SENTENZA
N. 45
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
Seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 2118, primo comma, del Codice civile,
promossi con sei ordinanze emesse il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Scalea in
altrettanti procedimenti civili vertenti tra Forestieri Rosina e Lomonaco
Vittoria, Dito Francesco e Orlando Giuseppe, Caroprese Rinaldo e Mancuso
Vincenzo e Salvatore, Biancardino Domenico e Barbarello Francesco, Rattacaso
Biagio e Orlando Giuseppe, Lazzari Luigino e Migliaccio Emma, iscritte ai nn.
95, 96, 97, 98, 99 e 100 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Dito Francesco e Lazzari Luigino;
udita nell'udienza
pubblica del 7 aprile 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito l'avv. Carlo
Smuraglia, per Dito Francesco e Lazzari Luigino.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di sei
procedimenti civili promossi, a seguito di licenziamento, da altrettanti
lavoratori contro i rispettivi datori di lavoro ed aventi ad oggetto la
condanna dei convenuti al pagamento di indennità inerenti al rapporto di lavoro
o conseguenti all'estinzione di questo, il Pretore di Scalea con ordinanze
emesse il 28 febbraio 1964 ha sollevato di ufficio la questione di legittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 2118 del Codice civile, che disciplina
il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nelle ordinanze il
Pretore ritiene che la norma denunziata sia in contrasto col principio
fondamentale del diritto al lavoro sancito nel primo comma dell'art. 4 della
Costituzione, la cui esatta portata deve essere intesa e precisata in
riferimento all'intero sistema delle garanzie del lavoro e del lavoratore quale
risulta configurato in varie norme della Costituzione, ed in particolare: 1)
nella solenne enunciazione, contenuta nell'art. 1 comma primo, che consente di
individuare il tipo di reggimento instaurato attraverso la collocazione del
lavoro a fondamento dello stato repubblicano e determina il criterio regolatore
del sistema dei rapporti dei cittadini fra loro e con lo Stato; 2) nella norma
di cui all'art. 2, che vincola l'intero ordinamento alla tutela dei diritti
sociali, senza della quale mancherebbe una effettiva garanzia della libertà e
dell'indipendenza della persona; 3) nell'art. 3, comma secondo, che contiene
una norma principio idonea a costituire la chiave di volta dell'interpretazione
di tutte le altre norme relative al lavoro, all'impresa ed alla proprietà e
segna una direttiva essenziale all'eliminazione di tutti gli ostacoli che si
frappongono all'inserimento dei lavoratori nello Stato ed alla libera estrinsecazione
della loro personalità, quali sono rappresentati dalla sperequazione fra le
classi, dalle disuguaglianze nella distribuzione del reddito, dalle
concentrazioni oligarchiche del potere economico, 4) nelle norme degli artt.
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 e 46, che sono tutte espressioni del sistema di
garanzia del lavoro, ed in particolare - fra queste - nell'art. 41 che, nel
riconoscere la libertà dell'iniziativa economica, ne stabilisce i limiti nella
rispondenza all'utilità sociale e nel divieto di lesione dei diritti naturali
di altri soggetti, utenti o lavoratori.
Secondo le ordinanze
di remissione, se é esatto che il diritto al lavoro non può essere configurato
come un diritto soggettivo all'occupazione nei confronti dello Stato o degli
imprenditori, ciò non esclude che per i rapporti di lavoro già costituiti si
imponga un'adeguata protezione del lavoratore nei confronti del datore di
lavoro, conformemente alla speciale posizione al primo conferita dalla
Costituzione, che é orientata - come fu affermato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 29 del 1960 verso un'energica tutela degli interessi dei
lavoratori. Visto in tale prospettiva, il diritto al lavoro va assunto quale
misura e limite del potere di recesso dell'imprenditore e quale mezzo per
ristabilire fra le parti del contratto di lavoro a tempo indeterminato quella
parità che allo stato della legislazione é meramente formale.
Dopo aver osservato
che la giurisprudenza ha costantemente esclusa ogni possibilità di sindacato
sul recesso esercitato dal datore di lavoro e che la dottrina é profondamente
divisa sugli effetti che la norma costituzionale spiega su quella contenuta
nell'art. 2118 del Codice civile, il giudice a quo esprime l'avviso che l'art.
4 della Costituzione comporta sicuramente la rottura della regolamentazione del
potere di recesso, quale questa fu concepita nell'ambito di un ordinamento che,
dietro l'apparenza altisonante della Carta del lavoro, celava la realtà di un
mondo di lavoratori respinto ai margini della società statuale. La nuova norma
costituzionale consentirebbe, invece, di configurare il diritto del lavoratore
alla conservazione del posto e, quindi, l'ammissibilità di un sindacato
giurisdizionale sull'esercizio del potere di recesso: l'interpretazione
dell'art. 4 della Costituzione data nella sentenza n. 3 del 1957 della Corte costituzionale non escluderebbe
che in quella norma, oltre l'impegno del legislatore a creare le condizioni di
lavoro per tutti i cittadini, debba essere ravvisato anche lo strumento di
difesa di quanti abbiano già realizzato il diritto al lavoro.
Ricordato che gli
accordi confederali - come ha constatato la Corte costituzionale nella sentenza n. 7 del 1958 - dimostrano che é andata sempre più
affermandosi la tendenza delle fonti contrattuali collettive all'introduzione
del principio che il licenziamento deve essere giustificato e non arbitrario,
le ordinanze affermano che, in mancanza di una interpretazione evolutiva
dell'art. 2118 del Codice civile, il problema della sopravvivenza
dell'insindacabile ed indiscriminato potere di recesso attribuito
all'imprenditore può essere risolto solo dalla Corte costituzionale.
Il giudice a quo,
accertata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
2118, primo comma, del Codice civile, in riferimento all'art. 4, primo comma,
della Costituzione, e ritenutala non manifestamente infondata, ha
conseguentemente sospeso i giudizi ed ha rimesso gli atti a questa Corte.
2. - Le ordinanze,
pronunziate in pubblica udienza, sono state ritualmente notificate al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate al Presidente della Camera
dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 27 giugno 1964.
3. - Nel presente
giudizio non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. In data 9
luglio 1964 si sono costituiti i signori Francesco Dito e Luigino Lazzari,
rappresentati e difesi dagli avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano. Nel
relativo atto si sostiene che la garanzia costituzionale del diritto al lavoro,
sancita fra i principi fondamentali della Costituzione, é del tutto
incompatibile con la norma denunziata, sicché potrebbe anche ritenersi che il
primo comma dell'art. 2118 del Codice civile sia stato abrogato dalla
sopravvenuta norma costituzionale.
L'incompatibilità fra
norma denunziata e Costituzione si evincerebbe altresì da tutte le garanzie di
eguaglianza e di partecipazione dei lavoratori all'indirizzo politico, giacché
l'effettivo esercizio dei diritti economici e politici non potrebbe non aver
per presupposti la garanzia di un posto di lavoro e l'esclusione dell'arbitrio
assoluto del datore di lavoro.
In data 26 marzo 1965
- fuori del termine massimo previsto dall'art. 10 delle Norme integrative per i
giudizi innanzi alla Corte costituzionale - le parti costituite hanno
depositato una memoria difensiva.
Nella pubblica
udienza del 7 aprile 1965 la difesa ha ampiamente sviluppato la tesi della
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Considerato
in diritto
1. - Le sei ordinanze
del Pretore di Scalea, tutte di identico contenuto, propongono la stessa
questione di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Sebbene il
giudice a quo faccia riferimento a numerose norme costituzionali relative al
lavoro o che sulla disciplina del lavoro possano avere incidenza (artt. 1, 2,
3, 35-41, 43 e 46 della Costituzione), la motivazione dei provvedimenti di
rimessione rende evidente che il richiamo a disposizioni diverse dall'art. 4
della Costituzione é operato solo in funzione dell'interpretazione di
quest'ultimo.
L'oggetto del
presente giudizio é da ritenere perciò circoscritto al raffronto fra l'art.
2118, primo comma, del Codice civile e l'art. 4, primo comma, della
Costituzione, e di conseguenza la Corte non può portare il suo esame su altre
questioni di legittimità della norma in riferimento a precetti costituzionali
diversi da quello di cui le ordinanze assumono la violazione, ed in particolare
sul problema - ampiamente trattato, specialmente nella discussione orale, dalle
parti costituite - dei limiti che l'iniziativa privata incontra, ai sensi del
secondo comma dell'art. 41 della Costituzione, nel suo estrinsecarsi attraverso
l'autonomia contrattuale in materia di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
3. - Nei descritti
limiti e nei termini nei quali é stata proposta, la questione non appare
fondata.
Il Pretore di Scalea
esprime l'avviso che l'inammissibilità di ogni sindacato sull'esercizio del
potere di recesso da parte del datore di lavoro - conseguente alla disciplina
dettata dall'art. 2118 del Codice civile, così come questa é stata ed é
interpretata dalla costante giurisprudenza - non é conciliabile con la pretesa
del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, che nell'art. 4 della
Costituzione trova la sua fonte: dal che discenderebbe l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
Ma la Corte ritiene
che il denunziato contrasto non sussista.
Dal complessivo
contesto del primo comma dell'art. 4 della Costituzione - già altre volte
interpretato da questa Corte (cfr. sentenze n. 3 del 1957, n. 30 del 1958, n. 2 del 1960, n. 105 del 1963, ordinanza
n. 3 del 1961,) - si
ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, é da
considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si
estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa. A
questa situazione giuridica del cittadino - l'unica che trovi nella norma
costituzionale in esame il suo inderogabile fondamento - fa riscontro, per
quanto riguarda lo Stato, da una parte il divieto di creare o di lasciar
sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti discriminatori
a tale libertà ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino,
dall'altra l'obbligo - il cui adempimento é ritenuto dalla Costituzione
essenziale all'effettiva realizzazione del descritto diritto - di indirizzare
l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla
creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano
l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro.
Da siffatta
interpretazione deriva che l'art. 4 della Costituzione, come non garantisce a
ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un'occupazione (il che é reso
evidente dal ricordato indirizzo politico imposto allo Stato, giustificato
dall'esistenza di una situazione economica insufficiente al lavoro per tutti, e
perciò da modificare), così non garantisce il diritto alla conservazione del
lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto.
4. - Con ciò non si
vuol dire che la disciplina dei licenziamenti si muova su un piano del tutto
diverso da quello proprio dell'art. 4 della Costituzione.
Se, infatti, é vero
che l'indirizzo politico di progressiva garanzia del diritto al lavoro, dettato
nell'interesse di tutti i cittadini, non comporta la immediata e già operante
stabilità di quelli di essi che siano già occupati, ciò non esclude, ma al
contrario esige che il legislatore nel quadro della politica prescritta dalla
norma costituzionale adegui, sulla base delle valutazioni di sua competenza, la
disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine intimo di
assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie -
particolarmente per quanto riguarda i principi fondamentali di libertà
sindacale, politica e religiosa, immediatamente immessi nell'ordinamento
giuridico con efficacia erga omnes, e dei quali, perciò, i pubblici
poteri devono tener conto anche nell'interpretazione ed applicazione del
diritto vigente - e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario
far luogo a licenziamenti.
Già in altra
occasione (cfr. sentenza n. 7 del 1958) la Corte ha rilevato che il potere
illimitato del datore di lavoro di recedere dal rapporto a tempo indeterminato
non costituisce più un principio generale del nostro ordinamento. Aspetto
particolare di una disciplina che, in quanto riguarda tutti i contratti di
durata a tempo indeterminato, non concede la dovuta rilevanza alla peculiare
natura del rapporto di lavoro ed alla posizione del lavoratore nell'impresa, l'art.
2118 del Codice civile é stato progressivamente ristretto nella sua sfera di
efficacia sia da provvedimenti legislativi, i quali a tutela di particolari
interessi dei lavoratori hanno limitato o temporaneamente precluso il potere di
recesso del datore di lavoro (cfr. da ultimo legge 9 gennaio 1963, n. 7), sia,
soprattutto, da anche recentissimi accordi sindacali. Questi ultimi dimostrano
che le condizioni economico-sociali del Paese consentono una nuova disciplina,
verso la quale l'evoluzione legislativa viene sollecitata anche da
raccomandazioni internazionali (cfr. 46 e 47 sessione della Conferenza
internazionale del lavoro).
5. - In questi limiti
la Corte costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità
costituzionale proposta dal Pretore di Scalea.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i sei
giudizi di cui in epigrafe;
dichiara non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2118, primo comma, del Codice civile, in riferimento all'art. 4,
primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 9 giugno 1965.