SENTENZA
N. 64
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza pubblica e la pubblica moralità), nel testo modificato dall'art. 8
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),
promossi con ordinanze emesse il 19 novembre e 20 dicembre 1974 dai pretori di
Genova e di Catania, nei procedimenti penali a carico di Gianfranco Coriani e
Giuseppe Pantellaro, iscritte ai nn. 527 del registro ordinanze 1974 e 40 del
registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41 del 12 febbraio 1975 e n. 62 del 5 marzo 1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso di un procedimento penale a carico di Gianfranco Coriani, arrestato (due
giorni dopo il fatto) per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale, il pretore di Genova, con ordinanza 19 novembre 1974, ha ritenuto
rilevante (ai fini della eventuale convalida dell'arresto stesso) e non
manifestamente infondata (ed ha per ciò sollevato) la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte, appunto,
in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale "anche fuori dei casi di flagranza".
Ha dubitato,
infatti, il giudice a quo che la disposizione denunziata contrasti con l'art.
13, comma terzo, della Costituzione: in quanto prevede un "caso" di
arresto non rispondente ai requisiti di "tassatività ",
"eccezionalità ", "necessità ed urgenza", richiesti,
invece, dalla norma costituzionale indicata per l'adozione di provvedimenti
restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità di P.S.
2. - Identica
questione ha sollevato il pretore di Catania, con ordinanza 20 dicembre 1974,
pronunziata in un procedimento a carico di Giuseppe Pantellaro arrestato dalla
polizia il 10 dicembre 1974 per non essere stato trovato nella propria
abitazione nella notte tra il 5 e il 6 precedente.
3. - In
entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
contestare la fondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto
1. - La
questione comune ad entrambe le ordinanze di rinvio (i cui relativi giudizi si
rende, perciò, opportuno riunire) investe, come detto, l'art. 9 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità "), come
modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme
contro la criminalità "), per la parte in cui consente che l'autorità di
P.S. proceda all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza.
La normativa
denunziata é sembrata, infatti, in contrasto con l'art. 13, comma terzo, della
Costituzione - il quale prevede che l'autorità di P.S. possa adottare
provvedimenti restrittivi della libertà personale soltanto "in casi
eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge" -
giacché proprio tali estremi della "eccezionalità - tassatività -
necessità ed urgenza" non sarebbero ad avviso dei giudici a quibus,
ravvisabili nella fattispecie.
2. - La
questione non é fondata.
Per quanto,
in primo luogo, attiene al requisito della tassatività, questa Corte ha già
affermato che gli elementi della certezza e della inequivocità, insiti nel
concetto di tassatività, devono ritenersi sussistenti quando la norma precisi
le circostanze ricorrendo le quali l'arresto é consentito (sentenza n. 211 del
1975).
Nella specie
non é dubbio che tali elementi (di certezza), appunto, ricorrano e che, quindi,
la regola di tassatività sia rispettata: in quanto la disposizione impugnata -
oltre ad indicare la categoria di persone (quelle sottoposte a sorveglianza
speciale), nei cui confronti può essere disposto l'arresto - descrive anche il
comportamento che legittima il provvedimento restrittivo della libertà
personale, identificabile nel fatto della trasgressione agli specifici obblighi
inerenti alla sorveglianza stessa.
3. - Ricorre,
poi, indiscutibilmente, nella specie, anche l'estremo della "eccezionalità
": che (contrariamente a quanto assume il pretore di Catania) non può
ritenersi contraddetto dalla frequenza e prevedibilità dei fatti di violazione
degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, non essendo - il
significato del termine "eccezionale" - legato alla rarità della
fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria.
4. - Da
ultimo, quanto ai presupposti della necessità ed urgenza, va tenuto presente
che - come questa Corte già ha precisato (v. sentenza n. 126 del
1972) - é sufficiente, perché i detti estremi siano realizzati, che la
situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la
necessità del provvedimento (il che, del resto, trova un riscontro testuale nel
termine "può" adoperato dall'art. 13, comma terzo, della
Costituzione): salvo, poi, rimanendo all'autorità di pubblica sicurezza di
verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento
(in base alla valutazione degli elementi indicati nella sentenza n. 173 del
1971).
Ciò posto in
premessa e venendo, quindi, a considerare la specifica situazione descritta
nella norma impugnata, deve senz'altro escludersi che, in relazione a questa,
sia irragionevole la previsione che possa ricorrere (fuori della flagranza) una
situazione di urgenza che renda necessario l'intervento restrittivo della
libertà personale: ove si tenga presente che il provvedimento si rivolge a
soggetti nei cui confronti già si sono verificate le condizioni di pericolosità
sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, e che
hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi: che hanno, cioè,
trasgredito ad una - quale che sia - delle prescrizioni stabilite nel
provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale (cfr. art. 5 legge
1956, n. 1423 cit.), e non solo (ovviamente) a quella specifica di cui si
discute nei giudizi a quibus (l'entità della quale può rilevare proprio
in sede di concreta valutazione della necessità ed urgenza dell'arresto).
5. - Infine,
non rileva l'argomento (prospettato dal pretore di Genova) che la facoltatività
dell'arresto lascerebbe la restrizione della libertà personale rimessa alla
assoluta discrezionalità dell'autorità di P.S.: giacché, in base alla
disposizione precettiva dello stesso art. 13 della Costituzione, l'arresto
rimane pur sempre soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. La
quale deve, fra l'altro, controllare e motivare la sussistenza in concreto dei
requisiti, appunto, della necessità ed urgenza dell'intervento di P.S.: rispetto
a cui non difettano, poi, garanzie per l'interessato, essendo consentito il
ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), modificato
dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),
sollevata, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento all'art. 13,
comma terzo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 aprile 1977