Sentenza n. 110/99

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SENTENZA N. 110

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal Tribunale di Bari sul ricorso proposto dall’INPS contro Difino Chiara, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS;

udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 1999 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa a seguito del rigetto della domanda, proposta in via amministrativa, di erogazione della pensione di riversibilità del defunto marito, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione.

Osserva il Tribunale che nel caso in esame la domanda era stata respinta in quanto il matrimonio, contratto dal marito dopo il collocamento in pensione ed in età superiore ai settantadue anni, era durato meno di due anni. Ora la norma impugnata, analogamente ad altre già colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale (il rimettente richiama la sentenza n. 189 del 1991 di questa Corte), appare in contrasto con gli invocati parametri, poichè é priva di ragionevole giustificazione, costituisce una remora alla formazione di un nucleo familiare e nega quella garanzia di assistenza che si ottiene grazie all’istituto della pensione di riversibilità.

In ordine al requisito della rilevanza, il giudice a quo precisa che dall’eventuale accoglimento della presente questione deriverebbe anche l’accoglimento della domanda di pensione avanzata dalla ricorrente.

2.— Nel giudizio davanti a questa Corte si é costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, osservando che la sollevata questione trova un precedente del tutto analogo nella citata sentenza n. 189 del 1991 e rimettendosi, pertanto, alla decisione che si vorrà adottare in questa sede.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione. La norma é stata impugnata in quanto preclude la concessione della pensione di riversibilità in favore del coniuge allorquando il matrimonio, contratto dal pensionato in età superiore ai settantadue anni, sia durato meno di due anni.

2.— La questione é fondata.

La norma impugnata, dettata per il regime previdenziale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, é di contenuto sostanzialmente analogo a diverse altre, già colpite da precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale (v., fra le altre, le sentenze n. 1 del 1992, n. 450 del 1991, n. 189 del 1991, n. 123 del 1990 e n. 587 del 1988). Nelle pronunce ora richiamate questa Corte ha ravvisato l’intrinseca irrazionalità di norme che – facendo derivare effetti giuridici negativi dall’età dello sposo pensionato e dalla breve durata del vincolo coniugale – incidevano indirettamente sulla libertà matrimoniale, cui si collegano valori di rilevanza costituzionale; osservandosi d’altra parte che i mutati costumi sociali mostrano di frequente la tendenza di persone non più giovani a contrarre matrimonio.

A queste osservazioni può aggiungersi che anche la norma oggi in esame, analogamente a quelle già espunte dal sistema, crea un’irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente validi, sulla base di elementi estranei all’essenza e ai fini del vincolo coniugale, quali l’età avanzata del contraente e la durata del matrimonio.

Deriverebbe così una sorta di efficacia limitata del matrimonio, non ricollegandosi ad esso i normali diritti di natura previdenziale, come appunto la pensione di riversibilità. Tale conclusione é evidentemente irrazionale sì da tradursi in una lesione dell’art. 3 della Costituzione.

Ogni altro profilo di denunziata incostituzionalità rimane, pertanto, assorbito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.