SENTENZA N. 236
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) –
come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) –, promossi con
ordinanze del 10 aprile 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di
Canicattì, del 6 maggio e del 5 settembre 2006 dal Tribunale di Agrigento,
sezione distaccata di Licata, del 13 luglio (nn. 2 ordinanze) 2007 dal
Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, rispettivamente iscritte ai
nn. 413 e 578 del registro ordinanze 2006 e ai nn. 540, 781 e 783 del registro
ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 51, prima serie speciale, dell’anno
2006 e nn. 32 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera
di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto in fatto
1.− Con tre ordinanze di analogo
tenore, il Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì (r.o. n. 413 del 2006) e di Licata (r.o.
n. 578 del 2006 e n. 540 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
10, 13, 27 e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituiti
dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni
urgenti in materia di immigrazione) –, nella parte in
cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell’indebito
trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma
5-ter) e l’arresto obbligatorio del
soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies).
I rimettenti, chiamati a provvedere in
merito alla convalida dell’arresto di cittadini extracomunitari inottemperanti
all’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai
sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del
d.lgs. n. 286 del 1998, hanno disposto la scarcerazione degli arrestati con
motivazione fondata sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine
alla sussistenza del delitto contestato, e successivamente hanno sospeso i
giudizi di convalida.
Le censure prospettate concernono in
primo luogo l’asserito contrasto della previsione dell’arresto obbligatorio con
i principi sanciti dagli artt. 27 e 13 Cost. A parere dei rimettenti, il
legislatore ha imposto l’applicazione della “misura eccezionale” di limitazione
provvisoria della libertà nei confronti di soggetti i quali «non si trova[no]
generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l’ordine di
espulsione», per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacità di
procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, e dunque
a fronte di situazioni nelle quali l’ottemperanza all’ordine di allontanamento
può risultare inesigibile.
I giudici a quibus si soffermano su tale aspetto
del fenomeno, osservando come, in mancanza del trasferimento del cittadino
extracomunitario fuori dal territorio dello Stato ad
opera dell’autorità, e stante «l’impossibilità pratica da parte dello straniero
di fare utilmente rientro da solo nel suo paese», non potrebbe «oggettivamente
pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui
pregiudizievole». I rimettenti aggiungono l’ulteriore
considerazione secondo cui l’ottemperanza all’ordine di espulsione potrebbe
esporre il cittadino extracomunitario a conseguenze personali e giuridiche
«perfino più gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza illegale in
Italia», ogni qual volta lo stesso, non potendo raggiungere il Paese d’origine,
sia costretto a fare ingresso in altro Stato, con il rischio «certamente
inesigibile» di subire ulteriori limitazioni della libertà.
In un solo caso (r.o.
n. 540 del 2007) è prospettato anche il contrasto della normativa censurata con
l’art. 10 Cost., per violazione degli obblighi di tutela delle vittime del
traffico internazionale di esseri umani.
Le norme censurate, secondo i giudici a quibus, risulterebbero inoltre elusive della
pronuncia della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale del previgente art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998,
che stabiliva «identico congegno normativo». Al solo fine di ripristinare
l’arresto obbligatorio, infatti, il legislatore avrebbe «surrettiziamente»
trasformato la precedente fattispecie contravvenzionale
in una previsione delittuosa, il cui rigore sanzionatorio non troverebbe
giustificazione nel bilanciamento tra interesse protetto e inviolabilità della
libertà personale.
I rimettenti segnalano quindi il
contrasto della normativa censurata con il principio di uguaglianza,
rilevando come tale normativa realizzi «una indebita e arbitraria disparità di
trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali, invece,
malgrado la loro obiettiva maggiore gravità, l’arresto è reso solamente
facoltativo in base ai principi generali dettati dal Codice di procedura
penale».
Con riferimento alla rilevanza delle
questioni, i giudici a quibus ne affermano la sussistenza, in quanto
dall’accoglimento delle stesse discenderebbero effetti favorevoli in capo agli
indagati.
1.1. – Con atti di identico tenore, in
tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso in via principale per la declaratoria di manifesta inammissibilità
delle questioni e, in subordine, di non fondatezza.
Quanto al profilo preliminare, la
difesa erariale evidenzia la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza
delle questioni, affermata dai rimettenti con il generico riferimento agli
«effetti favorevoli che deriverebbero, in capo all’indagato, dall’accoglimento
delle questioni».
Nel merito, l’Avvocatura generale
osserva come la peculiare gravità della condotta del soggetto il quale, espulso
dal territorio dello Stato, continui deliberatamente a soggiornarvi, rappresenti
una costante della disciplina in materia di immigrazione, essendo stato
l’arresto obbligatorio previsto già per l’originaria fattispecie contravvenzionale introdotta dalla legge 30 luglio 2002, n.
189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
Con la novella recata dalla legge n.
271 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 241 del 2004, il legislatore
è intervenuto per rimodulare il sistema sanzionatorio, diversificando le
possibili condotte offensive e attribuendo natura delittuosa a quelle più
gravi.
All’esito di tale opera di
risistemazione risultano infatti diversamente
disciplinate l’ipotesi di ingresso illegale nel territorio dello Stato
(equiparata all’omessa richiesta di permesso di soggiorno nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, nonché ai casi di revoca o di
annullamento del permesso), e quella di espulsione disposta per scadenza del
permesso di soggiorno superiore ai sessanta giorni in mancanza di richiesta di
rinnovo. Alla prima ipotesi, ictu oculi più grave, il legislatore ha riservato il
trattamento più severo, stabilendo la pena della reclusione da uno a quattro
anni, mentre ha confermato, per la seconda e meno grave fattispecie, la natura contravvenzionale e la sanzione dell’arresto da sei mesi ad
un anno.
Ritiene, pertanto, la difesa erariale
che le scelte operate dal legislatore sotto il profilo della dosimetria della
pena risultino rispettose del limite della ragionevolezza.
Quanto, infine, alla «inesigibilità»
dell’ottemperanza all’ordine di espulsione, prospettata dai rimettenti come
conseguenza delle difficoltà che il cittadino extracomunitario incontrerebbe
nel fare ritorno al Paese d’origine, l’Avvocatura generale si limita ad
osservare che l’assunto non è comprensibile, e che, in ogni caso, «proverebbe
troppo».
2. – Con due ordinanze di identico
tenore (r.o. n. 781 e n. 783 del 2007) il Tribunale
di Paola, sezione distaccata di Scalea, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, come
sostituito dalla legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l’arresto
obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all’art. 14,
comma 5-ter, del medesimo decreto.
Entrambi i giudizi principali
riguardano la convalida dell’arresto di cittadini extracomunitari
inottemperanti all’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal
questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis,
del testo unico in materia di immigrazione. Il giudice a quo riferisce
che gli interessati – all’esito degli accertamenti dattiloscopici – risultano
privi di precedenti penali e giudiziali, e mai segnalati alla polizia.
Il rimettente, che ha sospeso i giudizi
prima di pronunciarsi sulla convalida, censura la previsione dell’arresto
obbligatorio per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286
del 1998, evidenziando in premessa il carattere doppiamente eccezionale dei
casi in cui la privazione della libertà personale avviene non solo al di fuori
della riserva di giurisdizione, ma anche precludendo «ogni valutazione in ordine alla opportunità o necessità nel caso concreto di
privare l’individuo della libertà personale». In tema di tutela della libertà
personale, infatti, l’art. 13 Cost. consente la previsione della misura
dell’arresto obbligatorio solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza»,
tra i quali non sarebbe annoverabile l’ipotesi
delittuosa di cui all’art. 14, comma 5-ter, del testo unico in materia di immigrazione.
La scelta legislativa di rendere
obbligatorio l’arresto in flagranza per una fattispecie, come quella in esame,
punita con la reclusione da uno a quattro anni, e che si sostanzia
nell’inottemperanza ad un ordine impartito dall’autorità amministrativa, risulterebbe priva di ragionevolezza (sono richiamate le sentenze della
Corte costituzionale n. 394 del 1994, n. 409 del 1989,
n. 103 del 1982
e n. 26 del 1979),
come dimostrerebbe il raffronto con analoghe fattispecie previste
dall’ordinamento, alla luce dei criteri generali stabiliti nell’art. 380, commi
1 e 2, del codice di procedura penale, nei quali trovano positiva
specificazione i limiti configurati dalla Costituzione ai fini dell’adozione
della eccezionale misura privativa della libertà.
L’arresto obbligatorio è infatti previsto dall’art. 380, comma 1, cod. proc. pen., per delitti puniti con l’ergastolo o con la
reclusione non inferiore nel massimo a venti anni e nel minimo a cinque anni,
e, al comma 2 del medesimo art. 380, per reati, tassativamente indicati, le cui
pene edittali sono in ogni caso significativamente superiori, nel massimo, a
quella prevista per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del
d.lgs. n. 286 del 1998.
L’irragionevolezza della scelta legislativa,
e la conseguente ingiustificata disparità di trattamento, deriverebbero
proprio dall’avere il legislatore accomunato, ai fini della adozione della
misura dell’arresto obbligatorio, fattispecie non comparabili sia avuto
riguardo al trattamento sanzionatorio, sia sotto il diverso profilo
dell’allarme sociale destato. A parere del rimettente, infatti,
l’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale
non produce alcuna offesa diretta ad interessi costituzionalmente rilevanti per
la collettività (si tratta di un “reato ostacolo”), e, per altro verso, nemmeno
si può ritenere che il cittadino extracomunitario sia socialmente pericoloso in
ragione dello stato di clandestinità o perché illegalmente presente nel
territorio nazionale.
Il giudice a quo istituisce quindi un ulteriore raffronto tra il reato in
esame e altre fattispecie che, a suo dire, non solo presentano struttura
analoga al primo, ma anche risultano direttamente o potenzialmente lesive di
interessi collettivi, e per le quali, invece, l’arresto in flagranza è soltanto
facoltativo.
Il riferimento immediato è al reato di
evasione, che si sostanzia nella violazione di un provvedimento emesso
dall’autorità giudiziaria, e «non di un semplice provvedimento amministrativo»,
da parte di un soggetto il quale, per il solo fatto di essere detenuto per
altra causa, deve presumersi socialmente pericoloso.
Il raffronto prosegue con il richiamo
al reato previsto dall’art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione), che punisce l’inosservanza agli obblighi e alle
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con la reclusione da uno a
cinque anni, e per il quale il comma 3 della stessa disposizione prevede
l’arresto soltanto facoltativo. Anche in questa ipotesi, evidenzia il
rimettente, come nel reato di evasione, l’inosservanza riguarda un
provvedimento dell’autorità giudiziaria e l’agente è soggetto la cui elevata
pericolosità sociale è stata già accertata.
Allo stesso modo, l’art. 8, comma 1-bis, della legge 13 dicembre 1989, n.
401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive), prevede
l’arresto facoltativo dei soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza
nel corso di manifestazioni sportive, e dunque sicuramente pericolosi.
Quanto, infine, al trattamento
riservato dal legislatore alle altre ipotesi di violazione o trasgressione di
provvedimenti emessi dalla pubblica autorità (amministrativa o giurisdizionale),
il rimettente richiama in via esemplificativa le fattispecie previste dagli
artt. 388 e 650 del codice penale, nonché dagli artt. 9, comma 1, della legge
n. 1423 del 1956 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio), per sottolineare come, in tali ipotesi, l’arresto non
sia previsto, neppure in forma facoltativa.
La disamina che precede renderebbe
evidente, a parere del giudice a quo,
che il legislatore ha trattato allo stesso modo situazioni affatto difformi,
violando il principio di uguaglianza che, benché
riferito testualmente ai «cittadini», deve ritenersi esteso agli stranieri, in
quanto norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (è
richiamata la sentenza
della Corte costituzionale n. 104 del 1969).
La dedotta lesione del principio
sancito dall’art. 13, terzo comma, Cost., è argomentata previo richiamo ai
rilievi già svolti, secondo cui il legislatore può stabilire restrizioni
provvisorie alla libertà personale, al di fuori dell’intervento dell’autorità
giudiziaria, solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza», laddove l’art.
14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286 del
1998, che concerne la mancata osservanza dell’ordine di allontanamento disposto
dal questore, configurerebbe un reato la cui struttura «non prevede né la
lesione né la messa in pericolo diretta e immediata di un bene
costituzionalmente protetto».
Secondo il rimettente, la ratio della previsione risiederebbe,
infatti, «unicamente nella scelta del legislatore di assicurare, mediante la
minaccia di sanzioni penali, l’ottemperanza ad un provvedimento amministrativo,
e quindi di garantire l’effettività dei meccanismi di espulsione degli
stranieri “indesiderati”».
Il giudice a quo si sofferma ancora sul profilo soggettivo dell’assenza di
una condizione di pericolosità specifica dell’agente,
evidenziando ulteriormente come, a fronte di soggetti mai condannati né
giudicati per altri reati, non sia possibile formulare un giudizio di
pericolosità sociale (sono richiamate le sentenze della
Corte costituzionale n. 64 del 1977 e n. 126 del 1972).
La permanenza clandestina dello straniero in Italia non costituisce di per sé
reato – essendo invece condizione che legittima l’espulsione –, né la formale
assenza di un titolo legittimante l’ingresso nel territorio dello Stato può
essere considerata in sé indice di specifica pericolosità del soggetto.
Il rimettente esamina quindi le
conseguenze del censurato automatismo osservando come, in molti casi, gli
organi di polizia siano costretti a procedere all’arresto di soggetti che non
presentano alcun profilo di pericolosità sociale, e che sono talora perfino
inseriti nel contesto locale di riferimento. In questi casi, rileva ancora il
rimettente, l’adozione della misura precautelare
prescinde dalla sua utilità (non apprezzabile né dalla polizia in fase di
esecuzione, né dall’autorità giudiziaria in sede di convalida), senza trovare giustificazione nella gravità
oggettiva del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto agente.
Sarebbe da escludere, infine, secondo
il giudice a quo, qualsiasi
strumentalità tra l’obbligatorietà dell’arresto e l’esigenza di garantire
l’ottemperanza al provvedimento di allontanamento:
l’effetto di deterrenza, attraverso il quale il legislatore intende assicurare
l’efficacia del procedimento di espulsione, può legittimamente essere
rappresentata dalla sanzione penale inflitta dall’autorità giudiziaria
all’esito di un giusto processo, non anche da una misura precautelare
alla quale
Quanto alla rilevanza della questione,
il rimettente evidenzia la maggiore ampiezza del controllo sull’operato della
polizia giudiziaria che il giudice della convalida è chiamato ad effettuare nei
casi di arresto facoltativo, come affermato costantemente dalla giurisprudenza
di legittimità, secondo cui il controllo giudiziale si estende alla valutazione
dei presupposti sostanziali della misura limitativa della libertà (gravità del
fatto, pericolosità dell’agente), avuto riguardo agli elementi conosciuti o conoscibili
al momento del fatto.
Pertanto, in caso di accoglimento della
questione, sarebbe restituita al giudice della convalida la possibilità di
sindacare l’adozione della misura precautelare sotto
tutti i profili sopra indicati e, in definitiva, di non convalidare l’arresto
in ipotesi di carenza di detti presupposti.
Ancora a proposito della rilevanza
della questione, il giudice a quo ribadisce l’autonomia del giudizio di convalida rispetto al
successivo giudizio direttissimo (obbligatorio nei casi di specie), e richiama
la sentenza
della Corte costituzionale n. 54 del 1993, nella quale si è affermato che
nel giudizio di convalida «la rilevanza della questione permane, trattandosi di
stabilire se la liberazione dell’arrestato debba considerarsi conseguente
all’applicazione dell’art. 391, settimo comma, ovvero più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in
base alla quale gli arresti furono eseguiti».
2.1. – Nel giudizio introdotto con
l’ordinanza r.o. n. 783 del 2007 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non
fondata.
Nell’atto di intervento la difesa
erariale ripropone gli argomenti già prospettati negli omologhi atti
riguardanti i giudizi introdotti con le ordinanze emesse dal Tribunale di
Agrigento, già sintetizzati al paragrafo 1.1.
Considerato in diritto
1. − Con tre distinte ordinanze
di analogo tenore (r.o. n. 413 e n. 578 del 2006, n.
540 del 2007), il Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì e di
Licata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione),
nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell’indebito
trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma
5-ter) e l’arresto obbligatorio del
soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies).
Il Tribunale di Paola, sezione
distaccata di Scalea, con le rimanenti ordinanze, di identico tenore (r.o. numeri 781 e 783 del 2007), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte
in cui prevede l’arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il
delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998.
2. – I giudizi possono essere riuniti e
decisi con un’unica sentenza per la parziale coincidenza dell’oggetto delle
singole questioni e dei parametri evocati.
3. – Preliminarmente deve essere
dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
sollevate con le ordinanze r.o. n. 413 del 2006 del
Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, e con le ordinanze r.o. numeri 578 del 2006 e 540 del 2007 dello stesso
Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata.
Dai suddetti atti introduttivi emerge
che i giudici rimettenti hanno ordinato l’immediata liberazione degli arrestati
per carenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla
consumazione del reato loro contestato. Poiché i giudici a quibus hanno già escluso la possibilità
di convalidare gli arresti eseguiti, l’esito del presente giudizio incidentale
di legittimità costituzionale non può spiegare alcun effetto nei giudizi principali. Da ciò discende la
manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, per difetto di rilevanza.
3.1. − La questione di
legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze r.o.
numeri 781 e 783 del 2007 del
Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, non è fondata.
3.2. − La previsione legislativa
dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato obbedisce all’intento del
legislatore di contenere la discrezionalità della polizia giudiziaria in tutti
i casi in cui lo stesso ritiene che sussistano indilazionabili esigenze di
tutela della collettività. L’impianto del vigente codice di procedura penale è
retto, nella materia de qua, da due
criteri enunciati in modo distinto dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di
procedura penale). Il primo ha natura quantitativa e si basa sulla gravità del
reato, quale risulta dalle pene edittali, minima e massima, previste. Il
secondo ha natura qualitativa e si basa su «speciali esigenze di tutela della
collettività».
Al primo criterio si informa l’art.
380, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede l’arresto
obbligatorio in flagranza per reati puniti con la reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Al secondo criterio si informa
il comma 2 dello stesso articolo, che contempla, accanto ai reati consumati,
anche quelli tentati, per i quali, ai sensi dell’art. 56 del codice penale, la
pena è diminuita da un terzo a due terzi. Tale diminuzione di pena porta il
minimo e il massimo applicabile ai suddetti reati a valori molto vicini a
quelli previsti dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.
3.3. − Dal dato sopra esposto si
desume che rilevano, per questa seconda fascia di reati, non i valori della
pena in sé e per sé considerati, ma le particolari esigenze di tutela della
collettività, che vengono apprezzate dal legislatore in rapporto ad una serie
molteplice di elementi, storicamente mutevoli e frutto di scelte di politica
criminale non censurabili in sede di controllo di legittimità costituzionale
delle leggi, a meno che non si tratti di opzioni manifestamente irragionevoli.
La manifesta irragionevolezza può
essere rilevata o a seguito di confronto con tertia comparationis omogenei o in esito alla
constatazione di una contraddizione intrinseca della norma censurata.
Nella fattispecie oggetto del presente
giudizio non ricorrono né la prima né la seconda ipotesi.
3.4. − Non la prima, poiché, come
già s’è rilevato, l’ordinamento conosce previsioni di
arresto obbligatorio in flagranza per reati, consumati o tentati, le cui pene,
minime e massime, sono fissate dal legislatore su valori analoghi a quelli del
reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello
Stato.
A puro titolo esemplificativo, in
aggiunta a quanto detto sopra a proposito del reato tentato, si può citare
l’art. 624-bis cod. pen., che prevede, per il furto in abitazione e per il
furto con strappo, la reclusione da uno a sei anni. Tale fattispecie è stata
inserita dall’art. 10, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), tra i casi di
arresto obbligatorio in flagranza contemplati dall’art. 380, comma 2, cod.
proc. pen.. Come nel caso
oggetto del presente giudizio, si tratta di azioni delittuose che hanno
provocato, in tempi successivi all’entrata in vigore del codice di procedura
penale, un aumentato allarme sociale, cui il legislatore ha ritenuto di
rispondere, tra l’altro, con la previsione dell’arresto obbligatorio in
flagranza.
Quanto al rilievo concernente il
rapporto tra l’arresto obbligatorio e la tenuità della pena edittale, questa
Corte ha precisato, per un caso analogo, che «si tratta di una scelta di
politica criminale di prevenzione sociale di spettanza
del legislatore, il quale ha ritenuto di dover prescindere, nelle sue
discrezionali determinazioni, dall’entità obiettiva del reato e della pena
edittale» (sentenza
n. 588 del 1989, conforme alla sentenza n. 211 del
1975; lo stesso principio esprime la sentenza n. 305 del
1996).
Più in generale, questa Corte ha messo in rilievo l’insufficienza delle censure di
legittimità costituzionale basate su «una comparazione tra norme concernenti
misure cautelari, condotta sul solo piano dell’offensività
piuttosto che su quello, più ampio, delle complessive esigenze che possono
essere assicurate attraverso le misure in questione» (sentenza n. 22 del
2007).
La scelta dell’arresto obbligatorio in
flagranza per il reato oggetto dei giudizi a
quibus è collegata ad una risposta politica che
il Parlamento ha ritenuto di attuare, in questo come in altri casi, a fronte
dell’aumentata percezione sociale della pericolosità di un fenomeno (nella
specie, l’inottemperanza all’ordine di allontanamento conseguente ad un
provvedimento di espulsione), ferma restando la garanzia del controllo del
giudice sull’esistenza dei presupposti per l’applicazione della misura. Questa
Corte infatti ha richiamato l’attenzione sul rilievo
che «l’art. 385 cod. proc. pen.
esclude in via generale l’arresto quando, tenuto conto delle circostanze, il
fatto appare compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una
facoltà legittima, ovvero in presenza di una causa di non punibilità: e la
stessa regola non può non valere, a
fortiori, quando si tratti, come nella specie, di elemento negativo interno
allo stesso fatto tipico» (sentenza n. 5 del
2004).
Non spetta a questa Corte esprimere
valutazioni sull’efficacia della risposta repressiva penale rispetto a
comportamenti antigiuridici che si manifestino nell’ambito del fenomeno
imponente dei flussi migratori dell’epoca presente, che pone gravi problemi di
natura sociale, umanitaria e di sicurezza. Al giudice delle leggi appartiene il
compito di verificare che il legislatore non abbia introdotto ingiustificate
disparità di trattamento all’interno di un quadro normativo storicamente dato.
Per i motivi esposti, si deve ritenere
che la previsione dell’arresto obbligatorio si collochi sulla stessa linea che
ha indotto il legislatore a previsioni simili in altri casi.
3.5. – Non è riscontrabile neppure,
nella norma censurata, una contraddizione intrinseca, che ne riveli la
manifesta irragionevolezza. Non vale in proposito richiamare la sentenza n. 223 del
2004 di questa Corte, giacché tale pronuncia di illegittimità
costituzionale si è fondata sulla contraddizione palese insita in una misura precautelare che non avrebbe mai potuto avere uno sbocco
processuale, attesa la natura contravvenzionale del
reato previsto dalla legge allora vigente, e la connessa inapplicabilità di
misure cautelari da parte del giudice, rimanendo pertanto «fine a se stessa».
Dopo la modifica legislativa, che ha trasformato la fattispecie di «indebito
trattenimento» da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione
da uno a quattro anni (e dunque suscettibile dell’applicazione di una misura
cautelare personale), la contraddizione riscontrata dalla Corte nella citata
pronuncia è venuta meno, fermi restando i rilievi sugli squilibri, le
sproporzioni e le disarmonie del complessivo sistema sanzionatorio già
segnalati dalla sentenza
n. 22 del 2007, rimediabili solo da un intervento organico del legislatore.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14,
comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito
dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione), sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di
Scalea, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14,
commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 Cost., dal Tribunale di Agrigento, sezioni
distaccate di Canicattì e di Licata, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
giugno 2008.
F.to:
Maria
Depositata
in