Sentenza n. 61 del 2011

SENTENZA N. 61

ANNO 2011

 

Commenti alla decisione di

 

I. Francesca Biondi Dalmonte, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali  per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali

 

II. Alberto Randazzo, La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale "dimezzato”?  in questa Rivista, Studi 2012

 

III. Laura Ronchetti, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011), per g.c. della Rivista AIC

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                               Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                      "

-           Alfonso                       QUARANTA                                            "

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, lettera a) e 3, lettera b), 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 2, 8, comma 2, 14, commi 1 e 2, 16, 17, commi 2, 5, 6 e 7, 18, commi 1 e 3, e 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 aprile 2010, depositato in cancelleria il 27 aprile 2010 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2010.

         Visto l’atto di costituzione della Regione Campania; 

         udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

         uditi l’avvocato Rosanna Panariello per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 aprile 2010 e depositato il successivo 27 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha congiuntamente proposto – in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione (ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 34, 35, 39-bis e 40, commi 1, 1-bis e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2 [indicato solo in epigrafe]; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 19 febbraio 2010, n. 16. Con lo stesso atto, il ricorrente ha altresì impugnato – in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1999 [recte: 1998] ed all’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) – l’art. 16 della stessa legge regionale n. 6 del 2010.

            1.1. - Il ricorrente premette che la legge regionale (all’art. 1, comma 2) prevede, tra i propri princípi e le proprie finalità, quella di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano «la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l’azione amministrativa all’effettivo esercizio dei diritti. A tal fine le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate: a) alla rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico […]». Inoltre, ai sensi del successivo comma 3, «la Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a: […] b) assicurare pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro all’istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale […]».

            Peraltro, il ricorrente osserva che, ai sensi del comma 1 dell’art. 2, i destinatari della normativa censurata sono «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale […] di seguito denominati persone straniere»; e che, nell’indicazione dei compiti della Regione e delle Province, le relative disposizioni (di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2) concernono in generale, le persone straniere senza ulteriori specificazioni. E rileva che sia l’art. 14 (nell’istituire presso l’assessorato competente in materia di immigrazione il registro generale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere) implicitamente considera tra i destinatari degli interventi posti in essere da tali enti anche le persone prive di permesso di soggiorno o, comunque, non regolarmente soggiornanti; e sia le restanti norme censurate (art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; art. 18, commi 1 e 3; art. 20, comma 1) individuano nel dettaglio una serie di interventi volti a garantire l’assistenza socio-sanitaria, l’integrazione sociale e la formazione professionale, che vedono quali destinatari le «persone straniere presenti sul territorio regionale».

            Orbene, secondo il ricorrente, l’uso di tale formula ampia e generica, congiuntamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (quali, ad esempio, l’art. 1, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera f); l’art. 4, comma 1; l’art. 5; l’art. 13, comma 4; l’art. 16; l’art. 21; l’art. 25) viceversa si riferiscono espressamente alle «persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione», comporterebbe che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Tuttavia, l’ingresso, la permanenza e l’espulsione dei cittadini stranieri sono stati compiutamente disciplinati dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e, quindi, le norme regionali impugnate (non rientrando nel regime derogatorio di cui agli artt. 19 e 35) violerebbero i princípi fondamentali stabiliti, in particolare, negli artt. 3, comma 5, e 40, comma 1-bis, che demandano alle Regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio; negli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, concernenti l’illegittimità del soggiorno degli immigrati irregolari e la disciplina del respingimento, dell’espulsione e della detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, nonché nell’art. 10-bis (introdotto dall’art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), il quale configura come reato la condotta dello straniero che faccia ingresso o si trattenga nel territorio dello Stato, in violazione delle norme di detto decreto legislativo.

            Sicché, le disposizioni regionali impugnate, disciplinando ed agevolando il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, risulterebbero eccedere dalle competenze della Regione, incidendo sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa nelle materie, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lettere a) e b) dell’art. 117, secondo comma, Cost., nonché «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», previste alle successive lettere h) ed l).

            1.2. - Il ricorrente – sempre con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), Cost. – deduce, inoltre, distintamente, l’illegittimità costituzionale (a) dell’art. 17, comma 2, della legge regionale in esame, che (prevedendo che «I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma sistemazione alloggiativa») contrasterebbe con l’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva «stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza», e secondo cui «L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia»; nonché (b) dell’art. 17, comma 5, che (attribuendo «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all’assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi) contrasterebbe con l’art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il quale solo «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,» a siffatte provvidenze.

            1.3. - Per violazione degli stessi parametri, il Governo impugna anche l’art. 18, commi 1 e 3, della medesima legge regionale, che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale. Secondo la difesa erariale tali norme si pongono in contrasto con i princípi di cui all’art. 35 del citato decreto legislativo, che, nel dettare disposizioni sulla «Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale», stabilisce, al comma 3, che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva».

            1.4. - A sua volta l’art. 20, comma 1 (che consente l’accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni), è impugnato – sempre con riferimento ai medesimi parametri – per violazione dell’art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva espressamente l’accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. Secondo il ricorrente, la disposizione regionale oltre ad agevolare il soggiorno e l’inserimento sociale anche in vista di una possibile formazione professionale dello stranieri irregolare (suscettibile di espulsione) estende ad esso diritti ed agevolazioni previste dalla normativa statale esclusivamente a favore dello straniero che soggiorna regolarmente sul territorio.

            1.5. - Infine, l’art. 16 (secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione»), viene impugnato per violazione dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell’art. 117, terzo comma, Cost. Osserva infatti il ricorrente che – se l’art. 3, comma 5, e l’art. 40, comma 1-bis, del testo unico sull’immigrazione (che, a loro volta, costituiscono princípi fondamentali) demandano alla Regione e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale degli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio – tuttavia la disposizione si pone in contrasto con l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che circoscrive l’ámbito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che «Ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». La disposizione regionale, pertanto, limitandosi a richiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza specificare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali, si pone in contrasto con i princípi fondamentali posti dalla disciplina statale in materia di condizioni di accesso dello straniero alle prestazioni economiche previdenziali.

            2. - La Regione Campania si è costituita nel presente giudizio in via principale in virtù di deliberazione effettuata con decreto dirigenziale adottato dal Coordinatore dell’Area generale di coordinamento, «su proposta del Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario».

Considerato in diritto

            1. - In via preliminare, va rilevato che la Regione Campania risulta essersi costituita nel presente giudizio sulla base di autorizzazione a resistere conferita (con decreto dirigenziale n. 366 del 17 maggio 2010) dal coordinatore dell’Area generale di coordinamento - Avvocatura, su proposta del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario della Regione medesima, e non già dalla Giunta regionale, come viceversa richiesto dall’art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui si è conformato l’art. 51, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania). Orbene, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale – che ha affermato (anche in fattispecie identica) che, nella competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono (ex multis, ordinanza letta all’udienza del 5 ottobre 2010 e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 325 del 2010) – la costituzione risulta pertanto inammissibile.

            2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, in primo luogo, impugna congiuntamente numerose disposizioni della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (recante «Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania»). In particolare, il ricorrente censura: l’art. 1, comma 2, lettera a), in quanto prevede, tra i propri princípi e finalità, quello di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano «la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l’azione amministrativa all’effettivo esercizio dei diritti», ed a tal fine dispone che «le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate […] alla rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico»; l’art. 1, comma 3, lettera b), secondo cui «la Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a […] assicurare pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro all’istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale»; l’art. 2, comma 1, per il quale i destinatari della normativa censurata sono «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale […] di seguito denominati persone straniere»; l’art. 3, comma 1, e l’art. 4, comma 2, che, nell’indicazione dei compiti della Regione e delle Province, si riferiscono in generale alle persone straniere senza ulteriori specificazioni; l’art. 8, comma 2 [indicato solo in epigrafe]; l’art. 14, commi 1 e 2, in quanto, nell’istituire presso l’assessorato competente in materia di immigrazione il registro generale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, implicitamente considera tra i destinatari degli interventi posti in essere da tali enti anche le persone prive di permesso di soggiorno o, comunque, non regolarmente soggiornanti; l’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; l’art. 18, commi 1 e 3; l’art. 20, comma 1, poiché, individuando nel dettaglio una serie di interventi volti a garantire l’assistenza socio-sanitaria, 1’integrazione sociale e la formazione professionale, vedono quali destinatari le «persone straniere presenti sul territorio regionale».

Secondo il ricorrente, l’uso della ampia e generica formula «persone straniere presenti sul territorio regionale», unitamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (quali, ad esempio, l’art. 1, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera f); l’art. 4, comma 1; l’art. 5; l’art. 13, comma 4; l’art. 16; l’art. 21; l’art. 25) viceversa si riferiscono espressamente alle «persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione», comporterebbe che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Poiché, però, la permanenza e l’espulsione dei cittadini stranieri sono stati compiutamente disciplinati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», le norme regionali impugnate (non rientrando nel regime derogatorio di cui agli artt. 19 e 35 del medesimo testo unico) si porrebbero in contrasto con i princípi fondamentali da questo stabiliti, in particolare, negli artt. 3, comma 5, e 40, comma 1-bis, che demandano alle Regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio; negli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, concernenti l’illegittimità del soggiorno degli immigrati irregolari e la disciplina del respingimento, dell’espulsione e della detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, nonché nell’art. 10-bis (introdotto dall’art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»). Pertanto, esse verrebbero ad incidere sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lettere a) e b) dell’art. 117, secondo comma, Cost., nonché «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», previste dalle successive lettere h) ed l).

            2.1. - Le questioni aventi ad oggetto tale primo gruppo di norme, congiuntamente impugnate, sono in parte inammissibili ed in parte non fondate.

            Come già chiarito nella sentenza n. 299 del 2010, con la quale questa Corte s’è pronunciata nel merito di un’impugnazione formulata in maniera sostanzialmente identica, nei confronti di analoga normativa di altra Regione nella stessa materia, il primo gruppo di censure rende palese che il ricorrente, dopo avere trascritto, in parte, le disposizioni regionali con esse impugnate, ne abbia dedotto l’illegittimità costituzionale esclusivamente in quanto, a suo avviso, esse sarebbero applicabili «anche ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno», i quali «non solo non avrebbero titolo a soggiornare, ma, una volta sul territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, dette norme violerebbero i parametri evocati, poiché «incidono sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati» e prevedono «interventi volti al riconoscimento o all’estensione di diritti in favore dell’immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione» (sentenza n. 299 del 2010).

Pertanto, benché tali norme regolino molteplici e non omogenei interventi riconducibili a differenti ámbiti materiali (non individuati dal ricorrente), le uniche specifiche censure proposte riguardano dette disposizioni esclusivamente nella parte in cui esse sarebbero riferibili agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno; e, conseguentemente, è soltanto entro questi termini e limiti che esse possono qui costituire oggetto di scrutinio.

Peraltro, va precisato che le censure riguardanti l’asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost., con riguardo alla dedotta lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale», sono inammissibili in quanto l’impugnazione, così come formulata, risulta essere meramente assertiva, giacché non suffragata da alcuna argomentazione (sentenze n. 312 e n. 200 del 2010). E lo stesso vizio di inammissibilità inficia anche, in parte qua, le altre questioni, in cui il preteso vulnus è altrettanto immotivato, in quanto prospettato, in modo identico, mediante il mero richiamo di detti parametri.

Le residue censure riferite alla dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), risultano non fondate.

Va, infatti, nuovamente sottolineato, in generale, che deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno dell’immigrazione, per come previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, fermo restando che tale potestà legislativa non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ámbiti, come il diritto allo studio o all’assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni (sentenze n. 299 e n. 134 del 2010). E ciò, in quanto l’intervento pubblico concernente gli stranieri non può limitarsi al mero controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stessi sul territorio nazionale, ma deve necessariamente considerare altri ámbiti – dall’assistenza sociale all’istruzione, dalla salute all’abitazione – che coinvolgono molteplici competenze normative, alcune attribuite allo Stato, altre alle Regioni (sentenze n. 156 del 2006, n. 300 del 2005). Tanto più che lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (sentenza n. 148 del 2008).

Nella specie, le varie disposizioni censurate, pur nel loro eterogeneo contenuto precettivo, appaiono tutte finalizzate – peraltro in attuazione del comma 5 dell’art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, in virtù del quale «Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana» – alla predisposizione da parte della Regione, in un contesto di competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione, volti ad assicurare l’opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a diritti quali quello allo studio ed alla formazione professionale, all’assistenza sociale, al lavoro, all’abitazione, alla salute. Se tali norme (fatto salvo quanto si dirà oltre, riguardo agli artt. 17, comma 5, e 20, comma 1, singolarmente censurati) si ritengono applicabili anche in favore degli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è altrettanto vero che esse hanno di mira esclusivamente la tutela di diritti fondamentali, senza minimamente incidere sulla politica di regolamentazione della immigrazione ovvero sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio nazionale o regionale o sullo status dei beneficiari. Di conseguenza, la lettera e la portata teleologica delle norme regionali impugnate non consentono di interpretare le stesse nel senso che gli interventi ivi previsti, ove riferibili appunto anche agli immigrati irregolari, permettano neppure indirettamente di legittimarne la presenza nel territorio dello Stato, interferendo sulla potestà, di esclusiva spettanza dello Stato, relativa alla programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale ovvero ai presupposti ed alle modalità di regolarizzazione dello straniero.

            3. - Il ricorrente – sempre con riferimento alle lettere a) e b) dell’art. 117, secondo comma, Cost., evocate sulla base delle medesime motivazioni – impugna distintamente il comma 2 dell’art. 17 della medesima legge regionale, che (nella parte in cui prevede che i centri di accoglienza delle persone straniere nella Regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma sistemazione alloggiativa) contrasterebbe con l’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva «stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza» e secondo cui «L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia».

            3.1. - La questione non è fondata.

            Il comma 2 dell’art. 17 prevede che «I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma sistemazione alloggiativa, con particolare attenzione alle seguenti categorie: a) richiedenti asilo e loro famiglie fino alla definitiva conclusione delle procedure amministrative e giudiziarie connesse alle domande di asilo; l’accoglienza può avvenire anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, per asilo, per asilo umanitario; b) lavoratori stagionali; c) stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che godono di misure di protezione per motivi umanitari nell’ambito dei programmi di protezione sociale, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998; l’accesso ai centri può avvenire anche nelle more dell’accertamento dei presupposti per l’ammissione al programma di assistenza e integrazione sociale o nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale o per motivi umanitari; d) stranieri destinatari di misure di protezione temporanea o di misure straordinarie di accoglienza deliberate dal Governo nazionale, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 286/1998; e) minori stranieri non accompagnati ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o privato, ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 286/1998; f) marittimi stranieri per il tempo necessario a reperire un nuovo ingaggio».

Conformemente a quanto già affermato da questa Corte (nella citata sentenza n. 299 del 2010) va, innanzitutto, sottolineato che la norma, lungi dall’incidere sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione (sentenza n. 156 del 2006) e, quindi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso (sentenza n. 269 del 2010), pone una previsione che si colloca nell’ámbito materiale dell’assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della Regione (sentenza n. 10 del 2010) e la cui regolamentazione, in quanto espressione della più ampia autonomia legislativa costituzionalmente riconosciuta, non è valutabile, come tale, sulla base di una prospettazione basata (oltre che sul non fondato assunto della asserita lesione di competenze esclusive dello Stato) sulla dedotta violazione di princípi fondamentali che, viceversa, sono diretti a regolare materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. (cfr. sentenza n. 247 del 2010).

D’altronde, l’autonomia del legislatore regionale nella materia de qua appare guidata dalla volontà di estendere l’accessibilità al diritto sociale ad una (sebbene precaria e temporanea) sistemazione alloggiativa, che peraltro la Corte ha ritenuto riconducibile «fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione» (sentenze n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988; ordinanza n. 76 del 2010). E ciò, in coerenza con la naturale propensione "espansiva” della esigenza di garantire il "rispetto” (che altro non può significare se non concreta attuazione) dei diritti fondamentali spettanti alla persona, alla stregua di quanto sancito dallo stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, che: a) all’art. 2, comma 1, proclama che «Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princípi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»; b) all’art. 3, comma 5, dispone che «Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana».

            4. - Il ricorrente – in riferimento ai medesimi parametri – impugna altresì il comma 5 dello stesso art. 17, che (attribuendo «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all’assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi) contrasterebbe con l’art. 40, comma 6, del medesimo decreto legislativo, per il quale solo «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».

            4.1. - Anche questa censura non è fondata, per erroneità della premessa interpretativa.

La norma prevede che, «In attuazione dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, le persone straniere, come i cittadini italiani, hanno diritto a: a) essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della Regione Campania; b) essere destinatari dei contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi dalla Regione a seguito dell’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); c) essere destinatari dei contributi in conto capitale per l’acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla Regione; d) partecipare ai bandi di concorso relativi all’erogazione di ogni altra provvidenza erogata dalla Regione Campania in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi».

La premessa da cui muove il ricorrente si basa sulla ritenuta estensione anche allo straniero irregolare della possibilità di concorrere all’assegnazione ovvero di accedere ai benefici previsti dalla norma.

            Tale assunto risulta, però, smentito, oltre che dall’espresso fine di attuazione dell’art. 40, comma 6, del Testo unico sull’immigrazione, dal raffronto tra il riferimento  generico alle «persone straniere» contenuto nella disposizione in esame e quello, specifico, a «tutte le persone straniere presenti sul territorio», di cui al precedentemente esaminato comma 2 dello stesso art. 17, che (come tale) non può portare ad interpretare il comma 5 come applicabile anche all’immigrato non in regola. E risulta smentito soprattutto dalla lettera dell’art. 25 della medesima legge regionale n. 6 del 2010, che – a modifica della lettera a) dell’art. 2 della legge della Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18 (recante «Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica») – prevede, tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di tali alloggi, la «cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell’Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest’ultimo caso, l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo».

Risulta, quindi, di tutta evidenza la contraddittorietà di una lettura estensiva della norma censurata che trascuri la esplicita delimitazione dei beneficiari del medesimo diritto, in senso del tutto conforme alla evocata norma statale, operata nello stesso contesto legislativo.

5. - Sempre per violazione degli stessi parametri, il Governo impugna anche l’art. 18, commi 1 e 3, che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale. Secondo la difesa erariale tali norme si pongono in contrasto con i princípi di cui all’art. 35 del citato decreto legislativo, che, al comma 3, stabilisce che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva».

5.1. - Anche questa censura non è fondata.

Il comma 1 dell’art. 18 prevede che: «Sono garantiti alle persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 286/1998»; a sua volta il comma 3 dello stesso articolo dispone che «L’amministrazione regionale promuove le misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni previste, anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale».

Chiamata a scrutinare in via principale analoga norma di altra legge regionale (sentenza n. 269 del 2010), questa Corte ha ribadito che «lo straniero è […] titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» (sentenza n. 148 del 2008) ed in particolare, con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, ha precisato che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ámbito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». Quest’ultimo deve perciò essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso» (sentenza n. 252 del 2001).

Orbene, le disposizioni oggetto di censura (al pari di quelle già sottoposte al vaglio di questa Corte nelle richiamate sentenze n. 299 e n. 269 del 2010) si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ámbito inviolabile della dignità umana. Pertanto la norma regionale – in esplicita attuazione dei richiamati princípi fondamentali posti dagli artt. 34 e 35 del testo unico immigrazione – provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni atte a garantire il diritto all’assistenza sanitaria, nell’esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso.

6. - L’art. 20, comma 1, nella parte in cui consente l’accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni, è censurato per violazione sempre dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., nonché dell’art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva espressamente l’accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.

6.1. - La questione non è fondata, per erroneità della premessa interpretativa.

La norma censurata prevede che «Le persone straniere hanno diritto di accedere, a parità di condizioni con gli altri cittadini, a tutti i corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali, nell’ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente».

L’affermazione (peraltro non specificamente motivata) dell’applicabilità della disposizione de qua anche agli stranieri non in regola col permesso di soggiorno, risulta smentita dal fatto che la stessa norma censurata prevede espressamente che il diritto di accesso ai corsi de quibus avvenga «nell’ámbito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente». Ed è proprio tale normativa che – all’art. 1, comma 1, lettera o), della legge della Regione Campania 18 novembre 2009, n. 14, recante il «Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro» –, al fine di «valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell’accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati», stabilisce, in conformità alla evocata disposizione del testo unico immigrazione, che «Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell’inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed imprenditoriali».

7. – Il ricorrente, infine, ha impugnato l’art. 16 – secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione» – per «violazione dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 117, terzo comma, Cost.», giacché la disposizione si pone in contrasto con l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che circoscrive l’ámbito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che «Ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». Secondo il ricorrente, la disposizione regionale sarebbe incostituzionale nella parte in cui si limita a richiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza indicare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali.

7.1. - Nei termini in cui è stata prospettata, anche quest’ultima questione non è fondata.

            Attraverso il richiamo all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo il quale «Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione», il ricorrente deduce la violazione dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000.

Orbene, pur prescindendo dal fatto che viene denunciata la violazione di un principio fondamentale senza una previa specifica identificazione della materia nel cui ámbito ascrivere la norma censurata, risulta dirimente rilevare che il ricorrente omette di considerare che tale norma è già stata oggetto di tre pronunce di illegittimità costituzionale (due delle quali precedenti alla proposizione del presente giudizio) con le quali questa Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, di particolari requisiti qualificanti per ottenere la carta o il permesso di soggiorno. Così l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui tali disposizioni escludono che l’indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008) e la pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009) possano essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Parimenti, il solo art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, è stato altresì ulteriormente dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187 del 2010).

In particolare, questa Corte ha fondato tali pronunce sulla considerazione che – se al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, e se è possibile subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni, non diretti a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata – «una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008).

Orbene, rispetto a tali pronunce incidenti sulla individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni, la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze. Sicché, la previsione contenuta nella norma censurata, è lungi dall’essere lesiva del principio fondamentale, come evocato dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), proposte, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

            dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 35 e 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con il ricorso indicato in epigrafe;

            dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 2, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

                dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 5, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

            dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

            dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

            dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e per violazione dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con il ricorso indicato in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.