SENTENZA N. 27
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7
(divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio), promossi
ton le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1967 dal tribunale
di Como nel procedimento civile vertente tra Peloia Maria Rosa e Cattaneo
Emilio, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;
2) ordinanza emessa il 14 maggio
1968 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Conti Aurelia
e la società "Sigla Effe", iscritta al n. 179 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28
settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Cattaneo Emilio e di Peloia Maria Rosa, e di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15
gennaio 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con atto 3 novembre 1965 la signora
Maria Rosa Peloia maritata Giannuzzi, già dipendente del calzaturificio
Rovellasca di Saronno, assumendo di essere stata licenziata dopo aver informato
il datore di lavoro delle sue imminenti nozze, conveniva davanti al tribunale
di Como il dott. Emilio Cattaneo, titolare dell'impresa, chiedendo che il suo
licenziamento fosse dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 1 della legge 9
gennaio 1963, n.
Nel provvedimento di rimessione il tribunale osserva che la disposizione
impugnata dispone che il licenziamento effettuato nel periodo intercorrente fra
il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno
dopo la celebrazione di questo si presume determinato da causa di matrimonio e,
come tale, é colpito da nullità; e rileva che contro tale presunzione il datore
di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice é stato
invece disposto per una delle ipotesi previste dalle lett. a, b, e c del
secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale a dire per
colpa della lavoratrice stessa, costituente giusta causa per la risoluzione del
rapporto di lavoro, per cessazione dell'attività dell'azienda ovvero per
l'ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o
per il sopravvenire del termine per il quale il rapporto era stato stipulato.
Essendo la presunzione in ogni altro caso assoluta, ad avviso del tribunale la
disciplina introdotta dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge impugnata
comporta una grave limitazione dell'autonomia privata dell'imprenditore ed
offre un inammissibile strumento per impedire od escludere un licenziamento
giustificato da causa diversa dal matrimonio, potendo accadere che la
lavoratrice richieda le pubblicazioni solo allo scopo di paralizzare un
minacciato licenziamento: ed in ciò sarebbe da ravvisare una disparità di
trattamento fra lavoratrici che si trovano nella medesima situazione ed una
menomazione della libertà garantita dall'art. 41 della Costituzione.
L'ordinanza prosegue mettendo in evidenza che la protezione della donna
lavoratrice ai sensi dell'art. 37 della Costituzione implica certamente una
qualche limitazione della sfera giuridica dell'imprenditore, ma non può
legittimare misure che sopprimano o quanto meno gravemente compromettano la sua
libertà: il che accade nel caso di specie, perché il mezzo adoperato per
attuare quella protezione - vale a dire la proclamazione che tutti i
licenziamenti adottati nell'accennato periodo di tempo devono essere
considerati disposti a causa di matrimonio e come tali nulli - risulta
eccessivo rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.
2. - L'ordinanza, notificata alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti
delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24
giugno 1967.
Nel presente giudizio si sono costituiti il dott. Emilio Cattaneo - atto
depositato il 16 febbraio 1967 - che ha chiesto che l'art. 1 della legge 9
gennaio 1963, n. 7, venga dichiarato costituzionalmente illegittimo, e la
signora Maria Rosa Peloia - atto depositato il 2 luglio 1967 - la quale ha
chiesto che la questione venga dichiarata non fondata, facendo osservare che la
legge impugnata costituisce attuazione di alcuni principi fondamentali
deducibili proprio dagli artt. 2, 3, 37 e 41 della Costituzione e che
Anche l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente
del Consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. Nell'atto
di deduzioni, depositato il 16 marzo 1967, si rileva che gli artt. 37 e 2 della
Costituzione citati dall'ordinanza come norme di raffronto della presente
questione di legittimità costituzionale, offrono invece la giustificazione
della legge in esame, che attua una forma di protezione della donna lavoratrice
ed é ispirata a quel favor familiae
al quale la stessa Costituzione dà rilevanza ed in virtù del quale devono
essere represse le manifestazioni di autonomia privata che possano incidere
negativamente sull'istituto familiare: sicché infondata appare anche la
violazione dell'art. 41 della Costituzione, in forza del quale l'esercizio
della libertà imprenditoriale non deve sacrificare beni egualmente garantiti
dalla Costituzione, quali quelli salvaguardati dal combinato disposto degli
artt. 2, 29 e
4. - Nell'udienza pubblica
l'Avvocatura ha insistito nelle sue tesi e conclusioni.
5. - Analoga questione di
legittimità costituzionale é stata sollevata dal tribunale di Genova nel
procedimento civile pendente fra la signora Aurelia Conti e la società
"Sigla Effe". Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 14 maggio 1968,
il tribunale, in accoglimento di un'eccezione proposta dalla società convenuta,
ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che l'ultimo comma dell'art.
1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, contrasti con gli artt. 3, 37 e 41 della
Costituzione; e ciò in considerazione della circostanza che la presunzione
stabilita dalla legge e la limitazione della prova del contrario alle sole
ipotesi previste dall'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, impedisce, sia
pure per un limitato periodo di tempo, il licenziamento della lavoratrice
maritata anche quando ricorrano giustificati motivi, quale ad es. quello
connesso alla necessità di riduzione del personale. Questa disciplina, ad
avviso del tribunale, comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra
le stesse lavoratrici (il licenziamento per riduzione di personale, ad esempio,
sarebbe operante nei confronti di una lavoratrice vedova con carico di figli,
nullo nei confronti di una lavoratrice sposata da meno di un anno) ed una
menomazione della libertà dell'iniziativa economica privata assicurata
dall'art. 41 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata
alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 28 settembre 1968. Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si é
costituita.
Considerato in diritto
1. Le ordinanze del tribunale di
Como e del tribunale di Genova sollevano la stessa questione di legittimità
costituzionale e pertanto i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - L'art. 1 della legge 9 gennaio
1963, n. 7, stabilisce la nullità dei licenziamenti delle lavoratrici che siano
attuati a causa di matrimonio (comma secondo); colpisce con la stessa forma di
invalidità le così dette clausole di nubilato inserite nei regolamenti (comma
primo) e dispone (comma terzo) che il licenziamento intimato fra il giorno
della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la
celebrazione, ed il compimento di un anno dalla celebrazione stessa si presume
effettuato per causa di matrimonio. In connessione con quest'ultima statuizione
e con riferimento al periodo di tempo ivi considerato, la legge stabilisce la
nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice ove entro un mese esse
non siano confermate all'Ufficio del lavoro (comma quarto) e limita (comma
quinto) la facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento non é
stato intimato per causa di matrimonio alle sole ipotesi previste dalle lett.
a, b e c del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale
a dire ai casi: a) di colpa della lavoratrice, che costituisca giusta causa per
la risoluzione del rapporto; b) di cessazione dell'attività dell'azienda alla
quale essa sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice é stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza del
termine.
La questione di legittimità
costituzionale, delimitata dalle due ordinanze con riferimento al descritto
ultimo comma, si riassume nella denunzia della violazione del principio di
eguaglianza e della libertà di iniziativa economica che discenderebbe dalla
circostanza che la limitazione della facoltà di prova contraria ai tre
tassativi casi innanzi indicati rende assoluta in ogni altra ipotesi la
presunzione stabilita nel terzo comma: questa particolare protezione accordata
dalla legge alle lavoratrici sarebbe causa, secondo i giudici a quo, di
ingiuste discriminazioni fra i lavoratori e darebbe luogo ad una grave
menomazione della libertà che l'art. 41 della Costituzione assicura agli
imprenditori.
L'esame della questione richiede una
valutazione dei fini perseguiti dal legislatore, allo scopo di accertare se
essi giustificano il trattamento di favore fatto dalla legge alle lavoratrici
che contraggono matrimonio e la conseguente limitazione del potere del datore
di lavoro di recedere dal rapporto.
3. - Dai lavori preparatori - ed in
particolare dalla relazione del Governo e dal parere espresso dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 24 maggio 1962 - risulta che
prima dell'emanazione della legge impugnata era diffusa la prassi dei
licenziamenti delle donne in caso di matrimonio e che tale fenomeno aveva
assunto dimensioni ancora più gravi a seguito dell'entrata in vigore della
legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri ed a causa dei disagi ed oneri che questa aveva imposto agli
imprenditori. É tale situazione di fatto - convalidata dalla comune esperienza
e confermata dai frequenti dibattiti sindacali e dottrinali, da studi condotti
dallo stesso C.N.E.L., da indagini disposte dal Governo e da varie proposte
legislative di iniziativa parlamentare - che ha indotto il legislatore a
valutare l'interesse delle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro
ed il contrapposto interesse dei datori di lavoro e ad introdurre una
disciplina idonea a dirimere il conflitto nel senso ritenuto più rispondente
alle esigenze della società: finalità, giova rilevarlo, che la legge ha
perseguito non solo con le disposizioni relative ai licenziamenti, ma anche
attraverso una più ampia mutualizzazione degli oneri finanziari derivanti dal
trattamento concernente le lavoratrici madri (cfr. artt. 3 e seguenti).
Nel quadro di questa premessa la
tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio trova legittimo
fondamento in una pluralità di principi costituzionali che concorrono a
giustificare misure legislative che, in definitiva, perseguono lo scopo di
sollevare la donna dal dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per salvaguardare
la propria libertà di dar vita ad una nuova famiglia o, viceversa, di dover
rinunziare a questo suo fondamentale diritto per evitare la disoccupazione.
Già nella sentenza n. 45 del
1965 questa Corte affermò che nel principio formulato dall'art. 4 della
Costituzione é contenuta una direttiva in forza della quale il legislatore é
abilitato a circondare "di doverose garanzie e di opportuni
temperamenti" le ipotesi di licenziamento. I motivi allora esposti valgono
a più forte ragione quando, come nel caso attuale, l'incombente minaccia di
licenziamento può comportare il sacrificio di un altro interesse parimenti
tutelato dalla Costituzione; dall'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, fra i quali non può non essere compresa la libertà di contrarre
matrimonio; dall'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere ogni ostacolo,
anche di fatto, che impedisca il pieno sviluppo della persona umana; dall'art.
31, che affida alla Repubblica il compito di agevolare la formazione della
famiglia e, quindi, di intervenire là dove questa sia anche indirettamente
ostacolata; e dall'art. 37, che stabilendo che le condizioni di lavoro devono
consentire alla donna l'adempimento della sua funzione familiare non può non
presupporre, in primo luogo, che le sia assicurata la libertà di diventare
sposa e madre. Dal concorso del principio espresso dall'art. 4 e dalla garanzia
della libertà desumibile dalle citate norme costituzionali deriva che la legge
in esame persegue, nel settore in essa considerato, l'attuazione di quel
principio di tutela del lavoro - art. 35, primo comma - che
4. - Le esposte considerazioni hanno
un peso determinante nella decisione della specifica questione sottoposta a
questa Corte.
Si può convenire che la disposizione
impugnata, in quanto preclude al datore di lavoro (al di fuori dei casi
tassativamente previsti) la possibilità di provare che il licenziamento non é
stato disposto a causa di matrimonio, rende assoluta la presunzione stabilita
nel terzo comma e, in definitiva, pone un divieto temporaneo di licenziamento
per qualsiasi causa che non rientri fra quelle elencate nell'ultimo comma. Tale
congegno, tuttavia, non può non essere valutato nella sua strumentalità
rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. La presunzione stabilita
dalla legge, peraltro limitata ad un ben definito periodo di tempo, si coordina
con il principio della nullità del licenziamento a causa di matrimonio, perché
esonera la lavoratrice dal difficilissimo onere di provare che il matrimonio e
la promessa di matrimonio é stato l'unico motivo del recesso del datore di
lavoro. E non é dubbio che, una volta posta la presunzione, il legislatore
dovesse necessariamente stabilire i casi nei quali la controparte può provare
l'esistenza di una legittima causa di licenziamento e delimitarli in modo tale
da evitare frodi e da consentirne il controllo giurisdizionale.
Risulta chiaro, perciò, che le
ragioni illustrate nel paragrafo precedente giustificano costituzionalmente i
mezzi scelti dal legislatore per rendere effettivamente operante il divieto di
licenziamento a causa di matrimonio: da un lato la particolare situazione delle
donne lavoratrici cui si é voluto far fronte legittima il trattamento ad esse
riservato nei confronti degli altri lavoratori; dall'altro la tutela della loro
dignità e libertà realizza una disciplina dell'esercizio dell'iniziativa
economica rispettosa dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione. Né
può dirsi che la violazione di questa norma costituzionale e del principio di
eguaglianza discenda dalla circostanza che la disposizione impugnata,
tassativamente indicando i casi nei quali, nel periodo predetto, la presunzione
può essere vinta dalla prova offerta dal datore di lavoro, impedisce il recesso
in ogni altra ipotesi. Come innanzi si é detto, la legge considera legittimo il
licenziamento se la lavoratrice incorra in colpa costituente giusta causa per
la risoluzione del rapporto, se cessa l'attività della azienda cui essa era
addetta, se é ultimata la prestazione per la quale era stata disposta
l'assunzione o se é sopraggiunto il termine per il quale il rapporto era stato
stipulato. Come risulta da questa elencazione (che é stabilita con il rinvio a
quella dei casi nei quali, in forza del secondo comma dell'art. 3 della legge
26 agosto 1950, n.860, si fa eccezione al divieto di licenziare le lavoratrici
durante la gestazione e fino al termine massimo di un anno dal parto), la
libertà del datore di lavoro é, certo, limitata, ma non é affatto compromessa
come suppongono le ordinanze di rimessione. Vero é che dalle ipotesi
contemplate dalla legge é esclusa quella concernente la riduzione del
personale: ma anche in questo caso l'imprenditore resta libero di valutare le
esigenze connesse al ridimensionamento della sua azienda ed é solo vincolato a
non includere fra i dipendenti sacrificati la donna che si trovi nella
situazione prevista dalla legge. E questa particolare protezione accordata alla
lavoratrice nubenda o sposata da meno di un anno - protezione, dunque, ben
limitata nel tempo - non costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti
degli altri lavoratori coinvolti nelle vicende dell'azienda. Il legislatore,
infatti, può ben stabilire, nell'esercizio della sua valutazione politica, un
regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di
determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo
giustifichino: e nel caso in esame, per tutto quanto si é detto innanzi, la
legge é sorretta da ragioni che trovano valido riscontro nella realtà sociale e
nella Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 7, contenente disposizioni sul "divieto di licenziamento delle
lavoratrici per causa di matrimonio", sollevata dal tribunale di Como in
riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 47 della Costituzione e dal tribunale di
Genova in riferimento agli artt. 3, 37 e 41 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 5 marzo
1969.