SENTENZA N.1
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 22 maggio 1975
n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) promosso con ordinanza
emessa il 23 gennaio 1976 dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel
procedimento penale a carico di Del Mastro Jolanda, iscritta al n. 384 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi nell'udienza
pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Il giudice a quo
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge
22 maggio 1975, n. 152 nella parte in cui impone al giudice < nel concedere
la libertà provvisoria nei casi in cui e' consentita >, di valutare che non
< sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla
personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere
nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della
collettività >.
Il disposto di legge in
questione contrasterebbe con due distinti parametri costituzionali.
Da un lato, sarebbe
vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27,
secondo comma, Cost. < con il fare assumere alla carcerazione preventiva una
funzione a lei non propria, ma propria della pena o meglio della misura di
sicurezza >.
Dall'altro, risulterebbe
violato l'art. 13, secondo comma, Cost., . sotto il profilo che l'estrema
genericità della dizione della legge al citato art. 1, terzo comma > <
non consente, oggettivamente, di emettere motivazioni sul punto controllabili
>.
2. - La norma denunciata
si inserisce nel complesso di disposizioni, di cui all'art. 1 della legge n.
152 del 1975, intese a nuovamente delimitare la possibilità di concessione
della liberta provvisoria, che nel testo originario dell'art. 277 c.p.p. non
era ammessa nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di
cattura, mentre successivamente, con legge 15 dicembre 1972 n. 773, era stata
consentita nei confronti degli imputati di qualsivoglia reato. Con l'art. 1
della legge 22 maggio 1975 n. 152, e' stato ripristinato un sistema di limiti o
condizioni per la concessione della libertà provvisoria, più' articolato di
quello anteriore alla legge n. 773 del 1972. Il primo comma prevede casi di
esclusione della libertà provvisoria in relazione al titolo del reato per cui
e' in atto la custodia preventiva; il secondo comma prende in considerazione,
agli stessi fini, particolari situazioni processuali; il terzo comma, della cui
legittimità' costituzionale si fa questione, indica i criteri per la (non)
concessione della libertà provvisoria, in situazioni in cui questa non sarebbe
in via di principio preclusa. Il riferimento alle < esigenze di tutela della
collettività >, accanto alle < ragioni processuali >, trae il suo
modello dalla legge 3 aprile 1974 n. 103, portante < delega legislativa al
Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale >, nella
quale il criterio direttivo n. 54 (dell'art. 2) relativo alle < misure di
coercizione > prevede, fra l'altro, la possibilità di disporre una di tali
misure < a carico dell'imputato nei cui confronti ricorrono sufficienti
indizi di colpevolezza, quando, per la sua pericolosità e per la gravita del
reato sussistono esigenze di tutela della collettività >.
3. - La fondamentale
censura d'illegittimità' costituzionale, mossa dal giudice a quo, concerne la
previsione-quale idonea finalità cautelare della custodia preventiva - della
tutela della collettività dal pericolo di commissione di certi reati; finalità
che, si dice, sarebbe propria della pena e della misura di sicurezza, ed incompatibile
con la presunzione di non colpevolezza cui deve ispirarsi il trattamento
dell'imputato durante il processo.
Un tale assunto non puo'
essere condiviso e proprio alla stregua delle precedenti sentenze di questa
Corte cui il giudice a quo fa esplicito riferimento.
Con la sentenza n. 64 del
1970,
Muovendo da questa
premessa, con la stessa sentenza, si e' ritenuta la
legittimità' costituzionale delle ipotesi di cattura obbligatoria e del
conseguente divieto (di cui all'art. 277, secondo comma, del codice di
procedura penale nel testo all'epoca vigente) di concedere, in quelle ipotesi
medesime, la libertà provvisoria, ben potendo la legge < (entro i limiti non
insindacabili di ragionevolezza) presumere che la persona, accusata di un reato
particolarmente grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in
condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione
preventiva viene disposta >. < Esigenze di prevenzione > possono,
dunque, legittimare la scelta legislativa della cattura obbligatoria e del
correlato divieto di libertà provvisoria, come e' reso
palese dall'art. 68, secondo comma, Cost. che una tale scelta recepisce senza
peraltro renderla vincolante e che, comunque, non consente di ritenere che alla
custodia preventiva sia costituzionalmente assegnabile la funzione esclusiva di
cautela processuale in senso stretto.
Ai medesimi criteri si e'
ispirata
Ora, il legislatore del
1975, con la norma censurata, ha parzialmente abbandonato la tecnica
tradizionale di tipizzazione di casi in cui nella concessione della libertà
provvisoria e' esclusa ogni discrezionalità
giudiziale, per dettare, invece, criteri orientativi per l'esercizio del potere
discrezionale del giudice.
Rispetto all'esigenza
costituzionalmente protetta, di finalizzazione della custodia preventiva a
specifiche esigenze cautelari, la norma denunziata appare pertanto aderente
agli orientamenti di questa Corte, che nella succitata sentenza n. 64 del
1970, aveva rilevato la < preferibilità di un sistema che demandi sempre
al giudice il potere di valutare di volta in volta se il lasciare in libertà
l'imputato determini un pericolo di entità tale da giustificarne la cattura e
la detenzione >.
4. - Vero e' che le
finalità della custodia preventiva, che non possono in alcun modo risolversi in
anticipata espiazione di pena, sono segnate da esigenze di carattere cautelare,
rispetto a ragioni di giustizia penale che per la durata del processo penale
sarebbero pregiudicate ove non potesse cautelativamente provvedersi anche prima
della sentenza definitiva. Sotto questo riguardo, non vi e' sostanziale
differenza fra esigenze < strettamente inerenti al processo >, ed altre
che comunque abbiano fondamento nei fatti per cui e' processo, posto che anche
la tutela di queste ultime abbia rilievo costituzionale, e giustifichi quindi
il sacrificio della libertà personale dell'imputato.
Va considerato, a questo
proposito, che presupposto generale della custodia preventiva e' l'esistenza,
in punto di fatto, di < sufficienti indizi di colpevolezza >, e che tale
valutazione, dietro l'apparente contrasto con la presunzione di non
colpevolezza, e' al contrario necessaria a ridurre al minimo il rischio che
l'anticipato sacrificio della libertà dell'imputato si riveli ingiustificato,
vulnerando la presunzione di non colpevolezza nel suo contenuto più'
sostanziale.
Deriva da cio' che una
restrizione della libertà dell'imputato, fondata (anche) su sufficienti indizi o
elementi di colpevolezza, ben puo' essere mantenuta, senza incontrare ostacoli
costituzionali, in quanto costituisca una misura cautelare necessaria per la salvaguardia di un interesse-la tutela della collettività
dalla commissione di gravi reati - d'indubbio rilievo costituzionale ed in
accertato collegamento con la con dotta e la persona dell'imputato, della cui
libertà si faccia questione.
5. - Un'ulteriore censura
d'illegittimità' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 152
del 1975 e' sollevata in riferimento all'art. 13, secondo comma, Cost., sotto
il profilo della mancata specificazione di quali reati pongano in pericolo le
esigenze di tutela della collettività; il che non consentirebbe al giudice di
emettere sul punto un provvedimento realmente motivato.
Dietro il riferimento alla
motivazione giudiziaria viene in effetti in considerazione una questione più'
di fondo, attinente alla struttura della fattispecie. La motivazione
giudiziaria, richiesta dai principi costituzionali e processuali, e' in se' e
per se' sempre possibile, indipendentemente dalla natura più' o meno vincolata
o discrezionale del giudizio che, di volta in volta, si tratti di motivare; a
variare saranno i requisiti di una motivazione < reale >, adeguata alle
peculiarità del suo oggetto.
Se la questione dedotta ha
un senso, essa lo ha, dunque, non con riguardo all'obbligo di motivazione, bensi'
ai principi costituzionali, ricavabili dallo stesso art. 13, secondo comma,
sulla predeterminazione legale dei < casi > in cui e' ammessa la
restrizione della libertà personale.
Predeterminazione che,
nell'art. 1, terzo comma, della legge n. 152/75 e' dal giudice a quo ritenuta
insufficiente, per la genericità del riferimento ai < reati che pongono in
pericolo le esigenze di tutela della collettività >.
Anche in questi termini la
questione non appare fondata.
Il problema che la norma
denunciata, non diversamente da altre, pone all'interprete, e' quello di
determinare il concreto campo di applicazione di una norma formulata non in
termini descrittivi, ma come clausola generale, applicabile ai casi concreti
tramite il riferimento a valori o parametri dati. Nella specie, il valore o
parametro per l'individuazione dei reati, la cui probabile commissione osta
alla libertà provvisoria, e' dato dalle < esigenze di tutela della
collettività >. Il concetto e indubbiamente assai generico, tale da potersi
riferire, a un livello massimo d'astrazione teorica, a qualsiasi reato; ma
ritrova una delimitazione e un senso concreto nel e dal contesto della legge n.
152 del 1975 .
Le < disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico >, introdotte da detta legge, hanno come scopo dichiarato
il rafforzamento della tutela della < incolumità e sicurezza dei cittadini
> (relazione al disegno di legge n.
3659 presentato alla
Camera dei Deputati l'8 aprile 1975). Dietro l'intervento legislativo, sono
< recenti gravissimi episodi di criminalità comune e politica >, per lo
più' caratterizzati dall'uso di violenza, dalla riferibilità ad organizzazioni
criminose, e in definitiva dall'impatto sulle condizioni di sicurezza della
vita civile o politica del paese.
Questi elementi si
riscontrano nelle figure delittuose per le quali si e' ripristinato il divieto
assoluto di concessione della libertà provvisoria (art. 1, primo comma); e
segnano per così' dire il filo che unifica disposizioni di svariata natura
contenute nella stessa legge. Dalla disciplina più' rigorosa delle attività
fasciste (artt. 7-13) alla estensione delle misure di prevenzione nei confronti
dell'eversione politica (art. 18), dalla attenzione verso particolari
situazioni pericolose (artt. 4 e 5) al maggior rigore verso determinati atti di
violenza (artt. 14 e 26), la maggior parte delle disposizioni si organizza
attorno a una tutela dell'ordine pubblico vista sotto il profilo della tutela
da comportamenti violenti, lesivi dell'incolumità o libertà o sicurezza
individuale o collettiva, o da nuove forme di manifestazione della criminalità
comune e politica.
In questo contesto storico
e normativo, la clausola generale adottata nel terzo comma dell'art. 1 si
riempie di un significato ben definito. La < tutela della collettività >,
che l'intera legge n. 152/1975 intende assicurare, e' posta in pericolo dai
reati aventi taluna fra le caratteristiche sopra citate: uso d'armi o di altri
mezzi di violenza contro le persone, riferibilità ad organizzazioni criminali
comuni o politiche, direzione lesiva verso le condizioni di base della
sicurezza collettiva o dell'ordine democratico.
Recuperato in tal modo
alla clausola generale, di cui alla norma denunciata, un campo d'applicazione
ben determinabile per via di interpretazione sistematica, il dubbio
d'illegittimità' in relazione all'art. 13 Cost. rimane privo d'oggetto.
6. - Un'incompatibilità
con l'art. 27, secondo comma, Cost., adombrata nelle argomentazioni del giudice
a quo, e, invece, ravvisabile nel testo dell'art. 1, terzo comma, della legge
n. 152 del 1975, là dove usa il termine < nuovamente > a proposito della
temuta commissione di reati da parte dell'imputato lasciato libero. Tale
locuzione, infatti, farebbe presupporre la già accertata commissione, da parte
dell'imputato, di altri precedenti reati; a tutta evidenza, quello o quelli per
cui si procede, non essendovi nel comma in questione (a differenza che nel
comma secondo dello stesso articolo) alcun riferimento a precedenti penali o
giudiziari dell'imputato.
Sotto questo profilo risulta
vulnerata la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, la quale
impedisce-fino alla sentenza definitiva-di considerare l'imputato come
sicuramente responsabile dei reati a lui attribuiti.
D'altra parte una volta eliminato dal testo legislativo l'avverbio <
nuovamente >non per questo potrà considerarsi affievolito il rapporto che
quell'avverbio pur impropriamente voleva indicare, fra la natura e gravità
delle imputazioni per cui e' disposta la custodia preventiva, e la natura dei
reati di cui si teme la probabile commissione ad opera dell'imputato lasciato
libero. La prognosi di pericolosità, per il chiaro tenore della disposizione in
esame, si fonda anche sulla < gravità del reato > addebitato (sulla
scorta, s'intende, di < sufficienti indizi di colpevolezza >); e questo
basta a far ritenere che le < esigenze di tutela della collettività > per
le quali si richiede il mantenimento della custodia preventiva, debbono essere
già' toccate dalle situazioni che della custodia preventiva costituiscono il fondamento
originario.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità'
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152
limitatamente all'avverbio < nuovamente >;
dichiara per il resto non
fondata la questione di legittimità' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge 22 maggio 1975, n. 152 sollevata dal giudice istruttore del
Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli
artt. 13, secondo comma, e 27, secondo Comma, della Costituzione.
Così' deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/01/80.
Leonetto AMADEI – Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Lepoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 23/01/80.