SENTENZA
N. 4
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, comma
primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, e dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre
1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (proroga legale
delle locazioni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 12 aprile 1973 dal pretore di Bologna nel procedimento civile
vertente tra Pasquini Dino ed altri e Caselli Emma, iscritta al n. 247 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 205 dell'8 agosto 1973;
2) ordinanza
emessa il 26 luglio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente
tra l'impresa Bassanini e Manuelli Angelo ed altri, iscritta al n. 65 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 75 del 20 marzo 1974;
3) ordinanze
emesse il 7 novembre 1974 dal tribunale di Milano in due procedimenti civili vertenti
tra Barbone Giovanni, Moscatiello Antonio e la società Nuova Organizzazione
Vendita Appartamenti (N.O.V.A.), iscritte ai nn. 48 e 49 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo
1975 e n. 70 del 12 marzo 1975;
4) ordinanza
emessa il 12 dicembre 1974 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra Rivolta Giancarlo e Motta Virgilio, iscritta al n. 119 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 140 del 28 maggio 1975.
Visti gli
atti di costituzione di Barbone Giovanni, di Rivolta Giancarlo e dell'impresa
Bassanini, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv.
Giuseppe Celona, per Rivolta, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - In un
procedimento civile - vertente tra Dino Pasquini ed Emma Caselli ed avente ad
oggetto convalida di licenza per finita locazione l'adito pretore di Bologna,
con ordinanza 12 aprile 1973, ha ritenuto rilevante (in quanto era tra le parti
controversa la stipulazione della locazione de qua in data anteriore al 1
dicembre 1969) ed, inoltre, non manifestamente infondata - in riferimento
all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, primo comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in
legge 18 dicembre 1970 n. 1034), per la parte in cui - con riferimento all'art.
1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (ed alla stregua delle
parole "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"
ivi contenute) - esclude dalla proroga (fino al 31 dicembre 1973) i contratti
di locazione stipulati successivamente al 1 dicembre 1969.
2. - Analoga
questione - in riferimento al medesimo parametro costituzionale dell'art. 3 -
ha sollevato anche il tribunale di Milano, con (due) ordinanze in data 7
novembre ed altra ordinanza del 12 dicembre 1974 (emesse nei procedimenti, di
secondo grado, per convalida di licenza per finita locazione, rispettivamente
vertenti tra Giovanni Barbone e la società N.O.V.A., Antonio Moscatiello e la
stessa società e tra Giancarlo Rivolta e Virgilio Motta: in ciascuno dei quali
il contratto risultava stipulato anteriormente all'emanazione della legge 1970
n. 745, ma posteriormente all'entrata in vigore della legge 1969 n. 833).
3. - L'art.
56 della legge n. 745 del 1970 citata é stato, infine, denunziato anche in
connessione all'art. 2, comma primo, (blocco dei canoni) della legge 1969 n.
833: con ordinanza 26 luglio 1973 del pretore di Milano, emessa nel
procedimento tra l'impresa Bassanini ed Angelo Manuelli ed altri (avente ad
oggetto revisione - in base a predisposta clausola c.d. di salvaguardia - di
canoni di locazioni stipulate successivamente al dicembre 1969).
Nella parte
motiva dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo esprime, infatti, il
dubbio che la mancata previsione, nel d.l. n. 745 del 1970 (accanto al
prolungamento del blocco dei canoni stabiliti dalla precedente legge 1969, n.
833) di un nuovo blocco per i canoni dei contratti "in corso",
stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore della predetta legge
del 1969, contraddica - relativamente alle contrattazioni, appunto, più
recenti, che restano fuori dal regime di blocco - le direttive costituzionali
di cui agli artt. 42, comma secondo (funzione sociale della proprietà), 31
(agevolazione della formazione della famiglia) e 4 (promozione delle condizioni
che rendono effettivo il diritto al lavoro) della Costituzione.
4. - Innanzi
alla Corte si sono costituiti, nei giudizi in cui sono rispettivamente parti:
- l'impresa
Bassanini, che ha concluso per l'irrilevanza ed in subordine, per
l'infondatezza della questione sollevata dal pretore di Milano;
- Giovanni
Barbone, che ha instato per la declaratoria, invece, di incostituzionalità
della normativa impugnata;
- Giancarlo
Rivolta, che, preliminarmente, ha sostenuto (anche con successiva memoria
illustrativa) l'estensione, in via di esegesi, della proroga di cui all'art. 56
del d.l. 1970 n. 745 a tutti i contratti in corso alla data di entrata in
vigore del decreto stesso ed, in subordine, l'illegittimità della detta norma,
ove difformemente interpretata.
Nel giudizio
relativo all'ordinanza del pretore di Milano ed in tutti quelli relativi alle
(tre) ordinanze del tribunale della stessa città é intervenuto, altresì, il
Presidente del Consiglio dei ministri per dedurre l'infondatezza, in ogni caso,
delle prospettate questioni di costituzionalità.
Considerato in diritto
1. - Per la
identità totale o parziale delle questioni che ne formano oggetto, i giudizi
relativi alle ordinanze in epigrafe si riuniscono per la decisione con unica
sentenza.
2. - L'art.
1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, ha - com'é noto -
prorogato (fino al 31 dicembre 1970 i contratti di locazione (e di
sublocazione) di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione "in
corso" alla data (1 dicembre 1969) di entrata in vigore della legge
stessa.
L'art. 56 del
successivo d.l. 26 ottobre 1970 n. 745 (contenente provvedimenti straordinari
per la ripresa economica: convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034) ha provveduto,
poi, a protrarre, fino al 31 dicembre 1973, "l'applicazione della
disposizione" di proroga sopraddetta.
Con le
ordinanze del pretore di Bologna e del tribunale di Milano in narrativa indicate
vengono, ora, appunto, denunziate - nel loro combinato contesto - le due norme
superiormente menzionate, per assunta vulnerazione del precetto costituzionale
dell'eguaglianza.
La questione
così sollevata muove dal presupposto interpretativo che il d.l. 1970 citato -
nel prolungare, come si é visto, la durata della proroga introdotta dalla
precedente legge 1969 n. 833 - abbia mantenuto inalterato il riferimento ai
contratti "in corso" alla data di entrata in vigore della legge 1969;
escludendo quindi dal regime di proroga i contratti stipulati successivamente a
tale data ed in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso d.l. 1970
n. 745.
Contro tale
interpretazione dell'art. 56 della legge 1970 si rivolgono le argomentazioni
della parte privata.
La quale -
come già in narrativa esposto - ritiene, invece, estendersi la proroga de qua a
tutti i contratti in corso all'indicata data del 1970, senza distinzione tra
quelli stipulati prima o dopo il 1 dicembre 1969.
Tale diversa
interpretazione non può, però, essere presa in considerazione da questa Corte,
perché la norma impugnata vive nella interpretazione (motivatamente) riproposta
nelle ordinanze di rinvio; del resto, presupposta anche nelle precedenti sentenze n. 132 del
1972 e n. 29
del 1975 della Corte stessa.
3. - Nel
merito, la sollevata questione di legittimità risulta, comunque, già esaminata,
proprio nelle innanzi indicate decisioni n. 132
del 1972 e n.
29 del 1975.
Le quali
hanno escluso la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, sul rilievo
che "la situazione dei conduttori che stipularono il contratto
anteriormente al 1 dicembre 1969 é obiettivamente diversa ed é stata
diversamente valutata dal legislatore", ed hanno precisato che, "per
i contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di mercato,
profondamente diversa da quella esistente al momento in cui vennero prorogati
fitti precedenti, richiedeva una valutazione per sopperire ad altre esigenze,
valutazione che implicava una scelta di esclusiva competenza del
legislatore".
Le
considerazioni svolte nelle ordinanze di rinvio si risolvono, pertanto, in una
critica alle sentenze riportate. Tale critica, soprattutto, mette in rilievo:
a) la
contraddizione, in cui sarebbe incorsa la Corte, ritenendo, da un lato,
legittima la limitazione cronologica della proroga al 1 dicembre 1969 ed
affermando, dall'altro (con la medesima decisione n. 132
del 1972), l'incostituzionalità, invece, della limitazione, alla data
stessa, dell'indagine in ordine alla capacità economica del conduttore;
b)
l'insuperabilità dell'ostacolo frapposto, dal principio costituzionale
dell'eguaglianza, ad una disciplina cronologicamente differenziata delle
locazioni, sia pure finalizzata alla realizzazione delle "altre
esigenze" (rilancio dell'economia, dell'industria edilizia, ecc.), di cui
é cenno nella motivazione delle sentenze criticate;
c)
l'inesistenza, infine, dell'assunta "diversità obiettiva" tra le
situazioni dei conduttori stipulanti prima o dopo il 1 dicembre 1969;
diversità, del resto, smentita dallo stesso legislatore con il successivo d.l.
24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 1973 n. 495) di proroga di tutte le
locazioni (allora) in corso, anche quindi, di quelle posteriori al 1 dicembre
1969.
4. - Tali
nuove addotte argomentazioni non valgono a indurre la Corte a modificare la
propria giurisprudenza.
Non sussiste,
infatti innanzitutto, la denunziata contraddizione, nella motivazione delle
sentenze menzionate: giacché una cosa, evidentemente, é la limitazione
cronologica dell'indagine sul reddito del conduttore, ai fini del decidere
della permanenza ed attualità del suo diritto alla proroga (limitazione
dichiarata incostituzionale allo scopo, appunto, di "evitare irrazionali
differenze qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al
momento in cui si decide della proroga") ed altra cosa é la limitazione
cronologica, invece, del "regime" di proroga; valendo, in questo
caso, il termine ad identificare il momento di passaggio tra due diverse
discipline delle locazioni.
Inconsistente
é, d'altra parte, anche l'argomento esposto sub b): poiché la legittimità di
una disciplina cronologicamente differenziata di situazioni strutturalmente
simili non può in assoluto escludersi e tale differenziazione appare anzi
giustificata ove, appunto, sia (come - in tesi - nel caso di specie) diretta al
perseguimento (a partire da una certa data) di particolari "esigenze"
rilevanti per la collettività.
L'emergenza
di tali esigenze diversifica, infatti, già sul piano ontologico, le situazioni
comparate: consentendone, di conseguenza, una non identica regolamentazione.
L'ultima
argomentazione dei giudici di rinvio - con cui, in sostanza, si denunzia
l'arbitrarietà ed irragionevolezza della diversificazione di disciplina di
locazioni obiettivamente identiche, in base al mero dato cronologico
(dell'anteriorità o non al dicembre 1969) - non ha nemmeno consistenza, ove si
consideri che, invece, non irrazionalmente - e sicuramente nell'ambito della
sua discrezionalità - ha operato il legislatore del 1970, ritenendo che la
congiuntura economica a lui sottoposta consentisse, in materia di locazioni,
una risposta articolata: tradottasi, per un verso, nel prolungamento di durata
della proroga per i contratti che a questa già fossero soggetti ex legge
1969 n. 833 e, per altro verso, nel mantenimento del regime libero per le
locazioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della predetta legge 1969.
La pretesa
irrazionalità di tale situazione normativa neppure può, d'altra parte, essere ex
post desunta dal fatto che, con legge n. 426 del 1973, la proroga sia stata
- come detto - estesa anche ai contratti ("in corso") stipulati
successivamente al dicembre 1969, inizialmente non prorogati.
La legge 1973
n. 426 citata (anteriore alla sentenza 1975 n. 29
della Corte, che ne ha, quindi, implicitamente già escluso l'incidenza sulla soggetta
questione di costituzionalità) non contraddice, infatti, la normazione del
1970, ma si limita a esprimere la valutazione di una diversa e successiva
congiuntura (cui é stato, evidentemente, ritenuto rispondente un regime più
generalizzato di blocco delle locazioni).
5. - Resta da
esaminare la questione sollevata con l'ordinanza del pretore di Milano.
Al riguardo,
occorre preliminarmente dire che dalle disposizioni citate (art. 56 d.l. 1970
n. 745 ed art. 2, comma primo, legge 1969 n. 833) con riferimento anche ai
termini di formulazione del quesito di costituzionalità, appare chiaro che il
giudice a quo ha inteso in questo caso riferirsi al blocco dei canoni e
non alla proroga legale delle locazioni, che erroneamente menziona nel
dispositivo del provvedimento di rinvio.
Resta in tal
modo superata l'eccezione di irrilevanza, formulata dalla parte privata, in
base alla mera considerazione, appunto, della non attinenza della normativa di
proroga alla fattispecie discussa.
L'eccezione
di irrilevanza é del pari inconsistente anche sotto l'altro prospettato profilo
tendente ad escludere la configurabilità, nella specie, di un problema di
aumento del canone, in base al rilievo che la controversia riguarderebbe,
invece, l'applicazione di una "clausola di salvaguardia". Giacché,
invero, il giudice a quo, nell'interpretare la clausola sopraddetta, ha
esplicitamente affermato che essa in realtà implica una "variazione di
valore del canone pattuito".
Nel merito,
la questione é infondata.
La mancata
previsione - nell'art. 56 del d.l. 1970 n. 745 (che ha prorogato il blocco dei
canoni già stabilito con l'art. 2 della legge 1969 n. 833) - di un nuovo blocco
per le locazioni stipulate posteriormente all'entrata in vigore della legge
1969 citata, non contrasta, infatti, con i richiamati parametri costituzionali
di cui agli artt. 4, 31 e 42, comma secondo, della Costituzione.
A parte le
considerazioni sulla razionalità della normativa impugnata che discendono dalle
argomentazioni innanzi svolte sull'analoga questione in tema di proroga (ed a
parte il rilievo, altresì, che, comunque, anche relativamente a contratti
stipulati dopo il 1 dicembre 1969, il canone resta di fatto bloccato ove
trattisi di appartamenti beati non per la prima volta, giacché il "divieto
di aumento", discendente dal precedente regime di blocco, permane
"nei confronti del nuovo conduttore", ex art. 2 legge 1969 citata) é
decisivo invero, osservare che il perseguimento delle finalità contemplate nei
precetti costituzionali qui specificamente invocati (artt. 4, 31 e 42 della
Costituzione) non si lega, in termini di necessarietà, allo strumento
legislativo del blocco dei canoni locativi.
In
particolare, la funzione sociale della proprietà, di cui all'art. 42 cpv. della
Costituzione - se può giustificare un regime di blocco dei canoni (come misura
contingente e non come forma di assetto ordinario della proprietà di immobili
urbani destinati ad uso di abitazione: cfr. la sentenza n. 3 del
1976) - non postula, però, l'adozione del regime stesso come misura in ogni
caso e in ogni tempo indispensabile alla attuazione del precetto
costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 56 del d.l.
26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) e 1,
comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, sollevata, con le
ordinanze, in epigrafe indicate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara,
altresì, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli
56 del d.l. 1970 n. 745 citato e 2, comma primo, della legge 1969 n. 833,
sollevata, in riferimento agli artt. 4, 31 e 42 della Costituzione, con
l'ordinanza del pretore di Milano.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo
ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 15 gennaio 1976