 bis e
12 ter, introdotti dall'art.8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993,
n. 187 (convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296), nella parte in cui
impone al giudice procedente di disporre, su richiesta dello straniero o del
suo difensore, l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o in quello
di provenienza degli stranieri extracomunitari sottoposti a custodia cautelare
per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati
nell'art. 275, terzo comma, c.p.p..
Premesso,
sotto il profilo della rilevanza, che i reati per i quali l'imputato é stato condannato non sono ricompresi nell'articolo da
ultimo citato e che, ai sensi della sentenza n.148 del
1983 di questa Corte, é in principio possibile
sollevare questioni di costituzionalità anche su norme penali di favore, il
giudice a quo osserva come la valutazione della posizione dello straniero
sottoposto a custodia cautelare operata dalla norma impugnata, ove raffrontata
con quella del cittadino italiano sottoposto alla stessa misura, appaia
arbitraria e non sorretta da criteri logici e razionali. Posto che, quando si
tratta di diritti inviolabili, il principio di eguaglianza vale pure per lo
straniero, la disposizione contestata sembra contrastare con tale principio nel
concedere allo straniero sottoposto a custodia cautelare un trattamento
privilegiato permettendo ad esso di sottrarsi con una propria determinazione al
regime cautelare carcerario per avere in alternativa l'espulsione dallo Stato.
L'arbitrarietà
di siffatta disparità di trattamento é evidenziata,
secondo il giudice a quo, dalla considerazione del fine della misura cautelare
(cioé quello di tutela della collettività dal
concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa), il quale non può
essere supplito dalla previsione dell'espulsione, essendo questa legata per sua
natura alla pericolosità sociale dell'individuo. Al contrario, la disposizione
impugnata, la quale ha natura processuale e non sostanziale (e perciò non può
essere qualificata norma penale di favore), deroga irragionevolmente alla
disciplina complessiva delle misure cautelari e, soprattutto, alle cautele
attinenti al concreto pericolo di fuga o di reiterazione della condotta
delittuosa.
Inoltre,
poichè il procedimento prosegue il suo corso, ove si
addivenisse a una sentenza definitiva di condanna dello straniero espulso, risulterebbe
molto meno agevole ottenere l'estradizione affinchè
questi sconti la pena nel nostro Paese, dandosi così luogo a un'ulteriore
arbitraria disparità di trattamento con il cittadino che si trovi nella
medesima posizione.
Nè, infine, potrebbe ritenersi che i dubbi di
costituzionalità siano attenuati dalla concreta disciplina posta dalla
disposizione impugnata: infatti, oltre a restare fuori dall'art. 275 c.p.p.
un'ampia gamma di gravi ipotesi delittuose, la previsione di talune preclusioni
all'espulsione (individuate nelle "inderogabili esigenze processuali"
ovvero "nelle gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la
sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie")
non é, certo, volta ad assicurare la parità di trattamento
fra cittadini e stranieri.
l.2.-
È intervenuto l'imputato nel giudizio a quo per sostenere l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione.
Sotto
il primo profilo, la difesa dell'imputato sottolinea che la disposizione
contestata, incidendo sull'esecuzione della pena, contiene una norma penale di
favore, di modo che la questione sarebbe inammissibile in ragione
dell'impossibilità che un'eventuale pronunzia di accoglimento influenzi
retroattivamente la posizione dell'imputato. Nè,
sempre ad avviso della stessa parte, la conclusione prospettata potrebbe essere
invalidata dalla sentenza
n. 148 del 1983 di questa Corte, dal momento che nel caso di specie non
ricorre nessuna delle ragioni individuate in quella decisione al fine di
sottoporre a giudizio di costituzionalità le norme penali di favore.
Del
resto, continua la stessa difesa, la conclusione non cambierebbe neppure ove la
disposizione impugnata fosse assimilata alle norme processuali. Infatti, se in
tal caso eventuali modificazioni sfavorevoli della disciplina normativa della
custodia cautelare non potrebbero non avere applicazione nei procedimenti in
corso, resta tuttavia il fatto che tale principio non potrebbe operare una
volta che il diritto alla scarcerazione sia già maturato, come nel caso di
specie, in base alla disciplina oggetto della censura di incostituzionalità.
Sotto
il profilo del merito della questione, la difesa dell'imputato nel giudizio a
quo osserva che non si dovrebbe dubitare della ragionevolezza di una norma
posta dal legislatore, nell'esercizio della sua più piena discrezionalità, solo
perchè creerebbe problemi nella prospettiva della
futura ed eventuale esecuzione della pena.
Al
contrario, la ragionevolezza della disposizione impugnata deriverebbe dal fatto
che il legislatore non ha previsto sic et simpliciter la scarcerazione, ma ha
stabilito che questa sia condizionata all'insussistenza di esigenze cautelari
di tipo processuale e alla circostanza che l'imputato venga contestualmente
espulso, configurando così una sorta di applicazione anticipata di una misura
di sicurezza.
2.-
Chiamato a decidere dell'istanza di espulsione dallo Stato italiano presentata
da Quiadar Aziz, condannato dal Tribunale di Bergamo,
prima sezione penale, con sentenza non definitiva, alla pena di anni uno e mesi
otto di reclusione per il reato di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza
stupefacente e sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere,
l'anzidetto Tribunale, con ordinanza iscritta nel registro ordinanze di questa Corte con il
n. 657 del 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo
comma, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del già citato art.7, comma 12 ter, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, il cui testo, come si é prima
ricordato, é stato introdotto dall'art. 8, primo
comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n.187 (convertito dalla legge n. 296
del 1993).
Premesso
che non può minimamente dubitarsi della rilevanza della questione, essendo la
norma impugnata quella che prevede il provvedimento richiesto nel giudizio a
quo, il giudice rimettente sospetta, innanzitutto, che il citato art.7, comma
12 ter, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 13, secondo comma, della
Costituzione, poichè attribuirebbe allo straniero
extracomunitario una condizione di privilegio, nei termini già definiti nella
ordinanza precedentemente illustrata, in violazione del principio di parità di
trattamento, rispetto al cittadino, nel godimento dei diritti inviolabili. Tale
violazione, aggiunge il giudice a quo, appare tanto più evidente nel caso in
cui straniero e cittadino siano imputati in concorso fra loro del medesimo
reato.
Inoltre,
la stessa norma sarebbe lesiva del- l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
pur se, precisa il giudice a quo, tale contrasto appare al momento astratto,
essendo l'istante condannato con sentenza non ancora definitiva. In effetti,
secondo il giudice rimettente, l'espulsione dello straniero preclude del tutto
la possibilità di eseguire la pena irrogata, rendendo così inattuabile
l'essenziale funzione rieducativa della pena stessa. Infine, la norma impugnata
svuoterebbe di ogni significato il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 della Costituzione), dal momento che, mentre prevede
l'obbligo (peraltro costituzionalmente sancito) di proseguire il procedimento
penale, nello stesso tempo, con la previsione dell'espulsione, rende
impossibile, o almeno estremamente difficoltoso, dare esecuzione all'atto
definitivo dell'iter processuale, cioé la (eventuale)
sentenza di condanna, rendendo così inutili tutte le attività giurisdizionali
compiute.
3.-
Posto di fronte all'istanza di espulsione presentata da Zohar Arusi, detenuto in espiazione della pena della reclusione
di anni sei e mesi due inflitta dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli
artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, lo stesso Tribunale di Roma ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del già ricordato art. 7, comma 12 bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modificazioni, nella parte
in cui prevede che, nei confronti degli stranieri extracomunitari condannati
con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva che, anche se costituente
parte residua di una maggiore pena, non sia superiore a tre anni di reclusione,
é disposta l'immediata espulsione nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
Premesso
che, in base ai dati di fatto narrati, risulta evidente la rilevanza della questione,
il giudice a quo, in ordine alla pretesa violazione del principio
costituzionale di parità di trattamento, svolge argomenti analoghi a quelli
enunciati nelle ordinanze di rimessione precedentemente illustrate. In aggiunta
egli osserva che nel caso di specie non ricorrerebbero gli elementi che,
secondo la giurisprudenza costituzionale, valgono a differenziare la posizione
dello straniero rispetto a quella del cittadino, tanto più che l'espulsione
dello straniero é già prevista dall'art. 86 della legge
sugli stupefacenti.
Infine,
rileva il giudice a quo, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 6
c.p., chiunque, non importa se cittadino o straniero, commette un delitto nel
territorio dello Stato va punito secondo la legge italiana, la disparità
ingiustificatamente introdotta dalla norma impugnata si palesa tanto più grave
nei casi, come quello oggetto del giudizio principale, nei quali lo straniero
(in ipotesi, corriere della droga) si introduce nel territorio nazionale al
solo fine di commettere un delitto.
4.- In
ciascuno dei giudizi sopra indicati é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, svolgendo compiutamente le
proprie difese solo nel giudizio iscritto al n. 657 del registro ordinanze del
1993 e ad esse rinviando nelle altre memorie, ha chiesto una pronunzia, in
parte, di non fondatezza e, per altra parte, di inammissibilità.
Ad
avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la violazione del principio
costituzionale di parità di trattamento é mal
invocato dai giudici rimettenti, poichè le posizioni
del cittadino e dello straniero, sotto il profilo penale, differiscono per più
aspetti e non sono automaticamente comparabili. Infatti, rispetto agli
stranieri, specie se extracomunitari, il complesso regime del trattamento
penitenziario e dell'esecuzione penale é concorrentemente determinato da problematiche diverse,
attinenti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico e alla politica statuale
in tema di immigrazione. Pertanto, non può ignorarsi che il decreto- legge impugnato
é stato dettato da ragioni di contenimento dei flussi
migratori e che il provvedimento di espulsione previsto dalla norma impugnata
non si traduce necessariamente in un trattamento di favore verso lo straniero,
non potendo escludersi che esso si risolva in concreto in una misura più
afflittiva di una pena detentiva di breve durata, scontata la quale lo
straniero potrebbe continuare a soggiornare in Italia.
Ma,
continua la stessa difesa, ove si volessero considerare le posizioni dello
straniero e del cittadino non intrinsecamente eterogenee, occorrerebbe valutare
la differenziazione introdotta dalla norma impugnata sotto il profilo della
ragionevolezza. Da questo punto di vista, oltre a tener presenti le note e
gravi esigenze di deflazione della popolazione carceraria e di prevenzione di
situazioni critiche sotto il profilo dell'ordine, dell'igiene e della sicurezza
negli istituti penitenziari, occorre sottolineare che l'espulsione a domanda é stata prevista per reati non gravi, per i quali, cioé, non é obbligatoria la
custodia cautelare in carcere. Inoltre, sia nel concedere l'espulsione, sia
successivamente alla stessa, il giudice é tenuto a
valutare specificamente se sussistano inderogabili esigenze processuali
implicanti la presenza dello straniero in Italia (ciò che sbarrerebbe la strada
ai dubbi prospettati dal Tribunale di Bergamo, prima sezione penale, in
relazione al caso di concorso di un cittadino e di uno straniero nella
commissione di un medesimo reato). Infine, continua l'Avvocatura dello Stato,
il provvedimento di espulsione, impugnabile dal pubblico ministero, non implica
in linea teorica una rinuncia alla potestà punitiva dello Stato, ma ha, più
semplicemente, l'effetto di sospensione dei termini di custodia cautelare e
dell'esecuzione della pena.
Per
quanto riguarda, poi, i profili relativi all'art. 27, terzo comma, e all'art.
97 della Costituzione, sollevati dal Tribunale di Bergamo, prima sezione
penale, l'Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di rilevanza, trattandosi
di questioni sollevabili dal giudice che procede quanto al merito del processo
penale, e non dal giudice che, avendo già pronunziato la sentenza di condanna, é stato chiamato ad esprimersi sul solo thema
decidendum inerente all'emanazione o meno
dell'ordinanza di espulsione. Ove così non ritenesse la Corte, le questioni
sarebbero comunque infondate. Infatti, il principio della funzione rieducativa
della pena é salvaguardato almeno in parte
dall'effetto meramente sospensivo dell'esecuzione della pena e dall'eventuale e
immediato ripristino del- lo stato detentivo. Il principio del buon andamento
della pubblica amministrazione, poi, non può ritenersi leso, poichè, sebbene l'espulsione possa sfociare in una pena non
eseguibile in concreto, tuttavia il processo penale, una volta attivato,
dev'essere concluso, in linea generale, a prescindere dagli effetti che si
determinano medio tempore quanto alla custodia cautelare e, in prospettiva,
all'esecuzione della pena irrogabile.
Considerato in diritto
l.-
Con tre distinte ordinanze, il Tribunale di Bergamo e il Tribunale di Roma
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12
bis e 12 ter, del decreto- legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi
già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo integrato con gli emendamenti
aggiuntivi introdotti dall'art. 8, primo comma, del decreto- legge 14 giugno
1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito
con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.
Più
precisamente, mentre il Tribunale di Bergamo, sezione feriale, impugna l'art.
7, commi 12 bis e 12 ter, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e il
Tribunale di Roma sospetta che il medesimo parametro costituzionale sia violato
dall'art. 7, comma 12 bis, diversamente il Tribunale di Bergamo, prima sezione
penale, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12 ter, in
riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, nonchè
agli artt. 27, terzo comma, e 97 della Costituzione. Tuttavia, poichè l'oggetto dei dubbi di costituzionalità espressi da
tutti i giudici rimettenti é la medesima previsione
concernente il potere del giudice di disporre, su richiesta dell'interessato (o
del suo difensore), l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o in
quello di provenienza degli stranieri extracomunitari sottoposti a custodia
cautelare per uno o più delitti diversi da quelli indicati dall'art. 275, terzo
comma, c.p.p. ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena
(anche per la parte residua da espiare) non superiore a tre anni di reclusione,
i relativi giudizi possono essere riuniti per venire decisi con un'unica
sentenza.
2.-
Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla
difesa dell'imputato del giudizio relativo all'ordinanza di rimessione emessa
dal Tribunale di Bergamo, sezione feriale (R.O. n. 644 del 1993).
In via
principale la predetta difesa osserva che la disposizione impugnata conterrebbe
una norma penale di favore, di fronte alla quale un'eventuale sentenza di
accoglimento di questa Corte non potrebbe avere alcuna influenza rispetto alla
condizione dell'imputato nel giudizio a quo, non sussistendo alcuna delle
ragioni di rilevanza indicate per casi del genere dalla giurisprudenza
inaugurata dalla sentenza
n. 148 del 1983 di questa Corte.
In
realtà, la premessa da cui muove la difesa della parte privata non può essere
condivisa. Riguardo all'espulsione dello straniero condannato con sentenza
passata in giudicato, pur a non considerare il rilievo che di per sè l'espulsione possa costituire in concreto per lo
straniero, non già un beneficio, ma una sanzione alternativa dal contenuto
ancor più afflittivo di quello proprio di una pena detentiva (come pure é stato affermato nel corso della discussione parlamentare
del disegno di legge di conversione del decreto- legge n. 187 del 1993), resta
il fatto che l'espulsione non modifica la sottoposizione dello straniero alla
pena, nel senso che determina non già l'estinzione di quest'ultima, ma soltanto
la sospensione della stessa, sicchè la reclusione può
riprendere il suo corso qualora lo straniero rientri nello Stato ovvero
l'espulsione non sia eseguita. Nè é
senza importanza, in relazione a ciò, notare che l'art. 8, secondo comma, del
decreto-legge n. 187 del 1993 ha introdotto, aggiungendo l'art. 7 bis nel
decreto-legge n. 416 del 1989, una nuova figura di reato, punibile con la
reclusione da sei mesi a tre anni, a carico dello straniero che distrugge il
passaporto o un documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del
provvedimento di espulsione ovvero che non si adopera per ottenere dalla
competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di
viaggio occorrente all'esecuzione dell'espulsione medesima.
Riguardo
alla situazione dello straniero sottoposto a custodia cautelare, che é quella propria dell'imputato del giudizio a quo, la
previsione dell'espulsione oggetto di contestazione contiene una modificazione
in deroga di una norma processuale, essendo predisposta la predetta custodia
unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o
direttamente inerenti al processo. Da tale qualificazione della norma impugnata
come norma processuale, in relazione alla fattispecie dello straniero
sottoposto a custodia cautelare, deriva l'indubbia applicabilità di
un'eventuale pronunzia di accoglimento alla situazione dedotta nel giudizio a
quo (v. sentt. nn.15 del 1982,
1 del 1980, 88 del 1976, 146 del 1975, 147 e 74 del 1973),
applicabilità che, contrariamente a quanto suppone la difesa della parte
privata, non può essere preclusa dall'ipotizzato diritto all'espulsione
maturato in capo allo straniero sulla base della disciplina legislativa
antecedente all'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità. Si deve, infatti,
escludere che la semplice presentazione dell'istanza di espulsione da parte
dell'interessato (o del suo difensore) possa condurre a configurare un diritto
soggettivo dello straniero a ottenere l'espulsione stessa, considerato che l'art.7,
comma 12 bis, subordina l'accoglimento della predetta istanza all'accertamento,
basato su una valutazione discrezionale del giudice competente, riguardante
vari presupposti, fra i quali l'insussistenza di inderogabili esigenze
processuali.
3.-
Vanno, invece, accolte le eccezioni di inammissibilità prospettate
dall'Avvocatura generale dello Stato riguardo ai profili di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 12 ter, attinenti agli artt. 27, terzo comma,
e 97 della Costituzione, sollevati dall'ordinanza di rimessione del Tribunale
di Bergamo, prima sezione penale (R.O. n. 657 del 1993).
Come,
del resto, ammette espressamente lo stesso giudice rimettente, le questioni
relative all'art. 27, terzo comma, e all'art. 97 della Costituzione si
presentano, allo stato attuale, come ipotetiche e, pertanto, inammissibili.
Premesso, infatti, che oggetto del giudizio a quo é
l'adozione o meno dell'ordinanza di espulsione da parte del giudice procedente,
ai sensi dell'art. 7, comma 12 ter, in sede non attinente al merito del
processo, a seguito di un'istanza proposta da uno straniero sottoposto a
custodia cautelare e nei confronti del quale non é
ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna, la prospettazione
dell'asserita vanificazione della funzione rieducativa della pena é di tutta evidenza non rilevante rispetto al giudizio a
quo. Per gli stessi motivi risulta palesemente non pertinente rispetto al
medesimo giudizio il riferimento al buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui il giudice rimettente lamenta la violazione in ragione
del fatto che il provvedimento di espulsione, mentre non impedisce la doverosa
prosecuzione del procedimento penale, renderebbe impossibile o estremamente
difficoltosa l'espiazione della pena in concreto irrogata, con conseguente
spreco di attività giurisdizionali.
4.-
Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi
12 bis e 12 ter, sollevate dai giudici a quibus sotto
il profilo relativo alla pretesa disparità di trattamento fra cittadini e
stranieri extracomunitari.
Occorre
osservare, in via di premessa, che, anche se il Tribunale di Bergamo, prima
sezione penale, ha formalmente posto la questione in riferimento agli artt. 3 e
13, secondo comma, della Costituzione, esso tuttavia non ha inteso sollevare
profili ulteriori rispetto all'anzidetta disparità di trattamento. Da ciò
consegue che, nonostante la differenza formale appena menzionata, le questioni
di legittimità costituzionale ora esaminate sono sostanzialmente identiche, poichè concernono un unico profilo, più propriamente
riconducibile, come hanno indicato gli altri giudici a quibus,
all'art. 3 della Costituzione.
Per
quanto sia opportuno ribadire ancora una volta che, quando venga riferito al
godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, quale é
nel caso la libertà personale, il principio costituzionale di eguaglianza in
generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella
dello straniero, va tuttavia precisato che inerisce al controllo di
costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento considerare le
posizioni messe a confronto, non già in astratto, bensì in relazione alla
concreta fattispecie oggetto della disciplina normativa contestata. E, poichè quest'ultima attiene all'espulsione di una persona
dallo Stato italiano, é in relazione
all'applicabilità di tale misura che va valutata la comparabilità o meno delle
situazioni rispetto alle quali i giudici a quibus
sospettano la violazione del principio costituzionale di parità di trattamento.
Valutata
sulla base dei criteri ora enunciati, la posizione dello straniero si rivela
del tutto peculiare e non comparabile, per l'aspetto considerato, con quella
del cittadino, poichè l'espulsione é una misura riferibile unicamente allo straniero e in
nessun caso estensibile al cittadino. A quest'ultimo, infatti, la Costituzione
ha riservato, in relazione alle possibilità di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, una posizione assolutamente opposta, connotata da
un generale status libertatis (art. 16, secondo
comma, della Costituzione). In particolare, come questa Corte ha precisato in
una precedente sentenza (v. sent. n. 244 del 1974),
l'essere il cittadino parte essenziale del popolo o, più precisamente, il
"rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello
Stato" comporta in capo allo stesso il "diritto di risiedere nel
territorio del proprio Stato senza limiti di tempo" e il diritto di non
poterne essere allontanato per alcun motivo. Al contrario, la mancanza nello
straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale, e quindi di un
nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo stesso
una posizione di libertà in ordine all'ingresso e alla permanenza nel
territorio italiano, dal momento che egli può "entrarvi e soggiornarvi
solo conseguendo determinate autorizzazioni (revocabili in ogni momento) e, per
lo più, per un periodo determinato".
In
realtà, la diversa posizione dello straniero, caratterizzata
dall'assoggettamento, in via di principio, a discipline legislative e
amministrative, che possono comportare, in casi predeterminati, anche
l'espulsione dallo Stato, ha una ragione nel rilievo, sottolineato
dall'Avvocatura erariale, secondo il quale la regolamentazione dell'ingresso e
del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale é
collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio,
la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere
internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione. E tale
ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede
in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della
conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino
manifestamente irragionevoli (v. sentt. nn.
144 del 1970 e 104 del 1969).
5.-
Sotto l'aspetto da ultimo indicato, viene in questione il dubbio, enunciato dal
Tribunale di Bergamo, sezione feriale, per il quale la previsione
dell'espulsione dello straniero sottoposto a custodia cautelare per delitti
diversi da quelli indicati nell'art. 275 c.p.p. appare arbitraria e non
sorretta da criteri logici e razionali.
Siffatto
rilievo non può essere condiviso. Come risulta chiaramente dai lavori
preparatori della legge di conversione del decreto-legge n. 187 del 1993, la
previsione dell'espulsione per gli stranieri sottoposti a custodia cautelare
configura un'ipotesi di sospensione della custodia cautelare in carcere (così
come l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato
costituisce una causa di sospensione della esecuzione della pena detentiva)
giustificata essenzialmente dall'interesse pubblico di ridurre l'enorme
affollamento carcerario, di per sé difficilmente compatibile con un efficace
perseguimento della funzione rieducativa della pena, e di allontanare dal
territorio dello Stato stranieri sottoposti a procedimento penale (ovvero
condannati con sentenza definitiva). Tale previsione, mentre non modifica la
posizione dello straniero di fronte all'ordinamento penale (nel senso, prima
precisato, che si tratta di una misura che semplicemente sospende l'esecuzione
della custodia cautelare o l'espiazione della pena), risulta connotata da
cautele e da limiti normativi, che ne circoscrivono significativamente le
possibilità di applicazione.
Infatti,
in riferimento alla situazione dello straniero sottoposto a custodia cautelare,
il provvedimento di espulsione può essere adottato soltanto limitatamente alle
ipotesi di reato diverse da quelle per le quali la custodia cautelare in
carcere é la sola misura cautelare personale
applicabile. In altri termini, come risulta confermato da altri elementi della
norma impugnata (subordinazione della espulsione alla mancanza di inderogabili
esigenze processuali), in questo caso l'espulsione dello straniero può essere
discrezionalmente disposta dal giudice sempre che le esigenze cautelari
riscontrabili nel caso concreto possano dirsi soddisfatte dalla misura
dell'espulsione. In riferimento alla situazione dello straniero condannato con
sentenza passata in giudicato, l'adozione dell'ordinanza di espulsione é, invece, subordinata alla circostanza che la pena da
espiare, anche se residua di una maggior pena, non sia superiore a tre anni. E
ciò evidentemente comporta, che il reato per il quale lo straniero é stato condannato sia di gravità non particolarmente
rilevante o, nel caso di pena residua non superiore a tre anni, che la pena
possa aver raggiunto, sulla base di una non irragionevole presunzione del
legislatore, le finalità ad essa proprie.
Inoltre,
non é inutile ricordare che, come si é prima accennato, l'art.7, comma 12 ter, secondo periodo,
non impone inderogabilmente al giudice competente - cioé
al giudice che procede, se si tratta di imputato, o al giudice dell'esecuzione,
se si tratta di condannato, - di ordinare l'espulsione, ma gli attribuisce il
potere di decidere "acquisite le informazioni degli organi di polizia,
accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il
pubblico ministero e le altre parti".
Né,
infine, può essere ignorato che, se pure atipicamente condizionata dalla
richiesta dell'interessato (o del suo difensore), l'espulsione dello straniero
stabilita dalla norma contestata si colloca coerentemente entro un quadro
ordinamentale nel quale sussistono altre ipotesi di espulsione dello straniero
(come quelle disciplinate dall'art.235 c.p. e dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). E la stessa subordinazione
del rilascio del provvedimento di espulsione previsto dalla norma impugnata
alla richiesta dell'interessato (o del suo difensore), per quanto atipica, non
costituisce un arbitrario elemento di favore nei confronti dello straniero, ma
rappresenta, come si deduce anche dai lavori preparatori, un requisito diretto,
nella fattispecie, ad armonizzare la condizione dello straniero ai valori
costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel prevedere una misura pur
sempre incidente sulla libertà personale, cioé su un
diritto inviolabile dell'uomo.
Il
complesso degli elementi normativi ora ricordati induce a ritenere non
arbitraria, nè palesemente irragionevole, la scelta
del legislatore di permettere la sospensione dell'esecuzione della misura custodiale, o della pena, contestualmente
all'allontanamento definitivo dello straniero dal territorio dello Stato, come
previsto dalla norma impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12
bis e 12 ter, del decreto- legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini e apolidi già presenti nel
territorio dello Stato), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge
14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito
con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n.296, sollevate, con le
ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Bergamo, sezione feriale, e
dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonchè dal Tribunale di Bergamo, prima sezione penale, in
riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione;
dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del sopra menzionato
art. 7, comma 12 ter, sollevate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e
97 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, prima sezione penale, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10/02/94.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Antonio
BALDASSARRE, Redattore
Depositata
in cancelleria il 24/02/94.