SENTENZA N.404
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Dott.
Francesco SAJA Presidente
Prof.
Giovanni CONSO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Renato DELL'ANDRO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili- urbani>), promossi
con ordinanze emesse il 21 dicembre 1981 dal Pretore di Rodi Garganico, il 21 maggio 1982 dal Pretore di Cecina, il 6
ottobre 1982 dal Tribunale di Firenze e il 30 gennaio 1984 dal Pretore di
Sestri Ponente, iscritte rispettivamente ai nn. 116 e
588 del registro ordinanze 1982, al n. 368 del registro ordinanze 1983 e al n.
478 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 185 dell'anno 1982, nn. 39 e 253
dell'anno 1983 e n. 259 dell'anno 1984.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco
Paolo Casavola.
Considerato in diritto
l.-Le quattro
questioni, di cui alle ordinanze in epigrafe, riguardano l'art. 6 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili urbani>)
e vanno decise con unica sentenza.
2. -
L'articolo suindicato e sospettato: a) dal Pretore di Rodi Garganico,
con ordinanza del 21 dicembre 1981 (R. O. n. 116/1982), di violare il principio
d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione <nella parte in cui non
prevede la successione dell'altro coniuge al conduttore anche in caso di
separazione di fatto, se tra i due si sia così convenuto>; b) dal
Pretore di Cecina, con ordinanza del 21 maggio 1982 (R. O. n. 588/1982), di
violare il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione
<nella parte in cui non prevede la possibilità di succedere nel
contratto di locazione al coniuge del conduttore defunto, a lui unito da
matrimonio religioso non trascritto>; c) dal Pretore di Sestri Ponente, con
ordinanza del 30 gennaio 1984 (R.O. n. 478/1984), di
violare, oltre all'art. 3, anche gli artt. 2 e 42, secondo comma, della
Costituzione <nella parte in cui esclude il convivente more uxorio del
conduttore defunto dal diritto a succedergli nel contratto di locazione>; d)
dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 6 ottobre 1982 (R. O. n. 368/1983),
di violare, oltre all'art. 3, anche gli artt. 2 e 30 della Costituzione
<nella parte in cui non prevede la successione nel contratto per il
convivente more uxorio se così sia convenuto nell'atto di separazione e
vi sia prole naturale>.
3. - Le
questioni sono fondate.
Il
profilo, che tutte le accomuna, consiste nel chiedersi se la mancata previsione
della successione nella titolarità del contratto di locazione, fino alla
normale consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita ex lege, non contrasti con valori presenti in Costituzione.
Non viene
qui in evidenza, come ritengono i giudici a quibus,
un trattamento discriminatorio a sfavore della convivenza more uxorio, che
violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. E
neppure un contrasto con la spontaneità delle formazioni sociali nelle
quali si svolge la personalità dell'uomo, di cui all'art. 2 della
Costituzione, o, nel particolare caso di specie sub d), un ostacolo
all'esercizio e all'adempimento dei diritti e doveri dei genitori di mantenere,
istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, di cui all'art.
30, primo comma, della Costituzione.
Come
affermato da una recente sentenza di questa Corte (n. 217 del 1988):
<il "diritto all'abitazione" rientra fra i requisiti essenziali
caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto
dalla Costituzione... In breve, creare le condizioni minime di uno Stato
sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un
fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la
vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine
universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può
abdicare in nessun caso>. Altra sentenza di questa Corte (sent. n. 49 del
1987) aveva già riconosciuto <indubbiamente doveroso da parte
della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere
prive di abitazione>.
Tali
statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favor, di cui all'art. 47 ,
secondo comma, della Costituzione, per l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, hanno una portata più generale
ricollegandosi al fondamentale diritto umano all'abitazione riscontrabile
nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10
dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici,
sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale
della Nazioni Unite é ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in
seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).
Quando il
legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978, detta l'art. 6,
rubricandolo <Successione nel contratto>, esprime il dovere collettivo di
<impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione>, dovere
che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall'altro
riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti
inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.
4.-Ciò
conduce ad ulteriore sviluppo le considerazioni svolte nella sentenza di questa
Corte n. 252 del
1983.
All'inizio
degli anni Ottanta un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale tendeva a
costruire il diritto all'abitazione come un diritto soggettivo perfetto,
destinato a rendere sempre poziore la posizione del locatario su quella del
locatore, suggerendo come modello la disciplina francese e tedesca della
locazione abitativa a tempo indeterminato con recesso del locatore solo per
giusta causa.
La Corte
dovette allora obbiettare che la <stabilità della situazione
abitativa> non costituisce autonomo e indefettibile presupposto per
l'esercizio dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione.
La Corte
invece affermava in proposito che <indubbiamente l'abitazione costituisce,
per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario
il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge>.
La
giurisprudenza precedente di questa Corte (sent. n. 45 del
1980; ord. n. 128 del 1980) non aveva dato il dovuto rilievo
all'abitazione come bene primario, valutando su un piano prospettico di
maggiore rilevanza l'estraneità del convivente more uxorio dagli elenchi
tassativi degli aventi diritto alla proroga dei contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso di abitazione, in caso di morte del conduttore, sia in
base all'art. 2 bis, comma primo, parte prima, della legge 12 agosto 1974, n.
351, sia in base all'art. 1, comma quarto, parte prima, della legge 23 maggio
1950, n. 253.
Ritiene
oggi la Corte che la nuova normativa sulla disciplina delle locazioni di
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, introdotta dalla legge 27 luglio
1978, n. 392, realizzando con il regime dell'equo canone un superamento di
quella previgente, fondata sul meccanismo della proroga, determini una minore
compressione del diritto del proprietario-locatore e consenta pertanto una
più penetrante indagine sui fini che il legislatore ha inteso perseguire
nel sostituire la fattispecie <successione nel contratto> a quella della
operatività della proroga.
Il
legislatore del 1950 ha usato la formula <la proroga opera soltanto a favore
del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui
abitualmente conviventi> (art. 1, comma 4, parte I, l. n. 253/1950); quello
del 1974 la variante: <del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti
entro il secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi> (art.
2-bis, comma 1, parte I, l. n. 351/1974).
La
volontà di escludere qualunque soggetto diverso da quelli elencati e
fatta palese dall'avverbio <soltanto>.
Diversa
formulazione e quella dell'art. 6, primo comma, della vigente legge n. 392 del
1978: <in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il
coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi>.
Le species <figli, genitori, parenti entro il secondo
grado, con lui anagraficamente conviventi>, della corrispondente norma del
1974, si espandono nei genera <eredi, parenti, affini con lui abitualmente
conviventi>.
Il
legislatore del 1978, cioé, ha voluto tutelare
non la famiglia nucleare, ne quella parentale, ma la convivenza di un aggregato
esteso fino a comprendervi estranei-potendo tra gli eredi esservi estranei-, i
parenti senza limiti di grado e finanche gli affini.
E'
evidente la volontà legislativa di farsi interprete di quel dovere di
solidarietà sociale, che ha per contenuto l'impedire che taluno resti
privo di abitazione, e che qui si specifica in un regime di successione nel
contratto di locazione, destinato a non privare del tetto, immediatamente dopo
la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive,
anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purchè
con quello abitualmente conviventi.
5.-Se tale
é la ratio legis,
é irragionevole che nell'elencazione dei successori nel contratto di
locazione non compaia chi al titolare originario del contratto era nella
stabile convivenza legato more uxorio.
L'art. 3
della Costituzione va qui invocato dunque non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la
condizione del coniuge da quella del convivente more uxorio, ma per la
contraddittorietà logica della esclusione di un convivente dalla
previsione di una norma che intende tutelare l'abituale convivenza.
Se l'art.
3 della Costituzione é violato per la non ragionevolezza della norma
impugnata, l'art. 2 lo é quanto al diritto fondamentale che nella
privazione del tetto é direttamente leso.
6.-La
questione sub b), sollevata dal Pretore di Cecina -possibilità di
succedere nel contratto di locazione al coniuge del conduttore defunto, a lui
unito da matrimonio religioso non trascritto - e quella sub c) sollevata dal
Pretore di Sestri Ponente - successione anche questa mortis
causa nel contratto del convivente more uxorio- sono assolutamente identiche
dato che la convivenza con il conduttore defunto non riceve diversa
qualificazione dalla circostanza che nell'un caso essa sia stata suggellata dal
matrimonio religioso non trascritto e nell'altro sia rimasta affidata all'affectio quotidiana.
Nella
questione sub d), sollevata dal Tribunale di Firenze, essendo la separazione
tra i conviventi more uxorio soltanto una espressione metaforica che indica in
realtà la estinzione del rapporto more uxorio, l'esistenza di prole
naturale valorizza ulteriormente la ratio decidendi per la conservazione dell'abitazione alla residua
comunità familiare.
Nella
questione sub a), sollevata dal Pretore di Rodi Garganico,
la separazione di fatto tra coniugi non dovrebbe avere alcuna rilevanza
esterna, restando quella locata la casa coniugale. Ma essendosi convenuta tra i
coniugi la conservazione dell'abitazione per uno solo di essi, la fattispecie,
in base al principio di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione
non può ricevere trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi
previste dal terzo comma dell'art. 6 della legge 392 del 1978 che recita:
<In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al
conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così
convenuto>.
Rispetto
al bene primario dell'abitazione che la ratio legis salvaguarda, il titolo della separazione, di fatto o
consensuale, non può avere effetto discriminatorio senza vulnerare
ancora una volta il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione
nella configurazione su richiamata.
Che la
separazione di fatto non comporti l'evidenza documentale di quanto convenuto
tra i coniugi, come nella separazione consensuale, provveduta di verbale e di
decreto di omologazione, non é ragione sufficiente per giustificarne
l'assenza dalla previsione legale. L'accordo o l'atto concludente tra i separati
di fatto sarà oggetto di prova e il relativo accertamento
ristabilirà la parità con l'accordo convenuto nel verbale tra i
separati con separazione consensuale omologata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili urbani>),
nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del
contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio;
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di
fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto;
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di
locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del
già convivente quando vi sia prole naturale.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Francesco
Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 07 Aprile 1988.