Ordinanza n.394 del 1994

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ORDINANZA N. 394

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), promossi con n. 7 ordinanze emesse il 5 maggio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da Borile Paolo ed altri contro l'Ufficio Italiano dei cambi, iscritte ai nn. 28, 29, 91, 92, 387, 388 e 389 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 12 e 27 prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione di Borile Paolo ed altri, Nardo Massimo, Lo Coco Anna Maria, Caleffi Adriano, Bertini Stefano ed altri e dell'Ufficio Italiano dei Cambi nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato da alcuni dipendenti dell'Ufficio Italiano dei Cambi per richiedere la declaratoria del diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera ai fini economici, con attribuzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, dello stipendio in godimento ai dipendenti immessi nel grado di funzionario di II livello in possesso di una anzianità nel medesimo grado inferiore a quella dei ricorrenti, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 5 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, settimo comma, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n.438 (R.O.n. 28 del 1994);

che il giudice remittente nell'ordinanza ha premesso che ai ricorrenti, transitati per concorsi interni nella carriera direttiva, viene corrisposta una retribuzione inferiore a quella attribuita ad altri funzionari malgrado questi abbiano minore anzianità nel medesimo grado (funzionario di II livello), in applicazione di alcune norme regolamentari che disciplinano il trattamento economico del personale dell'Ufficio Italiano Cambi, e che a tale disparità dovrebbe porsi rimedio facendo applicazione del principio dell'allineamento stipendiale, sancito dall'art. 4, secondo comma, seconda parte, del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681 convertito dalla legge 20 novembre 1982 n. 869, per la dirigenza statale e ritenuto applicabile dalla giurisprudenza a tutto il pubblico impiego quale rimedio correttivo di carattere generale;

che il giudice a quo, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza con la quale aveva riconosciuto in fattispecie analoghe l'applicabilità del principio dell'allineamento stipendiale, ha rilevato che nelle more del giudizio in questione sono intervenute le disposizioni dell'art. 2, quarto comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le norme sull'allineamento stipendiale, e, soprattutto, l'art. 7, comma settimo, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, di interpretazione del citato art. 2, comma quarto, che dispone che "dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorchè aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992";

che - sempre ad avviso del giudice remittente - sulla base del sopravvenuto quadro normativo il ricorso dovrebbe essere respinto, e risulta pertanto rilevante la questione di costituzionalità che il giudice medesimo solleva nei confronti della norma interpretativa impugnata;

che nell'ordinanza di rimessione si osserva che un primo profilo di illegittimità della disposizione impugnata riguarda il contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal momento che la stessa disposizione inibisce al giudice amministrativo la pronuncia su questioni sottoposte al suo giudizio, in ciò ravvisandosi la violazione del diritto di difesa e del principio secondo il quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale;

che, sempre in riferimento ai poteri del giudice, un secondo profilo di illegittimità prospettato nell'ordinanza concerne il contrasto con gli artt. 3, 101 e 108 Cost., dal momento che al giudice investito della causa è preclusa la possibilità di tener conto della legislazione vigente al momento della presentazione del ricorso da parte degli interessati e al momento in cui si sono verificati i presupposti sui quali si fonda la domanda, e che, infine, secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt.3 e 97 Cost. sia perchè dissimula, sotto le spoglie della norma interpretativa, una norma retroattiva che incide su posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi già perfezionati, sia in quanto produce una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, e in particolare tra coloro che hanno già ottenuto un provvedimento di allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della disposizione in questione e chi, anche per ragioni casuali, in relazione allo stesso periodo di maturazione del diritto, non abbia ancora ottenuto il medesimo beneficio;

che con altre sei ordinanze emesse in data 5 maggio 1993, di contenuto identico alla precedente, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha sollevato la medesima questione di costituzionalità (R.O. nn. 29, 91, 92, 387, 388, 389 del 1994);

che in tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata, e che sono intervenute anche le parti private Borile Paolo e altri, che hanno depositato memorie ribadendo le argomentazioni a sostegno dell'ordinanza del giudice remittente, e l'Ufficio Italiano Cambi, che ha richiesto che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano un'identica questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;

che questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1994 e con l'ordinanza n. 105 del 1994, ha già dichiarato, rispettivamente, infondata e manifestamente infondata una identica questione di legittimità costituzionale, affermando che "la soppressione con efficacia retroattiva dell'istituto dell'allineamento stipendiale è stata determinata dalla irrazionalità e dalle diseguaglianze che si sono andate determinando nelle applicazioni pratiche di tale istituto" e che neppure l'eventuale disparità tra coloro che hanno potuto già acquisire l'allineamento e coloro che ne sono esclusi in applicazione della norma impugnata potrebbe giustificare la sopravvivenza dell'istituto dell'allineamento "che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità", mentre la disposizione impugnata "non ha sottratto ai ricorrenti alcun strumento di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, nè ha menomato l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale nell'applicazione del diritto oggettivo ai fini della definizione delle singole controversie";

che il giudice a quo, nelle ordinanze di rimessione, ripropone la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma settimo, del decreto legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, senza introdurre nuove argomentazioni, mentre risulta privo di rilievo, ai fini del presente giudizio, il riferimento operato dalle parti private alle norme regolamentari che disciplinano il personale dipendente dell'Ufficio Italiano Cambi, dal momento che l'oggetto del giudizio di costituzionalità deve limitarsi all'esame della disposizione di legge impugnata dal giudice remittente nelle ordinanze in epigrafe;

che, pertanto, la questione di legittimità sollevata nel presente giudizio va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma settimo, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/11/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 Novembre 1994.