SENTENZA N. 173
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 236, 246 e 269 del codice di procedura penale e del predetto art.
236 in relazione all'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 30 ottobre 1970 dal pretore di Mogoro nel procedimento penale a carico di
Marongiu Antonio, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 4
giugno 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a
carico della guardia comunale Antonio Marongiu, arrestato in flagranza per
oltraggio ad un appuntato dei carabinieri e posto in libertà provvisoria dal
pretore di Ales, che rimetteva, poi, gli atti, per competenza, a quello di
Mogoro, questo ultimo pretore, con ordinanza del 30 ottobre 1970, sollevava
questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
a) art. 236 del codice di procedura penale,
in riferimento all'art. 13 della Costituzione;
b) combinato disposto degli artt. 341 del
codice penale e 236 del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo
13 della Costituzione, in quanto - per l'entità della pena prevista nell'art.
341 cod. pen. - é consentito l'arresto facoltativo in flagranza anche quando
l'ufficiale od agente che procede all'arresto sia la stessa persona offesa dal
reato;
c) art. 246 del codice di procedura penale,
nella parte in cui consente all'autorità giudiziaria di non pronunciarsi con
atto motivato sulla convalida dell'arresto, in riferimento all'art. 13 della
Costituzione;
d) artt. 246 e 269 del codice di procedura
penale, nelle parti in cui consentono, in caso di arresto in flagranza, il
protrarsi della carcerazione preventiva o la concessione di libertà
provvisoria, senza previa emanazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di un
atto motivato diretto alla restrizione della libertà personale, in riferimento
agli artt. 13, 24, 111 e 3 della Costituzione.
Ad avviso del pretore, le questioni
sarebbero rilevanti, sia perché, fino a quando esse non saranno risolte, non
rientrerebbe nei suoi poteri di modificare in senso più favorevole il
provvedimento di concessione della libertà provvisoria, che dà luogo ad una
situazione assai più gravosa di quella dell'imputato a piede libero; sia
perché, analogamente a quanto sembra dedursi dalla sentenza
n. 89 del 1970 di questa
Corte, essendo state denunziate norme di procedura applicate nel corso di un
giudizio non ancora definito, sarebbe evidente l'influenza di queste norme
sugli atti successivi del procedimento, nonché sull'apprezzamento delle
risultanze di merito.
2. - Sulla non manifesta infondatezza delle
sollevate questioni, per quanto concerne la prima, il pretore afferma che
l'istituto dell'arresto in flagranza, a differenza del fermo di polizia,
travalicherebbe i limiti posti dall'art. 13 della Costituzione, essendo da
escludere che la mera indicazione della pena edittale soddisfi l'esigenza della
tassatività e che la semplice circostanza di essere stato il reato commesso in
flagranza (o quasi flagranza) soddisfi l'altra congiunta esigenza dell'urgenza
e della necessità. In contrasto anche letterale con quest'ultimo requisito,
starebbe, poi, l'arresto facoltativo in flagranza, che, nella vigente
disciplina, unitamente a quello obbligatorio, troverebbe dei limiti soltanto
negativi negli articoli 240 e 241 del codice di procedura penale.
3. - Quale diretta conseguenza della
mancata tassatività dei casi in cui la polizia può procedere all'arresto, ai
sensi del citato art. 236, si porrebbe, inoltre, la questione di legittimità
del combinato disposto di tale norma e di quella dell'art. 341 del codice
penale, per la peculiare veste di persona offesa dal reato, propria
dell'ufficiale od agente procedente, e per il suo conseguente notevole
turbamento psichico, che lo porrebbe nella concreta impossibilità di
comportarsi con la lucidità e serenità necessarie a ridurre al minimo
indispensabile i casi di restrizione della libertà personale.
Al riguardo, il pretore ricorda che
l'agente od ufficiale che si ritenga oltraggiato dovrebbe giudicare della
sussistenza, oltre che dell'eccezionalità necessità ed urgenza di cui al
precetto costituzionale, e, altresì, degli estremi della flagranza (o quasi
flagranza), ai sensi dell'art. 241 del codice di procedura penale, e dovrebbe,
poi, tenere conto delle qualità morali dell'autore di un reato contro di lui
commesso: così come, ai termini dell'art. 240 dello stesso codice, dovrebbe
valutare se, per ipotesi, il fatto non appaia compiuto, ad esempio, come
reazione all'atto arbitrario dello stesso procedente. Agendo questi in una
situazione di sospetto e di parzialità, analoga a quella prevista per la
magistratura dagli artt. 60 del codice di procedura penale e 51 del codice di
procedura civile, sarebbe vulnerato il principio di cui al precetto
costituzionale sull'inviolabilità della libertà personale; e dato che la
condizione di scarcerato sarebbe assai diversa da quella di chi non sia stato
affatto arrestato, alla suddetta violazione non potrebbe porre riparo neppure
il successivo intervento dell'autorità giudiziaria.
4. - Il pretore, inoltre, afferma che -
mentre per l'articolo 13 della Costituzione non é ammessa alcuna forma di
detenzione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, salvi, nei
limiti costituzionalmente consentiti, i provvedimenti provvisori dell'autorità
di pubblica sicurezza, i quali devono essere convalidati dal magistrato con
atti che, vertendo in tema di libertà personale, debbono parimenti essere
motivati - nell'ipotesi di arresto in flagranza - e ciò in contrasto con il
suindicato precetto costituzionale - l'art. 246 del codice di procedura penale
consente al magistrato di non motivare circa la convalida dell'arresto; ed il
combinato disposto degli artt. 246 e 269 del codice di procedura penale, in
violazione del medesimo precetto, oltre che di quelli contenuti negli artt. 24,
111 e 3 della Costituzione, permette all'autorità giudiziaria il protrarsi
della custodia preventiva, ovvero la concessione della libertà provvisoria,
senza l'effettiva pronunzia di un provvedimento motivato ed impugnabile sulla
libertà personale.
Sotto quest'ultimo profilo, il pretore
rileva che, anche secondo la giurisprudenza, il citato art. 246 non imporrebbe
al magistrato di decidere motivatamente sulla convalida dell'arresto, neppure allorquando
egli debba porre il detenuto a disposizione di altra autorità, non essendo il
relativo provvedimento sulla libertà personale richiesto a pena di nullità; e
precisa che l'art. 269, nell'imporre l'immediata scarcerazione del detenuto
nelle ipotesi ivi precisate, omette di statuire rispetto al caso in cui
l'arresto, benché autorizzato o imposto dalla legge, non sia sostituito da
altro atto equipollente, debitamente motivato, dell'autorità giudiziaria, la
quale siasi limitata a protrarre tacitamente l'arresto operato dalla polizia.
Il provvedimento di questa sarebbe, perciò, titolo perfetto e definitivo di
detenzione nei confronti dell'arrestato, che, oltre ad essere privato del
diritto di impugnare un provvedimento sulla libertà personale, sarebbe sottoposto
ad una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di qualsiasi altro
soggetto che sia stato fermato ovvero arrestato su ordine o mandato, o infine,
che, a discrezione del magistrato, abbia ricevuto la notifica di un qualche
provvedimento, sulla cui base possa approntare la propria difesa.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi
é stata costituzione di parte.
Considerato
in diritto
1. - Le questioni sollevate dall'ordinanza
in epigrafe del pretore di Mogoro hanno per oggetto la legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 236 del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 13 della Costituzione;
b) del detto art. 236 del codice di
procedura penale in relazione all'art. 341 del codice penale, in riferimento
allo stesso art. 13 della Costituzione;
c) dell'art. 246 del codice di procedura
penale, sia isolatamente, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, sia
congiuntamente all'art. 269 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 13,
24, 111 e 3 della Costituzione.
2. - La questione relativa all'art. 236 del
codice di procedura penale é infondata.
L'art. 13, terzo comma, della Costituzione
autorizza la pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti provvisori
restrittivi della libertà personale senza l'atto motivato dell'autorità
giudiziaria, richiesto dal secondo comma, e si limita a porre condizioni e
garanzie sostanziali e processuali: eccezionalità, necessità, urgenza e
tassatività; comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria;
inefficacia per mancata convalida dell'autorità giudiziaria nelle quarantotto
ore successive.
Gli estremi della necessità e dell'urgenza,
affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia, nell'esercizio
della loro funzione di pubblica sicurezza - vale a dire della loro essenziale
funzione di istituto - vanno visti sia in relazione alle esigenze
dell'acquisizione e della conservazione delle prove, sia, soprattutto, alle
qualità morali del soggetto attivo, cioè, più in generale, agli elementi
subiettivi ed obiettivi indicati dall'art. 133 cod. pen. (vedi art. 241 cod.
proc. pen., modificato con la legge 18 giugno 1955, n. 517, che ha eliminato il
richiamo alle condizioni sociali del soggetto stesso). Si tratta, é vero, di
eccezione alla regola che attribuisce all'autorità giudiziaria la competenza ad
emettere provvedimenti coercitivi della libertà personale, ma l'eccezione é in re
ipsa, vale a dire nel fatto in sé - previsto dal testo costituzionale - che
gli organi di polizia debbono provvedere in sostituzione dell'autorità
giudiziaria.
Il requisito alla tassatività, esso pure
richiesto dall'art. 13, comma terzo, Cost., é da ritenersi soddisfatto dalla
legge; la quale, ai fini dell'arresto, determina l'entità della pena del
delitto o la natura della contravvenzione e prende in considerazione i
precedenti del soggetto attivo (delinquente abituale, professionale o per
tendenza; recidivo qualificato; sottoposto a misura di sicurezza detentiva) o
la sua residenza all'estero (art. 236 cod. proc. pen., modificato dalla citata
legge 1955, n. 517): né il rilievo del pretore circa la pretesa insufficienza
dei criteri sembra aver fondamento, dal momento che l'identificazione dei reati
(e delle situazioni) per cui si può procedere all'arresto in flagranza é certamente,
anche se indirettamente operata dalla legge, così come la norma costituzionale
di raffronto esige.
3. - É, altresì, infondata la questione
attinente all'articolo 236 del codice di procedura penale, in relazione
all'articolo 341 del codice penale, nella misura in cui affida alla
discrezionalità dell'oltraggiato il consentito arresto (in flagranza)
dell'oltraggiante.
A prescindere che vi sono numerosi altri
reati, accanto all'oltraggio, in cui parte offesa é, o può essere, colui al
quale é conferito il potere di arresto, le garanzie per il prevenuto, sotto la
prospettazione dell'art. 13 della Costituzione, sono le stesse, sia che
l'arresto venga effettuato direttamente dall'oltraggiato, sia che venga
effettuato da altri, perché non mutano le condizioni poste dalla legge, né i
controlli ad opera dell'autorità giudiziaria.
Non giova l'argomento - addotto
dall'ordinanza - tratto dall'art. 60 cod. proc. pen., circa la rimessione degli
atti a un diverso ufficio giudiziario, in caso di offesa a un giudice o a un
magistrato del pubblico ministero, sia perché la competenza a disporre
l'arresto, ai sensi degli artt. 435, primo comma, e 436, secondo comma, cod.
proc. pen., per il reato commesso in udienza, non é sottratta al magistrato
offeso; sia perché l'invocato art. 60 cod. proc. pen. concerne il giudizio, non
la misura coercitiva cautelare.
Del resto, non va trascurato che l'arresto
può dar luogo a sanzione disciplinare o, persino, penale contro l'ufficiale o
l'agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica che l'abbia eseguito
arbitrariamente o abbia altrimenti violato i propri doveri (vedi artt. 239 e
240 cod. proc. pen.).
Sarebbe, oltre tutto, irrazionale e
addirittura paradossale che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria o
della forza pubblica, parte lesa di un fatto di reato contro la pubblica
amministrazione, dovesse subire, inerte e impotente, un'offesa anche se grave,
anche se reiterata, anche se commessa in presenza di più persone: dovesse, cioè,
rinunciare ad esercitare quel potere che la legge gli attribuisce a protezione
non di se stesso, ma del pubblico interesse, che é oggetto della tutela
giuridico - penale nel reato di oltraggio.
É vero che l'offeso non si trova nelle
migliori condizioni per una serena valutazione e che, in elevata percentuale,
gli incolpati di oltraggio vengono tratti in arresto dallo stesso offeso
nell'onore o nel prestigio; ma l'inconveniente si neutralizza o, quanto meno,
si attenua col rispetto rigoroso delle altre regole contenute nell'art. 13,
terzo comma, Cost., che afferma e conferma che il principio della inviolabilità
della libertà personale, contenuto nel primo comma, non esprime un'astratta
postulazione ideologica, bensì impone ai pubblici poteri precisi imperativi
giuridici.
4. - A diversa conclusione deve giungersi
quanto al controllo - di diritto e di fatto - da parte dell'autorità
giudiziaria sull'eseguito arresto facoltativo in flagranza.
L'art. 246 viene interpretato dalla
giurisprudenza nel senso che il decreto motivato di convalida, da emanarsi
entro 48 ore dalla presentazione dell'arrestato, e non oltre 96 ore
dall'arresto, sia dovuto solo per la liberazione dell'arrestato nei casi
previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 246 - che non attengono al
sindacato sulla facoltatività dell'arresto -; e, quanto al terzo comma dello
stesso art. 246, soltanto allorché l'autorità giudiziaria competente per il
procedimento non sia quella cui l'arrestato venga presentato (e neppure a pena
di nullità).
La norma così interpretata é manifestamente
illegittima. Infatti, l'obbligo del decreto motivato di convalida, in mancanza
del quale l'arresto é revocato ipso iure, é disposto nell'art. 13, comma terzo,
della Costituzione per ogni provvedimento provvisorio preso dall'autorità di
pubblica sicurezza in sostituzione del giudice e quindi per ogni provvedimento
d'arresto (obbligatorio o facoltativo) o di fermo. Ne deriva che l'art. 246
cod. proc. pen., poiché non prevede in ogni caso quell'obbligo con le sue
conseguenze, é per tale motivo costituzionalmente illegittimo: e lo é pure
nella parte che concerne il giudizio direttissimo, come si dirà anche in
appresso.
5. - Dichiarata in questi termini
l'incostituzionalità dell'art. 246 cod. proc. pen., non é necessaria un'analoga
pronuncia rispetto al combinato disposto della stessa norma e dell'art. 269
(custodia preventiva e scarcerazione).
Invero, l'art. 269 deve essere interpretato
alla luce dell'art. 246 così come risulta dalla predetta dichiarazione di
illegittimità: ne deriva che anche qui la protrazione della custodia preventiva
o la concessione della libertà provvisoria deve essere preceduta da un motivato
provvedimento del giudice.
Non può dirsi, infatti, che la concessione
della libertà provvisoria conduca alla sanatoria della irregolare situazione,
dappoiché la posizione di chi venga scarcerato perché ingiustamente detenuto é
ben diversa da quella di chi abbia ottenuto il "beneficio" della
libertà provvisoria (vedi artt. 282 e 292 cod. proc. pen.); la quale
presuppone, ovviamente, l'osservanza e la retta applicazione delle norme che
regolano l'arresto, demandato all'autorità di pubblica sicurezza, e il
sindacato del giudice sull'operato di questa.
6. - Altrettanto va detto in relazione agli
artt. 502 e 505, che non sono stati denunciati ma che - la Corte non può fare a
meno d'osservare - devono essere ovviamente interpretati alla luce dell'art.
246 quale risulta dopo la predetta dichiarazione di illegittimità
costituzionale. Non c'é dubbio che la garanzia del decreto motivato sul
mantenimento dell'arresto vada obbligatoriamente osservata anche quando il
procuratore della Repubblica o il pretore ritenga di procedere a giudizio
direttissimo (art. 246, terzo comma, in relazione agli artt. 502 e 505 cod.
proc. pen.): ché la forma del rito - la quale anziché dalla non esigenza di
speciali indagini può dipendere dalla condizione dell'incolpato: art. 502, ult.
cpv.; o dalla natura del reato: art. 21, terzo comma, legge 8 febbraio 1948, n.
47; art. 112 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - non é tale da determinare la messa
in mora delle garanzie costituzionali sancite dall'art. 13. Insomma, anche
quando si proceda al giudizio direttissimo, occorre che sia rispettato il
doppio termine di 48 ore (previsto dall'art. 13, terzo comma, Cost. per tutti i
casi di arresto in flagranza) e perciò il provvedimento che dispone il
mantenimento dell'arresto ex art. 502 deve essere inteso come decreto motivato.
Fra l'altro si ponga mente, in particolare,
che, chiuso il dibattimento del giudizio direttissimo, il giudice può disporre
che si proceda all'istruzione formale (art. 504 cod. proc. pen.): sicché non é
da escludere che il mancato controllo sul retto esercizio della discrezionalità
dell'arresto in flagranza, per un reato per il quale sia instaurato il rito
abbreviato, si risolva in un'ingiusta detenzione sino al termine della fase
dibattimentale dello stesso giudizio direttissimo, allorché la scarcerazione
deve, poi, essere ordinata in quanto la legge non consenta il mandato di
cattura (art. 504, terzo comma, cod. proc. pen.).
7. - In conclusione, l'unica convalida
indiretta non contrastante con l'art. 13 é quella della emissione di un ordine
di cattura, contenente la contestazione dell'accusa e gli altri elementi
indispensabili (artt. 243 e 251 in relazione all'articolo 264 cod. proc. pen.):
in tale caso, il più contiene il meno e sono salvaguardati i diritti
dell'incolpato.
8. - Per effetto della dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. pen. l'autorità
giudiziaria, come innanzi si é detto, ha l'obbligo di adottare un motivato
provvedimento sulla convalida dell'arresto. Ma poiché tale provvedimento, reso
necessario dall'attuale pronunzia, resterebbe sottratto ad ogni controllo di
legittimità, la Corte, in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
ed in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, deve
dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis cod. proc. pen.,
nella parte in cui esclude il ricorso per cassazione contro il predetto
provvedimento.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 246 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude
l'obbligo dell'autorità giudiziaria di decidere con espresso e motivato
provvedimento sulla convalida dell'arresto in flagranza;
2) in forza dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis
del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il ricorso per
cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto emesso ai sensi
dell'art. 246 del codice di procedura penale nel testo risultante dalla
dichiarazione di parziale illegittimità di cui al n. 1;
3) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale,
sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 13 della
Costituzione, nella parte in cui consente l'arresto facoltativo in flagranza;
4) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 341 del codice penale, nella parte in cui consente l'arresto
facoltativo in flagranza anche allorché chi procede all'arresto sia la persona
offesa dal reato, questione sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento
all'art. 13 della Costituzione;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui
in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 del
codice di procedura penale, sollevata, con la medesima ordinanza, in
riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
luglio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 14 luglio
1971.