SENTENZA N. 124
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1970 dal pretore di Dolo nel
procedimento penale a carico di Canova Gelli, iscritta al n. 293 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286
dell'11 novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 24 maggio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento
penale dinanzi al pretore di Dolo a carico di Canova Gelli per lesioni colpose
gravi, essendo risultata una netta discordanza tra i testi escussi, il
difensore dell'imputato - nel presupposto che il giudice, anche in relazione
alle richieste del pubblico ministero, si determinasse a pronunziare sentenza
d’assoluzione per insufficienza di prove - sollevava, in riferimento all'art.
27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 479 del codice di procedura penale, che prevede tale formula di
proscioglimento.
Nel ritenere non
manifestamente infondata la questione, con ordinanza del 13 aprile 1970, il
pretore afferma che il processo penale sarebbe diretto ad acquisire prove che
convalidino o superino la presunzione d’innocenza, permanendo la quale, in
difetto di prove sufficienti ad eliminarla, l'imputato dovrebbe considerarsi
non colpevole ed essere assolto con formula piena.
Fa, inoltre, presenti i
pregiudizievoli effetti, sul piano giuridico e delle relazioni umane, derivanti
da una pronunzia assolutoria con formula dubitativa; e richiama la tesi secondo
cui questa contrasterebbe con l'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, che - elevando la presunzione d’innocenza a regola di
giudizio, per cui l'incertezza dei dati probatori equivarrebbe
all'impossibilità di raggiungere la certezza - non consentirebbe una via
intermedia tra la colpevolezza e la non colpevolezza.
Il pretore si dà, poi,
carico di esporre gli argomenti contrari all'assunto dell'illegittimità. E,
così, accenna agli inconvenienti cui darebbe luogo l’eliminazione della formula
dubitativa, fra i quali la difficoltà di escludere il dubbio nella motivazione
della sentenza e la stessa eventualità che il giudice si possa determinare alla
condanna piuttosto che all'assoluzione (specialmente nell'ipotesi di dubbio
sull'esistenza di una scriminante). Dopo aver ammesso che, per poter adottare
la formula di non provata reità, la legge richiede prove e non indizi o
sospetti, afferma che la sua abolizione contrasterebbe con la legittimità
costituzionale della carcerazione preventiva, che consente misure limitative
della libertà personale soltanto in base al sospetto della commissione di un
reato. Aggiunge, infine, che, eliminandosi l'incertezza con l'adozione della
formula piena, si verrebbe a considerare certo, nel senso di una certezza
negativa, un fatto che é risultato incerto. Solo la Corte costituzionale
"per la tranquillità del legislatore, dei giudici e dei cittadini" -
conclude - può dare un’esauriente risposta a questi interrogativi.
Nel giudizio innanzi a
questa Corte la parte privata non si é costituita.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
intervenuto con atto depositato il 30 giugno 1970, chiede che la questione sia
dichiarata infondata.
Dopo aver rammentato
l'orientamento favorevole all'abolizione della formula dubitativa delineatosi
in Parlamento in occasione dell'esame del disegno di legge di delega al Governo
per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale, l'Avvocatura esclude
che la norma denunziata contrasti con l'art. 27, secondo comma, della
Costituzione o con l'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
Al riguardo deduce che la
predetta formula rappresenta la conclusione logica e coerente di un giudizio
che, come tale, non può superare il dubbio, momento ineliminabile del pensiero.
Osserva, poi, che l'assoluzione per insufficienza di prove, essendo da
annoverare fra le formule di proscioglimento, lungi dal contrastare,
convaliderebbe la presunzione di non colpevolezza.
Per quanto concerne, infine,
le conseguenze sfavorevoli, nel vigente ordinamento, connesse all'insufficienza
di prove, rileva che la questione potrebbe prospettarsi in relazione alle
disposizioni che le prevedono, e non a quella attualmente denunziata.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Dolo
dubita che la formula d’assoluzione per insufficienza di prove (in giudizio:
art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale) sia in contrasto con
l'art. 27, secondo comma, della Costituzione.
La questione non é fondata.
Questa Corte ha avuto
occasione di affermare (sia pure a fini diversi da quello che viene oggi in
questione) che la disposizione dell'art. 27, secondo comma, Cost., nel
dichiarare che l'imputato non é considerato colpevole sino alla condanna
definitiva, vuol garantirgli l’esclusione della presunzione di colpevolezza
durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sent. n. 107 del 1957;
vedasi anche sent. n. 115 del 1964):
la condizione giuridica d’imputato - é stato osservato - si ricollega al
processo, mentre la condizione giuridica di condannato, cioé di colpevole,
segue il processo.
E ciò, sia alla stregua del
concetto stesso di colpevolezza (lato sensu), che per la dottrina generale del
reato é comunemente intesa come presupposto indispensabile per l'applicazione
della pena; sia in conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea
costituente, che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione
d’innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I Sottocommissione,
ha voluto presumibilmente asserire che durante il processo non esiste un
colpevole, bensì soltanto un imputato.
2. - Nel nostro sistema e
nella terminologia corrente, dunque, la condizione di non colpevole non sembra
identificarsi con quella d’innocente: chi durante il processo, é non colpevole
può essere giudicato, con la sentenza definitiva, innocente oppure colpevole.
Se fosse vero il contrario,
sarebbe illegittima ogni misura di carcerazione preventiva, che é, invece,
ammessa dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost. (vedasi la sent. n. 64 del 1970 di questa Corte), e, al
limite, sarebbe illegittima - contrariamente a quanto dichiarato da questa Corte
con sentenza n. 78 del 1969 - l'applicazione provvisoria di pene accessorie ex
articoli 140 del codice penale e 301 del codice di procedura penale.
3. - Secondo la
giurisprudenza della Corte di cassazione, l'assoluzione per insufficienza di
prove presuppone una serie incompleta d’elementi di responsabilità, in altre
parole la sussistenza d’elementi probatori d’accusa che possono di per se
stessi giustificare un'affermazione di colpevolezza e, insieme, quella d’altri
elementi favorevoli che, pur senza svalutare i primi, sono tali da legittimare
l'incertezza. La quale rispecchia, nel giudice di merito, l'impossibilità a
vincere gli ostacoli che la realtà processuale frappone alla scoperta e alla ricostruzione
della verità.
Orbene, se il presidio
costituzionale della presunzione di non colpevolezza importa che non sia la
mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di pertinenti e concludenti
prove a carico a giustificare una sentenza di condanna (sent. n. 175 del 1970 di questa Corte), non va
dimenticato che, nella realtà, l'insufficienza di prove può riguardare una
vasta gamma di situazioni (la sussistenza del fatto materiale; la commissione o
la partecipazione al fatto; l'elemento psicologico; i presupposti del reato; le
condizioni di punibilità; le cause d’esclusione del reato o di esenzione dalla
pena). E l'assoluzione per insufficienza di prove, la quale - come ha
giustamente posto in rilievo l'Avvocatura generale dello Stato - é il risultato
concreto di un giudizio, che non sempre può superare la perplessità -
manifestazione di raziocinio e momento ineliminabile del pensiero -, lungi dal
confliggere col principio di non colpevolezza, apertamente lo convalida,
dappoiché tutte le sentenze di proscioglimento, nella molteplicità delle
formule adottate nel dispositivo, hanno in comune il riconoscimento della non
fondatezza dell'azione penale.
4. - Vi é, poi, da tener
conto della imprescindibilità della motivazione (art. 111 Cost.), che, come é
noto, é il maggior impegno del giudice, perché deve contenere la ricostruzione
logica e critica delle prove, per dare ragione della fondatezza della pronunzia
e soddisfare le esigenze di giustizia dei consociati (e la contraddittorietà e
la mancanza, in un'accezione non restrittiva, della motivazione sono
censurabili in Cassazione: art. 475, n. 3, cod. proc. pen.): la valutazione e
la enunciazione della insufficienza delle prove per la condanna dovrebbero pur
sempre essere contenute nella sentenza, anche se la legge non prevedesse
l'assoluzione con formula dubitativa.
5. - L'Avvocatura dello
Stato afferma che le stesse considerazioni fatte per l'art. 27, secondo comma,
Cost., valgono a dimostrare che la disposizione impugnata non contrasta neppure
con l'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre
1950 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.
848), il quale reca: "Ogni persona accusata di un reato é presunta
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente
accertata".
Si apre qui un problema di
interpretazione e di coordinamento affidato al giudice ordinario: problema che
parrebbe debba risolversi nel senso della identità sostanziale di significato
delle dizioni dell'art. 27, secondo comma, Cost., e di detto art. 6, paragrafo
2, e di un allineamento di questo a quello, dato che la Convenzione contiene
norme sulla carcerazione preventiva (art. 5, lett. b e c), che sembrano
incompatibili con la presunzione di innocenza, ma conciliabili con la
presunzione di non colpevolezza.
6. - É indiscutibile, per
altro, che il proscioglimento per non provata reità rende possibile che
l'imputato, quantunque assolto, subisca conseguenze a lui sfavorevoli, che
discendono anche da disposizioni di legge: art. 604 cod. proc. pen. (vedasi
pure l'art. 606 dello stesso codice); art. 64, primo comma, disp. att. cod.
proc. pen. (r.d. 28 maggio 1931, n. 602). Ma codeste disposizioni non sono
oggetto della dedotta impugnativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice
di procedura penale, sollevata dal pretore di Dolo, in riferimento all'art. 27,
secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo
CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il
6 luglio 1972.