SENTENZA
N. 3
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma, e 3
della legge 6 novembre 1963, n. 1444 (norme relative alle locazioni degli
immobili urbani ad uso di abitazione), e delle successive leggi di proroga,
promossi con ordinanze emesse l'8 maggio 1973, il 19 giugno e il 5 novembre
1974 dal pretore di Roma in tre procedimenti civili vertenti tra Frisardi
Alvaro e Palma Achille e tra Gallone Armando, Panaccione Francesco e la società
Paolense, iscritte al n. 272 del registro ordinanze 1973, al n. 352 del
registro ordinanze 1974 e al n. 34 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973, n. 284 del
30 ottobre 1974 e n. 62 del 5 marzo 1975.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza
pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza in data 8 maggio 1973 (emessa nel procedimento civile tra Alvaro
Frisardi ed Achille Palma, per il rimborso di somme che si assumevano corrisposte
a seguito di indebito aumento di canone locativo bloccato ex art. 1 e 3 della
legge 1963 n. 1444) e con successiva ordinanza del 19 giugno 1974 (pronunziata
in altro analogo procedimento, vertente tra Armando Gallone e la società
Paolense), l'adito pretore di Roma ha sollevato, in quanto a suo avviso
rilevante e non manifestante infondata, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 3 della legge 6 novembre 1963 n. 1444, nonché di tutte le norme
di proroga della detta legge fino al 31 dicembre 1973 (e precisamente: art. 1
della legge 1 ottobre 1965 n. 1110; art. 3 della legge 17 dicembre 1965 n.
1395; art. 1 della legge 27 giugno 1966 n. 453; art. 1 della legge 23 dicembre
1966 n. 1123; art. 2 d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito in legge 29 luglio
1967 n. 628; art. 1 bis d.l. 22 dicembre 1968 n. 1240, convertito in legge 12
febbraio 1969 n. 4; art. 2 della legge 26 novembre 1969 n. 833; art. 56 d.l. 26
ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034).
Tutte le norme
indicate - in quanto non prevedono alcuna forma di concreta rivalutazione del
canone "bloccato" delle locazioni - vulnererebbero, infatti, secondo
il giudice a quo, il precetto dell'art. 42 secondo comma della
Costituzione.
In
particolare, poi, il comma secondo dell'art. 1 legge 1963 n. 1444 citato -
consentendo riduzioni autoritative dei canoni, ove in precedenza maggiorati in
misura eccedente determinate percentuali - contrasterebbe anche con il precetto
dell'eguaglianza (art. 3 della Costituzione); in quanto legittimerebbe, sia pur
entro certi limiti, aumenti già apportati o concordati, senza
contemporaneamente consentire i medesimi aumenti per i canoni rimasti
invariati.
2. - Con
altra ordinaza del 5 novembre 1974 (emessa nel procedimento civile tra
Francesco Panaccione e la società Paolense), ancora il pretore di Roma ha
riproposto la questione di legittimità della normativa sul blocco dei canoni in
riferimento all'art. 42, comma secondo della Costituzione con estensione, per
altro, dell'impugnazione anche nei confronti dello art. 1, della sopravvenuta
legge 12 agosto 1974, n. 351. La quale ultima - pur prevedendo la possibilità
di aumento dei canoni (in misura non superiore al venti per cento per i
contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947 ed al dieci per cento per i
contratti stipulati tra il 1 marzo 1947 ed il 1 gennaio 1953) - non
soddisferebbe, comunque (proprio per la eccessiva limitazione nell'entità e nel
tempo degli anzidetti aumenti), l'esigenza prospettata di tutela della proprietà.
3. -
Ritualmente notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze de quibus ed
instaurati i relativi giudizi innanzi alla Corte, é in questi intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, per sostenere, in ogni caso,
l'infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato in diritto
1. -
Per la sostanziale identità delle questioni prospettate, i tre giudizi vanno
preliminarmente riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Con le
ordinanze di rinvio é denunziato a questa Corte il regime di blocco dei canoni
delle locazioni degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, quale nel
complesso attuato attraverso le norme in epigrafe indicate.
L'impugnativa
trae motivo dal rilievo, in particolare, della mancata previsione, nella
normativa sopradetta, di alcun meccanismo (tranne quello - considerato
"inadeguato" - di cui all'art. 1 legge 1974 n. 351) di rivalutazione
periodica del canone, bloccato "per lungo periodo di tempo in cui si
sarebbe di fatto verificata una notevole svalutazione monetaria".
Discenderebbe
da ciò, appunto, l'ipotizzata lesione del diritto del proprietario ("a
conservare invariato, nel valore di acquisito, il canone locatizio") e la
conseguente vulnerazione del precetto costituzionale (art. 42 comma secondo),
che quel diritto garantisce.
3. - La
questione non é fondata.
Il regime di
blocco in discussione - come dalla Corte già precisato con sentenza n. 30 del
1975 (a proposito di proroga, in genere, delle locazioni) - si giustifica
alla stregua dell'art. 42 della Costituzione (di cui erroneamente si deduce la
violazione); giacché questo "riconosce e garantisce la proprietà ma
riserva alla legge di determinarne (i modi di acquisto e di godimento ed) i
limiti allo scopo di realizzarne la funzione sociale". Funzione che qui,
in particolare, si identifica nello scopo di assicurare il bene primario
dell'abitazione a categorie di soggetti non superanti determinati livelli di
reddito e, quindi, non in grado di accedervi in base alle leggi del mercato
libero.
4. - É pur
vero, d'altra parte, che i "limiti" sopradetti, "se possono
comprimere le facoltà che formano la sostanza del diritto di proprietà, non
possono mai pervenire ad annullarle". (cfr. sentenza n. 155 del
1972).
Ma tale
principio - che, nella sentenza n. 155 del
1972 citata, sorregge la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1
legge 11 febbraio 1971 n. 11 ("per l'omessa previsione di forme di
periodica rivalutazione del canone in denaro dei fondi rustici") - non
può, contrariamente all'assunto del giudice a quo, condurre ad analoga
conclusione di illegittimità nei rispetti della normativa impugnata.
E ciò per la
fondamentale ragione (posta anche in luce dall'Avvocatura dello Stato) che -
mentre nella materia dell'affitto di fondi rustici, il giudizio di
costituzionalità é stato formulato sul presupposto del carattere ordinario
della relativa disciplina - nella specie viene, invece, in considerazione una
disciplina (quale é appunto quella sul blocco dei canoni locativi), costituente
un mezzo straordinario di intervento pubblico, preordinato a fronteggiare crisi
congiunturali del settore dell'edilizia abitativa.
In altre
parole, l'eventuale alterazione dell'equilibrio (il quale deve pur sussistere)
tra interessi dei conduttori ed interessi dei proprietari locatori - quale si
connetterebbe ad una disciplina che in via normale e permanente riducesse ad
irrisoria misura il reddito della proprietà edilizia - non viene qui in rilievo
(e la Corte si esime, pertanto, dall'esaminarla) in quanto proprio gli indicati
caratteri di straordinarietà e temporaneità di tale disciplina ne giustificano
in ogni caso la legittimità: in funzione dello scopo sociale di intervento in
favore delle classi meno abbienti, che si realizza senza una definitiva ed
irreversibile compressione delle facoltà di godimento del proprietario.
5. - Non va,
a questo punto, per altro trascurata la circostanza della uniforme ripetizione
e sovrapposizione nel tempo di normative di blocco.
La
considerazione di tale circostanza prospetta, infatti, il pericolo che - in
dipendenza dell'ulteriore procrastinarsi di tali normative - possa di fatto
acquisirsi al regime di blocco quel carattere di ordinarietà (che per il
momento non gli si riconosce).
Ora, tale
evenienza - ove in concreto si verificasse potrebbe indurre la Corte a riformulare,
sotto tale diverso presupposto, il giudizio di legittimità sulla disciplina di
blocco, con riferimento ai parametri costituzionali, e con riguardo, tra
l'altro, anche all'aspetto della valutazione comparativa delle condizioni
economiche del locatore.
6. -
Parimenti infondata é, poi, l'altra sollevata questione di costituzionalità
concernente il comma secondo dell'art. 1 della legge 1963 n. 1444 citato.
La norma, ad
avviso del giudice a quo, contrasterebbe - come detto - con l'art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui - attraverso la prevista riduzione autoritativa di canoni
maggiorati in misura "eccedente" determinate percentuali - finirebbe,
in pratica, con il legittimare aumenti già apportati o concordati, senza
contemporaneamente consentire i medesimi aumenti per i canoni rimasti
invariati.
Ora, deve,
appunto, escludersi la prospettata lesione del precetto dell'eguaglianza,
giacché la disposizione impugnata ha, in realtà, operato nei confronti di due
distinte categorie di locatori: di quelli, cioè, che non avevano richiesto
aumenti prima dell'entrata in vigore della legge (così facendo presumere di
ritenere i canoni stessi per loro equi e remunerativi) e di quelli, invece, che
avevano apportato maggiorazioni.
La prevista
riduzione del canone non poteva, ovviamente, rivolgersi che alla seconda delle
due indicate categorie; e razionalmente essa é stata contenuta in limiti
percentuali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale: degli artt. 1 e 3 della
legge 6 novembre 1963, n. 1444, (norme relative ad immobili urbani ad uso di
abitazione), nonché delle successive norme di proroga della detta legge (e
precisamente: art. 1 della legge 1 ottobre 1965, n. 1110; articolo 3 della legge
17 dicembre 1965, n. 1395; art. 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453; art. 1
della legge 23 dicembre 1966, n. 1123; art. 2 del d.l. 27 giugno 1967, n. 460,
convertito in legge 28 luglio 1967, n. 628; art. 1 bis del d.l. 22 dicembre
1968, n. 1240, convertito in legge 12 febbraio 1969, n. 4; art. 2 della legge
26 novembre 1969, n. 833; art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito
in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; art. 1, quarto comma, d.l. 24 luglio 1973,
n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495; art. 1, quarto comma, legge
22 dicembre 1973, n. 841; art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351) sollevata,
con le ordinanze in epigrafe indicate - in riferimento all'art. 42, secondo
comma, della Costituzione;
dichiara
altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma secondo, della legge 6 novembre 1963, n. 1444, sollevata nelle stesse
ordinanze, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo
ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 15 gennaio 1976.