SENTENZA
N. 107
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BLAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 539 Cod. pen., promosso con l'ordinanza 4
febbraio 1957 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere emessa nel procedimento
penale a carico di Dell'Aversana Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 64 del 9 marzo 1957 ed iscritta al n. 32 del Registro
ordinanze 1957.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udita nell'udienza
pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto
Avv. gen. dello Stato Dario Foligno.
Ritenuto
in fatto
Dell'Aversana
Giuseppe fu chiamato a rispondere, dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, del delitto preveduto dallo art. 519, cpv. n. 1, Cod. pen., per essersi
congiunto carnalmente con Maruzzella Iolanda, minore degli anni quattordici.
Durante il corso del
dibattimento la difesa dell'imputato propose questione di legittimità
costituzionale degli artt. 42, cpv. 20, e 539 Cod. pen. in relazione all'art.
27, la e 2a parte, della Costituzione, "in ordine all'elemento costitutivo
del reato di violenza carnale presunta - art. 519, n. 1, Cod. pen. - prospettato
quale elemento ricadente sull'azione dell'imputato per responsabilità
obiettiva".
Il Tribunale,
ritenendo la sollevata questione di legittimità costituzionale rilevante e non
manifestamente infondata, sospese il giudizio e rinviò, per la risoluzione
della questione, gli atti a questa Corte costituzionale.
L'ordinanza fu
notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 1957 e
comunicata alla Presidenza delle due Camere in data 7 febbraio 1957. A cura
della Presidenza di questa Corte, l'ordinanza stessa fu pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1957, n. 64.
Si é costituita in
giudizio soltanto l'Avvocatura generale del lo Stato in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, con deduzioni scritte e orali, ha concluso
perché venga dichiarata l'infondatezza della questione sollevata.
Considerato
in diritto
La questione proposta
con l'ordinanza di rinvio ha per oggetto la pretesa illegittimità
costituzionale dell'art. 539 Cod. pen., il quale dichiara irrilevante l'errore
o l'ignoranza, nel soggetto attivo, in ordine all'età del soggetto passivo nei
delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e più specialmente, avuto
riguardo alla fattispecie, nel reato di congiungimento carnale abusivo (art.
519, cpv. n. 1, Cod. pen.), in relazione alle norme contenute nella prima e
seconda parte dell'art. 27 della Costituzione.
Ma l'assunta
illegittimità costituzionale é destituita di ogni fondamento.
Prendendo anzitutto
in esame la contestata norma, contenuta nell'art. 539 Cod. pen., alla stregua
del principio sancito nella prima parte dell'art. 27 della Carta
costituzionale, va tenuto presente che, nella disposizione testé ricordata, la
Costituzione - come si evince chiaramente dalla formulazione letterale del testo
- non fa che enunciare il carattere personale della responsabilità penale e
contiene perciò un tassativo divieto della responsabilità penale per fatto
altrui, senza alcun riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità
oggettiva.
Il limpido significato
del testo della norma stessa é confermato, in modo da evitare ogni possibilità
di dubbio, dai lavori preparatori, nei quali espressamente ed univocamente fu
manifestato, come unico scopo della disposizione, quello di vietare tutte
quelle forme di repressione penale che avevano avuto recenti esempi di triste
esperienza, relativi a responsabilità estesa a persone o a gruppi di persone
estranee al reato e diverse dal colpevole, ma che costituivano soltanto
rappresaglia e vendetta contro gruppi familiari o etnici ai quali l'imputato
apparteneva.
La solenne
riaffermazione della limitazione della responsabilità penale alle sole
conseguenze del fatto proprio, assumeva perciò il significato della
riaffermazione di un alto principio di civiltà giuridica. Così inteso, il
contenuto della prima parte dell'art. 27 già citato richiede come requisito
della responsabilità penale personale soltanto quel rapporto di causalità
materiale tra azione ed evento che é enunciato nell'art. 40 del Codice penale e
che é sufficiente a stabilire, tra il soggetto ed il fatto preveduto come
reato, quel carattere di suità in cui consiste il requisito della personalità
nella responsabilità penale.
Ma anche se si
dovesse considerare come requisito della stessa responsabilità penale personale
un qualsiasi nesso psicologico tra l'azione e l'evento, in modo da consentire
il riferimento dello evento alla condotta del colpevole come effetto anche di
una causalità psichica, si perverrebbe ad una identica conclusione della
questione che ne occupa.
Infatti l'età del
soggetto passivo, la cui ignoranza od errore é dichiarata irrilevante dall'art.
539 Cod. pen., non attiene allo evento del reato, che é costituito dallo stesso
congiungimento carnale abusivo e che deve essere investito dalla coscienza e
dalla volontà intenzionale. Invece l'età del soggetto passivo costituisce un
presupposto del reato e più propriamente una condizione (non obiettiva) di
punibilità, la cui consapevolezza é estranea al nesso tra azione ed evento.
Cosicché la deroga che l'art. 539 Cod. pen. contiene circa la rilevanza di tale
consapevolezza, non tocca il nesso psichico suddetto e tende soltanto a rendere
più energica la tutela di persone che si trovino in determinate condizioni di
immaturità o equivalenti, contro i pericoli derivanti da rapporti sessuali
abusivi.
Per quanto poi
concerne la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 539 Cod. pen. in
confronto della disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 27 della
Costituzione, basta considerare che la disposizione stessa, nel dichiarare che
l'imputato non é considerato colpevole sino alla condanna definitiva, contiene
una norma tendente a garantire la esclusione della presunzione di colpevolezza
nell'imputato durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale, ma nulla
ha a che vedere col preteso divieto di responsabilità penale oggettiva nel
rapporto penale sostanziale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 4
febbraio 1957 sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 Cod. pen. in
riferimento all'art. 27, prima e seconda parte, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.