SENTENZA N. 187
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
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Cesare MIRABELLI, Presidente
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Francesco GUIZZI
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Fernando SANTOSUOSSO
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Massimo VARI
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Cesare RUPERTO
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Riccardo CHIEPPA
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Valerio ONIDA
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Carlo MEZZANOTTE
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Fernanda CONTRI
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Guido NEPPI MODONA
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Piero Alberto CAPOTOSTI
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Annibale MARINI
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Franco BILE
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Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22
della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), promosso con ordinanza emessa
il 20 febbraio 1999 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile tra Romani
Ciompi Anna Maria e l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari,
iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
La vedova di un veterinario, che aveva contratto
matrimonio dopo il pensionamento, conveniva in giudizio l’ente di assistenza
(ENPAV) chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di
reversibilità. Il giudice adito rilevava, preliminarmente, che nella specie
l’evento morte, quale fatto costitutivo del diritto alla reversibilità, si era
verificato durante la vigenza della legge 18 agosto 1962, n. 1357
(Riordinamento dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari,
ENPAV), la quale limitava, all’art. 22, la concessione
del trattamento di reversibilità ai casi in cui il matrimonio fosse stato
contratto prima del collocamento in quiescenza.
Il Pretore di Pisa, investito della questione,
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, della legittimità costituzionale di tale norma e - fondandosi
sulla motivazione della sentenza n. 123 del
1990 di questa Corte - osserva che risultano sempre più frequenti, in
ragione del crescente elevarsi dell’età media della popolazione, i matrimoni
contratti in età avanzata quale rimedio alla solitudine. Fenomeno, questo, che
avrebbe, da un lato, reso non più attuale la ratio di norme come quella
censurata, e cioè di evitare matrimoni strumentali all’unico fine di lucrare il
trattamento di reversibilità; e, dall’altro, ha comportato l’estensione della
tutela previdenziale a coloro che si siano sposati dopo il pensionamento.
Quanto alla rilevanza il rimettente ritiene ch’essa sia in re ipsa,
avendo la controversia a oggetto la corresponsione della pensione di
reversibilità in favore di una donna che aveva contratto matrimonio con un
veterinario in posizione di quiescenza.
Considerato in diritto
1. — Il Pretore di Pisa solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 18 agosto
1962, n. 1357 (Riordinamento dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
veterinari, ENPAV), norma abrogata, ma applicabile al caso di specie ratione temporis,
nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il
coniuge del veterinario che si sia sposato dopo il pensionamento.
2. — Nel merito la questione è fondata.
Sin dalla sentenza n. 3 del
1975 questa Corte ha affermato che costituisce un principio generale del
nostro ordinamento la spettanza della pensione di
reversibilità anche al coniuge che abbia contratto matrimonio dopo il
pensionamento dell’assicurato. A quella pronuncia la Corte si è sempre
attenuta, dichiarando la illegittimità costituzionale
d’una serie di norme che, nelle ipotesi di matrimonio posteriore alla
quiescenza, subordinavano il diritto alla reversibilità a una durata minima del
vincolo (sentenze
nn. 110 del 1999, 162 del 1994, 1 del 1992, 450 e 189 del 1991, 123 del 1990);
e ciò sul presupposto che norme siffatte, sebbene indirettamente, ledevano il
diritto di libertà matrimoniale.
Tali principi sono stati recepiti
dal legislatore che - nei più recenti provvedimenti in materia previdenziale,
fra i quali la citata legge n. 136 del 1991 - ha evitato di far dipendere il
diritto alla pensione di reversibilità da una durata minima del matrimonio.
Onde la illegittimità costituzionale, per lesione
dell’art. 3 della Costituzione, di quella norma - com’è nel caso di specie -
che limiti immotivatamente il diritto al trattamento di reversibilità in favore
del coniuge, il quale abbia contratto matrimonio in seguito al pensionamento
dell’assicurato. Né ha pregio, per quanto qui rileva, la circostanza secondo
cui il matrimonio possa essere contratto da persona in età avanzata al solo
fine di far conseguire al coniuge il beneficio della reversibilità, trattandosi
di una circostanza di mero fatto.
Resta assorbita la censura avanzata con
riguardo all’art. 38 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, sesto
comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella parte in cui esclude il
diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia
contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell’assicurato.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 giugno 2000
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Francesco
GUIZZI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 13 giugno 2000