SENTENZA N. 300
ANNO 2005
Commenti alla decisione di
I. Serena Baldin, La
competenza esclusiva statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale
sull’integrazione sociale degli immigrati: un inquadramento della Corte
costituzionale, (per gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali)
II. Tommaso
F. Giupponi, Gli stranieri extracomunitari e la vita
pubblica locale: c'è partecipazione e partecipazione... ,
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna
24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi
regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 22 maggio 2004, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n.
56 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Emilia-Romagna;
udito nell’udienza
pubblica dell’8 febbraio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;
uditi
l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri
e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettere a) e b), della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24
marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo
2003, n. 2), in quanto essa contiene disposizioni
concernenti l’immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica di
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, le quali costituiscono
materie che l’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della
Costituzione riserva alla legislazione
esclusiva statale .
Tale straripamento della potestà legislativa
regionale, secondo il ricorso, vizia l’intera legge
regionale la quale, sin dagli artt. 1 e 2, contiene disposizioni relative alla condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea, con ciò impropriamente invadendo una
competenza esclusiva dello Stato che non tollera “intrusioni legislative
regionali”.
Il ricorrente osserva che, se è l’intera
legge regionale a dover essere dichiarata costituzionalmente illegittima, la
violazione della Costituzione appare evidente in relazione ad alcune specifiche
disposizioni: in particolare all’art. 3, comma 4, lettera d), che
prevede un’attività di osservazione e monitoraggio, da
svolgere “in raccordo con le prefetture”, del funzionamento dei centri di
permanenza temporanea, e cioè su strutture che sono direttamente funzionali
alla materia dell’immigrazione, oltre che all’ordine pubblico ed alla
sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale; agli artt. 6 e 7 della legge
regionale impugnata, che riconoscono forme di partecipazione dei cittadini
stranieri immigrati all’attività politico-amministrativa della Regione, quali componenti della Consulta regionale, che vanno ad incidere
sulla condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea e sull’immigrazione, materie entrambe di competenza esclusiva statale;
all’art. 10, che consente ai cittadini immigrati di accedere all’edilizia
residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa, materia anch’essa
spettante allo Stato che «ha puntualmente legiferato sull’argomento».
Infine, secondo il ricorso, l’art. 3, comma 5, della legge regionale censurata
attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali
inadempienti alle funzioni indicate nella medesima disposizione, pur essendo
dette funzioni invasive della competenza legislativa dello Stato e pur se la
norma denunciata non determina in alcun modo il tipo di potere sostitutivo
della regione, con ciò violando anche gli artt. 114 e 120 Cost.
2. - Si è costituita in giudizio
Dopo aver richiamato le precedenti leggi
regionali 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore
dell’emigrazione e norme per l’istituzione della Consulta regionale
dell’emigrazione) e 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) - mai contestate né in via principale né in
via incidentale - che avevano previsto numerosi interventi a favore di
stranieri non comunitari in materia di prestazioni sociali, sanitarie e
assistenziali, di formazione professionale, di assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica ed altri ancora,
La legge impugnata dal Governo, secondo
Dopo aver descritto sinteticamente il
contenuto delle disposizioni della legge censurata dal Governo, la difesa della
Regione eccepisce preliminarmente l’inammissibilità delle censure rivolte
all’intero testo della legge, in quanto la stessa ha un contenuto non omogeneo
e prevede
interventi di tipo diverso fra loro.
In secondo luogo
Infatti, sempre secondo
La stessa disciplina statale
ordinaria di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero), dispone all’art. 1, comma 4, che «nelle
materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente
testo unico costituiscono principî fondamentali ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione», rendendo con ciò chiaro che già nella vigenza del vecchio Titolo
V le regioni erano legittimate a disciplinare i propri interventi a favore
degli stranieri nelle materie di loro competenza e nel rispetto delle norme
stabilite dallo Stato. La
stessa legge statale stabilisce che allo straniero sono riconosciuti i diritti
fondamentali, che egli gode dei diritti in materia
civile e partecipa “alla vita pubblica locale” (art. 2 del d.lgs. citato), e quindi le Regioni non solo
possono, ma devono tener conto della presenza degli immigrati nel disciplinare
le materie di loro competenza.
La legislazione statale vigente, secondo
Quanto alle singole censure contenute
nell’atto introduttivo del presente giudizio,
L’art. 3, comma 4, lettera d), della
legge, in base al quale
L’art. 3, comma 5, della legge censurata prevede che
Le censure concernenti gli artt. 6 e 7 della
legge regionale n. 5 del 2004, che disciplinano le forme partecipative degli
stranieri nella Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati, trovano diretta smentita nella sentenza della Corte n. 379 del
2004, la quale ha definito di sicura competenza
regionale proprio i “diritti di partecipazione” affermando la legittimità di
una norma statutaria che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei referendum regionali. Inoltre, la stessa
disciplina statale in materia prevede (art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 286 del
1998) la possibilità per le Regioni di istituire nelle materie di loro
competenza tali consulte, e lo stesso organismo consultivo istituito presso
Infine, l’art. 10 della legge, che
attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere
all’edilizia residenziale pubblica, non fa che disciplinare un diritto
riconosciuto dalla legge statale, e precisamente dall’art. 40 del d.lgs. n. 286
del 1998, il quale prevede espressamente alcune competenze in capo alle
Regioni. La disciplina impugnata corrisponde quindi ad una regola stabilita
dalla legge statale in materia e non invade in alcun modo materie riservate
alla esclusiva competenza dello Stato.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri
solleva questione di legittimità costituzionale dell’intero testo della legge
della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2) per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione, perché
ritiene che essa contenga norme concernenti l’immigrazione, il diritto di asilo
e la condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, materie, queste, riservate alla legislazione esclusiva statale che non
tollerano intrusioni legislative regionali.
Per quanto concerne l’art. 3, comma 5, della
legge impugnata, che attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei
confronti degli enti locali inadempienti alle funzioni di cui alla medesima
disposizione, il ricorso indica altresì la violazione degli artt. 114 e 120
Cost., poiché si tratterebbe di funzioni per le quali
Le censure del Governo riguardano poi
specificatamente alcune delle disposizioni della legge impugnata, e
precisamente:
a) l’art. 3, comma 4, lettera d), che
prevede l’osservazione e il monitoraggio, “in raccordo con le Prefetture”, del
funzionamento dei centri di permanenza temporanea, strutture che rientrano,
oltre che nella materia dell’immigrazione, anche in quella dell’ordine pubblico
e della sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale;
b) gli artt. 6 e 7, che secondo il ricorso
riconoscono nuove forme di partecipazione dei cittadini stranieri all’attività
politico-amministrativa della Regione, quali membri della Consulta regionale,
cui sono affidati compiti istituzionali propulsivi e consultivi; tali forme
partecipative riguarderebbero la condizione giuridica di cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea e l’immigrazione, materie entrambe di
competenza esclusiva statale;
c) l’art. 10, che consente ai cittadini
immigrati di accedere all’edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la
prima casa, materia anch’essa spettante allo Stato, che peraltro «ha
puntualmente legiferato sull’argomento».
2. -
Quanto alle censure statali che si appuntano
nei riguardi di singole disposizioni della legge regionale,
3. - L’eccezione preliminare della Regione
Emilia-Romagna relativa alla inammissibilità delle censure statali che
concernono l’illegittimità costituzionale dell’intero testo della legge
regionale è fondata.
Questa Corte ha più volte affermato che le questioni
di legittimità costituzionale che si riferiscono ad un intero testo di legge,
quando non siano supportate da specifiche ragioni e non siano
specificamente indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri, sono
inammissibili (v., tra le molte, le sentenze n. 315 e
n. 338 del 2003).
Nel caso di specie, la delibera di
impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 maggio
2004, richiama, recependone integralmente il contenuto, la proposta del
Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità
costituzionale sono inequivocabilmente riferite soltanto all’art. 3, comma 4,
lettera d) e comma 5, ed agli artt. 6, 7 e 10.
L’esame del merito del ricorso deve perciò
essere limitato alle sole disposizioni della legge regionale per le quali sono
state svolte specifiche censure.
4. - Ai fini di un corretto inquadramento
delle questioni sollevate dal ricorso del Governo, è necessario premettere un
breve esame della legge statale in materia, rappresentata dal decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero), nella parte in cui essa prevede competenze regionali o altre forme
di cooperazione tra lo Stato e le Regioni.
L’art. 1, comma 4 del d. lgs citato, prevede
che «nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica», mentre l’art. 2, comma
L’art. 2-bis, introdotto dalla legge
n. 189 del 2002, nell’istituire presso
A sua volta l’art. 3 dispone che al fine
della predisposizione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri senta anche
Altre disposizioni delle legge statale, come
l’art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale), l’art. 40 (Centri
di accoglienza. Accesso all'abitazione), disciplinano specifiche competenze
regionali in materie nelle quali le Regioni hanno competenza concorrente o
esclusiva, come il diritto all'istruzione, l’accesso ai servizi educativi, la
partecipazione alla vita della comunità scolastica sulla base di una
rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata,
la predisposizione di centri di accoglienza destinati ad ospitare stranieri
regolarmente soggiornanti temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e di sussistenza, oltre ad altri interventi di tipo
assistenziale.
Ed ancora l’art. 42 (Misure di integrazione
sociale), prevede che lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di
stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché
in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono una serie di attività di tipo sociale e assistenziale
volte, tra l’altro, all’effettuazione di corsi della lingua e della cultura di
origine, alla diffusione di ogni informazione utile al loro positivo
inserimento nella società italiana, alla conoscenza e alla valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti. Il comma 4 di detto articolo prevede
infine che sia istituita presso
5. - La stessa legge statale quindi
disciplina la materia dell’immigrazione e la condizione giuridica degli
stranieri proprio prevedendo che una serie di attività pertinenti la disciplina
del fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest’ultimo vengano
esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, ed affida
alcune competenze direttamente a queste ultime; ciò secondo criteri che tengono
ragionevolmente conto del fatto che l’intervento pubblico non si limita al
doveroso controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio
nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall’assistenza
all’istruzione, dalla salute all’abitazione, materie che intersecano ex Costituzione, competenze dello Stato
con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente.
6. - Tenuto conto del quadro normativo
complessivo, infondate risultano le censure del Governo che ipotizzano la
violazione, da parte della legge della Regione Emilia-Romagna, delle competenze esclusive statali in tema
di “diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea” e di “ immigrazione” di cui all’art. 117,
secondo comma, lettere a) e b), Cost.
Invero l’art. 3, comma 4, lettera d),
della legge impugnata, in base al quale
Gli artt. 6 e 7 della legge regionale, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella
Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati, lungi dall’invadere materie attribuite esclusivamente allo Stato,
costituiscono anzi la attuazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, delle
disposizioni statali che, come sopra evidenziato, prevedono appunto forme di
partecipazione dei cittadini stranieri soggiornanti regolarmente nel Paese alla
vita pubblica locale; in tal senso questa Corte, con la sentenza n. 379 del
2004, ha affermato la legittimità della norma statutaria
dell’Emilia-Romagna che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei referendum regionali, secondo un
criterio di favore verso la partecipazione, che trova il suo fondamento nel già
ricordato art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998. Inoltre tali
disposizioni non disciplinano in alcun modo la condizione giuridica dei
cittadini extracomunitari, né il loro diritto di chiedere asilo, che restano
affidati alla sola legge statale.
Anche l’art. 10 della legge, che attribuisce
ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere ai benefici
previsti dalla normativa in tema di
edilizia residenziale pubblica, si limita a disciplinare, nel territorio
dell’Emilia-Romagna, un diritto già riconosciuto in via di principio dal citato
d.lgs n. 286 del 1998.
Infine anche la censura che si appunta
sull’art. 3, comma 5, della legge, per cui
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’intero testo della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10 della stessa legge regionale n. 5 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio
2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.