SENTENZA N. 126
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1970 dal pretore di Genova nel
procedimento penale a carico di Verna Giovanni,
iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 7 giugno 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento
penale a carico di tale Verna Giovanni, arrestato
nella flagranza del reato d’ubriachezza (art. 688 c.p.), e tratto a giudizio
con il rito direttissimo, il pretore di Genova sollevava d'ufficio questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, c.p.p.,
nella parte in cui consente l'arresto in flagranza per il reato d'ubriachezza,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, terzo comma, della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo, dopo
aver dato conto della rilevanza della questione, che la norma impugnata
violerebbe il principio d'uguaglianza consentendo una restrizione della libertà
personale per chi sia stato colto in flagranza di un reato non grave, punito
solo eventualmente con pena detentiva, come l'ubriachezza semplice, mentre non
ammette una eguale possibilità di restrizione per i responsabili di reati più
gravi sanzionati esclusivamente con la pena detentiva (cfr ad es. gli artt.
691, 718 c.p.). Rileva inoltre il pretore di Genova che, in base all'art. 13
della Costituzione, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori restrittivi della libertà personale soltanto in casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge. La norma impugnata,
consentendo l'arresto dell'ubriaco, sembrerebbe aver conferito all'autorità di
polizia un potere non giustificato dai requisiti eccezionali della necessità ed
urgenza, posto che la stessa legge penale non considera di particolare gravità
il reato d’ubriachezza semplice, sanzionandolo alternativamente con la pena
dell'arresto o dell'ammenda.
Si é costituito in questa
sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto d’intervento depositato il 1
ottobre 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione prospettata.
Osserva l'Avvocatura dello
Stato che il giudice a quo sembra non aver colto la ragione fondamentale per la
quale il legislatore ha previsto l'arresto facoltativo di chi sia stato colto
nella flagranza del reato d’ubriachezza. Invero, secondo un consolidato
indirizzo dottrinario, l'ubriachezza é uno dei fattori criminogeni più
insidiosi ed incontrollabili, talché la sua intrinseca pericolosità sociale
rende indispensabile l'adozione d’opportuni mezzi di prevenzione. Pertanto la
previsione contenuta nella norma impugnata, essendo fondata su una valutazione
discrezionale del legislatore, non arbitraria e ponderata, non contrasterebbe
con l'art. 3 della Costituzione. Le medesime considerazioni varrebbero ad
escludere la lamentata violazione dell'art. 13 della Costituzione poiché
dimostrano che il legislatore ha ravvisato, nell'ipotesi prevista dalla norma
impugnata, uno dei casi in cui é necessario ed urgente permettere misure
restrittive al fine di evitare il pericolo che può nascere per la collettività
dalla libertà dell'ubriaco. D'altronde le misure consentite all'autorità di
pubblica sicurezza - in casi tassativamente indicati - sono provvisorie e
soggette ad immediato controllo dell'autorità giudiziaria.
Considerato in diritto
La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, cod. proc. pen. é sollevata
d’ufficio dal pretore di Genova sotto due profili:
a) se la norma impugnata non
contrasti con il principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge
(art. 3 Cost.) in quanto prevede l'arresto facoltativo per il reato
d’ubriachezza semplice (art. 688, primo comma, cod. pen.), mentre non lo
prevede per altre contravvenzioni punite più gravemente, come la
somministrazione di bevande alcooliche a persona già ubriaca (art. 691 cod.
pen.), o l'esercizio di giuochi d'azzardo (art. 718 cod. pen.);
b) se la norma stessa non
contrasti con l'art. 13 della Costituzione in quanto lo stato d’ubriachezza
manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico non rientrerebbe in quei
"casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla
legge" per cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure
provvisorie di limitazione della libertà personale.
Entrambi i rilievi sono
infondati.
A) Non vi é lesione del
principio d’uguaglianza. Se il legislatore ha ritenuto di dover prevedere
l'arresto facoltativo di colui che viene colto in stato di manifesta
ubriachezza e non di altri che siano sorpresi mentre commettono reati puniti
con pena uguale ed eventualmente superiore a quella prevista dall'art. 688 cod.
pen., ciò ha fatto perché l'ubriachezza non può considerarsi alla stregua delle
altre contravvenzioni. Essa costituisce un fattore di pericolosità specifica,
ancora in atto durante il permanere dell'etilismo, indipendentemente dalla
gravità del reato già consumato.
L'ubriachezza é una delle
cause criminogene più comuni, tanto che nel nostro sistema penale, come del
resto avviene in tutti i paesi civili, essa viene considerata in una complessa
serie di norme particolari: norma particolare, del tutto razionale e non confliggente col principio d'uguaglianza, é anche la
previsione dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale.
L'arresto in flagranza dell'individuo colto in condizioni di manifesta
ubriachezza é una misura di pubblica cautela che può anche salvare l'incolumità
dello stesso arrestato e metterlo al riparo da eventuali responsabilità penali
e civili.
B) Quanto alla prospettata
ipotesi di una violazione dell'art. 13, terzo comma, Cost., questa Corte con sentenza n. 173 del 1971 dichiarò non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura
penale. Successivamente la Corte, ancora investita della questione proprio con
riferimento a persona assoggettata a giudizio direttissimo perché colta in
flagranza del reato di cui all'art. 688 cod. pen., ha emesso ordinanza di
manifesta infondatezza (n. 107 del 1972), riaffermando che
l'ebrietà può determinare, nei termini dell'art. 236, ultimo comma, cod. proc.
pen., la necessità e l'urgenza di un intervento dell'autorità di pubblica
sicurezza, intervento che é previsto dalla legge con l'autorizzazione
all'arresto in flagranza. E poiché non sono proposti motivi nuovi, la Corte non
può che confermare le proprie decisioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, con ordinanza 4 luglio 1970 del pretore di Genova;
dichiara manifestamente
infondata la questione sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento all'art.
13, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
Michele FRAGALI – Paolo
ROSSI
Depositata in cancelleria il
6 luglio 1972.