SENTENZA
N. 88
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b, della legge
22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), promosso
con ordinanza emessa l'8 luglio 1975 dalla sezione istruttoria della Corte
d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Di Leva Angela ed
altri, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Visti gli
atti di costituzione di Di Leva Angela e d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi l'avv.
Giancarlo Ghidoni, per Di Leva Angela, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di
un procedimento penale a carico di Di Leva Angela, la sezione istruttoria della
Corte di appello di Bologna, accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa
dell'imputata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma secondo, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152
("disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione.
La norma
impugnata, vietando la concessione della libertà provvisoria agli imputati di
determinati reati sottoposti ad altro procedimento, nonostante l'assenza di un
definitivo accertamento di responsabilità, si porrebbe in contrasto con i
principi di eguaglianza e di non colpevolezza.
Si é
costituita in giudizio Di Leva Angela, sostenendo la fondatezza della questione
proposta.
É, altresì,
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto la infondatezza della
questione medesima.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza di rimessione viene sollevata, in riferimento agli artt. 27,
secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett.
b, della legge 22 maggio 1975, n. 152, "Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico", in base alla quale la libertà provvisoria non può essere
concessa "se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli artt. 582, primo
comma, 583, 588, secondo comma, e 610 del codice penale é sottoposto ad altro
procedimento per violazione di una o più delle suddette disposizioni di
legge".
Secondo il
giudice a quo, la norma confliggerebbe con l'art. 27 perché, "in
contrasto con principio di presunzione d'innocenza dell'imputato, dà al
procedimento in corso lo stesso valore di una affermazione definitiva di
responsabilità"; e con l'art. 3, perché "pone nella stessa posizione
sia colui che ha riportato per i predetti reati una precedente condanna, sia
chi essendo ancora in corso il procedimento potrebbe in tesi essere
assolto".
2. - La
questione non é fondata. Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare che
con l'art. 27 il costituente "non ha sancito una presunzione di
innocenza" - che, intesa in senso assoluto, sarebbe incompatibile con ogni
misura di carcerazione preventiva -, ma ha voluto asserire che "durante il
processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato" (sentenza n. 124 del
1972).
Sono
universalmente note le gravi ragioni che hanno determinato il legislatore a
ripristinare un sistema di limitazioni alla concessione della libertà
provvisoria, dopo aver constatato gli effetti della riforma attuata con la
legge 15 dicembre 1972, n. 733. Secondo la relazione delle commissioni riunite
della Camera dei deputati, le disposizioni dell'art. 1 della nuova legge per la
tutela dell'ordine pubblico sono state precisamente dettate "al fine di
fronteggiare l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità
successiva all'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 733, e quindi
certamente o molto probabilmente favorita dalle libertà provvisorie accordate
ad imputati assai pericolosi e proclivi alla recidiva" (seduta 8 aprile
1975).
In questa
prospettiva deve essere valutata la denunciata disposizione dell'art. 1,
secondo comma, lett. b, con la quale sono stati esclusi dal beneficio della
liberazione provvisoria, quando già risultino sottoposti ad altro procedimento
per gli stessi reati, coloro che siano imputati di lesioni personali volontarie
(escluse quelle lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da
omicidio o lesioni, violenza privata. Reati tutti la cui iterazione costituisce
indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e quindi di
pericolosità per la vita, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.
Si obbietta
che la semplice imputazione di uno di questi reati non comporta presunzione di
colpevolezza. ma é ovvio replicare che il diniego della libertà provvisoria non
implica una siffatta presunzione, perché la detenzione preventiva non ha la
funzione di anticipare la pena, applicabile solo dopo l'accertamento della
colpevolezza, ma ben può legittimamente essere predisposta "in vista della
soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al
processo" (sentenza
n. 64 del 1970). Ed é anche inesatto asserire che la disposizione
denunciata "dà al procedimento in corso lo stesso valore di una
affermazione definitiva di responsabilità" perché, nella specie, il
legislatore ha semplicemente assunto a criterio la esistenza d'una precedente
imputazione per reati della stessa natura e gravità, per escludere la
concessione del beneficio della liberazione all'imputato detenuto, nella
ragionevole presunzione che possano essere pregiudicate le finalità cautelari
sopra indicate. Al riguardo, deve rilevarsi che la disposizione di cui trattasi
richiede che l'imputato sia già "sottoposto ad altro procedimento
penale", ossia che non sia un semplice indiziato, a cui sia stata inviata
comunicazione giudiziaria, ma che nei suoi confronti già sia intervenuta la
formulazione dell'accusa, talché egli abbia assunto la qualità di imputato a
norma di legge, sulla base di sufficienti indizi di colpevolezza.
Non sussiste
nemmeno violazione del principio di eguaglianza, perché l'esclusione dal beneficio
della liberazione provvisoria é disposta dalla norma in questione, per le
ragioni già dette, proprio e soltanto con riguardo all'attuale posizione
dell'imputato, in quanto già sottoposto ad altro giudizio per uno dei reati ivi
previsti, e non già sulla base di una inammissibile equiparazione alla
posizione di un condannato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 27,
secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 aprile 1976.