SENTENZA N. 306
ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato
disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n.
Visto l’atto
di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 24 giugno 2008 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato Nicola Valente per l’INPS e l’avvocato
dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di una controversia in
materia di assistenza obbligatoria, promossa da una
cittadina albanese nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Tribunale di
Brescia, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11,
32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n.
Espone il giudice a quo che la
ricorrente, coniugata con due figlie minori e presente nel territorio nazionale
da più di sei anni, a seguito di un incidente stradale versa in stato di coma
vegetativo e, conseguentemente, il 24 marzo
Conseguentemente, ha rinnovato la domanda in sede giudiziaria, previa proposizione della questione di legittimità costituzionale relativa alla richiamata disposizione, chiedendo, altresì, l’adozione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere, in via cautelare, la condanna dell’INPS al pagamento della prestazione in oggetto con decorrenza dalla data della domanda presentata in sede amministrativa.
Il Tribunale adito, dopo aver accertato in via istruttoria il possesso da parte della ricorrente dei prescritti requisiti sanitari e l’onerosità del suo attuale ricovero presso una struttura sanitaria (la cui retta è a carico della famiglia dell’infortunata), ha accolto l’istanza cautelare e, con il medesimo provvedimento, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale di cui si tratta.
Quanto alla rilevanza, il remittente osserva che, nella specie, il diniego della provvidenza costituisce un atto dovuto in applicazione del censurato art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sicché soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma potrebbe consentire l’accoglimento della domanda giudiziale.
In relazione al merito delle questioni, il giudice a quo sostiene, in primo luogo, che la normativa censurata viola gli artt. 2, 3 e 38 Cost. in quanto condiziona la fruizione di provvidenze di carattere universalistico, poste a tutela di diritti fondamentali della persona – quali sono quelle dell’assistenza sociale, tra le quali rientra l’indennità di accompagnamento – al possesso di un requisito – la titolarità della carta di soggiorno – inidoneo a fungere da elemento discriminante. Infatti, la principale diversità tra la carta e il permesso di soggiorno è rappresentata dalla dimostrazione – richiesta solo per la prima, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 9 della legge n. 189 del 2002 – di un reddito sufficiente per il sostentamento dello straniero e dei suoi familiari, sicché la scelta del legislatore appare non solo irrispettosa dei valori di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., ma anche contraddittoria sul piano logico e contrastante con le finalità proprie dell’assistenza, quali emergono dall’art. 38 Cost., dal momento che comporta il riconoscimento delle relative provvidenze ai soggetti economicamente autosufficienti, mentre lo esclude proprio per le ipotesi nelle quali la situazione di bisogno è più intensa.
Né tale scelta può fondarsi sul principio
di reciprocità dei rapporti internazionali, visto che il legislatore italiano
ha fatto propria le regola dell’universalità dei
diritti umani, come si desume dall’art. 10, primo comma, Cost. (ove si afferma
che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute), dall’art. 11 Cost. (ove è stabilito
che
Va, inoltre, considerato che, sulla base di quanto stabilito dai primi tre commi dell’art. 2 e dall’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980 – al pari del trattamento di inabilità civile di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 – rientra tra le provvidenze che, in presenza dei relativi presupposti di carattere sanitario, devono essere riconosciute a chiunque, purché legittimamente presente in modo stabile sul territorio nazionale.
2.— Si è costituito dinanzi a questa Corte l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata.
Ricorda l’Istituto che l’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 aveva previsto
per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per
durata non inferiore all’anno l’equiparazione ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di
assistenza sociale, incluse quelle previste in favore di ciechi, sordomuti ed
invalidi civili. Successivamente,
l’art. 80, comma 19, della legge n.
388 del
Tale
scelta, secondo l’INPS, non sarebbe di per sé incostituzionale, in quanto, come
chiarito da questa Corte, al legislatore è consentito dettare norme che
modificano in senso meno favorevole la disciplina dei rapporti di durata (sentenza n. 324 del
2006) e, quindi, mutare i requisiti per la percezione delle prestazioni
previdenziali o assistenziali, tanto più che lo stesso
fluire del tempo costituisce un elemento idoneo a giustificare l’applicazione
di trattamenti diversi, in differenti momenti temporali, a soggetti
appartenenti alla medesima categoria.
D’altra
parte, non vi sarebbe alcuna illegittimità nel
differenziare le suddette prestazioni assumendo come criterio quello di
favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilità di residenza nel nostro
Paese, tanto più che l’art. 80, comma 19, oggetto di contestazione, è stato
dettato per evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica.
3.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e la non fondatezza della questione.
Alla prima conclusione potrebbe pervenirsi, in primo luogo, per il fatto che l’ordinanza di rimessione è carente di motivazione sulla rilevanza, non essendovi descritta in modo esauriente la fattispecie sub iudice. Infatti, il giudice a quo omette di riferire: a) se la ricorrente sia dotata di un titolo – diverso dalla carta di soggiorno – che ne legittimi la permanenza in Italia; b) se il coniuge della ricorrente sia o meno titolare di permesso o di carta di soggiorno; c) se, quindi, la ricorrente sia in condizione di ottenere la richiesta indennità in conseguenza del suo status di coniuge di soggetto regolarmente soggiornante in Italia, in applicazione di una norma diversa da quella oggetto della sollevata questione (cioè l’art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998).
Alla medesima conclusione potrebbe giungersi anche sul rilievo che il remittente ha omesso di sperimentare la possibilità di concedere il beneficio sulla base di una diversa interpretazione della normativa censurata, come è stato fatto, per la stessa e consimili provvidenze, da altri giudici di merito.
Inoltre, anche la motivazione sulla non manifesta infondatezza sarebbe carente, essendo generico il richiamo degli invocati parametri costituzionali, sicché, pure per questa ragione, si potrebbe arrivare ad un declaratoria di inammissibilità.
Nel merito, la questione non sarebbe comunque fondata.
In linea generale, la determinazione dei presupposti cui ricollegare la spettanza del beneficio in argomento è di competenza del legislatore, le cui scelte discrezionali, nella specie, non sono sindacabili in questa sede non essendo palesemente irragionevoli.
Del resto, al legislatore è consentito
limitare l’accesso dei cittadini extracomunitari a determinati benefici
riconosciuti ai cittadini italiani – anche se, in
ipotesi, ciò possa comportare una parziale compressione di diritti coperti da
garanzia costituzionale – tutte le volte in cui sia necessario – principalmente
per la scarsezza delle risorse disponibili – operare una scelta di prevalenza
tra posizioni giuridiche concorrenti, tutte parimenti costituzionalmente
tutelate. In questa ottica
appare del tutto comprensibile che la platea dei beneficiari sia stata, nella
specie, ridotta ai cittadini italiani e agli stranieri che abbiano un rapporto
serio e duraturo con
Comunque, il riferimento
all’art. 2 Cost. sarebbe – per l’interveniente – del tutto inconferente,
visto che il riconoscimento dell’indennità in oggetto sicuramente non rientra
tra i diritti inviolabili della persona ovvero tra i doveri inderogabili di
solidarietà sociale, né pone in discussione un preteso diritto di reciprocità,
in quanto si tratta di una provvidenza peculiare della legislazione italiana e
che non trova riscontro nelle legislazioni di tanti altri Paesi.
Altrettanto
ultroneo sarebbe il richiamo all’art. 3 Cost., perché una differenza di trattamento tra diverse
categorie di cittadini extracomunitari ben può essere giustificata dal possesso
di differenti titoli di soggiorno, «espressione di una diversa affectio societatis».
Impropria
sarebbe anche l’invocazione degli artt. 32 e 35 Cost.,
che si occupano di diritti diversi da quello in contestazione, mentre il
richiamo all’art. 38 Cost. (peraltro, non presente nel dispositivo
dell’ordinanza di rimessione) sarebbe generico e, comunque, privo di
fondamento, dal momento che la suddetta norma, di carattere programmatico, non
comprende la pretesa ad ogni trattamento assistenziale, ma si limita a
garantire una tutela minima, anche se adeguata alle esigenze di vita, nella
quale non sembra rientrare l’indennità di accompagnamento.
Neppure persuasivo
sarebbe il riferimento alle disposizioni costituzionali disciplinanti
l’adeguamento del nostro ordinamento agli accordi internazionali e, in
particolare, alle convenzioni OIL, in quanto da tali atti non nascono posizioni
soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale.
Considerato
in diritto
1.— Il Tribunale di Brescia, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 11, 32, 35, 38 e 117,
primo comma, della Costituzione, sospetta di illegittimità costituzionale
l’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001), e l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n.
Il remittente espone di essere stato adito da una cittadina albanese, regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni, coniugata con due figlie e totalmente inabile al lavoro, in stato di coma vegetativo a seguito di incidente stradale, per ottenere la condanna dell’INPS, convenuto in giudizio insieme con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a corrisponderle l’indennità di accompagnamento.
Il remittente premette in fatto che, ad esclusione del possesso della carta di soggiorno, ricorrono tutte le condizioni perché la ricorrente possa fruire della indennità e che ella non può ottenere la suddetta carta soltanto per la carenza dei requisiti di reddito per il sostentamento proprio e dei suoi familiari.
2.— Motivata in tal modo la rilevanza della questione, il remittente afferma anzitutto l’illogicità delle norme e l’ingiustificata disparità di trattamento, relativamente ad una provvidenza assistenziale, degli stranieri extracomunitari rispetto ai comunitari e, quindi, il contrasto con gli artt. 2 e 3, con riguardo anche agli artt. 32 e 38 della Costituzione.
Censura, inoltre, le disposizioni suindicate per violazione degli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost., in particolare in riferimento alle Convenzioni OIL n. 97 del 1949 (ratificata e resa esecutiva dalla legge 2 agosto 1952, n. 1305) e n. 143 del 1975 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158), le quali garantiscono ai lavoratori migranti parità di condizioni in materia di sicurezza sociale e, quindi, di godimento di prestazioni previdenziali e assistenziali; sostiene, altresì, la violazione dell’art. 10, primo comma, Cost., disposizione che sancisce l’adeguamento automatico dell’ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
In subordine, richiamando gli stessi parametri, il remittente censura le medesime norme nella parte in cui subordinano la concessione dell’indennità di accompagnamento allo straniero extracomunitario, «regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni, che sia in possesso di permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, alla condizione del possesso del reddito richiesto per la carta di soggiorno».
3.— L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità della questione o la sua infondatezza in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore può intervenire sulla disciplina dei rapporti di durata, dettando norme peggiorative riguardo alle posizioni soggettive ad essi inerenti e, a tal proposito, ha invocato la sentenza n. 324 del 2006.
4.— L’Avvocatura dello Stato ha, a sua volta, eccepito l’inammissibilità della questione perché il remittente non avrebbe espressamente motivato sul possesso da parte della ricorrente di un titolo giustificativo della sua presenza in Italia, né sulla impossibilità di ottenere la carta di soggiorno in quanto coniuge di persona che potrebbe essere titolare di carta di soggiorno.
5.— Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.
Quella dell’INPS non è sorretta da alcuna argomentazione, mentre quelle dell’Avvocatura dello Stato non tengono conto, da un lato, che nell’ordinanza di remissione si afferma espressamente che la disabile è regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni e che la carta di soggiorno non può esserle rilasciata soltanto per carenza del requisito reddituale – circostanze che non risultano contestate specificamente nel giudizio a quo – dall’altro, che la disposizione prevedente il diritto alla carta di soggiorno per il coniuge di chi ne è titolare è stata soppressa con il sopravvenuto art. 2, comma l, del decreto-legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), anche a voler trascurare il rilievo che non è affermata, ma soltanto genericamente ipotizzata, la titolarità della carta di soggiorno in capo al marito della ricorrente.
6.— E’ necessaria, in via preliminare, la precisazione che il remittente formalmente propone due questioni, la seconda in subordine al mancato accoglimento della prima, ma, in effetti, per l’identità delle disposizioni censurate e dei parametri evocati, ne solleva una sola, limitandosi esclusivamente a prospettare due possibili dispositivi, diversi soltanto nella loro ipotizzata formulazione letterale, ma non nella sostanza, essendo, in realtà, diretti entrambi ad escludere – per ricondurre la normativa a legittimità costituzionale, in base alle medesime ragioni – la necessità, per l’attribuzione del diritto all’indennità di accompagnamento, della ricorrenza della condizione di percettore di un reddito idoneo a soddisfare le esigenze di sostentamento proprie e dei familiari.
7.— Ancora in via preliminare, va affermata la non implausibilità della motivazione sulla rilevanza.
Non viene in questione il diritto
comunitario e la sua diretta applicabilità, perché la vicenda non vede
coinvolta una pluralità di Stati membri, come specificamente richiesto
dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, in data 14 maggio
2003.
A prescindere, quindi, dalla sua fondatezza, non è pertinente la tesi, pur seguita da alcuni giudici di merito, secondo la quale le disposizioni della CEDU che vietano discriminazioni tra cittadini e stranieri riguardo all’applicazione di norme inerenti alla sicurezza sociale, tra le quali rientrano quelle che prevedono prestazioni assistenziali, sarebbero entrate a far parte del diritto comunitario e sarebbero perciò direttamente applicabili.
D’altra parte, la diretta applicazione
delle disposizioni della CEDU, in quanto tali, è da escludere, secondo quanto
ritenuto da questa Corte nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007,
nonché n. 39 del 2008.
Né può pervenirsi ad un diverso risultato ipotizzando una diretta applicabilità delle convenzioni OIL, perché questa presuppone la condizione di lavoratore (o, quanto meno, di aspirante lavoratore, come si argomenta dalla richiamata sentenza n. 454 del 1998, oppure di familiare del lavoratore) dello straniero e, invece, nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brescia non si fa menzione di tali condizioni.
8.— Per concludere l’esame dei profili preliminari, è necessario osservare che la sopravvenienza rispetto all’ordinanza di rimessione, depositata in cancelleria il 15 gennaio 2007, del d.lgs. n. 3 del 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2007, n. 24, non ha mutato, nella sostanza, i termini della questione, né inciso sulla sua rilevanza nel giudizio di provenienza.
Il provvedimento
legislativo suddetto, infatti, per quanto qui interessa, nel novellare l’art. 9
del d.lgs. n. 286 del
Poiché dalla descrizione della fattispecie contenuta nell’ordinanza di rimessione la titolarità del reddito suddetto in capo all’aspirante alla prestazione assistenziale è da escludere, non è necessario disporre la restituzione degli atti al giudice del giudizio di merito per un nuovo esame della rilevanza e dei termini della questione.
9.— Quest’ultima, da scrutinare quindi nel merito, è fondata.
E’ opportuno premettere che l’indennità di accompagnamento – spettante ai disabili non autonomamente deambulanti, o che non siano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, per il solo fatto delle minorazioni e, quindi, indipendentemente da qualsiasi requisito reddituale – rientra nelle prestazioni assistenziali e, più in generale, anche nella terminologia adottata dalla Corte di Strasburgo, attiene alla “sicurezza o assistenza sociale”.
In tale ambito, questa Corte ha affermato che «le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza», ma anche che al legislatore è consentito «introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005).
10.— Tutto ciò premesso,
Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza. Ne consegue il contrasto delle disposizioni censurate non soltanto con l’art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonché – tenuto conto che quello alla salute è diritto fondamentale della persona (vedi, per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del 2005) – con l’art. 2 della Costituzione.
Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la normativa censurata viola l’art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). E’ possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.
Le disposizioni censurate sono, pertanto, illegittime nella parte in cui – oltre ai requisiti sanitari e di durata del soggiorno in Italia e comunque attinenti alla persona, già stabiliti per il rilascio della carta di soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sospettati di illegittimità dal remittente – esigono, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, anche requisiti reddituali, ivi compresa la disponibilità di un alloggio, avente le caratteristiche indicate dal nuovo testo dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Per questi
motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in