CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 252
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
P rof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3, 58
e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
degli immobili urbani), in relazione agli artt. 27,
28 e 29 della stessa legge e degli artt. 657 e segg.
del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse in data 26
ottobre 1981 dal Pretore di Cirié, 23 gennaio 1982
dal Pretore di Torino, 2 febbraio, 29 gennaio, 6 marzo, 9 aprile 1982 (n. 5
ordinanze) dal Pretore di Cirié, 15 aprile (n. 2
ordinanze), 6 e 24 maggio, 1 e 17 giugno 1982 dal Pretore di Roma, 30 aprile,
26 giugno 1982 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Cirié,
8 giugno 1982 dal Pretore di Roma, 24 agosto e 27 luglio 1982 (n. 3 ordinanze)
dal Pretore di Carrara e 3 settembre 1982 dal Pretore di Udine, rispettivamente
iscritte al n. 805 del registro ordinanze 1981 ed ai nn.
177, 243, 244, da
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983
il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo civile tra Collovati
Ida, locatrice, e Crepaldi Paolo, conduttore, avente per oggetto licenza per finita locazione ai sensi dell'art.
58 lett. c, della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Cirié, con ordinanza del 26 ottobre 1981 (in G. U. n. 96 del 7 aprile 1982, reg. ord.
n. 805 del 1981), sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge citata per contrasto con gli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 42,
secondo comma, della Costituzione.
Precisava il Pretore che l'impugnato art. 3 - nella parte in cui
attribuisce al locatore il diritto di non rinnovare il contratto alla sua
scadenza quadriennale, anche in assenza di una propria necessità - sembrava
contrastare col principio di eguaglianza, non tutelando l'interesse del
conduttore alla stabilità del rapporto e dando così luogo a
"sperequazioni" in suo danno.
La norma appariva altresì in contrasto con il criterio dell'utilità
sociale, a cui il secondo e terzo comma dell'art. 41
Cost. sottopongono l'iniziativa economica privata, nonché con la funzione
sociale della proprietà di cui all'art. 42 secondo comma Cost.
2. - Il medesimo Pretore sollevava le stesse questioni di legittimità
costituzionale, senza motivarne la rilevanza nei giudizi a quibus, con le ordinanze 2
febbraio
Il Pretore, nell'ordinanza 29 gennaio
3. - Nel corso di un processo civile tra Faccioli
Arturo, locatore, e Pofi Gino, conduttore, avente per
oggetto sfratto per finita locazione, il Pretore di Torino, con ordinanza del
23 gennaio 1982 (in G. U. n. 248 dell'8 settembre
1982, reg. ord. n. 177 del
1982) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 65 della legge n. 392
del 1978, nonché degli artt. "657 e ss." cod. proc.
civ.
Il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettevano al
locatore di determinare lo scioglimento del rapporto locativo senza dimostrare
un suo interesse prevalente sull'interesse del conduttore all'abitazione (artt. 1 e
Osservava il giudice a quo che
gli artt. 2 e 3 Cost., garantendo i diritti inviolabili della persona, esigendo
l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale e sancendo il principio di
eguaglianza, escludevano che il bene abitativo potesse essere sottratto al
conduttore dal proprietario il quale avesse con altri immobili già soddisfatto
le sue "esigenze abitative".
Il contrasto tra le disposizioni impugnate e l'art. 3 Cost., veniva prospettato altresì considerando il più favorevole
(e ingiustificato) trattamento riservato nella materia ora detta dagli artt. 27, 28,
Notava ancora il Pretore che, gli artt. 41 e 42
Cost. tutelavano l'iniziativa economica e la proprietà privata solo nei limiti
dell'utilità sociale.
Riteneva infine il giudice rimettente che l'art. 47 Cost., parlando di accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, configurasse un diritto alla casa concettualmente distinto dal
diritto di proprietà sulla medesima: ché, anzi, ove il soggetto avesse già
soddisfatto il proprio interesse all'abitazione, il diritto di proprietà su una
casa eccedente il suo bisogno avrebbe dovuto cedere rispetto all'interesse
dell'inquilino ad abitare.
4. - Nel corso di un processo civile tra Malizia Saverio e Antognozzi Osvaldo, il Pretore di Roma, con ordinanza del
15 aprile 1982 (in G. U. n. 324 del 24 novembre 1982, reg ord. n.
424 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58,
5. - Lo stesso Pretore emetteva le seguenti ordinanze di contenuto
identico a quella di cui ora s'é detto: 15 aprile
6. - Questioni di legittimità costituzionale degli artt.
3 e
Le stesse questioni venivano sollevate altresì,
ma impugnando il solo art.
Tutte le dette ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, venivano pubblicate nella G. U. n.
357 del 29 dicembre 1982.
7. -
Quanto all'art. 3 Cost.,
Era infine da escludere che la funzione sociale attribuita dall'art. 42
Cost. alla proprietà privata potesse portare a svuotare questo diritto del suo
contenuto (l'iniziativa economica privata, di cui all'art. 41, era estranea
alla materia in esame), e che l'art. 47 Cost. conferisse una rilevanza pubblica
alle abitazioni private.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano, sia pure sotto profili e con
argomenti non sempre coincidenti, la medesima questione; pertanto i relativi
giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Va poi rilevato che, dei provvedimenti di rimessione
del Pretore di Cirié, risultano adeguatamente
motivati soltanto quelli di cui ai nn. 805/81 e
244/82 reg. ord., mentre
tutti gli altri (nn. 243, da
3. - I giudici a quibus
dubitano della legittimità costituzionale degli artt.
l, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (c.d.
legge sull'equo canone), i quali considerano il contratto di locazione come
contratto a tempo determinato, con la conseguenza che allo spirare del termine
finale, pattuito convenzionalmente ovvero stabilito dalla legge, cessa il
relativo rapporto (a meno che non vi sia stata volontaria rinnovazione).
Secondo i predetti giudici, il legislatore ordinario avrebbe dovuto
disciplinare il negozio in esame come contratto a tempo indeterminato e
abilitare il locatore a riavere il godimento del bene esclusivamente in presenza di una "giusta causa". Al riguardo vengono invocati, come parametri, gli artt.
2, 3, 31, 41, 42 e 47 Costituzione, ma in proposito é da osservare che alcuni
di tali precetti sono richiamati nelle ordinanze di rimessione
con affermazioni assiomatiche ovvero approssimative, per cui
non é facile coglierne l'effettivo significato e la reale incidenza sulla
questione prospettata.
4. - Ciò si verifica rispetto all'art. 2 prima parte della Costituzione,
invocato dal Pretore di Torino sulla considerazione che la "stabilità
della situazione abitativa" costituirebbe il "presupposto sine qua (rectius quo) non" per
l'esercizio dei diritti inviolabili e perciò dovrebbe essere garantita dal
legislatore "nel modo più lato".
Rileva in proposito
Né
Ma, ciò precisato, deve
5. - Del pari non sembra puntuale il richiamo dello stesso Pretore
all'art. 2 seconda parte Cost. relativo ai doveri
inderogabili di solidarietà al cui adempimento i cittadini sono tenuti. Come
questa Corte ha ripetutamente affermato, spetta al legislatore l'individuazione
di tali doveri nonché dei modi e dei limiti relativi all'adempimento stesso (cfr. sent.
n. 12/1972; n. 29/1977). E
tale orientamento non può non essere confermato e seguito, essendo evidente
come l'individuazione suddetta vada effettuata nell'ambito di un'ampia
discrezionalità in quanto implica il necessario contemperamento di opposti
interessi: essa pertanto esorbita dai compiti della Corte, alla quale spetta
soltanto il giudizio di legittimità costituzionale con esclusione di ogni
valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere
discrezionale del Parlamento (art.
6. - Tutti i giudici rimettenti hanno invocato come parametro anche l'art.
3 Cost. in quanto le norme impugnate violerebbero, secondo l'assunto dei
giudici stessi, il principio di eguaglianza sotto duplice profilo e cioè: a)
perché trascurerebbero la tutela della parte meno abbiente, ossia più debole,
quale il conduttore; b) perché rispetto alla durata del contratto
riserverebbero al conduttore di immobile destinato ad abitazione un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto al conduttore di immobile destinato ad
uso diverso.
Riguardo al primo aspetto, osserva
La censura non può essere condivisa.
Per stabilire correttamente se vi sia la pretesa parità delle situazioni
prospettate - parità che, com'è noto, sta alla base del principio di
eguaglianza - e la corrispondente ingiustificata diseguaglianza
di trattamento da parte delle norme impugnate, i giudici a quibus avrebbero dovuto comparare
le stesse situazioni in base alla normativa applicabile complessivamente
considerata e non già, come hanno fatto, sulla scorta di singole disposizioni,
avulse dal sistema introdotto con la l. n. 392 del 1978.
Ora, in proposito é decisivo osservare come il regime dell'equo canone si
applica soltanto agli immobili adibiti ad uso di abitazione (art. 12 e segg. l.
cit.) e non pure a quelli destinati ad uso diverso,
sicché tale differente regime, che incide in maniera assai rilevante nei
rapporti tra locatore e conduttore (sono note le pressanti insistenze dei
conduttori di immobili non destinati ad abitazione per estendere anche a loro
la disciplina dell'equo canone) esclude già di per sé la possibilità di
configurare la parità delle situazioni messe a raffronto.
Inoltre devesi aggiungere che, come già rilevato dalla Relazione
ministeriale al Disegno di legge, il trattamento differenziato, quanto alla
durata del contratto, trova fondamento anche nella eventualità che gli
operatori economici debbano investire somme non indifferenti per utilizzare
l'immobile ai fini dell'attività commerciale o industriale praticate.
E tutto ciò conferma che non sussiste la dedotta violazione del principio
di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
7. - Non sembra poi pertinente quanto dedotto esclusivamente dal Pretore
di Roma, secondo cui la disciplina vigente in tema di durata del contratto di
locazione contrasterebbe con l'art. 31 Costituzione, in quanto ostacolerebbe la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.
A parte, invero, ogni considerazione sul carattere puramente direttivo
della norma, va rilevato che essa può concernere soltanto quelle situazioni
legate da un rapporto di necessità con la formazione della famiglia e non già
tutto ciò che in maniera puramente indiretta ed eventuale può avere qualche
riflesso su di essa. E necessario, in altri termini,
un nesso di stretta conseguenzialità tra il fatto
considerato e la formazione della famiglia e non soltanto una possibile mera
influenza di carattere indiretto o riflesso. E proprio per ciò questa Corte ha
già ritenuto, rispetto ad una fattispecie diversa ma riconducibile allo stesso
principio, l'estraneità del suindicato precetto
costituzionale (cfr. sent.
n. 4 del 1976) relativamente alla materia delle
locazioni.
8. - Parimenti non sembra pertinente il richiamo contenuto nelle
ordinanze dei Pretori di Cirié, Torino, Roma, Carrara
e Udine, all'art. 41 Cost.,
concernente l'iniziativa economica privata: infatti quest'ultima si sostanzia
nella libertà di svolgere attività relative alla funzione imprenditoriale,
mentre le norme impugnate si riferiscono soltanto al godimento di un bene non
produttivo quale l'immobile destinato ad abitazione. Del resto, sembra che gli
stessi giudici a quibus abbiano richiamato l'art. 41
non tanto in sé considerato quanto per trarre dal limite dell'utilità sociale,
in esso sancito, un elemento per rafforzare le ragioni
addotte a favore dell'impugnativa in base all'art. 42 Cost. su cui, come già si
é accennato, si incentra il vero problema.
9. - Esso é prospettato in maniera sostanzialmente coincidente da tutte
le ordinanze di rimessione, le quali pongono
l'accento sul secondo comma del cit. art. 42 per dedurne che il diritto di
proprietà deve adempiere ad una funzione sociale e che pertanto non sarebbe
consentita la cessazione del rapporto di locazione per il mero spirare del
termine finale: il contratto deve durare, secondo le predette ordinanze, a
tempo indeterminato (a meno che non vi sia rinuncia da parte del conduttore) sin quando non intervenga "una giusta causa" che
sola può consentire al locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile.
La norma suddetta non ha, come pure si é sostenuto da una parte della
dottrina, trasformato la proprietà privata in una funzione pubblica. Ciò
inequivocabilmente risulta dal suo preciso tenore: "La proprietà privata é
riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti".
Indubbiamente detta funzione, con il solenne riconoscimento avuto dalla
Carta fondamentale, non può più essere considerata, come per il passato, quale
mera sintesi dei limiti già esistenti nell'ordinamento positivo in base a
singole disposizioni; essa rappresenta, invece, l'indirizzo generale a cui dovrà ispirarsi la futura legislazione. Ma - ripetesi - l'attuazione dell'indirizzo
suddetto é riservata, per il testuale disposto costituzionale, al
legislatore ordinario, il quale dovrà provvedervi secondo il criterio indicato
dal Costituente.
Non si può quindi convenire nell'impostazione di fondo delle ordinanze di
rimessione, che accolgono un'interpretazione non
consentita dal dettato costituzionale.
10. - Va poi osservato che la disciplina del contratto di locazione fa
parte di un complesso normativo (la c.d. legge sull'equo canone), in cui le
singole disposizioni sono strettamente collegate, non solo sul piano giuridico
ma anche - e forse ancor più - su quello economico e sociale: non é perciò
possibile, come invece vorrebbero le ordinanze di rimessione,
incidere su una singola disposizione, essenziale e qualificante nell'economia
dell'assetto normativo, trascurando i riflessi e le necessarie conseguenze
sull'intera disciplina. Ciò rende ancor più chiaro come si chieda
alla Corte una pronunzia la quale sostanzialmente comporta una rielaborazione
della materia, il che, all'evidenza, é compito esclusivo del legislatore.
Né ha consistenza il generico richiamo, di cui all'ordinanza del Pretore
di Torino, alle legislazioni della Francia e della
Repubblica federale tedesca, giacché quanto é avvenuto in quei Paesi con
l'emanazione di nuove leggi (successive alla detta ordinanza: Loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations
des locataires et des bailleurs;
Gesetz zur Erhohung des Angebots
an Mietwohnungen del 20
dicembre 1982) conferma che in questa materia vi é largo spazio per la
discrezionalità delle scelte da parte del legislatore (il che in linea di
principio non comporta, ben s'intende, che la scelta adottata sia sottratta
all'osservanza dei principi costituzionali).
Neppure può considerarsi esatta l'asserzione dello stesso Pretore,
secondo cui il principio della durata illimitata del contratto (salvo giusta
causa di recesso) sarebbe stata accolta dalle predette
legislazioni: e ciò perché il cosiddetto droit au maintien del conduttore trova,
nella legislazione francese, numerosi e congrui strumenti di bilanciamento a
favore del locatore, mentre il principio del berechtigtes
Interesse, che nella legislazione tedesca legittimerebbe esso soltanto lo
scioglimento del rapporto di locazione, é fortemente limitato, per non dire
sostanzialmente accantonato, nella legge sopra citata, volta - come risulta
anche dal suo titolo - a superare una situazione di stasi nel mercato degli
affitti.
Si deve quindi concludere che le scelte operate dal legislatore italiano
non appaiono incompatibili con la norma costituzionale ora considerata: ciò non
significando, ovviamente, che, nell'ambito di discrezionalità lasciato dal
Costituente alla legge ordinaria, le dette scelte siano le sole compatibili con
11. - A sostegno della proposta impugnativa il Pretore di Torino ha
richiamato anche l'art. 47 secondo comma Cost. nella parte in cui dispone che
Quanto dedotto dall'ordinanza di rimessione
risulta antitetico alla volontà della norma costituzionale, perché il suo
accoglimento non porterebbe a favorire la formazione del risparmio quale mezzo
di accesso alla proprietà dell'abitazione, ma al contrario, facendo perdurare
illimitatamente il rapporto locatizio,
disincentiverebbe la tendenza al risparmio medesimo, con l'intuitiva
conseguenza di ridurre - e non estendere - il numero delle persone che possono
divenire proprietarie dell'immobile da adibire a propria abitazione (cfr. in tali sensi: sent.
l6 aprile 1980 n. 58) .
12. - Esaurito così l'esame delle impugnate norme di natura sostanziale,
devesi, infine, brevemente accennare alla parte residua dell'ordinanza del
Pretore di Torino, il quale dubita anche della legittimità costituzionale delle
norme di cui agli artt. 657 e segg. cod. proc. civile, i quali, secondo la
formulazione dell'ordinanza di rimessione, da un lato,
esonerano il locatore dal provare la giusta causa e non consentono al
conduttore di far valere le proprie esigenze abitative; e, dall'altro, non
permettono al giudice di valutare i contrapposti interessi delle parti,
impedendogli "di realizzare così, con il processo, l'obiettivo di
giustizia sostanziale".
Sembra alla Corte che la censura non costituisca
altro che la ripetizione di quanto dedotto sul terreno del diritto sostanziale
e valgono quindi i rilievi esposti in quella sede; comunque, se diverso ne
fosse il senso, si deve aggiungere come non sarebbe ammissibile, in base al
vigente assetto costituzionale, l'adombrata pretesa di mediazione, da parte del
giudice, tra conflitti di interessi in base a sue personali valutazioni di
"giustizia sostanziale" spettando, invece, al legislatore regolare i
rapporti intersoggettivi e al giudice applicare le relative norme.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal Pretore di Cirié con le ordinanze nn. 243, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 561, 663, 664 del
1982;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.