SENTENZA N. 89
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
AVV. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 242 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 3 febbraio 1969 dal pretore di Monopoli nel procedimento
penale a carico di Greco Giovanni, iscritta al n. 76 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile
1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22
aprile 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale
contro Greco Giovanni, arrestato dal direttore dei magazzini "Gamma"
di Monopoli perché colto in flagranza del reato di furto di oggetti esposti in
vendita, il pretore di quella città ha sollevato - con l'ordinanza in data 3
febbraio 1969 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 del
codice di procedura penale, il quale consente l'arresto ad opera dei privati,
in presenza di determinate condizioni, in riferimento all'art. 13 della
Costituzione.
Nell'ordinanza il pretore argomenta
innanzi tutto per dimostrare la propria legittimazione a sollevare questioni di
costituzionalità e la rilevanza della specifica questione rispetto al processo
in corso.
Sul primo punto, dopo aver
richiamato la conforme giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare le sentenze n. 13
e 52 del 1965,
il pretore osserva che, pur prescindendo dal rilievo che serie ragioni
suggerirebbero di riconoscere la legittimazione a sollevare questioni di
costituzionalità anche al pubblico ministero nel corso dell'istruzione
sommaria, é comunque indubbio che il pretore, anche nell'esercizio delle
corrispondenti funzioni, resta sempre e soltanto un organo giurisdizionale.
Sul secondo punto egli osserva che,
se la norma impugnata risultasse incostituzionale, l'arresto dell'imputato
dovrebbe ritenersi illegittimo perché avvenuto fuori dei casi consentiti dalla
legge e dovrebbe conseguentemente emanarsi un decreto di scarcerazione ai sensi
dell'art. 246, primo comma, del codice di procedura penale. La questione é
perciò rilevante e tale rilevanza non viene meno neppure per effetto della
concessione della libertà provvisoria, (peraltro condizionata al divieto di
dimorare nel comune di Monopoli), disposta col provvedimento stesso, in quanto
siffatto beneficio comporta soltanto la conversione di una forma di soggezione
in altra, assai più attenuata, ma non una vera e propria liberazione come
quella che conseguirebbe all'eventuale decreto di scarcerazione ex art. 246,
primo comma, del codice di procedura penale.
Dopo aver disatteso così il
contrario indirizzo accolto nella sentenza di questa Corte n. 13 del 1965,
il pretore di Monopoli aggiunge che la rilevanza della questione emerge anche
dal fatto che la legittimità o meno dell'avvenuto arresto potrebbe condizionare
la valutazione, sul piano probatorio, delle dichiarazioni e della condotta
dell'imputato nel periodo in cui egli é rimasto in potere del privato.
Passando a dimostrare la non
manifesta infondatezza della questione, il pretore muove dalla considerazione
che l'art. 13 della Costituzione riserva all'autorità giudiziaria e, in
circostanze eccezionali e con determinate limitazioni all'autorità di pubblica
sicurezza, il potere di disporre restrizioni della libertà personale dei
cittadini e non prevede invece un analogo potere del privato che si trovi
presente alla commissione di un reato. Il riconoscimento a favore di questo di
un tale potere concreta pertanto una violazione del precetto costituzionale e
non può trovare giustificazione in alcuna delle teorie che sono state a questo
scopo formulate dalla dottrina.
Respinta la tesi che vede nel
privato che procede all'arresto un negotiorum
gestor o un organo occasionale dell'autorità di pubblica sicurezza, quella
secondo cui l'attività del privato realizzerebbe una semplice fase preliminare
rispetto alla presa in consegna dell'arrestato da parte dell'autorità di
pubblica sicurezza, la quale rappresenterebbe l'arresto vero e proprio, e
quella secondo cui l'art. 242 del codice di procedura penale, più che fondare
un potere di arresto, conterrebbe essenzialmente una causa di giustificazione
della condotta del privato che la rende non perseguibile, il pretore osserva
che l'arresto ex art. 242 del codice di procedura penale, oltre alla fisica
coazione della persona altrui, incide notevolmente sulla personalità morale e
sulla dignità sociale del colpito, producendo così quelle altre conseguenze
che, secondo un recente orientamento dottrinale, costituirebbero i sicuri
connotati distintivi di ogni provvedimento concernente la libertà personale.
Ricordate quindi le ragioni di
opportunità che militano a favore dell'introduzione della norma
nell'ordinamento positivo, il pretore conclude notando che esse potrebbero
trovare accoglimento da parte del legislatore mediante la formulazione di una
diversa norma la quale salvaguardi il diritto di libertà personale, mentre se
ciò risultasse impossibile non resterebbe che rinunciare alla soddisfazione di
tali esigenze di sicurezza e di difesa sociale.
Dopo che l'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85
del 2 aprile 1969, é intervenuto nel processo costituzionale il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato con deduzioni depositate il 22 aprile 1969.
In esse l'Avvocatura, dopo avere
diffusamente illustrato i motivi che hanno indotto il legislatore a riconoscere
al privato il potere di arresto in flagranza, mette particolarmente in evidenza
come il rispetto della libertà personale non si può spingere fino al punto da
consentire l'annullamento della libertà altrui, impedendo quelle forme di
autodifesa che sono consentite in tutti gli ordinamenti giuridici.
Rifacendosi all'orientamento
dottrinale e giurisprudenziale che vede nel privato che procede all'arresto ai
sensi dell'articolo 242 del codice di procedura penale, un organo
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Avvocatura illustra quindi
come tale costruzione logico - giuridica consenta di superare il denunciato
contrasto con l'art. 13 della Costituzione e conclude quindi chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
La questione sollevata dal pretore
di Monopoli - con cui si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art.
242 del codice di procedura penale, nella considerazione che l'arresto ivi
previsto, per opera di un privato, di chi sia colto in flagranza di reato si
pone in contrasto con l'art. 13, terzo comma, della Costituzione il quale
consente l'adozione di siffatti provvedimenti provvisori restrittivi della
libertà personale solo all'autorità di pubblica sicurezza -, non appare
fondata.
É esatto che i provvedimenti in
parola, costituendo deroga al principio consacrato nel citato articolo, che
incentra nella sola autorità giudiziaria ogni potere di disporre misure
incidenti sulla libertà delle persone, devono ritenersi di stretta
interpretazione, e quindi non suscettibili di applicazione estensiva. Tuttavia
é da ritenere che la facoltà conferita al privato dalla norma in contestazione
non opera una vera estensione della portata propria della disposizione
costituzionale, in quanto il privato, allorché agisce in presenza delle
condizioni e rimane nei limiti stabiliti dalla norma stessa, assume la veste di
organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo, ed in conseguenza viene
a godere, nell'esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa
speciale posizione giuridica conferita agli ufficiali di polizia giudiziaria,
come risulta dal n. 2 dell'art. 357 del codice penale. Ciò non diversamente da
quanto avviene nell'ipotesi prevista dall'art. 652 del codice penale che impone
al privato, sotto comminatoria di sanzioni penali, di prestare, se richiesto,
il proprio aiuto o la propria opera nella flagranza di un reato. Il fatto che
in quest'ultima ipotesi il privato obbedisca ad un ordine, conseguente
all'accertamento della flagranza stessa da parte di una pubblica autorità,
mentre nell'altra agisce di propria iniziativa e sulla base della constatazione
della flagranza da lui stesso effettuata, non muta sostanzialmente il tipo di
attività giuridica che egli viene ad esplicare nelle due ipotesi,
diversificabili pertanto fra loro solo sotto l'aspetto quantitativo della
durata del tempo di apprensione del colpevole fino al momento dell'intervento
dell'autorità ordinaria di polizia.
In entrambi i casi esaminati si fa
applicazione del principio generale della "collaborazione civica" in
base al quale ogni cittadino é, secondo i casi, obbligato o facultato a
svolgere attività richieste, con carattere di assoluta e urgente necessità, nel
comune interesse, per far fronte ad eventi rispetto ai quali, data la loro
eccezionalità o imprevedibilità, le autorità costituite non siano in grado di
intervenire con la necessaria tempestività, oppure in misura sufficiente al
bisogno. Il ricorso al privato nel caso denunciato deve farsi derivare dal
richiamo che l'art. 2 della Costituzione fa all'osservanza dei "doveri di
solidarietà sociale", e che trova nel diritto vigente numerose specie di
applicazione.
La circostanza che il campo di
azione consentito al privato dall'art. 242 sia più limitato di quello in cui si
muove l'autorità costituita e si limiti alla sola apprensione materiale del reo
(e all'eventuale custodia delle cose costituenti il corpo del reato), non
comprendendo la compilazione del processo verbale dell'arresto o qualunque
comunicazione all'autorità giudiziaria (mentre egli può pretendere dagli uffici
di polizia il certificato del fermo da lui operato), discende dalla veste che
viene ad assumere di organo straordinario, fornito, come tale, dei soli poteri
strettamente necessari ad evitare il pericolo della fuga, e limitatamente al
tempo anch'esso strettamente necessario ad operare la consegna dell'arrestato
alla più vicina autorità. Analogamente la facoltatività del potere ex art. 242
trova la sua ovvia spiegazione nell'esigenza di evitare al privato l'assunzione
dell'obbligo di iniziative che, oltre a presentare pericoli alla propria
integrità fisica, possono far sorgere in lui ragioni di dubbio circa la
sussistenza dei requisiti che, ai sensi dell'articolo stesso, sono necessari a
legittimare l'arresto.
Le considerazioni che precedono
conducono a far concludere che la disposizione denunciata non contrasta con il
terzo comma dell'art. 13, non facendo a ciò ostacolo né il fatto che
quest'ultimo non ricordi espressamente il privato fra gli abilitati
all'adozione delle attività ivi menzionate, né la considerazione che alla
potestà consentita al privato non si adegui la qualifica di provvedimento,
adottata dall'articolo stesso (in realtà detto termine non assume un
significato tecnico, e pertanto é da interpretare come includente qualsivoglia
misura, comunque adottata dal cittadino nella veste di titolare straordinario
di una pubblica funzione, assunta sotto la propria responsabilità). Ciò
sempreché l'attività esercitata si mantenga nei limiti derivanti dalla natura
stessa del potere consentito, e che inoltre rimanga fermo il rispetto del
limite massimo di vigenza di ogni provvedimento provvisorio qual é stabilito
dall'art. 13, con la conseguenza che l'inizio del termine di 48 ore prescritto
per la comunicazione all'autorità giudiziaria venga sempre fatto decorrere dal
momento dell'arresto operato dal privato e non già da quello della consegna da
parte sua all'autorità di polizia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 242 del codice di procedura penale,
proposta con l'ordinanza del pretore di Monopoli, in riferimento all'art. 13,
terzo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 3
giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1970.