SENTENZA N. 144
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 108, 109 e 145 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773; del D.Lg. 11 febbraio 1948, n. 50
(sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi) e della relativa legge di
ratifica 22 aprile 1953, n. 342, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1969 dal
pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Farri Luciana ed altri, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale deila Repubblica
n.78 del 26 marzo 1969;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1969 dal
pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Cassaniti
Salvatore ed altro, iscritta al n. 106 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del
16 aprile 1969;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1969 dal
pretore di Gemona del Friuli nel procedimento penale
a carico di Gamberini Lorenzo, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969;
4) ordinanze emesse il 22 aprile 1969 dal
pretore di Sampierdarena nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Bisio Gian Paolo e di Galli Natala,
iscritte ai nn. 232 e 233 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;
5) ordinanza emessa il 25 marzo 1969 dal
pretore di Tione nel procedimento penale a carico di Semprini Maria Luisa ed altro,
iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969;
6) ordinanza emessa il 17 giugno 1969 dal
pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Deiana
Italia, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto
1969.
Visti gli atti di costituzione di Farri
Luciana e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi
l'avv. Augusto Addamiano, per la Farra,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del pretore di Orbetello
in data 17 gennaio 1969 é stata sottoposta alla Corte questione di legittimità
costituzionale concernente l'art. 108, comma primo, del testo unico delle leggi
di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, - il quale, in collegamento
con l'art. 665 del codice penale, vieta di esercitare l'industria di affittare
camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza
farne preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza -
ritenendo che esso sia in contrasto con la libertà di iniziativa
economica disciplinata dagli artt. 41 e seguenti della Costituzione.
2. - Con la stessa ordinanza del pretore di
Orbetello e con quella del pretore di Bologna in data 11 febbraio 1969, é stata
poi sottoposta alla Corte questione di legittimità costituzionale concernente
l'art. 109, commi primo e secondo, del medesimo testo
unico delle leggi di P.S. - che vieta agli albergatori, e in genere a coloro
che danno alloggio per mercede, di alloggiare persone non munite di documento
d'identità - ritenendo che esso sia in contrasto con gli artt. 16, comma primo,
della Costituzione, relativo alla libertà di circolazione e 17, comma secondo,
relativo alla libertà di riunione.
3. - Inoltre, con ordinanza del pretore di Gemona del Friuli in data 25 gennaio 1969 e dello stesso
pretore di Bologna in data 17 giugno i969, é stata proposta questione anche sul
terzo comma dell'art. 109 di cui sopra - che impone agli albergatori e agli
altri esercenti l'obbligo di annotare in apposito
registro le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate e di
comunicarne giornalmente all'autorità locale di P.S. l'arrivo, la partenza e il
luogo di destinazione - ritenendo che esso sia costituzionalmente illegittimo
in relazione agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, comma secondo, e 41 della
Costituzione, relativi alla libertà personale, alla inviolabilità del domicilio
e della corrispondenza, alla libertà di circolazione e di riunione ed alla
libertà economica.
4. - Infine, con la già citata ordinanza
del pretore di Bologna in data 11 febbraio 1969, con due ordinanze del pretore
di Sampierdarena in data 22 aprile 1969 e con altra
del pretore di Tione in data 25 marzo 1969, sono
state sottoposte alla Corte questioni di legittimità costituzionale relative
alle norme del D.Lg. 11 febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi.
In merito al detto decreto, mentre
l'ordinanza del pretore di Bologna ne denuncia la totale illegittimità, con
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
perché esso sarebbe stato sottoposto alla ratifica del Parlamento dopo la
scadenza del termine previsto dal D.Lg.Lgt. 16 marzo
1946, n. 98; tutte le anzidette ordinanze propongono questioni di legittimità
costituzionale delle norme di cui agli artt. 1 e 2
dello stesso decreto - che inasprisce le sanzioni previste dal T.U. delle leggi
di P.S. quando la persona cui viene dato alloggio sia di cittadinanza straniera
o sia apolide, e impone a chiunque dà alloggio, ovvero ospita o assume alle
proprie dipendenze uno straniero o un apolide, anche se parente o affine, di
comunicarne, entro le ventiquattro ore, le generalità alla autorità locale di
pubblica sicurezza - in quanto ritengono che tali norme, unitamente a quella
dell'art. 145 del testo unico citato, e che é pure denunciata, siano in
contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, che tutelano i diritti
inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza e il rispetto delle norme internazionali,
e siano altresì in contrasto con gli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia
con la legge 4 agosto 1955, n. 848; articoli relativi al diritto alla
riservatezza e a quello di eguaglianza.
5. - Nel giudizio proposto con l'ordinanza
del pretore di Orbetello é intervenuto dinanzi alla Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale, con deduzioni del 25 marzo 1969, ha
chiesto che le questioni siano dichiarate infondate.
Per quanto attiene alla pretesa violazione
degli artt. 41 e seguenti, l'Avvocatura, dopo aver richiamato
i principi più volte affermati dalla giurisprudenza costituzionale, osserva che
dalle disposizioni impugnate é agevole enucleare i fini di ordine sociale cui
sono ispirati i controlli disciplinati dalla legge di pubblica sicurezza e
ritiene che le garanzie di legalità concesse dall'ordinamento siano sufficienti
ad escludere ogni eventuale distorsione dei poteri concessi al questore nella
materia in esame.
Anche la seconda censura, prospettata dal
pretore di Orbetello, con riferimento all'art. 16
della Costituzione, é, secondo l'Avvocatura, priva di fondamento, perché gli
obblighi imposti dalla legge agli esercenti non si risolvono in limitazioni
apprezzabili alla libertà di circolazione e di soggiorno se sono fatti salvi,
come nella fattispecie, i diritti della persona costituzionalmente garantiti.
6. - Nello stesso giudizio si é inoltre
costituita Farri Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Addamiano,
che con deduzioni del 6 febbraio 1969 chiede che le norme sottoposte all'esame
della Corte siano dichiarate incostituzionali. Sostiene la Farri che le
limitazioni cui, secondo la Costituzione, può essere sottoposta l'iniziativa
economica privata, sono tutte a carattere negativo, mentre la comunicazione
all'autorità di pubblica sicurezza, richiesta dalle norme impugnate, costituisce una prestazione a carattere positivo da cui
esula ogni finalità sociale: essa ha invece funzioni di prevenzione e di
controllo, e perciò, in contrasto con i già richiamati precetti costituzionali,
trasforma il cittadino in un incaricato di pubblico servizio con compiti di
polizia di sicurezza.
7. - In tutti gli altri giudizi, come sopra
proposti, non vi é stata, avanti questa Corte, alcuna
costituzione di parti.
Considerato in diritto
1. - Le questioni di costituzionalità
proposte con le sette ordinanze citate in epigrafe si riferiscono a
disposizioni di legge strettamente connesse e pertanto le cause relative,
insieme trattate, possono essere decise con unica sentenza.
Con tali ordinanze viene
infatti impugnato l'intero complesso di norme che regola l'attività dei
gestori di albergo, degli affittacamere e, in genere, di tutti coloro che danno
alloggio per mercede, in merito alla comunicazione che essi sono tenuti a dare
all'autorità di P.S. circa l'inizio del loro esercizio (art. 108 del testo
unico del 1931), al divieto che é fatto loro di alloggiare persone sfornite di
documento di identità (art. 109, commi primo e secondo, stesso T.U.) e
all'obbligo loro imposto di annotare in apposito registro le generalità delle
persone alloggiate e di comunicare giornalmente alla detta autorità i loro
spostamenti (art. 109, comma terzo, stesso T.U.).
Inoltre, viene anche impugnata la
disciplina riservata agli stranieri e apolidi dall'art. 145, sempre dello
stesso testo unico, e dal D.L. 11 febbraio 1948, n. 50, concernente l'obbligo
di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza l'alloggio loro a qualsiasi
titolo fornito, unitamente alle loro generalità e ai loro spostamenti, e di
denunciare altresì la loro assunzione al lavoro alle proprie dipendenze.
Le norme sono, nelle ordinanze, ritenute in
contrasto con vari articoli della Costituzione che vengono in prosieguo citati nell'esame gradato
delle questioni proposte.
2. - L'art. 108 del T.U. stabilisce che non
si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o
altrimenti dare alloggio per mercede senza una preventiva dichiarazione da
presentarsi all'autorità locale di P.S. E la legge 16 giugno 1939, n. 1111, cui
é opportuno far riferimento, perché concerne la specifica "disciplina
degli affittacamere", aggiunge che sono sottoposti ad
essa coloro che danno abitualmente alloggio per mercede, in camere ammobiliate,
nonché coloro "che affittano abitualmente appartamenti mobiliati nelle
stazioni di cura, soggiorno e turismo".
É ora sembrato al pretore di Orbetello che
questa disciplina, "nell'inquadrare i casi di cui all'art. 108 del T.U.
delle leggi di P.S. nel più ampio genere degli esercizi pubblici, impone ai
proprietari degli obblighi (dichiarazione alle autorità di P.S., preventiva
licenza di P.S.) i quali contrastano con il regime della proprietà sancito
dagli artt. 41 e seguenti della Costituzione".
La questione non é fondata.
L'art. 108 disciplina l'attività di
affittare camere e appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per
mercede, qualificandola "industria", e la legge n. 1111 del 1939 pone
tra i suoi elementi costitutivi l'abitualità del suo esercizio; essa disciplina
cioè un'attività economica a carattere imprenditoriale, e quindi professionale
(art. 2082 c.c.), esercitata dal proprietario dei locali o da altri. La
locazione di appartamenti mobiliati da parte di chi, con ciò, non esercita
un'attività professionale, é pertanto da ritenersi fuori dalla detta normativa.
Nella fattispecie, non é quindi alla
disciplina della proprietà privata dell'art. 42 della
Costituzione che occorre fare riferimento, ma a quella della iniziativa
economica privata dell'art. 41. E poiché questa deve svolgersi in modo, tra
l'altro, da non recare danno alla sicurezza, intesa come garanzia di un normale
vivere civile in un ordine democratico (v. sentenza 19 del
1962), non sono, sotto questo profilo, illegittime quelle norme che
richiedono, per l'esercizio di attività economiche, licenze ed autorizzazioni,
quando occorra, anche di polizia (sent. 61 del 1965
e 7 del 1966).
Nel caso, l'art. 108 del T.U., col
prescrivere, per l'esercizio dell'industria di affittare abitualmente camere o
appartamenti mobiliati, la previa dichiarazione all'autorità di P.S., tutela
preventivamente proprio quella sicurezza dell'ordinato vivere civile, che può
essere compromessa - se il locatore non dà affidamento - là dove si
avvicendano, spesso con frequenza, persone di varia e diversa provenienza.
Proprio, nello stesso art. 108, e
precisamente nel terzo comma - che va ovviamente letto in coordinamento con il
primo che é stato impugnato - é infatti spiegata la
ragione dell'intera disciplina: l'autorità di polizia deve essere
preventivamente informata appunto perché possa eventualmente vietare in
qualsiasi tempo l'esercizio della detta industria se l'esercente "sia nel
novero delle persone di cui all'art. 92 (pregiudicati per vari reati) o se
abbia ragione di ritenere che nel locale si intenda esercitare la prostituzione
clandestina (ora lo sfruttamento della prostituzione), o il giuoco d'azzardo o
si faccia uso di sostanze stupefacenti.
3. - Dello stesso T.U. é stato poi
denunciato anche l'art. 109, commi primo e secondo,
che vieta agli albergatori e in genere a coloro che danno alloggio per mercede
di alloggiare persone non munite di documenti di identità.
Tale articolo, secondo le ordinanze dei
pretori di Orbetello e di Bologna, sarebbe innanzi tutto in contrasto con
l'art. 16, comma primo, della Costituzione, che tutela
la libertà di circolazione, in quanto violerebbe la riservatezza delle persone
alloggiate; ma sarebbe anche in contrasto con l'art. 17, comma secondo, che
tutela la libertà dei cittadini di riunirsi in luogo aperto al pubblico, senza
preavviso, giacché, imponendo la conoscenza dei nomi di coloro che intendono riunirsi
in alberghi o altri luoghi ove si alloggiano in genere persone, limiterebbe
quella libertà.
Le questioni sono infondate.
L'art. 16 infatti
non tutela la segretezza dei movimenti di ogni cittadino, ma la libertà di
circolazione e di soggiorno, che non é compromessa dall'onere di portare o di
esibire il documento di identificazione, documento i cui dati, portati a
conoscenza dell'autorità di polizia, consentono a questa di svolgere i propri
compiti istituzionali per i fini accennati più sopra.
La sistematica annotazione di tali dati
consente infatti quell'opera di vigilanza sulle
persone, da parte della P.S., che é connessa al suo dovere di ricercare
latitanti, o soggetti in genere sospettati di reati.
Quanto poi al contrasto dello stesso
articolo 109, primo comma, con l'art. 17, comma
secondo, della Costituzione, deve osservarsi che la richiesta dei documenti di
identità riguarda coloro cui viene dato alloggio, e cioè cui viene messa a
disposizione una stanza. La prescrizione perciò non riguarda coloro
che sostano soltanto in locali di utilizzazione comune, adibiti a
trattenimento, e dove possano svolgersi anche riunioni. In questa ipotesi é
sufficiente che l'esercente, ai sensi dell'art. 68 dello stesso T.U., richieda
la licenza nei termini e nei casi esaminati e ritenuti dalla Corte nella sentenza n. 56 del
1970.
4. - Dello stesso articolo 109 é stato
infine denunziato anche il terzo comma, il quale prescrive l'obbligo, per chi
dà alloggio per mercede, di annotare in apposito
registro le generalità delle persone alloggiate e di dare di esse comunicazione
quotidiana all'autorità di P.S., unitamente a quella degli arrivi, partenze e
dei relativi luoghi di provenienza e di destinazione. (Invero gli ultimi due dati da molto tempo non vengono di fatto più
annotati, a seguito della circolare del Ministero degli interni in data 16
settembre 1954, protocollo 1039906/13000).
Secondo le ordinanze dei pretori di
Bologna, di Sampierdarena e di Tione,
queste norme violerebbero, per l'esercente, l'art. 41,
e, per le persone alloggiate, gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, comma secondo,
della Costituzione.
Quanto all'asserita violazione degli artt. 16, 17 e 41, nulla deve aggiungersi, a proposito della registrazione
e comunicazione di quei dati, a ciò che é stato già detto circa la rilevazione
di essi mediante l'esibizione dei documenti di identità, giacché la loro
richiesta é preordinata proprio a questi fini.
Per quanto concerne poi la pretesa violazione
dell'art. 13, si osserva che le notizie da fornire
all'autorità di pubblica sicurezza sul movimento delle persone non limitano, in
sé, la libertà, anche intesa come salvaguardia della dignità della persona.
Parimenti é a dirsi del pur richiamato art.
14 della Costituzione, la cui tutela, secondo la Corte ebbe a ritenere nella sentenza 104 del
1969, "non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione
e comunicazione che la legge può imporre al cittadino, anche se connessi
all'uso che egli fa del luogo da lui adibito a suo domicilio".
Infine, per quanto attiene alla pretesa
violazione dell'art. 15, relativo alla libertà e
segretezza della corrispondenza, deve osservarsi che nessuna connessione vi é
tra questa disposizione e l'obbligo di informazioni sulle generalità delle
persone prescritto dall'articolo 109, terzo comma, del T.U. di cui si discute.
5. - Vengono da ultimo in esame le varie
questioni relative al decreto legislativo 11 febbraio
1948, n. 50.
L'eccezione al riguardo sollevata dal
pretore di Bologna, e concernente l'asserita violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perché, secondo si assume, tale
decreto sarebbe stato ratificato fuori del termine previsto dal D.Leg.Luog. 16 marzo 1946, n. 98, é infondata.
Secondo questo
ultimo decreto, tutti i provvedimenti legislativi emessi nel periodo della
Costituente e prima dell'inizio di attività del nuovo Parlamento, dovevano
essere sottoposti a ratifica entro un anno dalla sua entrata in funzione. Il
decreto n. 50 del 1948, di cui si discute, fu sottoposto a ratifica con
richiesta da parte del Governo il 4 maggio 1949, e quindi in termine.
La questione é stata trattata e decisa
nella sentenza
104 del 1969; e poiché l'ordinanza che la ripropone non aggiunge nessun
nuovo argomento in contrario, null'altro deve osservarsi in proposito.
6. - Nella stessa ordinanza del pretore di
Bologna, e in quelle dei pretori di Sampierdarena e
di Tione, sono poi denunciati i due articoli di cui
si compone il suddetto D.Leg. n. 50 del 1948.
Tale decreto, all'art. 1,
dispone un aumento delle pene comminate dal già esaminato art. 109 del T.U. di
P.S. per coloro che, dando alloggio per mercede, omettono, nei confronti degli
stranieri o apolidi, quelle denunzie di arrivo, partenza e destinazione, cui
sono tenuti per tutte le persone alloggiate; e all'art. 2 estende l'obbligo
della denunzia, con la relativa sanzione per la sua omissione, a tutti coloro
che danno alloggio od ospitalità a stranieri o apolidi, anche se parenti o
affini, o li assumono al lavoro.
Nelle richiamate ordinanze tali norme sono
ritenute contrastanti con gli artt. 2, 3 e 10 della
Costituzione e con gli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
Di tutte le questioni sopra enunciate, meno
che di quella relativa all'assunzione al lavoro dello straniero, la Corte si é
ampiamente occupata nella già richiamata sentenza 104 del
1969, dichiarandole infondate. E poiché su di esse non vengono
esposti nelle ordinanze argomenti nuovi, mentre nulla é qui da aggiungere,
appare ovvio che debba concludersi nello stesso modo.
Resta quindi soltanto da prendere in
considerazione, in rapporto alle stesse norme di riferimento, l'unica questione
che in quella sentenza non é stata esplicitamente esaminata e che attiene
all'obbligo fatto a "chiunque assuma alle proprie dipendenze uno
straniero, di comunicarne, entro le ventiquattro ore, le generalità
all'autorità locale di pubblica sicurezza, specificando il servizio cui é
adibito".
Per risolvere anche quest'ultima questione
nel senso della sua infondatezza non occorre un esame approfondito del
contenuto e delle norme di raffronto indicate, sia di quelle della Costituzione
come di quelle della Convenzione europea, né della forza di resistenza che si
assume spettare a queste ultime.
Tale indagine non é necessaria, perché il
principio che dal complesso di tali norme si intende desumere, e che concerne
l'eguaglianza dello straniero rispetto al cittadino nella sfera dei diritti
fondamentali, secondo é stato dalla Corte più volte ritenuto (sentenze 120 del
1962 (rectius 1967: nota
della redazione) e 104 del 1969),
può ormai ritenersi pacifico.
Ma la riconosciuta eguaglianza di
situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non
esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi fra i
soggetti differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella
sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità
del suo apprezzamento (cit. sent. 104).
Ora, nel campo dell'assunzione al lavoro,
non é dubbio che esistano tra il cittadino e lo straniero
differenze sostanziali, perché, mentre il primo é inserito nel sistema
di avviamento al lavoro predisposto, in conformità dell'art. 4 della
Costituzione, dalle leggi che prescrivono l'iscrizione presso gli uffici di
collocamento e regolano l'assorbimento delle forze non occupate, il secondo non
entra nel giuoco di questa normativa se non quando, avendo chiesto il visto
consolare per l'ingresso nel nostro Paese al fine di lavoro, ha ottenuto il
relativo consenso, che può essergli concesso solo se non vi siano lavoratori nazionali
idonei per il posto che chiede (condizione, quest'ultima, però non richiesta
per i cittadini degli Stati con cui esistano appositi accordi e trattati, come,
ad esempio, quello della C.E.E., ma per i quali pur sempre occorre un nulla
osta di ammissione al lavoro: art. 2 detto trattato).
Lo straniero che intende recarsi in altro
Stato deve infatti, per prassi internazionalmente
ammessa, chiedere alle autorità consolari di quello Stato il visto d'ingresso,
indicando le ragioni per cui vuole recarvisi e il tempo che desidera trattenervisi.
Dopo di che, uscendo, munito di passaporto,
dal proprio Paese, ed entrando in quello in cui si reca, deve presentarsi
all'autorità locale di polizia. Da noi, ai sensi dell'art. 142 del T.U. della legge di P.S., deve farlo entro tre giorni, mediante
la dichiarazione di soggiorno che, per l'art. 261 del Regolamento al detto
T.U., deve parimenti contenere le indicazioni dello scopo e durata del
soggiorno stesso e la professione, industria - commercio o lavoro che vi eserciti
o intenda esercitare, ove si rechi per svolgervi un'attività, all'esercizio
della quale gli sia stato già dato il consenso. Dunque interest
rei publicae conoscere se l'ingresso é a scopo di
turismo e diporto - che é il caso comune - o di lavoro, e quale.
É logico quindi che all'autorità di P.S.,
preposta alla vigilanza sugli stranieri (Titolo V T.U.), a fine sia di
controllo che di protezione, e che cura perciò la loro
registrazione, debba rivolgersi quella denunzia di assunzione al lavoro e di
dimissione prevista dall'art. 145 del T.U. e 2 del decreto n.50 del 1948.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 108, comma
primo, 109, commi primo, secondo e terzo, e 145 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nonché degli artt. 1 e
2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevate con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2,3,10,13,14, 15, 16, comma
primo, 17, comma secondo, 41 e 42 della Costituzione, e in relazione agli artt.
8,14 e 16 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stipulata il 4
novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848
Dichiara inoltre la manifesta infondatezza
della questione relativa allo stesso decreto n. 50 del
1948 proposta in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
luglio 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 luglio
1970.