SENTENZA
N. 29
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE CQSTITUZIONALE
Composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 502, prima parte, del Codice penale, promossi
con ordinanze del 2 e 4 marzo 1959 del Giudice istruttore presso il Tribunale
di Pisa nei procedimenti penali a carico di Baldi Ivo e Ginori Conti Giovanni,
iscritte ai nn. 65 e 66 del Registro ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati
Giuseppe Sabatini e Alfonso Sermonti, per Giovanni Ginori Conti, e il vice
avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con due ordinanze,
emesse di ufficio il 2 e 4 marzo 1959, dal Giudice istruttore del Tribunale di
Pisa in due procedimenti penali per il delitto di serrata a carico di Baldi Ivo
e Ginori Conti Giovanni, é stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 502, prima parte, del Codice penale in riferimento
agli artt. 39, 40 e 41 della Costituzione.
Il Giudice
istruttore, dopo aver affermato che tale norma non é stata né implicitamente né
esplicitamente abrogata da altra legge successiva, rileva che nondimeno essa
può presentarsi come contrastante con gli artt. 39, 40 e 41 della Costituzione.
La incriminazione della serrata rappresenterebbe, infatti, una remora al
diritto di libertà della iniziativa economica privata e pertanto apparirebbe
per lo meno dubbia la sua compatibilità con la norma costituzionale che
sancisce tale diritto.
Le ordinanze,
regolarmente notificate e comunicate, furono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiate della Repubblica del 24 aprile 1959, n. 99.
Il 20 aprile 1959 si
costituiva in giudizio, con atti di intervento e deduzioni dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il 14 maggio 1959
produceva deduzioni per il Ginori Conti l'avv. Alfonso Sermonti.
L'Avvocatura generale
dello Stato nelle sue deduzioni, riportandosi all'ordinanza del Giudice
istruttore, osserva che la serrata per fini contrattuali attiene alla
disciplina della lotta sindacale e che, quindi, il problema della legittimità
costituzionale della relativa norma va esaminato esclusivamente in relazione
all'art. 40 della Costituzione, che in modo specifico si riferisce alla
risoluzione delle controversie collettive di lavoro. Pertanto il riferimento ai
principi della libertà di organizzazione sindacale e di iniziativa economica,
di cui agli artt. 39 e 41 della Costituzione, é irrilevante. Ciò non solo perché
tali libertà non potrebbero considerarsi limitate dal divieto di determinati
mezzi di lotta sindacale, come lo sciopero e la serrata, ma anche perché la
lotta sindacale forma oggetto di una specifica norma costituzionale, a cui deve
essere rapportato ogni problema relativo ai limiti costituzionali della
autonomia sindacale nella risoluzione delle controversie collettive di lavoro.
L'Avvocatura,
inoltre, ponendosi il quesito se dal riconoscimento del diritto di sciopero
nell'art. 40 della Costituzione possa dedursi un correlativo diritto di
serrata, é d'avviso che al quesito debba darsi risposta negativa. E ciò per
l'assoluto silenzio della Costituzione in proposito e perché, parlando
esclusivamente di sciopero, ha adoperato una locuzione che ignora del tutto la
serrata. Si sostiene inoltre che, anche a voler riguardare il divieto della
serrata sotto il profilo della libertà della iniziativa economica, l'art. 41
della Costituzione consente al legislatore di porre limiti alla iniziativa
economica privata ispirati al benessere e alla sicurezza sociale. E pertanto
anche sotto questo aspetto il divieto della serrata deve considerarsi
pienamente compatibile con i principi costituzionali, quale mezzo ritenuto
necessario dal legislatore per assicurare la pace sociale.
La difesa del Ginori
Conti sostiene che il divieto di serrata contrasta con la libertà di
associazione e di azione sindacale (artt. 39, primo comma, e 40 Cost.) nonché
con la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Caduto l'ordinamento
sindacale corporativo, la Costituzione ha sancito il principio della libertà di
organizzazione e di azione sindacale sia per i lavoratori che per i datori di
lavoro. A tal fine vengono anche richiamati i principi internazionali recepiti
nell'ordinamento italiano con la legge 23 marzo 1958, n. 367 (che ratifica le
convenzioni adottate nella Conferenza internazionale del lavoro: n. 87,
concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; e n.
98, concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva). Secondo la difesa, pertanto, una perfetta parità di
trattamento sarebbe assicurata dal vigente ordinamento sia alle associazioni
dei lavoratori che a quelle dei datori di lavoro.
Circa l'art. 40 della
Costituzione si nota che se é vero che esso tace della serrata, tuttavia é da
ritenere che la stessa non é più perseguibile penalmente, essendo stato l'art.
502 Cod. pen. abrogato con la soppressione del sistema corporativo fascista.
Affermata la libertà della iniziativa economica, essa si manifesta anche nella
tutela delle attività inerenti alla vita e allo svolgimento dell'impresa, e
pertanto é innegabile che secondo l'ordinamento vigente sussiste il diritto
dell'imprenditore ad autodifendersi sindacalmente contro azioni sindacalmente
sleali o ingiuste della controparte. Si fa, infine, presente che il carattere
di reato della serrata é da escludere non soltanto per il contrasto con gli
artt. 39, 40 e 41 della Costituzione, ma anche per l'intima interdipendenza tra
sciopero e serrata esistente nell'ordinamento corporativo. Al qual proposito si
dichiara che se oggi é indiscutibile la incompatibilità dell'art. 502 Cod. pen.
con l'art. 40 della Costituzione per lo sciopero, altrettanto si deve
concludere per la serrata, non potendosi procedere a una scissione della
disposizione, la quale risulterebbe chiaramente contraria alla sua ratio
(corporativa).
In data 17 marzo 1960
l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa del Ginori Conti hanno presentato
memorie illustrative delle argomentazioni precedentemente esposte. La difesa
del Ginori Conti sostiene che l'avere riconosciuto ai lavoratori il diritto di
sciopero importa l'aver riconosciuto un diritto di combattere, e ciò importa
che un diritto di difesa debba attribuirsi all'una e all'altra delle parti; e
che in ogni caso la esclusione di tale diritto nei confronti di una di esse
sarebbe tal cosa che dovrebbe risultare in modo chiaro ed esplicito, e non già
doversi dedurre da contrastanti e discutibili opinioni e considerazioni; e ciò
soprattutto tenendo presente che la serrata non ha quasi mai un carattere
primario, ma soltanto secondario, nel senso che é attuata per la difesa di
interessi in reazione e resistenza allo sciopero. Secondo la stessa difesa,
l'art. 502 Cod. pen., a differenza degli articoli successivi, si ricollega
intimamente ed essenzialmente agli istituti ed ai presupposti dell'ordine
corporativo, e che pertanto dalla cessazione dell'ordine corporativo discende
la eliminazione delle figure delittuose inscindibilmente connesse con
quell'ordinamento. La difesa insiste inoltre nel ribadire l'importanza della
convenzione n. 87 adottata nella Conferenza internazionale del lavoro e
ratificata dalla legge n. 367 del 23 marzo 1958, richiamando soprattutto l'art.
3 nel quale é sancito il diritto, per tutte le organizzazioni di lavoratori e
di datori di lavoro, di organizzare, fra l'altro, la loro attività e il loro
programma d'azione.
L'Avvocatura dello
Stato da parte sua nega, nella memoria illustrativa, che si possa stabilire una
necessaria correlazione fra lo sciopero e la serrata, e sostiene esservi stata
da parte del legislatore la volontà di attuare una protezione a favore del
contraente più debole, nell'intento di conseguire la rimozione delle disuguaglianze
di fatto e il ristabilimento dell'equilibrio delle forze. Allo stato della
legislazione non sarebbe contemplato da alcuna norma costituzionale il diritto
dell'imprenditore di autodifendersi contro azioni sindacali dei prestatori
d'opera ritenute, da lui ed eventualmente dai sindacati di categoria, sleali ed
ingiuste. D'altra parte, se é vero che l'art. 39 della Costituzione stabilisce
il principio che "l'organizzazione sindacale é libera", ciò significa
che si volle garantire la indipendenza, l'autonomia, la libertà del sindacato,
ma non in pari tempo che alla organizzazione sindacale fosse concesso il
diritto di regolare di propria iniziativa lo sciopero e la serrata. Una tale
limitazione appare evidente nel successivo art. 40 dove appunto é disposto che
il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. In
via di ipotesi assolutamente subordinata, secondo l'Avvocatura dello Stato,
qualora si dovesse ritenere che il reato di serrata per fini economici non
potesse sussistere a seguito dell'abrogazione delle norme sull'ordinamento
corporativo dello Stato, la conseguenza sarebbe una declaratoria di
insussistenza della questione di legittimità costituzionale, in quanto tutto si
risolverebbe con la interpretazione dell'art. 502, prima parte, di competenza
del magistrato ordinario; e ciò analogamente a quanto, secondo la stessa
Avvocatura, questa Corte avrebbe deciso con la sentenza n. 46 del 2 luglio 1958.
Considerato
in diritto
1. - La questione di
legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze del Giudice istruttore
presso il Tribunale di Pisa, ha per oggetto di stabilire se l'art. 502, primo
comma, del Codice penale, posto con altre norme a tutela dell'ordinamento
corporativo istituito con la legge 3 aprile 1926 n. 564, sia in contrasto col
sistema di libertà sindacale e col sistema di libera iniziativa economica,
sanciti negli artt. 39 e 40 e nell'art. 41 della Costituzione.
É noto che, anteriormente
al sistema corporativo, la serrata e lo sciopero, in conformità di quanto era
stabilito in quasi tutti gli ordinamenti democratici dell'epoca, costituivano
illecito penale solo se attuati con violenza o minaccia, sì da trascendere in
impedimento o restrizione della libertà del lavoro. La dottrina penalistica,
infatti, in relazione alle fattispecie prevedute negli artt. 166 e segg. del
Codice penale del 1889, considerava oggetto della tutela penale l'interesse
della libertà individuale sotto l'aspetto della libera esplicazione del lavoro;
come del resto si deduceva dal fatto che quegli articoli erano compresi nel
capo denominato appunto dei delitti contro la libertà del lavoro.
Ben diverso sistema
fu instaurato con la su ricordata legge del 3 aprile 1926. Il regime di libera
competizione fu sostituito con una "disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro" (tale fu il titolo della nuova legge), disciplina
della quale uno dei criteri fondamentali fu quello espresso nell'art. 13 della
legge, cioè che tutte le controversie relative ai rapporti collettivi di
lavoro, concernenti sia l'applicazione dei contratti collettivi e di altre
norme esistenti sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, divenivano di
competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro;
criterio che trovò il suo suggello nell'art. 22 della legge, il quale
configurava come delitto la mancata esecuzione delle decisioni del magistrato
del lavoro. Di fronte a tale sistema la serrata e lo sciopero apparvero come
forme di ribellione alla nuova disciplina giuridica, la quale, essendo fondata
sulla risoluzione giudiziaria dei conflitti del lavoro, non tollerava atti che
ne costituissero sostanzialmente un rifiuto, traducendosi, nell'ambito di quel
sistema, in una vera e propria forma di ragion fattasi. Ne veniva di
conseguenza il divieto della serrata e dello sciopero, divieto che si volle
presidiare con la sanzione penale, trasformando in reato fatti che erano stati
libera espressione delle competizioni del lavoro. Al qual proposito é
particolarmente significativo un passo della relazione ministeriale al progetto
definitivo per il Codice penale del 1931 (vol. Il, pag. 289), dove si sostenne
che il divieto della serrata e dello sciopero si rendeva necessario "per
segnare un netto trapasso fra due regimi, e porre un energico disconoscimento
del principio democratico, che, all'opposto, ammetteva la libertà di coalizione
e di sciopero".
2. - Il sistema posto
su queste basi non poteva sopravvivere al ripristino dell'ordinamento
democratico. Infatti, ancor prima dell'avvento della Costituzione, col decreto
legge 9 agosto 1943, n. 72, e poi col decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 349, si volle subito, non ostante qualche sopravvivenza di
carattere non fondamentale, incidere radicalmente sulle strutture essenziali di
quel sistema. Il problema del divieto penale dello sciopero e della serrata non
tardò a presentarsi, ma assunse il suo preciso rilievo con l'entrata in vigore
della Costituzione, la quale, nell'art. 40, mentre dichiarava essere lo
sciopero un diritto del lavoratore, da esercitarsi nell'ambito di leggi
regolatrici, taceva del tutto della serrata. A parte le questioni sul diritto
di sciopero, presto suscitate dalla larga enunciazione dell'art. 40,
relativamente sia al carattere stesso della norma e alla sua estensibilità o
meno allo sciopero non economico, sia alla esistenza di limiti già nel vigente
ordinamento, per ciò che riguarda la serrata, la dottrina e la giurisprudenza
si manifestarono prevalentemente nel senso che anche quel divieto penale
dovesse considerarsi caduto col vecchio sistema. Significativa a tal proposito
é una sentenza della Corte di cassazione (8 giugno 1953), la quale statuì
essere la serrata un atto penalmente lecito, sebbene non, a differenza dello
sciopero, esercizio di un diritto. All'incirca nello stesso ordine di idee
venne a trovarsi quella parte della dottrina che ritenne di qualificare la
serrata come un diritto di libertà, assumendo genericamente tale espressione
nel senso di facoltà giuridica di fare tutto ciò che non é vietato dalla legge.
3. - Sullo sfondo di
questi precedenti va appunto esaminata la questione propriamente devoluta
all'esame di questa Corte, se cioè la norma del primo comma dell'art. 502 Cod.
pen. sia in contrasto con gli indicati articoli della Costituzione. É da
ritenere in primo luogo non esatta la impostazione iniziale dell'Avvocatura
dello Stato, enunciata sin dall'atto di intervento del 20 aprile 1959, secondo
la quale il problema della legittimità o meno del divieto penale della serrata
andrebbe esaminato esclusivamente in relazione alla norma costituzionale
dell'art. 40, in quanto irrilevante sarebbe il riferimento ai principi della
libertà di organizzazione sindacale e della libertà di iniziativa economica,
rispettivamente sanciti negli artt. 39 e 41 della Costituzione. Prescindendo
per ora dal considerare l'art. 41 e il diverso profilo di illegittimità che si
presenta col richiamo di tale norma, ritiene la Corte che la delimitazione
proposta dall'Avvocatura non sia accettabile. Sebbene enunciati in due distinte
norme, il principio della libertà di sciopero e il principio della libertà
sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Non senza
significato, a tal proposito, é il fatto che, in qualcuna delle prime proposte
presentate m seno alla Costituente, la dichiarazione dei due principi era
contenuta in unico contesto. L'art. 39 e l'art. 40 sono da considerare come
espressione unitaria del nuovo sistema; e pertanto il significato dell'art. 39
non può essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di
mera libertà organizzativa, mentre invece, nello spirito delle sue disposizioni
e nel collegamento con l'art. 40, esso si presenta come affermazione integrale
della libertà di azione sindacale.
Altro importante
elemento della indagine é il silenzio dell'art. 40 in ordine alla serrata. Su
questo punto insiste l'Avvocatura dello Stato, e osservando che il legislatore
costituente ha inteso attribuire rilevanza costituzionale allo sciopero e non
anche alla serrata, sembra voler trarre proprio da ciò motivo per contrastare
la tesi della illegittimità costituzionale dell'art. 502 Cod. penale. Ma la
illazione non può ritenersi esatta. Che l'art. 40 abbia attribuito soltanto
allo sciopero la qualifica di diritto costituzionalmente garantito non può
essere messo in dubbio; e si spiega tenendo presente che la Costituzione fu
orientata verso una energica tutela degli interessi dei lavoratori, e che la
solenne riaffermazione del diritto di sciopero si volle proprio in aperta
contraddizione del divieto posto dal sistema corporativo; ma questo esplicito
riconoscimento di un diritto di sciopero e non anche di un diritto di serrata
non può ritenersi decisivo ai fini della proposta questione di legittimità
costituzionale. La risoluzione della quale, in altri termini, non può essere
avviata verso un unico sbocco, nel senso cioè che escluso il riconoscimento
della serrata come diritto ne risulterebbe costituzionalmente legittimo il
preesistente divieto penale. Diversa é invece la base su cui la questione va
posta; si tratta cioè di stabilire se, anche in mancanza di quel
riconoscimento, possa dirsi compatibile col sistema sancito dalla Costituzione
quella norma penale che a suo tempo fu disposta contro la serrata a tutela del
sistema corporativo. Un quesito non diverso, in sostanza, da quello che sarebbe
sorto per lo sciopero qualora, in ipotesi, si fosse ritenuto di dover omettere,
come taluni opinavano, quella che fu poi la esplicita dichiarazione dell'art.
40: eventualità di fronte alla quale sembra ben difficile il sostenere che lo
sciopero avrebbe dovuto continuare ad essere, come prima, oggetto di divieto
penale, sol perché non riconosciuto esplicitamente come diritto dalla
Costituzione.
4. - Nell'esame della
questione di legittimità costituzionale vi é un punto che va posto nella
maggiore evidenza: cioè la correlazione strettissima e, si potrebbe dire,
organica fra la imposizione del divieto penale della serrata e dello sciopero e
i fondamenti del sistema corporativo instaurato dalla legge del 3 aprile 1926.
Si é obbiettato che questa correlazione non si presenta come necessaria; ma ciò
rende opportuna una precisazione. La correlazione non va intesa nel senso
logico di una inderogabile corrispondenza fra quel divieto da un lato e il
sistema corporativo dall'altro, dovendosi al contrario ammettere che divieti
analoghi possano essere e siano stati dettati a tutela anche di ordinamenti del
tutto diversi. Si vuole invece intendere, con un riferimento concreto e
storico, la correlazione quale fu effettivamente stabilita nella legge del 3
aprile 1926. Escluse rigorosamente le libere competizioni delle forze del
lavoro e della produzione, stabilita la risoluzione dei conflitti dall'alto,
mercé decisioni alle quali a nessuna delle parti era lecito sottrarsi,
indirizzata ogni soluzione verso un interesse sovrastante quello delle parti,
le norme penali con cui si vietavano lo sciopero e la serrata per fini
contrattuali furono ispirate e determinate puntualmente da un tal sistema; più
ancora: furono specificamente poste a tutela degli istituti e delle discipline
in cui esso si articolava. Erano dunque norme proprie e peculiari di quel
sistema e ad esso strettamente e organicamente collegate. Caduto il sistema,
veniva per esse a mancare l'originario e proprio fondamento. Ma anche a voler
considerare la norma impugnata come isolata dal sistema dal quale e per il
quale era sorta, é evidente il positivo contrasto che risulta dal suo raffronto
col sistema nuovo; contrasto che deriva non già da un generico difetto di
armonica correlazione, quale frequentemente si manifesta fra ogni ordinamento
nuovo, rapidamente sopravvenuto, e quelle norme dell'antico di cui pur
necessita la sopravvivenza; bensì da una incompatibilità specifica, che tocca
una correlazione essenziale. Da un lato si ha l'art. 39 della Costituzione, il
quale esprimendo un indirizzo nettamente democratico, dichiara il principio
della libertà sindacale; dall'altro l'art. 502 Cod. pen., cioè una norma che fu
ideata e imposta a tutela di un sistema che negava quella libertà. A voler
considerare l'art. 502 come non contraddicente al sistema si giungerebbe, oltre
tutto, a questo: che il vigente ordinamento, il quale vuol essere di libera e
democratica organizzazione dei rapporti di lavoro, verrebbe a mantenere nel suo
ambito una norma che, come Innanzi si é ricordato, si disse a suo tempo
esplicitamente dettata al fine di "porre un energico disconoscimento del
principio democratico". Un dato, inoltre, non trascurabile nei rapporti
tra la norma penale in questione e il sistema della Costituzione può cogliersi
anche nelle tendenze che si manifestarono in seno alla Costituente e nello
spirito che, rispetto alla materia in questione, ne animò i lavori. La serrata
non venne in considerazione come possibile oggetto di divieto penale; ché anzi
un motivo insistente delle discussioni, in sotto - commissione e in assemblea,
fu quello relativo alla opportunità del riconoscimento costituzionale anche di un
diritto di serrata accanto al diritto di sciopero. Vi furono manifestazioni,
anche vivaci, di avverse opinioni, vi furono votazioni contrarie alle proposte
di riconoscimento, ma non si manifestò alcun positivo orientamento verso la
incriminazione della serrata quale contrapposto al riconoscimento del diritto
di sciopero. Una isolata proposta, presto respinta, poneva, ai fini della
incriminazione, accanto alla serrata anche lo sciopero.
La posizione che,
rispetto allo sciopero e alla serrata, é venuta a determinarsi nell'ambito del
sistema di libertà sancito dagli artt. 39 e 40 della Costituzione é dunque
questa: che lo sciopero é riconosciuto costituzionalmente come un diritto,
destinato però, secondo il preciso dettato dell'art. 40, ad essere regolato dalla
legge; e che la serrata, priva di un tal riconoscimento, ma in pari tempo anche
della qualificazione giuridico - penale a suo tempo posta dall'ordinamento
corporativo, si presenta attualmente come un atto penalmente non vietato o,
come si suol dire, penalmente lecito: conclusione che si riannoda alle due
significative manifestazioni della coscienza giuridica già ricordate, vale a
dire la sentenza della Corte di cassazione, che appunto qualificava la serrata
atto penalmente lecito sebbene non - come lo sciopero - esercizio di un
diritto, e l'orientamento dottrinale che considera la serrata come un diritto
di libertà nel senso larghissimo di facoltà di compiere ciò che non é vietato.
La posizione innanzi
delineata é però tale che immediatamente si presenta con l'aspetto di una
provvisorietà che attende una soluzione. Da un lato infatti si ha un diritto di
sciopero che é costituzionalmente garantito, ma per il quale é la stessa
Costituzione a dichiarare la necessità di una legge regolatrice; dall'altro la serrata,
la cui attuale posizione giuridica di atto penalmente lecito é piuttosto la
Oggettiva risultante di un sommovimento di sistemi che non l'effetto di una
propria disciplina normativa. Spetterà al legislatore il valutare la necessità
di una tale disciplina, e di dettare anche per la serrata, nell'ambito della
Costituzione, le norme che riterrà opportune. Le quali dovranno trovare
ispirazione e fondamento nel sistema attuale, in conformità altresì delle
concrete finalità ed esigenze che potranno risultare da una auspicabile
organica disciplina di tutta la materia sindacale.
5. - Risoluta la
questione nei termini di cui innanzi, appare ultroneo ogni riferimento all'art.
41 della Costituzione, le cui finalità del resto sono diverse e non
propriamente riferibili alla disciplina dei rapporti sindacali.
Ritiene infine la
Corte che, a norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, deve essere
dichiarata la illegittimità costituzionale anche del secondo comma dell'art.
502 Cod. pen., che riguarda il divieto penale dello sciopero, a più forte
ragione non compatibile con gli artt. 39 e 40 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
1) dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in
riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione;
2) e in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la
illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice
penale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 4 maggio 1960.